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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.12.2013 52.2013.440

4 dicembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,808 parole·~24 min·2

Riassunto

Pubblico concorso. Modalità di valutazione dei criteri di aggiudicazione. Attendibilità del prezzo e metodo dell'interpolazione lineare. Referenze

Testo integrale

Incarto n. 52.2013.440  

Lugano 4 dicembre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Stefano Bernasconi

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 1° ottobre 2013 della

RI 1, , patrocinata da: PA 1, ,  

contro  

la decisione 25 settembre 2013 del municipio di CO 2, che ha deliberato alla CO 1 di __________ le opere da idraulico relative alla posa di condotte di collegamento (sorgenti __________ - serbatoio __________) e la sistemazione delle sorgenti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 19 luglio 2013 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da idraulico relative alla posa di condotte di collegamento (sorgenti __________ - serbatoio __________) e la sistemazione delle sorgenti (FU n. __________ pag. __________). Il bando di concorso stabiliva che i lavori sarebbero stati aggiudicati al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1.      economicità                                                                                        50%

2.      attendibilità del prezzo                                                                      10%

3.      programma lavori                                                                              10%

4.      referenze per lavori analoghi                                                           25%

5.      formazione di apprendisti                                                                  5%

                                         Le modalità di valutazione dei criteri d'aggiudicazione erano precisate dalle disposizioni particolari del capitolato (CPN 102; pos. 224.100). L'attendibilità del prezzo sarebbe stata valutata confrontando l'importo offerto con il prezzo di riferimento ed assegnando il punteggio in base alla seguente formula (cfr. pos. 224.100, cifra 2):

Prezzo uguale a quello di riferimento +/- 10%                       nota 6

Prezzo maggiore del 30% rispetto all'importo di riferimento    nota 0 Prezzo minore del 30% rispetto all'importo di riferimento       nota 0

La nota degli altri prezzi verrà calcolata in base ad una interpolazione lineare. Punti = Nota x 15%

Le offerte che conseguono punti 0 in questo criterio non vengono prese in considerazione per l'eventuale delibera.

L'importo di riferimento viene calcolato quale media delle offerte ottenuta trascurando, qualora il numero di offerte inoltrate è uguale o superiore a 5, le offerte rispettivamente più bassa e più alta tra quelle pervenute.

Le referenze sarebbero state invece apprezzate sulla scorta dei lavori analoghi (posa condotte in forte pendenza per importi di liquidazione superiori o uguali a fr. 50'000.- IVA inclusa) eseguiti e conclusi negli ultimi 5 anni. Per cinque o più lavori sarebbe stata assegnata la nota 6, per quattro la nota 5, per tre la nota 4, per due la nota 3, per uno la nota 2 e per zero la nota 1 (cfr. pos. 224.100, cifra 4).

Nel bando (cifra 14) e nel capitolato (pos. 221.400 CPN 102) era segnalato chiaramente che contro i documenti di concorso era data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla loro data di pubblicazione. Nessuno li ha tuttavia impugnati.

B.  Entro il termine prestabilito (9 settembre 2013) sono pervenute al committente le seguenti offerte:

- P__________             Fr. 182'935.80 - RI 1        Fr. 125'690.94 - CO 1                  Fr. 151'565.10

Valutatele in base ai criteri d'aggiudicazione ed ai fattori di ponderazione preannunciati, il consulente ha allestito la graduatoria, che per quanto riguarda le prime due concorrenti si presenta come segue:

Peso

RI 1

CO 1

nota

punti

nota

punti

economicità

50%

6.00

3.000

4.126

2.063

attendibilità

10%

3.581

0.358

6.00

0.600

programma lavori

10%

6.00

0.600

6.00

0.600

referenze

25%

1.00

0.250

4.00

1.000

apprendisti

  5%

6.00

0.300

6.00

0.300

Totale

4.508

4.563

Preso atto dell'esito della valutazione, il 25 settembre 2013 il municipio di CO 2 ha risolto di aggiudicare la commessa alla CO 1 di __________, classificatasi al primo posto con 4.563 punti.

