Incarto n. 52.2013.56
Lugano 22 luglio 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 febbraio 2013 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 15 gennaio 2013 del Consiglio di Stato (n. 178) che respinge l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la decisione 23 luglio 2012 con cui il municipio di Minusio ha rilasciato a CO 2 la licenza edilizia per ristrutturale e ampliare lo stabile esistente (part. __________) e costruire una nuova autorimessa (part. __________);
ritenuto, in fatto
A. a. CO 2 e CO 1, qui resistenti, sono comproprietari di due edifici (part. __________; di seguito: A e B) di quattro piani, situati a Minusio, su un terreno assegnato alla zona residenziale semi-estensiva (R3). Sotto lo stabile B vi è un' autorimessa. Il fondo confina verso nord con un terreno (part. __________) sul quale insiste un edificio (sub. A) residenziale.
b. Con domanda di costruzione del febbraio 2012, CO 2 ha chiesto al municipio il permesso di ristrutturare e ampliare il citato stabile A e realizzare una nuova autorimessa con 15 posteggi a cavallo tra i suddetti fondi (part. __________).
Il progetto prevede in particolare di aggiungere due corpi laterali a tale edificio, che sarà destinato a 3 appartamenti (di ca. 95, 99 e 257 mq) suddivisi su quattro livelli (PT, 1P, 2P e 3P). A nord-est, sotto uno di questi corpi, è prevista l'autorimessa (ca. 22 x 17 m) parzialmente interrata. Quest'ultima sarà accessibile da nord-est, passando attraverso un accesso sul terreno vicino (part. __________) di proprietà della RI 1 (gravato da un diritto di passo veicolare), che si riallaccia a via Francesca (part. __________).
Allo stabile B non sono previsti interventi.
c. La domanda ha suscitato l'opposizione della RI 1, che ha contestato in particolare l'edificazione dell'autorimessa e il numero di stalli in essa previsti.
d. Con osservazioni 26 aprile 2012, l'istante ha indicato che i 15 nuovi posteggi servirebbero per coprire i fabbisogni dei tre citati stabili residenziali (A, B e part. __________). 10 dei 12 posteggi esistenti nell'autorimessa sotto lo stabile B, ha precisato, sarebbero già a disposizione del vicino albergo __________, situato nel comune di Muralto. Il 15 maggio 2012 - rispondendo ad un richiesta dell'Ufficio delle domande di costruzione - il progettista ha a sua volta precisato come saranno distribuiti i nuovi posteggi. Di queste indicazioni - discordanti da quelle dell'istante in licenza - si dirà più avanti.
B. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 79380), con decisione 23 luglio 2012 il municipio ha rilasciato ad CO 2 il permesso richiesto, respingendo l'opposizione della vicina sulla base delle precisazioni formulate dall'istante in licenza.
C. Dopo aver raccolto della documentazione supplementare riferita ai posteggi esistenti che i proprietari hanno messo a disposizione dell'albergo __________ negli ultimi anni, con giudizio 15 gennaio 2013, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dalla RI 1 avverso quest'ultimo provvedimento. Confermato il numero (15) dei posteggi previsti nella nuova autorimessa in base ai piani, il Governo, facendo proprie le conclusioni dell'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR), ha poi ritenuto il progetto conforme all'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41), in particolare dal profilo del rumore derivante dal traffico indotto (art. 9 OIF). L'autorimessa, ha aggiunto, così come accertato dall'autorità dipartimentale, non provocherebbe inoltre immissioni eccessive, rispettando abbondantemente i valori fissati dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1). Il Governo ha infine ritenuto che tutti i nuovi posteggi potessero essere autorizzati, siccome giustificati. Gli stalli previsti sarebbero destinati a soddisfare il fabbisogno (16P) degli stabili residenziali. 10 stalli esistenti sarebbero già a disposizione dell'albergo __________. I rimanenti posteggi (3) potrebbero semmai restare a disposizione degli ospiti.
