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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.12.2014 52.2014.15

9 dicembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,915 parole·~15 min·3

Riassunto

Permesso di dimora UE/AELS

Testo integrale

Incarto n. 52.2014.15  

Lugano 9 dicembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 gennaio 2014 di

RI 1   

contro  

la decisione 4 dicembre 2013 (n. 6407) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 7 ottobre 2013 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora UE/AELS;

ritenuto,                      in fatto

                            A.  a. Entrato in Svizzera il 1° agosto 1994 unitamente alla madre __________ (1961), il cittadino italiano RI 1 (1986) è stato posto al beneficio di un permesso di dimora il 4 luglio 1995. Il 3 febbraio 2000, egli ha ottenuto un'autorizzazione di domicilio, in seguito trasformata in un permesso di domicilio UE/AELS.

Nel settembre 2004 il ricorrente è andato a vivere in un indirizzo diverso da quello della madre; un mese più tardi ha iniziato a richiedere l'aiuto sociale.

b. Durante il suo soggiorno in Svizzera, RI 1 ha interessato più volte le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali, nei seguenti termini:

26.09.07         sequestro della licenza di condurre da parte della polizia;

05.10.07         NLP __________ per contravvenzione, il 26.09.07, alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121): non si è fatto luogo a procedimento penale in quanto si trattava di un caso di poca entità, ma ammonimento formale;

08.09.08         DA __________ per infrazione alle norme della circolazione (26.09.07), guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (08.11.07): condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr. 200.-;

15.03.10         DA __________ per vie di fatto (01.02.10): condanna alla multa di fr. 400.-;

19.08.10                        DA __________ per contravvenzione alla LStup (gennaio 2008-16.06.10): condanna alla multa di fr. 200.-;

11.10.10         DA __________ per lesioni semplici (04.08.10): condanna alla pena pecuniaria di 7 aliquote giornaliere da fr. 30.cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 150.-, non revoca della sospensione

condizionale della pena pecuniaria di cui al DA 08.09.08 ma ammonimento formale;

26.11.10         ammonito dal Dipartimento sulle conseguenze in caso di recidiva o di comportamento scorretto;

18.06.12         DA __________ per grave infrazione alle norme della circolazione (27.04.12): condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, nonché alla multa di

fr. 1'200.- e revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla pena pecuniaria di cui al DA 11.10.10;

10.01-             incarcerazione per 29 giorni (per multe non pagate: decreti dipartimentali 22 e

27.02.13         29.01.10; 12 e 19.03.10; 02, 16 e 23.04.10; 20.08.10; 24.09.10; 01.10.10) e 19

giorni (sentenza penale 18.06.12).

c. Il 23 novembre 2011, l'insorgente ha notificato la propria partenza alla volta del Regno Unito a decorrere dalla fine di quel mese, cosicché il suo permesso di domicilio UE/AELS è decaduto.

                            B.  a. Il 25 giugno 2012 RI 1, il quale continuava a percepire le prestazioni assistenziali in Svizzera, ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS alla ricerca di un posto di lavoro.

b. Il 9 agosto 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha comunicato di voler valutare la sua posizione e, dopo avergli dato la possibilità di esprimersi al riguardo, con decisione 7 ottobre 2013 gli ha negato il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS, ordinandogli di lasciare il territorio svizzero entro il 7 novembre successivo. L'autorità ha tenuto conto che l'interessato non lavorava e non disponeva dei necessari i mezzi finanziari per poter mantenersi nel nostro Paese. Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 6 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 2 e 24 del relativo Allegato I, 16 e 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).

                            C.  Con giudizio 4 dicembre 2013 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1, ribadendo in sostanza i motivi addotti dalla Sezione della popolazione e rimproverandogli di avere violato l'ordine pubblico elvetico durante il suo precedente soggiorno nel nostro Paese. Ha inoltre considerato la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

                            D.  Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS, se del caso con la condizione di procacciarsi un lavoro e di rendersi economicamente indipendente, rinunciando alle prestazioni assistenziali.

Il ricorrente sostiene di aver sempre cercato un lavoro, ma invano. Ritiene che la decisione impugnata sia in ogni caso contraria al principio della proporzionalità, in quanto ha già vissuto a lungo in Svizzera e non ha più contatti con i parenti in Italia.