C.  Contro tale decisione la RI 1 di __________, seconda in graduatoria con 4.508 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. In via principale, la ricorrente ha postulato l'aggiudicazione della commessa in suo favore. In via subordinata, ha sollecitato invece il rinvio degli atti al municipio per nuova decisione. La ricorrente contesta in particolare il criterio dell'attendibilità del prezzo, segnatamente nella misura in cui si basa sulla media di tre sole offerte, asserendo che basterebbe la presenza di un'offerta manifestamente in eccesso, fatta solo a sostegno di un altro concorrente, per portare ad un risultato assurdo e discriminatorio nei confronti di chi si impegna a insinuare il miglior prezzo di concorrenza. Censurabile sarebbe pure il punteggio assegnatole per detto criterio, non solo poiché non è dato di sapere cosa si intenda per "interpolazione lineare" e, quindi, come si sia giunti alla nota 3.581, ma anche perché la stazione appaltante ha inspiegabilmente ponderato quest'ultima al 10%, anziché al 15% come indicato nella formula preannunciata nel capitolato. Donde la necessità di rivalutare i punteggi attribuiti secondo le modalità di calcolo fissate nei documenti di gara, che il committente ha in concreto palesemente disatteso, provocando l'arbitrario declassamento della ricorrente al secondo posto della graduatoria. La correzione da apportare - soggiunge la RI 1 - è tale da sovvertire la graduatoria, permettendole di scavalcare la rivale.

D.  a. In sede di risposta il committente si oppone all'accoglimento dell'impugnativa.       L'ente banditore riconosce anzi tutto di essere incorso in una svista redazionale laddove, all'interno della formula relativa all'assegnazione dei punteggi per il criterio dell'attendibilità del prezzo, ha indicato che la nota attribuita sarebbe stata ponderata al 15%. Il peso corretto del criterio (10%), annota il municipio di CO 2, era tuttavia perfettamente desumibile dal bando, dagli atti di gara, così come dalla somma totale delle percentuali relative ai criteri di aggiudicazione. Osserva in seguito di aver valutato correttamente le offerte sulla scorta dei metodi preannunciati nei documenti di gara e segnala che il secondo posto in classifica conseguito dalla ricorrente non è dovuto al punteggio attribuitole in relazione al criterio dell'attendibilità dell'offerta, quanto semmai alla mancata presentazione di referenze, che l'ha fortemente penalizzata.

b. L'aggiudicataria difende l'operato del municipio di CO 2, rilevando anch'essa che le offerte sono state esaminate applicando i giusti criteri, segnatamente quelli contenuti negli atti di gara, che sono rimasti incontestati e quindi vincolanti sia per il committente che per i concorrenti. La resistente illustra in seguito il metodo di calcolo dell'interpolazione lineare ed espone nel dettaglio i passaggi matematici che hanno indotto la stazione appaltante ad assegnare alla ricorrente la nota 3.581. Il peso del criterio, annota per finire la CO 1, è chiaramente del 10%; inutile quindi che la ricorrente insista nel prevalersi dell'indicazione riportata in calce alla formula contenuta nel capitolato, che è da ricondurre ad un evidente errore di scrittura nel quale è incorso l'ente banditore.

c. Dal canto suo l'ULSA si rimette alle allegazioni del municipio di CO 2, evidenziando di essere estraneo alla procedura.

E.  Con la replica la ricorrente critica nuovamente il metodo di valutazione applicato dal municipio di CO 2, ribadendo che sulla scorta delle prescrizioni di gara la nota assegnata in relazione all'attendibilità dell'offerta doveva essere ponderata al 15%. Contesta i calcoli esposti dalla resistente ritenendoli per nulla convincenti ed osserva che il capitolato avrebbe dovuto indicare chiaramente la formula matematica da applicare. L'insorgente revoca inoltre in dubbio la validità delle referenze presentate dalla deliberataria. A mente della RI 1, i lavori addotti non erano computabili nelle referenze perché riferiti ad opere che non hanno nessuna connotazione di lavori "in forte pendenza". Del resto, soggiunge la ricorrente, cosa si deve poi intendere per forte pendenza (gradi) e quanti metri (sul totale di condotta) devono essere considerati "in forte pendenza" e come tali determinanti per qualificare come tutta l'opera in forte pendenza, è ancora tutto da dimostrare.