D. Con ricorso 4 febbraio 2013, la RI 1 impugna ora il predetto giudizio governativo chiedendo che sia annullato, unitamente alla licenza edilizia. In via subordinata, chiede il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovi accertamenti. La ricorrente censura anzitutto una violazione del diritto di essere sentito per il mancato esperimento di un sopralluogo. Contesta in particolare l'edificazione dell'autorimessa, che sarebbe assimilabile ad un autosilo sotterraneo per una generica utenza. L'impianto, parzialmente destinato a contenuti commerciali (albergo), non sarebbe conforme alla zona di situazione. Non sarebbe commisurato alle reali esigenze degli edifici residenziali. Da questo profilo contesta il calcolo del fabbisogno dei posteggi, che non si baserebbe su parametri chiari e certi, quali la superficie utile lorda. Censura inoltre che il progetto disponga di un accesso sufficiente, sia in fatto che in diritto. La "stradina" di accesso che da via Francesca attraversa il suo fondo non potrebbe sopportare il carico di traffico veicolare derivante dall'uso di 29 posteggi. Lo stesso travalicherebbe inoltre la portata della servitù prediale che grava il suo fondo. Riproposte delle censure riferite all'inquinamento fonico e atmosferico, l'insorgente sostiene infine che la costruzione dell'autorimessa avrà un'incidenza sulla statica di tutto il comparto, ciò che richiederebbe una verifica (mediante perizia) e l'adozione di opportune misure di contenimento (prove a futura memoria).
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Il municipio si rimette al giudizio di questo Tribunale, riconfermandosi nelle argomentazioni addotte dinnanzi al Governo. CO 2 e CO 1 chiedono il rigetto dell'impugnativa. Delle loro argomentazioni si dirà, per quanto occorre, in appresso. L'Ufficio delle domande di costruzione è rimasto silente.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, vicina opponente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE, art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Ad eventuali carenze istruttorie, come si vedrà, potrà essere posto rimedio rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuovi accertamenti (art. 65 cpv. 1 LPamm). Per gli stessi motivi, può rimanere aperta la questione a sapere se vi sia stata una violazione del diritto di essere sentito per il mancato esperimento di un sopralluogo.
2.2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ripreso dall'art. 65 cpv. 2 lett. b della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1), l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità perseguite dal piano regolatore. Per essere autorizzate, le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della zona in cui si collocano (RDAT II-2002 n. 77, consid. 3.1, I-2002 n. 59, consid. 2.1; II-1994 n. 56, consid. 4.1; Alexander Ruch, Kommentar zum Raumplanungsgesetz, Zurigo 1999, ad art. 22, n. 70 seg.; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 67 LALPT n. 472).
2.2. Di regola, i posteggi privati per veicoli sono costruiti come impianti destinati allo stazionamento, temporaneo o di lunga durata, dei mezzi di locomozione degli utenti di una determinata costruzione. A meno che si tratti di autosili o di aree di sosta aperte al pubblico dietro pagamento, essi non sono autonomi, ma dipendono, quali opere accessorie, da una costruzione principale. In quanto infrastrutture funzionalmente subordinate ad una costruzione principale, i posteggi privati non hanno una destinazione propria, ma condividono la destinazione della costruzione alla quale sono asserviti. La destinazione dei posteggi privati posti al servizio delle abitazioni è quindi residenziale. I posteggi annessi agli stabilimenti commerciali sono a loro volta impianti a vocazione commerciale, mentre i posteggi delle fabbriche sono componenti accessorie di impianti industriali (RDAT I-2001 n. 20 consid. 4 con rinvii; RDAT 1985 n. 112 consid. 3).
2.3. Il fabbisogno massimo e il numero di posteggi privati necessari sono definiti dal regolamento cantonale posteggi privati, integrato negli art. 51 a 62 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 7.1.1.1.1; cfr. art. 51 cpv. 1 RLst; cfr. commentario al regolamento cantonale posteggi privati, versione 16 maggio 2014). Tale regolamento si applica a tutte le costruzioni - in caso di nuove edificazioni, riattazione e cambiamento di destinazione (cfr. al riguardo: art. 51 cpv. 2 RLst) - ad eccezione di quelle destinate all'abitazione (cfr. art. 51 cpv. 3 RLst). I posteggi per contenuti residenziali soggiacciono alle norme di attuazione dei piani regolatori comunali (cfr. infra, consid. 2.4). L'art. 62 cpv. 1 RLst vieta la realizzazione di posteggi (privati) che non siano al servizio di edifici o impianti. I posteggi necessari per un'edificazione o un'attività, spiega il citato commentario, possono essere realizzati solo se viene effettivamente costruito l'edificio o esercitata l'attività. Non possono quindi essere realizzati anticipatamente dei posteggi che potrebbero corrispondere ad un potenziale contenuto del fondo, se non specificatamente indicato nel piano regolatore. Indirettamente, tale disposizione concerne anche i posteggi privati a uso residenziale. Affinché le limitazioni del regolamento cantonale possano essere considerate inapplicabili a questa categoria di posteggi occorre infatti dimostrare che sono destinati a soddisfare in modo stabile e duraturo le necessità di edifici ad uso abitativo.
