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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.05.2018 52.2014.348

30 maggio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,302 parole·~22 min·3

Riassunto

Lincenza edilizia per l'edificazione di una casa unifamiliare

Testo integrale

Incarto n. 52.2014.348  

Lugano 30 maggio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso 30 settembre 2014 di

RI 1 e __________,  patrocinati da: PA 1   

contro  

la decisione 27 agosto 2014 (n. 3297) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 17 dicembre 2013 con cui il municipio di Ronco sopra Ascona ha rilasciato a CO 3 la licenza edilizia per la costruzione di una nuova casa unifamiliare (part. __________);

ritenuto,                      in fatto

A.    I resistenti CO 3 e CO 2 nonché CO 4 sono comproprietari di un terreno in pendio (part. __________), parzialmente terrazzato, situato a Ronco sopra Ascona, a monte di via __________. Il fondo è assegnato dal vigente piano regolatore alla zona residenziale estensiva (RE).

B.    a. Il 21 ottobre 2013, CO 3 ha chiesto al municipio il permesso di edificare sul citato terreno, nella parte a est, una casa unifamiliare. In base ai piani l'edificio, a pianta rettangolare (ca. m 7 x 13), sarà articolato su quattro piani, di cui uno interrato. Verso monte, nella parte alta, saranno realizzati anche una lunga piscina e un grottino, oltre a un passaggio pedonale. A valle - dove vi è uno slargo e il terreno è contenuto da un muro in sasso lungo una ventina di metri - il progetto prevede di inserire parzialmente nel pendio un'autorimessa per tre auto (senza portone), che disterà 2 m dalla strada (fronte sud). A est di questo corpo, un muro lineare lungo ca. 10 m e alto m 2.40, sosterrà il terreno a monte, che secondo i piani verrà sistemato con un ripido terrapieno (largo ca. m 2.50 dai piedi dello stabile sovrastante). Infine, nella fascia più a est, a confine con la part. __________, una scala rimpiazzerà quella vecchia esistente per dare l'accesso pedonale all'edificio.

b. Nel termine di pubblicazione la domanda di costruzione ha suscitato l'opposizione dei vicini RI 1 e __________, entrambi allora proprietari del fondo edificato (part. __________, PPP __________ e __________) confinante verso est, che hanno sollevato svariate censure contro il progetto.

c. Raccolto l'avviso favorevole (n. 86527) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 17 dicembre 2013 il municipio ha respinto la predetta opposizione, concedendo la postulata licenza edilizia.

C.    Con giudizio 27 agosto 2014, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 e __________. Premesso come l'autorimessa dovesse essere assimilata a una costruzione sotterranea ai sensi dell'art. 5 cpv. 7 delle norme di attuazione del piano regolatore di Ronco sopra Ascona (in seguito: NAPR), il Governo ha anzitutto ritenuto conforme alle NAPR (art. 7 cpv. 4 e 37 cpv. 5) la sua distanza (2 m) da via __________. Il vicino muro di contenimento sarebbe invece conforme all'art. 12

cpv. 4 NAPR, che ammette muri alti fino a m 2.40 su terreni aventi una pendenza pari al 70-80%. Disattesa anche una censura riferita all'uso quale residenza primaria, la precedente istanza ha poi tutelato anche il fabbisogno e la geometria dei posteggi. Le scale esterne, ha concluso, non richiamerebbero il rispetto delle distanze né dell'indice di occupazione, in quanto opere sotterranee.