F.   Con la duplica la stazione appaltante e la deliberataria si riconfermano nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.

2.   2.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 10 cpv. 2 lett. k del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione.

L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.).

Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008 consid. 2.1). Il committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti, che secondo il bando si è impegnato a valutare (STA 52.2010.14 del 18 marzo 2010 consid. 3.1).

2.2. In concreto, il committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo e/o le formule che avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione (cfr. pos. 224.100 cifre 1-5 delle disposizioni particolari CPN 102). Il municipio di CO 2 ha quindi rispettato appieno l'obbligo sancito dagli art. 32 cpv. 1 LCPubb e 10 cpv. 2 lett. k RLCPubb/CIAP. Sotto questo aspetto la decisione impugnata non presta il fianco a critiche, tanto più che nessuna ditta ha impugnato le regole della gara, che sono quindi divenute vincolanti tanto per le partecipanti alla procedura, quanto per l'ente banditore, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 lett. a e c LCPubb).

                                   3.   3.1. Secondo l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, la partecipazione alla gara, con l'inoltro dell'offerta, implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute nella documentazione del concorso. La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2011.327 del 16 agosto 2011 consid. 3.1, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011 consid. 3.2).

3.2. Come accennato in narrativa, la RI 1 avversa il criterio dell'attendibilità del prezzo in quanto tale, segnatamente la formula esposta alla pos. 224.100 cifra 2 del capitolato di appalto nella misura in cui si basa sulla media di tre sole offerte, e asserisce che basterebbe la presenza di un'offerta manifestamente in eccesso, fatta solo a sostegno di un altro concorrente, per portare ad un risultato assurdo e discriminatorio nei confronti di chi si impegna a insinuare il miglior prezzo di concorrenza. I documenti di gara, soggiunge l'insorgente, avrebbero dovuto trasformare in formula matematica da applicare in modo indiscutibile il metodo di calcolo dell'"interpolazione lineare", concetto a suo dire assolutamente indefinito. Tutte le censure sollevate si avverano irricevibili in quanto manifestamente tardive. La ricorrente ha rinunciato infatti ad impugnare le regole contenute negli atti del concorso ed ha partecipato alla gara senza sollevare obiezioni, né chiedere delucidazioni alla committenza come indicato nel bando (cifra 10) e nelle disposizioni particolari CPN 102 (pos. 234), per cui ora non può rimetterle in discussione senza violare il principio della buona fede. Analoghe considerazioni valgono per la critica riferita al peso da attribuire al criterio dell'attendibilità del prezzo. Se da un lato è vero che in calce alla formula riportata alla pos. 224.100 CPN 102 il committente ha indicato che la nota ottenuta sarebbe stata moltiplicata per il 15%, dall'altro è altrettanto vero che le imperfezioni insite nel capitolato erano di meridiana evidenza, tant'è vero che la percentuale corretta (10%) era citata nel bando (cifra 7) e nella prima frase della pos. 224.100 cifra 2 ed era comunque facilmente deducibile dalla somma degli altri quattro fattori di ponderazione. Nessun concorrente ha tuttavia evidenziato questa incongruenza impugnando il bando e i documenti concorsuali. Neppure la ricorrente. In effetti la RI 1, al pari delle altre due partecipanti, ha preso parte al concorso senza sollevare alcuna obiezione, per cui ora non può avversare con successo le prescrizioni di gara (RDAT I-2002 n. 24). Per gli stessi motivi, irricevibili si avverano anche le argomentazioni sollevate dalla RI 1 con riferimento alle modalità di valutazione delle referenze ("cosa si deve poi intendere per forte pendenza (gradi) e quanti metri (sul totale di condotta) devono essere considerati "in forte pendenza" e come tali determinanti per qualificare come tutta l'opera in forte pendenza, è ancora tutto da dimostrare"; replica, ad. 3 pag. 3). Le stesse avrebbero dovuto essere addotte tempestivamente nell'ambito di un gravame rivolto contro gli atti di appalto.