                            E.  All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

                             F.  Con decreto d'accusa 22 aprile 2014 (DA __________), il Procuratore pubblico ha condannato RI 1 alla multa di fr. 200.-, per contravvenzione (per negligenza) alla legge federale sulle armi per avere, il 30 ottobre 2013 a Chiasso, detenuto in tasca dei pantaloni un coltello a scatto senza la necessaria autorizzazione d'importazione e del permesso di porto d'armi sul territorio elvetico.

Considerato,               in diritto

                             1.  La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                             2.  2.1. L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

In concreto, in quanto cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, il ricorrente può prevalersi di primo acchito del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 Allegato I ALC; STF 131 II 339, consid. 2).

2.2. L'art. 33 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) dispone che per soggiorni di oltre un anno è rilasciato un permesso di dimora (cpv. 1). Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni (cpv. 2). È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'articolo 62 (cpv. 3).

L'art. 62 LStr dispone che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la medesima legge se lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c) oppure se egli o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale (lett. e).

La testé menzionata legge federale si applica però ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 12 ALC; 2 cpv. 2 LStr).

Dato che l'accordo in parola non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC nonché art. 2 cpv. 2 LStr), occorre, di principio, verificare se la decisione di revoca si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale. Ritenuto però che la normativa interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle previste dall'ALC, il caso in rassegna va pertanto esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale in parola.

                             3.  3.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi. Ora, la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha precisato che dev'essere considerato quale "lavoratore" il soggetto che esegue per un certo tempo, a favore di un'altra persona e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una rimunerazione. La Corte ha aggiunto che, una volta cessato il rapporto di lavoro, l'interessato perde, in linea di principio, la qualità di lavoratore, fermo tuttavia restando che, da un lato, questa qualifica può produrre degli effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, dall'altro, una persona all'effettiva ricerca di un impiego deve pure essere qualificata come un lavoratore (sentenze CGCE del 12 maggio 1998 nella causa Martinez Sala/Freistaat Bayern, C-85/96 Racc. 1998 I-2691, punto 32; 3 luglio 1986 Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 66/85, Racc. 1986 2121, punto 17). La CGCE ha considerato a più riprese che l'effetto utile dell'art. 39 del Trattato CE (ex art. 48) esige che venga concesso all'interessato un termine ragionevole in grado di consentirgli di prendere conoscenza, sul territorio dello Stato in cui si trova, delle offerte di lavoro corrispondenti alle sue qualifiche professionali e di adottare, se del caso, le misure necessarie al fine di essere assunto (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 16; sentenza CGCE del 23 gennaio 1997 Tetik/Land Berlin, C-171/95, Racc. 1997 I-329, punto 27; sentenza CGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/ Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 16). Essa ha pure rilevato che, mancando una disposizione comunitaria volta a disciplinare la durata del soggiorno dei cittadini comunitari in cerca di occupazione, gli Stati membri hanno il diritto di fissare un termine ragionevole a tal fine. Un lasso di tempo di 6 mesi è stato considerato adeguato nel caso di un cittadino comunitario che mai aveva lavorato in precedenza nello Stato ospitante (sentenza CGCE del 26 febbraio 1991 Antonissen, C-292/89, Racc. 1991 I-745, punto 21); per contro la Corte ha reputato insufficiente un termine di tre mesi (sentenza CGCE del 20 febbraio 1997 Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio, C-344/95, Racc. 1997 I-1035, punto 18). Essa ha comunque rilevato pure che il diritto di soggiorno per cercare lavoro non può essere fatto valere per vari anni da una persona che non ha alcuna prospettiva di lavoro (cfr. sentenza CGCE del 26 maggio 1993 Tsiotras/Landeshauptstadt Stuttgart, C-171/91, Racc. 1993 I−2925, punto 14).

L'art. 18 OLCP dispone peraltro che per la ricerca di un impiego, i cittadini dell'UE e dell'AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi (cpv. 1). Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile (cpv. 2). Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell'UE e dell'AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego (cpv. 3).

3.2. In concreto, è incontestato che RI 1 non esercita alcuna attività lucrativa ormai da parecchi anni. Neppure in questi ultimi due anni e mezzo, da quando ha depositato la domanda di rilascio di un permesso di dimora il 25 giugno 2012, egli ha dimostrato di avere prodigato tutti gli sforzi necessari per procacciarsi un lavoro e che sussista in tal modo una prospettiva reale di impiego.