D.    Contro quest'ultimo giudizio, RI 1 e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento assieme alla licenza edilizia. Riproponendo le censure rimaste inascoltate, i vicini hanno contestato anzitutto che l'autorimessa possa distare 2 m da via __________; non essendo una "costruzione interrata" ai sensi dell'art. 7 cpv. 4 NAPR, ma principale (in quanto alta più di 3 m), dovrebbe rispettare la linea di arretramento lungo la strada. Neppure il muro di contenimento alto m 2.40 - affatto riconducibile a quello preesistente più basso (che verrà demolito) - osserverebbe tale linea, così come le scale. Il citato muro disattenderebbe poi anche l'art. 12 cpv. 4 NAPR: vista l'effettiva pendenza (< al 60%) del terreno a monte, non potrebbe essere alto più di m 1.80; inammissibile sarebbero le opposte conclusioni tratte dalle precedenti istanze, fondate sul calcolo della pendenza media dell'intero fondo (72%). I vicini hanno inoltre contestato che l'edificio rispetti l'altezza massima (m 7.50) prescritta dalle NAPR: sull'altezza dell'edificio dovrebbe infatti essere conteggiato anche il terrapieno inclinato (scarpata) a valle, oltre al citato muro che lo sorregge (+ m 2.40). Da ultimo, hanno eccepito un sorpasso dell'indice di occupazione, censurando il mancato computo nella superficie edificata di diverse opere esterne (scale nuove ed esistenti, passaggio pedonale, ecc.).

E.    All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione sono pervenuti il municipio, come pure i resistenti CO 2 e CO 3 e CO 4 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso. L'Ufficio delle domande di costruzione è invece rimasto silente.

F.    Con la replica e le dupliche, i vicini opponenti rispettivamente il municipio nonché i resistenti si sono riconfermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le proprie tesi che, all'occorrenza, verranno discusse più avanti.

G.   Il 23 marzo 2016, il patrocinatore degli insorgenti ha comunicato al Tribunale che, pendente causa, è deceduto __________, chiedendo di considerare quale sola ricorrente RI 1, divenuta unica proprietaria del fondo part. __________.

H.    a. Il 31 marzo 2016 si è tenuta un'udienza sui luoghi di contestazione, durante la quale sono state scattate alcune fotografie acquisite agli atti e le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni.

b. Dopo un'ulteriore scambio di scritti delle parti finalizzato a valutare una via conciliativa con eventuali modifiche di progetto, il 6 febbraio 2017 i resistenti, non intravedendone gli estremi, hanno chiesto al Tribunale di emanare la decisione.

Considerato,               in diritto

1.     1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente rimasta, unica proprietaria del fondo confinante (part. __________, PPP __________ e __________) e opponente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 legge di procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1; art. 21 cpv. 2 LE). L'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo di cui si è detto in narrativa (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.Distanza autorimessa

2.1. Secondo l'art. 7 cpv. 1 NAPR, ove non sia regolamentata dalle linee d'edificazione definite nei piani di PR, la distanza minima delle costruzioni verso strade, percorsi e spazi pubblici è di:

-        4 m dalle strade principali o di raccolta (ciglio esterno compreso il marciapiede) e dalle piazze;

-        3 m dalle strade di servizio;

-        2 m dai percorsi pedonali.

A tale norma ineriscono le finalità generalmente attribuite alle distanze dalle strade, in particolare quelle volte a tutelare la sicurezza della circolazione e assicurare la possibilità di attuare future correzioni stradali, se non anche a conferire un aspetto decoroso e ordinato all'ambiente circostante (cfr. al riguardo: cfr. RtiD II-2009 n. 21 consid. 3.1.; RDAT II-2003 n. 21 consid. 5.3; STA 90.2006.26 del 24 settembre 2007 consid. 6.2.1; 52.1996.177 del 24 settembre 1996 consid. 2.1; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 25 LE, n. 1029). L'art. 7 cpv.1 NAPR si applica alle "costruzioni accessorie" (cfr. art. 7 cpv. 3 NAPR), ma non alle "costruzioni interrate" per cui fa stato l'art. 7 cpv. 4 NAPR, giusta il quale il municipio stabilisce caso per caso le distanze per costruzioni che non sporgono dal terreno in funzione di esigenze tecniche d'urbanizzazione, ritenuto quale termine di riferimento una distanza minima di:

-        4 m dalle strade principali e di raccolta;

-        1.50 m dalle strade di servizio.