                                   4.   Resta nondimeno da esaminare l'operato della stazione appaltante sotto il profilo della valutazione concretamente esperita e della motivazione addotta per giustificare la nota attribuita all’insorgente nel controverso criterio dell'attendibilità dell'offerta e alla deliberataria per le referenze.

4.1. In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto (art. 38 cpv. 1 LCPubb). Costituisce in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (STA 52.2012.154 del 10 luglio 2012 consid. 4.1; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Zürich 2002, n. 463; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.; DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34).

4.2. Attendibilità dell'offerta

                                         4.2.1. Il criterio d'aggiudicazione riferito all'attendibilità dei prezzi è stato introdotto per porre un ulteriore freno, in aggiunta a quello costituito dai criteri qualitativi, a corse dissennate al prezzo più basso. Offerte eccessivamente aggressive dal profilo del prezzo o addirittura sottocosto non garantiscono infatti prestazioni qualitativamente ineccepibili. Il risparmio conseguito dal committente aggiudicando la commessa ad un concorrente che propone un prezzo particolarmente vantaggioso in questi casi può tradursi in una prestazione qualitativamente scadente ed in spese per riparazioni o adeguamenti. Corretti e conformi alle finalità della legge sulle commesse pubbliche appaiono di conseguenza tutti quei criteri che permettono di prevenire simili distorsioni del mercato, sottoponendo a preventiva verifica l'adeguatezza del prezzo offerto.

Questo particolare criterio d'aggiudicazione valuta in sostanza i prezzi delle singole offerte in base al loro scostamento rispetto ad un prezzo medio (detto anche prezzo di riferimento; Prif), che il committente considera ottimale dal profilo dell'attendibilità, intesa come capacità di fornire una prestazione qualitativamente ineccepibile. Questo prezzo medio o di riferimento può scaturire dalla media delle offerte inoltrate, da un preventivo interno allestito dal committente e reso noto soltanto dopo l'apertura delle offerte oppure dalla media delle offerte inoltrate, ponderate con il preventivo interno del committente, eventualmente moltiplicato per un determinato fattore allo scopo di conferirgli maggior peso. Il metodo di valutazione dell'attendibilità del prezzo, escogitato dai servizi dello Stato, si ispira alla funzione di densità delle probabilità, comunemente detta curva a campana o di Gauss che viene tuttavia semplificata, in modo da assegnare:

la nota massima (6.00) a tutte le offerte che si situano all'interno di una fascia, determinata dal prezzo di riferimento (Prif) aumentato o diminuito di una percentuale predeterminata dal committente (+/- f1),

le ulteriori note (da 1.00 a 5.00) in proporzione lineare alle offerte collocate all'interno di un'ulteriore fascia, più ampia, anch'essa definita in base al prezzo di riferimento aumentato o diminuito di un'ulteriore percentuale (+/- f2), di regola più consistente della precedente (f2 > f1),

escludendo semmai dall'aggiudicazione le offerte che si situano al di sotto di una nota limite.

Le opinioni sulla bontà del criterio in esame possono divergere. Esso trova i suoi limiti quando la commessa ha per oggetto prestazioni particolari, ove non sono noti prezzi di mercato correnti, rispettivamente quando il numero delle offerte inoltrate risulta particolarmente ridotto. All'interno di questi limiti, esso sfugge tuttavia alla critica. Il criterio è infatti di natura oggettiva. Si fonda su considerazioni pertinenti e non intralcia per nulla una libera ed efficace concorrenza. Semmai, la rafforza, contrastando concertazioni illecite tra concorrenti (p. es. mediante l'inoltro di offerte d'appoggio). Prevenendo offerte sottocosto, qualitativamente scadenti, il criterio promuove inoltre un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche. Obiettivo, questo, che non si identifica con il minor costo, bensì con il miglior rapporto tra la qualità ed il prezzo (STA 52.2007.378 del 26 novembre 2007 consid. 2 e 3).