2.4. Per le costruzioni aventi carattere residenziale, l'art. 52 cpv. 2 NAPR si limita a definire il numero minimo di posteggi che devono essere obbligatoriamente realizzati (a dipendenza del numero di appartamenti rispettivamente della superficie utile lorda), in caso di nuova costruzione, ampliamento e cambiamento di destinazione. La norma, comune ad altri ordinamenti, non pone un tetto massimo al numero di posteggi. Ciò non significa, tuttavia, che questo genere di opere non soggiaccia ad alcun limite dal profilo quantitativo. In quanto opere accessorie, come visto sopra, tra i posteggi e l'edificio principale a cui sono asserviti deve di principio esservi un rapporto funzionale, di natura subalterna e complementare. Nel caso di più stabili residenziali vicini, il nesso funzionale e di subordinazione va rapportato ai bisogni delle singole costruzioni. Non è invece possibile autorizzare la costruzione di aree di posteggio e autorimesse, che eccedono i bisogni attuali e prevedibili dell'edificio principale (cfr. anche Sco-lari, op. cit., ad art. 11 n. 849). In altri termini, la formazione di posteggi supplementari al fabbisogno minimo prescritto dalle NAPR è dunque ammessa, a condizione che vi sia un rapporto ragionevole con le esigenze dell'utilizzazione principale dello stabile rispettivamente degli stabili al cui servizio sono posti.
3.Nel caso concreto, oggetto di controversia è in particolare la costruzione della nuova autorimessa per 15 posteggi, prevista a cavallo tra le part. __________. Su questi fondi, stando al formulario della domanda di costruzione, vi sarebbero già 14 posteggi coperti. Il progetto non è chiaro sulla destinazione dei nuovi stalli previsti. I dati forniti dall'istante in licenza - considerati dal municipio - divergono infatti da quelli indicati dal progettista - fatti propri dall'autorità dipartimentale e dal Governo. L'istante in licenza ha indicato che i 15 nuovi posteggi servirebbero tutti per coprire i fabbisogni dei 3 citati edifici residenziali: 5 per lo stabile ampliato A, 6 per i 6 appartamenti dell'edificio B e 4 per le 2 unità abitative (proprietà per piani) della casa adiacente (part. __________). 10 dei 12 posteggi esistenti nell'autorimessa (B), ha precisato, sarebbero al beneficio del vicino albergo da diversi anni; per i posteggi restanti, l'istante non ha fornito indicazioni. Il progettista ha dal canto suo indicato che 7 nuovi posteggi saranno assegnati allo stabile A e addirittura 8 all'edificio di cui alla part. __________, che ne disporrebbe già di 1 su quel fondo (dunque, 9 in tutto). In merito ai posti auto esistenti, ha specificato che vi sarebbero 13 parcheggi nell'autorimessa sotto lo stabile B, che sono attribuiti ai 3 appartamenti di questo edificio (3P) e all'hotel __________ (10P). Le discrepanze, immediate, non sono di scarsa importanza e gli atti non permettono di appianarle. Non è anzitutto possibile determinare quante siano le unità abitative effettivamente presenti negli edifici sui fondi (numero e superfici) e, di conseguenza, quali siano le rispettive esigenze, che l'istante afferma di voler soddisfare. Tanto meno è chiaro in che misura tali necessità non siano già coperte dai posteggi esistenti: stalli di cui non sono invero noti numero esatto, ubicazione e destinazione (autorizzata) - che il progetto in oggetto non chiede invero di modificare. I contratti e le fatture prodotte dal resistente dinnanzi al Governo dimostrano solo che negli ultimi anni i proprietari hanno affittato all'albergo da 9 a 11 posteggi. In queste circostanze, come lamenta la ricorrente, non è dunque possibile escludere che i nuovi posteggi non siano (almeno in parte) al servizio di un edificio (generica utenza), contrariamente a quanto prescrive l'art. 62 RLst, rispettivamente siano finalizzati ad altri usi, non residenziali. Ciò premesso, non può dunque essere tutelato il giudizio del Governo che ha sommariamente concluso che i nuovi stalli sarebbero giustificati poiché principalmente destinati a coprire il fabbisogno (?) di posteggi degli edifici esistenti. Già da questo profilo - e considerato che la decisione impugnata non può comunque essere confermata (cfr. infra) - s'impone un rinvio degli atti all'istanza inferiore affinché, esperiti ulteriori accertamenti sulla destinazione dei nuovi posteggi (tenuto conto delle esigenze degli edifici al cui servizio sono posti, nonché dei posteggi esistenti e della loro destinazione autorizzata), si pronunci nuovamente. L'eventuale rilascio della licenza edilizia potrà, se del caso, essere subordinata ad adeguate condizioni volte ad assicurare l'uso indicato.