2.2. L'art. 37 cpv. 5 NAPR dispone dal canto suo che la distanza delle autorimesse dalle strade (sul fronte dell'entrata) deve essere di almeno 5 m. La stessa deve essere di almeno 4 m se la strada è a debole traffico. Se l'autorimessa è dotata di un dispositivo automatico d'apertura telecomandabile a distanza e se l'accessibilità è esente da intralcio o pericolo per gli altri utenti, la distanza può essere ridotta fino a 2 m. Per posteggi aperti ma coperti, soggiunge la norma, detta distanza deve essere di 4 m su strade a forte traffico. Per contro essa può essere ridotta fino a 2 m su strade a debole traffico e dove l'accessibilità è esente da intralcio o pericolo per gli altri utenti. La suddetta disposizione, concernente i "posteggi" (cfr. titolo a margine) e inserita fra le disposizioni riguardanti il piano del traffico, disciplina per quanto qui interessa le distanze delle autorimesse e dei posteggi (aperti ma coperti) in considerazione del loro accesso e in funzione della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale. Da questo profilo la norma è tutto sommato analoga a quelle riscontrabili in altri ordinamenti (cfr. ad es. STA 52.2008.411 del 3 aprile 2009 consid. 2). Di principio essa impone di collocare l'accesso dell'autorimessa (fronte d'entrata) ad una distanza minima di 5 m dalla strada rispettivamente di 4 m per posteggi (aperti ma coperti), in modo da assicurare che le manovre dei veicoli in entrata o in uscita non ostacolino la circolazione. Restano riservati i casi in cui l'elettrificazione della chiusura, lo scarso volume di traffico sulla strada rispettivamente l'accessibilità esente da intralcio o pericolo ne permettano una riduzione fino a 2 m. L'art. 37 cpv. 5 NAPR non configura una lex specialis rispetto all'art. 7 cpv. 1 NAPR, ma una prescrizione diversa che questo genere di costruzioni deve rispettare in aggiunta alle distanze per le costruzioni dalle strade (consid. 2.1). Lo confermano anzitutto le diverse finalità perseguite dalle due norme; lo si deduce poi anche dall'art. 7 cpv. 3 NAPR, che dichiara espressamente applicabili le distanze dell'area pubblica (art. 7 cpv. 1 NAPR) alle costruzioni accessorie, precisando che per posteggi coperti mediante strutture leggere (tettoie o pergole) aperte sui lati possono semmai essere concesse eccezioni, a titolo precario (cfr. art. 7 cpv. 3 NAPR, ultimo periodo). Fosse applicabile solo l'art. 37 cpv. 5 NAPR, non si vedrebbe la necessità di prevedere deroghe a quest'ultima norma. Insostenibile è pertanto l'opposta conclusione del municipio (cfr. peraltro anche STA 52.2012.111 del 13 giugno 2013 consid. 4, ove è stato applicato l'art. 7 cpv.1 NAPR per una nuova autorimessa lungo via __________).