Essendo diversi i metodi applicabili ed i risultati che ne conseguono, il committente è tenuto ad indicare già in sede di documentazione di gara come intende valutare questo criterio (STA 52.2011.385 del 3 novembre 2011 consid. 3.2.1; 52.2008.350

del 18 novembre 2008 consid. 3.1; 52.2007.378 del 26 novembre 2007 consid. 3.1).

4.2.2. Nel caso concreto, il capitolato (pos. 224.100 cifra 2) prevedeva che l'attendibilità dei prezzi delle offerte sarebbe stata valutata in base alla seguente formula:

Prezzo uguale a quello di riferimento +/- 10%                       nota 6

Prezzo maggiore del 30% rispetto all'importo di riferimento    nota 0 Prezzo minore del 30% rispetto all'importo di riferimento       nota 0

La nota degli altri prezzi verrà calcolata in base ad una interpolazione lineare.

L'importo di riferimento viene calcolato quale media delle offerte ottenuta trascurando, qualora il numero di offerte inoltrate è uguale o superiore a 5, le offerte rispettivamente più bassa e più alta tra quelle pervenute.

In altri termini, per la valutazione del criterio relativo all'attendibilità del prezzo, faceva stato la seguente curva a campana:

            6 –

            5 –

            4 –

            3 –

            2 –

            1 –

            0

                       Pmin             Pinf    Prif    Psup              Pmax

                                                 f1       f1             

                                      f2         10%  10%      f2

                                     30%                        30%

                                           n

nella quale Prif = (Σ Px) : n

                                 1

Nel caso concreto, sono giunte alla committenza tre offerte. Il prezzo di riferimento (Prif), calcolato in base alla media delle offerte inoltrate, è risultato pari a fr. 153'397.28 (Σ = fr. 460'191.84 : 3). Considerato che il prezzo dell'offerta inoltrata dalla CO 1 (fr. 151'565.10) risulta contenuto nella fascia di +/- 10% del prezzo di riferimento (Psup = fr. 168'737.05 / Pinf = fr. 138'057.60), l'offerta ha rettamente conseguito la nota massima (6.00). Il prezzo esposto dalla ricorrente (fr. 125'690.94) si situa invece al di sotto di quello inferiore (Pinf = fr. 138'057.60), ma supera in larga misura il prezzo minimo (Pmin = 70% Pinf = fr. 107'378.10) al quale va attribuita la nota 0. La nota spettante alla RI 1 va dunque calcolata in base ad una interpolazione lineare (cfr. pos. 224.100 cifra 2).

Per meglio comprendere il metodo di calcolo applicato dalla committenza occorre partire dal seguente esempio generale:

              y                                       

              y1                                      1 (x1, y1)

              y                              3 (x, y)

              y2                2 (x2, y2)  

                                                        x                                      x2             x         x1

In matematica l'interpolazione è un procedimento per determinare in modo approssimato valori incogniti (nell'esempio sopra riportato, il punto 3), partendo da valori noti (1 e 2). Il punto sul segmento che congiunge 1e2è il valore ottenuto mediante l'interpolazione lineare, che è data dalla seguente funzione:

(y – y1) = (y2 – y1) (x – x1)    (x2 – x1)

Isolando il fattore "y" - che nella fattispecie concreta corrisponde al valore della nota ricercato - si ottiene:

y = (y2 – y1) * (x – x1) + y1               (x2 – x1)

Nella formula citata compare l'incognita "x" che risulta essere una percentuale rispetto al prezzo di riferimento (Pr) considerato al 100%.