4.4.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio; LPT; RS 700). Un fondo è urbanizzato solo se dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale, il quale stabilisce tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (DTF 123 II 337 consid. 5b; 117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3; André Jomini, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Raumplanug, ad art. 19 n. 2, 10 e 19). L'esigenza di un accesso sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco. L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. La sufficienza dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente delle possibilità edificatorie del comparto interessato e delle circostanze concrete (DTF 127 I 103 consid. 7d; 123 II 337 consid. 5b). L'autorità decidente fruisce in proposito di un certa latitudine di giudizio, censurabile da parte delle istanze di ricorso unicamente nella misura in cui perfezioni gli estremi della violazione del diritto (art. 61 LPamm; 121 I 65 consid. 3a). La sufficienza dell'accesso deve di massima essere assicurata sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio del permesso (DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2. con rinvii; I-2011 n. 19, consid. 4.1 e rimandi).
4.2. Nel caso concreto, il progetto prevede l'accesso all'autorimessa attraverso una "stradina" sul terreno (part. __________) del ricorrente, gravato da un diritto di passo, che si riallaccia a via Francesca (part. __________). Il ricorrente contesta in questa sede, sviluppando ulteriormente le preoccupazioni avanzate dinnanzi al Governo, che tale accesso sia sufficiente, sia in fatto sia in diritto.
4.2.1. Dal profilo fattuale, gli atti annessi alla domanda di costruzione non contengono elementi dai quali si possa dedurre con chiarezza la configurazione di tale "stradina", che l'insorgente ritiene assolutamente inadeguata per servire l'autorimessa controversa. Accesso che, verosimilmente, è diverso da quello che serve attualmente l'autorimessa esistente (B). Le precedenti istanze non si sono pronunciate in merito, neppure in sede di risposta. In queste circostanze, questo Tribunale non può che rinviare gli atti all'istanza inferiore, affinché, raccolti gli elementi mancanti (sopralluogo, piani, ecc.), si pronunci su questo aspetto.
4.2.2. Dal profilo giuridico, dal registro fondiario risulta che il fondo del ricorrente è gravato da un diritto di passo con ogni veicolo a favore delle part. __________. L'insorgente eccepisce tuttavia che tale servitù non sarebbe stata costituita per permettere la costruzione di un'autorimessa come quella in discussione. Di per sé, ove sia verosimile che il terreno disponga - come nella fattispecie - di un accesso sufficiente in virtù del diritto privato, spetta all'opponente dimostrare il contrario, ovvero provare l'inidoneità del diritto di passo per la costruzione avversata (cfr. RDAT 1990 n. 86, consid. 3). Ciò che, tuttavia, dagli atti non risulta. Considerato che gli atti devono comunque essere retrocessi all'istanza inferiore, chiamata a verificare l'esistenza di un accesso sufficiente dal profilo fattuale, non mette conto di pronunciarsi in via definitiva su questo aspetto.