2.3. In concreto, il progetto prevede di inserire parzialmente nel pendio un'autorimessa per tre posti auto (senza portone di chiusura), che disterà fino a 2 m da via __________ (classificata quale strada di servizio dal piano del traffico). Contrariamente a quanto assunto dalle precedenti istanze, il manufatto non può essere assimilato a una costruzione sotterranea ai sensi dell'art. 5 cpv. 7 NAPR (secondo cui sono tali le opere che non sporgono su tre lati più di 50 cm dal terreno sistemato rispettivamente di m 1.50 per pendenze del terreno oltre il 20%). Non perché vi sia, come afferma la ricorrente, una distinzione tra le costruzioni "sotterranee" di questa norma e quelle "interrate" ai sensi dell'art. 7 cpv. 4 NAPR (nulla permette infatti di intravedere una differenza tra i due termini, generalmente utilizzati come sinonimi, cfr. nello stesso senso: STA 52.2013.169/256/257 del 26 agosto 2014 consid. 5.4). Ma perché, come ben si può dedurre dai piani, questo manufatto - nella parte più avanzata - non è affatto interrato ma sporgente su tre lati più di m 1.50. Non solo a valle (ove il fronte di 9 m s'innalzerà fino a m 3.30 [quota 359.02 m/slm], cfr. facciata sud-ovest), ma anche sui fianchi. Ancorché il progetto non contenga le relative sezioni, dal raffronto delle piante (PC e PT) con il profilo 3 del geometra (che taglia il terreno in corrispondenza dell'autorimessa, cfr. pianta 1:500) e il prospetto sud-ovest si può agevolmente evincere che i muri perimetrali laterali sporgeranno dal terreno sistemato per più di m 1.50 sia verso ovest (per un tratto lungo almeno ca. m 0.80), sia verso est (per ca. m 0.30). Parti strutturali dell'opera, queste, che per quanto contenute possano apparire, impediscono di ritenere il manufatto sotterraneo. Ne discende che l'opera - da assimilare a costruzione principale - distando solo 2 m da via __________, non rispetta la linea di arretramento (prevista dal piano del traffico ad una distanza di 3 m dal ciglio di questa strada). Contrariamente a quanto ritenuto dal Governo, la minor distanza (m 1.50) indicata dall'art. 7 cpv. 4 NAPR non è applicabile perché l'opera non è interrata. Tanto meno, come assunto dal municipio, basta che ossequi la distanza (m 2) di cui all'art. 37 cpv. 5 NAPR: norma che, come detto, non configura una lex specialis rispetto all'art. 7 cpv. 1 NAPR - in concreto disattesa. Al difetto non può infine essere posto rimedio mediante il semplice richiamo alla facoltà di deroga concessa dall'art. 7 cpv. 1.1 NAPR, come sembra affermare genericamente il municipio (cfr. duplica). Al contrario va ricordato che una deroga deve sempre fondarsi su una motivazione esauriente riferita alla situazione concreta, tenendo segnatamente conto delle finalità perseguite dalla norma e soppesando i diversi interessi in gioco (cfr. anche art. 43 NAPR; RtiD II-2011 n. 13 consid. 4.3). Ne discende che, già per questo motivo, il giudizio impugnato non può pertanto essere confermato.

3.Altezza

3.1. Nella zona residenziale estensiva (RE) l'altezza massima degli edifici non può superare m 7.50 (cfr. art. 33 NAPR). L'altezza di un edificio, giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Per principio, l'altezza si misura dunque sulla verticale delle facciate, a partire dal terreno sistemato sino al punto superiore determinante; il punto inferiore di misurazione è dato dal livello del terreno sistemato perpendicolarmente sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1). Il terreno naturale può essere sistemato mediante la formazione di terrapieni (piani o inclinati), la cui altezza va aggiunta a quella dell'edificio sovrastante soltanto nella misura in cui supera il limite di 1.50 m ad una distanza di 3.00 m dal filo della facciata (cfr. art. 41 LE; RtiD II-2006 n. 18 consid. 3).

3.2. In concreto, il progetto prevede di erigere il nuovo edificio sul terreno terrazzato esistente, sistemandolo a valle (sud) con un terrapieno inclinato. In particolare, stando ai piani (cfr. sezioni e facciate) - che riproducono il livello rilevato dal geometra al profilo 3 (TN Pr. 3) - il terreno ai piedi della facciata sud verrà innalzato con un terrapieno (scarpata) di 45°, largo ca. m 2.50 e alto altrettanto, sorretto da un muro alto m 2.40 (di cui si dirà ancora più avanti, consid. 4).