In siffatte circostanze, egli non può pertanto essere considerato, allo stato attuale, quale "lavoratore" ai sensi dell'ALC.

                             4.  4.1. Gli art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I ALC garantiscono comunque ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica il diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente, se dimostrano di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza attività lucrativa, vanno incluse anche le indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 cpv. 3 dell'Allegato I all'ALC).

Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale (cpv. 1). I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino della UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).

4.2. Ora, è incontestato che RI 1 è privo di mezzi finanziari, al punto da necessitare dell'aiuto sociale per il suo sostentamento. Va peraltro rilevato che già durante il suo precedente soggiorno nel nostro Paese egli è stato costantemente a carico dell'assistenza pubblica, contraendo a partire dal 2004 un debito complessivo nei confronti dello Stato che, al momento della sua partenza per l'estero avvenuta alla fine del novembre 2011, ammontava ormai a circa fr. 100'000.- (cfr. estratto conto 18.11.13 Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, agli atti).

Non potendo inoltre far capo ad alcuna garanzia finanziaria fornita da terzi, RI 1 non può quindi prevalersi del menzionato accordo bilaterale, nemmeno per ottenere un permesso di dimora quale persona senza attività lucrativa giusta gli art. 6 ALC, 24 Allegato I ALC e 16 OLCP.

                             5.  Ad identica conclusione si può giungere anche se si applicasse il diritto interno, già sulla base dell'art. 62 lett. e LStr, poiché vi è il rischio concreto che una volta ottenuto un permesso di dimora in Svizzera, il ricorrente continui a far capo all'aiuto sociale.

In siffatte circostanze, non è pertanto necessario verificare se egli adempie anche le premesse per il diniego del permesso per avere interessato più volte le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali e per essere oberato da debiti (art. 62 lett. c LStr), così come rilevato dal Consiglio di Stato e contestato dall'insorgente.

                             6.  La decisione censurata risulta inoltre conforme al principio della proporzionalità.

Certo, RI 1 (1986) ha già soggiornato in Svizzera dal 1° agosto 1994 al beneficio di un permesso di dimora e, dal 3 febbraio 2000, di domicilio. D'altra parte, però, nel novembre 2011 egli ha notificato la propria partenza dalla Svizzera alla volta della Gran Bretagna, ciò che ha portato alla decadenza della sua autorizzazione di domicilio (art. 61 cpv. 1 lett. a LStr). Circostanza, questa, che nemmeno l'insorgente mette in discussione.

Va peraltro osservato che durante il suo precedente soggiorno in Svizzera, egli è stato a carico dell'assistenza pubblica durante molto (troppo) tempo ed ha pure interessato più volte le nostre autorità giudiziarie penali e amministrative, dimostrando in tal modo di avere grossi problemi di integrazione.

Inoltre la sua presenza in Svizzera a partire dalla richiesta di rilascio di un permesso di dimora UE/AELS depositata il 25 giugno 2012 è soltanto tollerata in attesa di un giudizio definitivo riguardo alla sua domanda e non risulta dagli atti che vi siano impedimenti tali da rendere inesigibile il suo rientro in Italia, segnatamente nella provincia di Varese, dove è nato e vivono diversi suoi familiari - non da ultimo il padre con il quale potrebbe riprendere infine i contatti - ritenuto pure che lingua, cultura e costumi sono assai simili a quelli ticinesi. Tanto più che, oltre a essere ancora giovane ed in buon salute, egli è pure titolare di un AFC quale impiegato in logistica conseguito durante il suo precedente soggiorno in Svizzera, dove ha pure imparato le nostre lingue ufficiali. Fattori, questi, che egli potrà senz'altro sfruttare, se lo vorrà, per poter procacciarsi finalmente un lavoro.

                             7.  Ne discende che non rilasciando un permesso di dimora a RI 1, la Sezione della popolazione non ha disatteso le disposizioni legali applicabili.

                             8.  In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le spese secondo soccombenza sono poste pertanto a carico del ricorrente e tengono comunque conto della sua difficile situazione finanziaria (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, sono a carico del ricorrente.

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                             4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            Il segretario

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