x = (importo offerto : prezzo di riferimento) * 100 – 100

Applicando le formule sopraesposte al caso specifico ne discende anzitutto che l'offerta della ricorrente è inferiore del 18.06% rispetto al Pr [x = (125'690.64 : 153'397.28) * 100 – 100 = -18.06%], come si evince peraltro dalla seguente curva a campana,

e che alla stessa va corriposta la seguente nota:

y = (0 – 6) * (18.06 – 10) + 6 = 3.581

               (30 – 10)

Quanto al peso del criterio in discussione, non v'è dubbio alcuno che lo stesso sia stato fissato al 10% (cfr. consid. 3.2). A nulla giova l'indicazione riportata in calce alla formula contenuta nel capitolato, che è da ricondurre ad un evidente errore di scrittura nel quale è incorso l'ente banditore. Orbene, rivalutata ad opera di questo Tribunale mediante interpolazione lineare secondo la formula prevista dalla posizione 224.100 del capitolato, l'attendibilità del prezzo esposto dalla ricorrente consegue 0.3581 punti (= nota ponderata al 10%), così come rettamente indicato nel rapporto di valutazione 20 settembre 2013 dello Studio __________, fatto suo dal municipio di CO 2.

4.3. Referenze

4.3.1. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente. La giurisprudenza, scostandosi dalla dottrina, ammette tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione (AGVE 1999, 329 e rimandi). Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti).

Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 LPamm; Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61; STA 52.2011.154 del 21 giugno 2011 consid. 2.1). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:

-     la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate;

-     una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate (AGVE 2000, 291; Luzernische Gerichts- und Verwaltungsentscheide, LGVE 2002-II-9);

-     una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'au-torità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento.

                                         Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità o sulla valutazione di singole referenze, spetta ai committenti fornire all'autorità di ricorso le informazioni supplementari, necessarie per metterla in condizione di verificare la correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che il Tribunale cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza d'informazioni accessibili a tutti gli interessati, esperendo accertamenti sulle caratteristiche dei lavori addotti a titolo di referenza (STA 52.2011.169 del 7 luglio 2011 consid. 7.3). 4.3.2. In concreto, il capitolato chiedeva ai concorrenti di indicare a titolo di referenza i lavori analoghi eseguiti e conclusi negli ultimi cinque anni e precisava che sarebbero stati ritenuti idonei tutti i lavori pubblici e privati inerenti alle opere da idraulico per la posa di infrastrutture (acquedotto, canalizzazioni, condotte del gas, porta cavi ecc.) in presenza di forte pendenza (oltre 40 gradi). Per cinque o più lavori sarebbe stata assegnata la nota 6, per quattro la nota 5, per tre la nota 4, per due la nota 3, per uno la nota 2 e per zero la nota 1 (cfr. pos. 224.100, cifra 4). Controversa, in casu, è la nota assegnata alla deliberataria. Secondo la ricorrente, i lavori da essa addotti non erano computabili nelle referenze, perché riferiti ad opere che non hanno nessuna connotazione di lavori "in forte pendenza". A torto. Dalle tavole processuali emerge che tutte le imprese partecipanti al concorso ad eccezione della RI 1 hanno dichiarato di aver realizzato, negli ultimi cinque anni, opere "analoghe" in misura diversa. Il consulente del committente ha quindi proceduto ad un controllo di tutte le referenze indicate, in particolare contattando i progettisti di riferimento ed accertando che (a) la referenza sia relativa alla posa di infrastrutture in forte pendenza, (b) l'importo di liquidazione alle opere attinenti alla posa di infrastrutture sia superiore a fr. 50'000.-. Lo Studio __________ è giunto alla conclusione che le ditte con più referenze valide sono P__________ e CO 1, con 3 opere accettate (cfr. rapporto di valutazione 20 settembre 2013, pag. 6). A giusta ragione il committente ha dunque assegnato alla CO 1 la nota 4, avendo la stessa portato almeno 3 referenze valide.

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto, confermando l'impugnata decisione siccome immune da violazioni del diritto.

                                   6.   L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

                                  7.   La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm), sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere alla deliberataria fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2013.440 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.12.2013 52.2013.440 — Swissrulings