SEZIONE AA (schema)

                                                                                  368.73

                                                                                                                                                           2P                                           

                                                                                                                                                                                  7.50                

                                                                                                                                                          1P                                           

                                                                                                   TN Pr. 3

                                                                                                                                                          PT                                           

                                                                                                                                                                                                                              361.23

                                                                                                                                                                                                                              358.83

                                             PC                          2.40 m                                                                                         via __________

La giurisprudenza ha già avuto modo di considerare che se un edificio insiste sul terreno naturale, un terrapieno realizzato più a valle non va di per sé cumulato sull'altezza dell'edificio in base all'art. 41 LE (cfr. STA 52.2015.562 del 21 aprile 2017 consid. 3.4.3; 52.2012.353 del 27 dicembre 2012 consid. 3.2), né peraltro conteggiato in virtù dell'art. 40 cpv. 2 LE, non applicabile a questo genere di opere (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1). In simili casi, lo sviluppo dello stabile non trae invero un particolare vantaggio dalla sistemazione più a valle, che non gli permette di raggiungere una maggior quota. Tale regola può suscitare stupore in un caso come quello di specie, ove lo stabile - stando ai piani di progetto - risulta miratamente posto sul ciglio più esterno di un terrazzamento esistente (cfr. sezione AA), mentre il ripido terrapieno a valle (45°) - che lambisce esattamente il piede della facciata - va a coprire quasi un piano dell'edificio. Tale quesito non va comunque ulteriormente approfondito: anche potendo riconoscere al terrazzamento rilevato sul profilo 3 (361.23 m/slm) la qualifica di terreno naturale (cfr. RDAT I-1996 n. 38 consid. 3.2; STA 52.2016.409 dell'8 agosto 2017 consid. 3.3 e rimandi; 52.2003.26 del 7 luglio 2003 consid. 2) - ciò che non è stato oggetto di particolare discussione - è evidente che l'edificio non interesserà questa parte del terreno (TN Pr. 3): il profilo 3, collocato nella parte centrale, non taglia all'evidenza in alcun punto il nuovo edificio (ma solo l'autorimessa, cfr. supra consid. 2). Basta una semplice sovrapposizione della pianta del geometra con quella di situazione generale (scala 1:500) per rendersene conto. Prendendo invece quale riferimento il profilo più a est (4), che interseca l'angolo sud-est dello stabile, si può agevolmente dedurre che il terrazzamento su cui insisterà l'edificio, perlomeno su questo lato, è più basso (361.06 m/slm) e arretrato (ca. 6 m dal confine con via __________, cfr. punto N su pianta e profilo 4 del geometra), per modo che il piede della facciata sud (distante 5 m dalla strada) non poggerà sul suo ciglio ma sul nuovo terrapieno, a dispetto di quanto riportato sui piani (cfr. sezioni e facciate). Ne discende che sull'altezza dell'edificio, comunque superiore a m 7.50 (m 7.67), deve pure essere conteggiato l'intero sviluppo verticale del terrapieno inclinato (> 2 m), largo meno di 3 m (cfr. al riguardo: RtiD II-2006 n. 18 consid. 3). Lo stesso non rispetta di conseguenza l'altezza massima prescritta (m 7.50) dal PR. La censura, ancorché per motivi in parte differenti, è dunque fondata e anche per questo motivo la licenza edilizia non poteva essere rilasciata siccome contraria al diritto.

4.Muro di contenimento

4.1. Giusta l'art. 12 cpv. 4 NAPR i muri di contenimento (di sostegno o di controriva) vanno eseguiti in pietra naturale (murata a facciavista o a rasa pietra). Per terreni con una pendenza fino al 50%, soggiunge la norma, l'altezza media (sulla loro estensione totale) dei muri non può superare 1.50 m misurati dal livello del terreno naturale. Per pendenze superiori è concesso un aumento delle altezze pari a 0.30 m ogni 10%, fino al raggiungimento dell'altezza massima di 3 m, secondo la seguente tabella indicativa: Pendenza media del terreno / altezza dei muri   0 – 50 % / 1.50 m                         50 – 60 % / 1.80 m 60 – 70 % / 2.10 m 70 – 80 % / 2.40 m 80 – 90 % / 2.70 m 90 – 100 % / 3.00 m