5.Aspetti ambientali
5.1. Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione del-l'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquina-menti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabi-le che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, di-vengano dannosi o molesti (cpv. 3). Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP). La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da es-si prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi procede ad una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF; STA 52.2008.255 del 22 agosto 2008 consid. 3.1). Per quel che concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i valori di pianificazione ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione. I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non sono previste aziende moleste fissa un valore di pianificazione (Lr) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la notte.
5.2. Il rumore provocato dal traffico indotto sulle strade d'accesso a un nuovo impianto è disciplinato dall'art. 9 OIF. In base a que-sta norma, l'esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve né (a) comportare il superamento dei valori limite d'immissione (VLI) a causa della maggiore sollecita-zione di un impianto per il traffico, né (b) provocare, a causa del-la maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate. Nelle zone residenziali con GdS II, il valore limite d'immissione (VLI) è di 60 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 50 dB(A) per la notte (cfr. l'allegato 3 dell'OIF).
5.3. Nel caso concreto, l'UPR ha ritenuto che sia per le manovre d'accesso che per l'incremento di traffico sulle vie di accesso non vi saranno superamenti dei limiti d'esposizione al rumore fissati dall'OIF. Dinnanzi al Governo ha precisato che le nostre valutazioni foniche (..) si sono riferite unicamente all'incremento del traffico indotto sulle vie d'accesso -via Francesca e via San Gottardo - in quanto per le manovre di posteggio non vi sono immissioni foniche esterne in quanto le stesse vengono svolte all'interno (..). Quest'ultima valutazione, imprecisa, non può essere tutelata, poiché fa astrazione dalle immissioni derivanti dal rumore proveniente dalle manovre d'accesso sul terreno del ricorrente ("stradina", cfr. supra consid. 4.2) rispettivamente della rampa aperta che conduce all'autorimessa, quest'ultima, oltretutto, apparentemente sprovvista di un portone. Anche su questo punto s'impone dunque un rinvio all'istanza inferiore affinché, raccolti gli elementi mancanti, interpellato l'UPR e sentite le parti, si pronunci nuovamente.
5.4. Analoga conclusione s'impone per quanto attiene al rumore proveniente dal traffico indotto su via Francesca e via San Gottardo. Gli atti non permettono infatti di stabilire come l'UPR abbia determinato i movimenti veicolari dei nuovi posteggi, abbinandoli a quelli esistenti (cfr. osservazioni 15 ottobre 2012). Dalle tabelle di calcolo allegate non risultano i parametri di riferimento, che in generale dipendono comunque dalla destinazione dei posteggi - in concreto, non chiara. Nella misura in cui non fossero accessibili da via Francesca, i posteggi esistenti non dovrebbero comunque essere considerati ai fini del calcolo del traffico indotto su questa strada.
6.A dipendenza degli accertamenti di cui si è detto ai precedenti considerandi, l'autorità di ricorso, interpellato l'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili e sentite le parti, si pronuncerà inoltre nuovamente sugli altri aspetti ambientali (inquinamento atmosferico) censurati dall'insorgente.
7.Per quanto concerne le vibrazioni nella fase di cantiere, segnatamente la richiesta di eseguire una prova a futura a memoria per il suo edificio, va invece rilevato che l'autorità dipartimentale ha già imposto - a titolo di condizione - l'adozione di un tale provvedimento (cfr. avviso cantonale, pag. 4), che l'istante in licenza non ha contestato. Lo stabile del ricorrente, situato a qualche metro dal luogo in cui è prevista la costruzione dell'autorimessa, rientra senz'altro tra gli "edifici maggiormente esposti" ai sensi di tale condizione. Non mette dunque conto di soffermarsi su questo aspetto, poiché la sua richiesta è in ogni caso priva d'oggetto.
8.8.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Governo, affinché proceda come indicato nei precedenti considerandi.
8.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico della ricorrente e dei resistenti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Questi ultimi rifonderanno inoltre alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 15 gennaio 2013 del Consiglio di Stato (n. 178) è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Governo affinché proceda come indicato nei considerandi di diritto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.è posta a carico della RI 1 in ragione di fr. 600.- e per la rimanenza è posta, in solido, a carico di CO 2 e CO 1, i quali rifonderanno inoltre un identico importo (fr. 1'200.-) alla ricorrente, a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria