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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2013 52.2013.463

17 dicembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,112 parole·~6 min·4

Riassunto

Diritto di essere sentito - replica

Testo integrale

Incarto n. 52.2013.463  

Lugano 17 dicembre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo Cassina, vicepresidente

assistito dal segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 ottobre 2013 di

RI 1   

contro  

la decisione 17 settembre 2013 (n. 4753) del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa per denegata giustizia inoltrata dall'insorgente avverso l'operato dell'Ufficio della caccia e della pesca in merito a provvedimenti di guardiacampicoltura;

ritenuto,                           in fatto

che RI 1, qui ricorrente, conduce a tempo parziale un'azienda agricola a __________, attiva nella produzione di uva destinata alla vinificazione;

che il 6 maggio 2013 egli, costato che alcuni caprioli stavano danneggiando il suo vigneto, brucandone i germogli, ha sollecitato l'intervento dell'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) ai fini di abbattere, rispettivamente allontanare, i capi viziosi;

che il 14 maggio 2013 l'UCP ha autorizzato, dal 14 al 23 maggio 2013, la guardiacampicoltura per il vigneto in parola, ad opera di un cacciatore; tale provvedimento non ha però condotto al prelievo dei capi viziosi;

che in data non precisata, l'UCP ha nuovamente autorizzato, dal 19 al 30 giugno 2013, la guardiacampicoltura per il fondo in questione, sempre ad opera di un cacciatore; questa seconda azione ha condotto all'abbattimento di due capi (un capriolo e un cervo maschi);

che il 10 agosto 2013 RI 1 ha adito il Consiglio di Stato con un ricorso per denegata giustizia contro l'operato dell'Ufficio della caccia e della pesca, al quale rimproverava - in sostanza - di aver reagito con ritardo alla sua richiesta e con provvedimenti inefficaci;

che, raccolta la risposta dell'UCP, con scritto 6 settembre 2013 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Sato ha provveduto a intimarla al ricorrente, comunicandogli inoltre che lo scambio degli allegati era terminato;

che con scritto 13 settembre 2013, ricevuto dal Servizio dei ricorsi il 16 settembre successivo, RI 1 ha chiesto di poter replicare, domandando inoltre la trasmissione della documentazione prodotta dall'UCP;

che, senza dar seguito alla richiesta appena riportata, con giudizio 17 settembre 2013, qui impugnato, il Governo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, per difetto di un interesse pratico e attuale, siccome ha ritenuto che la violazione lamentata dal ricorrente fosse stata superata dall'emanazione dell'autorizzazione 14 maggio 2013;

che contro questo giudizio, con impugnativa 10 ottobre 2013 RI 1 adisce il Tribunale cantonale amministrativo;

che egli denuncia, innanzitutto, una lesione del suo diritto di essere sentito, dovuta alla mancata concessione della facoltà di replicare; per questo motivo egli postula in via principale una retrocessione degli atti al Consiglio di Stato perché, una volta ordinato il secondo scambio degli allegati, si pronunci nuovamente;

che, in via subordinata, egli domanda che il ricorso 10 agosto 2013 sia dichiarato ricevibile e accolto nel merito;

che con la risposta il Governo si limita a postulare la conferma della decisione impugnata, mentre l'UCP chiede che il ricorso sia respinto sulla base di considerazioni che, se necessario, saranno riprese in seguito;

considerato,                   in diritto

                                         che presentato tempestivamente dal destinatario della decisione impugnata davanti al competente Tribunale, il ricorso è ricevibile in ordine (art. 48 cpv. 2 e 3 legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990; LCC; RL 8.5.1.1; art. 43 e 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);

che, data la natura dirimente della contestazione, dev'essere anzitutto esaminato se il Governo abbia perpetrato una lesione del diritto di essere sentito del ricorrente; la natura formale di questa garanzia comporta infatti l'annullamento della decisione im-pugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ri-corso nel merito (DTF 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b);

che questo Tribunale ha già avuto modo di ritenere che spetta alle parti di decidere se desiderano o meno prendere posizione nei confronti di uno scritto di controparte (STA 52.2007.418 del 18 dicembre 2007 consid. 2.2. non pubblicato in RtiD II-2008 n. 3);

che tale conclusione si fonda sulla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha stabilito che il diritto di essere sentito, il quale costituisce un aspetto della garanzia generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e 6 n. 1 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), comprende anche il diritto di prendere conoscenza di ogni presa di posizione sottoposta al Tribunale e di potersi esprimere al riguardo, indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio (DTF 133 I 100 consid. 4);

che dall'incarto risulta come il ricorrente abbia reagito all'intimazione della risposta in un lasso di tempo che può essere considerato ragionevole e, dunque, tempestivamente;

che la richiesta di replica è giunta al competente servizio il giorno che ha preceduto la seduta Governativa durante la quale il progetto di decisione è stato fatto proprio dall'Esecutivo cantonale (cfr. timbro apposto dal Servizio dei ricorsi, che attesta la sua ricezione il 16 settembre 2013);

che, inspiegabilmente, nonostante fosse a conoscenza in tempo utile della richiesta di cui si è appena detto, il Consiglio di Stato ha evaso il gravame, senza permettere al ricorrente di esercitare il proprio diritto di replica;

che, pertanto, è indubbio che non dando seguito alla richiesta formulata tempestivamente dall'insorgente, il Governo ha violato il diritto di essere sentito di quest'ultimo;

che dunque gli atti vanno retrocessi all'Esecutivo cantonale perché, dopo aver ordinato un secondo scambio degli allegati, si pronunci nuovamente e compiutamente nel merito;

che, infatti, il vizio in parola non può essere sanato in questa sede, in quanto ciò vanificherebbe il diritto di replica che la prassi del Tribunale federale accorda alle parti coinvolte in un procedimento giudiziario;

che, inoltre, le argomentazioni addotte dal ricorrente ai fini di sostanziare l'interesse attuale a una decisione non possono essere scartate a prima vista da questo Tribunale, per cui la retrocessione degli atti al primo giusdicente non si traduce in un mero esercizio di stile; che, visto l'esito, il Tribunale non percepisce una tassa di giustizia (art. 28 LPamm), mentre l'assenza di parti patrocinate permette di soprassedere dall'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione impugnata è annullata;

1.2.   gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato, affinché proceda come indicato nei considerandi di diritto.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese; non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

;    

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo                       Il segretario

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