Suddetti muri, prosegue l'art. 12 cpv. 4 NAPR, possono sorgere a confine fino ad un'altezza massima di m 2.50; oltre questo livello devono rispettare le distanze da confine similmente agli edifici. Opere di recinzione e di protezione dalle cadute eseguite in materiale leggero (ringhiere o barriere), esclusi i parapetti, d'altezza massima di m 1.00 possono essere posate sui muri di contenimento. Oltre questa altezza vanno computate nelle altezze massime di suddetti muri. La sopraelevazione di muri esistenti può essere autorizzata entro i limiti sopra esposti e medesima modalità di misura. Eventuali deroghe alle altezze possono essere concesse unicamente nella misura indispensabile all'adeguamento di altimetrie rispetto ai fondi contigui.

4.2. La predetta norma si riallaccia alle categorie di muri (di sostegno e di controriva) che gli ordinamenti edilizi sono soliti distinguere, ma integrandoli in un'unica disciplina: quella dei "muri di contenimento". Da questo profilo, l'art. 12 cpv. 4 NAPR si scosta dal trattamento loro riservato in assenza di particolari disposizioni (cfr. STA 52.2008.34 del 2 febbraio 2010 consid. 4). In particolare, la disposizione tratta in modo indifferenziato, a prescindere dalla loro funzione, i muri che sorreggono terrapieni artificiali e quelli di sostegno di escavazioni di terreni in pendio (muri di sostegno o di controriva), fissando un limite massimo al loro sviluppo verticale, in funzione della pendenza del terreno naturale. La norma, avente una chiara finalità paesaggistica, disciplina indirettamente anche l'eventuale sovrapposizione dei due tipi di muro, ritenuto che il muro di contenimento, nel suo sviluppo verticale, non può superare il tetto massimo fissato dall'art. 12 cpv. 4 NAPR (Hmax: m 3.00 su fondi inclinati a 45°). Nessuno afferma il contrario. Resta riservata la facoltà, concessa dalla stessa norma, di collocare sulla sommità del muro un'opera di recinzione e di protezione da cadute alta 1 m. La pendenza media del terreno ex art. 12 cpv. 4 NAPR non si riferisce a tutta la superficie del fondo, ma evidentemente solo alla fascia situata a monte del muro. È del resto ragionevole ritenere che solo la particolare situazione altimetrica del terreno naturale concretamente interessato da una sistemazione (ripiena o escavazione) possa giustificare la maggior altezza media del muro di contenimento (considerato nella sua estensione totale). Non è invece dato di vedere perché fondi con superfici particolarmente ripide, dovrebbero permettere l'erezione di muri, magari anche alti fino a 3 m, laddove lo stesso fondo è invece maggiormente pianeggiante. Insostenibile, siccome sprovvista di valide ragioni oggettive, è l'opposta conclusione del municipio, che lamenta generici problemi di calcolo invero difficili da seguire.

4.3. In concreto, il terreno esistente, in corrispondenza dello slargo lungo via __________, è attualmente contenuto da un muro in sasso lungo una ventina di metri e avente un'altezza variabile tra 1-2 m (cfr. citati profili 3 e 4). Il manufatto, sinuoso (soprattutto nella parte più a est), è arretrato da 2 a più di 3 m dalla strada (cfr. citata pianta geometra). Dai piani di progetto - ancorché non indichino alcuna demolizione si può agevolmente dedurre che il predetto muro verrà pressoché integralmente eliminato per costruire la nuova autorimessa (cfr. supra consid. 2) e, più a est, un nuovo muro lineare, lungo ca. 9 m e alto fino a m 2.40 (cfr. piante PC e PT). Tale muro, assimilabile a un muro di contenimento (che sostiene in parte il terreno sbancato a monte e in parte quello sistemato mediante terrapieno artificiale, cfr. sezioni e prospetti) riprenderà solo in minima parte il muro di contenimento in sasso esistente. La circostanza, a ragione evidenziata nell'impugnativa, emerge da un banale raffronto delle piante di progetto, dalla planimetria di situazione generale e dalle citate tavole del geometra (cfr. inoltre foto e piani a pag. 7 del ricorso). Ferma questa premessa, contrariamente a quanto concluso dalle precedenti istanze, è certo che il nuovo muro alto m 2.40 disattende l'art. 12 cpv. 4 NAPR. Nella fascia situata a monte del muro, la pendenza media del terreno naturale è per lo più pari a 58.65% (2/3) e a 63.18% per la parte restante (ca. 1/3): nella migliore delle ipotesi, può consentire uno sviluppo di m 2.10 (media proporzionale tra le superfici di influenza dei profili 3 [63.18%] e 4 [58.65%], cfr. il relativo allegato di progetto) - non di m 2.40 (cfr. art. 12 cpv. 4 NAPR). Insostenibile è invece il calcolo della pendenza media (72%) riferito all'intero fondo, avallato dalle precedenti istanze. Come visto poc'anzi, determinante ai fini del supplemento d'altezza concesso dall'art. 12 cpv. 4 NAPR è solo l'inclinazione media del terreno naturale, nella fascia a monte del muro. Non quella risultante da porzioni del fondo prive di qualsiasi incidenza (cfr. del resto anche gli schemi e calcoli di progetto, che identificano le "superfici d'influenza" dei diversi profili). Da ciò discende che, anche su questo punto, il ricorso si rivela fondato. Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, il muro in questione non disattende invece anche la linea di arretramento dalla strada. L'art. 12 cpv. 4 NAPR permette in effetti ai muri di sorgere "a confine" fino all'altezza massima di m 2.50; in assenza di una precisa limitazione, non appare insostenibile ritenere che per "confine" vada inteso non solo quello della proprietà privata, ma anche dell'area pubblica, come essenzialmente concluso dal municipio. Conferma tale interpretazione l'art. 12 cpv. 6 NAPR, che disciplina la conformazione di muri di contenimento e di cinta in prossimità degli accessi veicolari verso la strada, partendo all'evidenza dall'assunto che essi possano sorgere a confine con la strada (cfr. schizzo a margine della norma).

5.Stante tutto quanto precede, considerato che il controverso permesso non risulta conforme al diritto per i diversi difetti del progetto sin qui illustrati, il giudizio impugnato deve essere senz'altro annullato. Può invece rimanere aperta la questione a sapere se il progetto disattenda anche l'indice di occupazione massimo (30%), ritenuto peraltro che i piani non permettono sempre di comprendere compiutamente l'entità delle sporgenze censurate dai ricorrenti (scale e passaggio pedonale a monte), rispetto al terreno naturale e/o sistemato (cfr. facciata sud-est). Nella misura in cui si tratta di opere riconducibili a costruzioni sotterranee (art. 5 cpv. 7 NAPR) o a mere sistemazioni del terreno, le stesse non dovrebbero comunque essere conteggiate (cfr. STA 52.2005.312 del 19 ottobre 2005, consid. 2).  

6.6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la contestata licenza e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive del diritto.

6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dei resistenti, secondo soccombenza. Il comune ne va esente essendo comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi particolari.

I resistenti sono inoltre tenuti a rifondere alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), per entrambe le istanze.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.  Il ricorso è accolto. §.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1.  la decisione 27 agosto 2014 (n. 3927) del Consiglio di Stato;

1.2.  la licenza edilizia 17 dicembre 2013 rilasciata dal municipio di Ronco sopra Ascona per la costruzione di una casa unifamiliare (part. __________).

2.  La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 2 e CO 3 e CO 4, in solido, i quali sono inoltre tenuti a rifondere alla ricorrente la somma di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le istanze. All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La vicecancelliera

52.2014.348 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.05.2018 52.2014.348 — Swissrulings