Incarto n. 52.2013.335
Lugano 17 ottobre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 luglio 2013 della
RI 1 patrocinata da:PA 1
contro
la decisione 12 giugno 2013 dell'Ufficio patriziale di CO 2, che ha deliberato alla ditta CO 1 di __________ le opere da impresario forestale occorrenti al rifacimento del sentiero __________;
ritenuto, in fatto
che il 17 luglio 2012 l'Ufficio patriziale di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere forestali occorrenti al rifacimento del sentiero __________ in territorio di __________ (FU n. __________ pag. __________);
che alla posizione 252.110 CPN 102 il capitolato chiedeva ai concorrenti di allegare l'usuale serie di dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali elencati all'art. 39 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), compresi i contributi per il pensionamento anticipato (PEAN);
che nel termine prestabilito (27 agosto 2012) sono pervenute al committente cinque offerte, per importi compresi tra fr. 77'777.50 e fr. 153'353.55;
che il 7 settembre 2012 l'Ufficio forestale del 9o circondario, autorità competente a gestire le procedure concorsuali di opere forestali sussidiate, ha domandato agli offerenti di produrre una dichiarazione comprovante il pagamento dei contributi PEAN relativi al pensionamento anticipato;
che per ragioni note alle parti sulle quali non occorre soffermarsi (cfr. STA 52.2012. 470 dell'8 aprile 2013 e 52.2012.248 del 25 luglio 2012) soltanto la RI 1 di __________ è stata in grado di produrre la documentazione richiesta, in quanto da tempo assoggettata al CCL PEAN in esito a decisioni su ricorso cresciute in giudicato;
che nell'autunno del 2012 la Fondazione FAR ha avviato una laboriosa procedura di verifica volta ad accertare quali altre aziende forestali ticinesi dovessero essere sottoposte al CCL PEAN e, di riflesso, al pagamento dei relativi contributi;
che alla luce di questa circostanza e tenuto conto dell'approssi-marsi dell'inverno, l'Ufficio forestale del 9o circondario - d'intesa con l'ULSA - ha deciso di tenere in sospeso la delibera;
che il 4 dicembre 2012 il municipio di __________ ha rilasciato al patriziato di CO 2 la licenza edilizia per il rifacimento del sentiero __________ al mapp. __________ di __________;
che il 10 giugno 2013 la Sezione dell'agricoltura ha concesso al patriziato di CO 2 un contributo cantonale di fr. 25'200.- per i lavori di ripristino del sentiero __________;
che il 28 maggio 2013 l'Ufficio forestale del 9o circondario ha indirizzato all'Ufficio patriziale di CO 2 un rapporto con il quale, esposti gli accadimenti che non avevano permesso una delibera entro il termine di validità delle offerte (3 mesi dall'inoltro), ha in sostanza proposto alla corporazione di aggiudicare la commessa alla ditta CO 1 di __________, l'unica tra le meglio piazzate in graduatoria che si era dichiarata disposta a mantenere l'offerta insinuata nell'agosto 2012;
che preso atto di siffatta presa di posizione, il 12 giugno 2013 l'Ufficio patriziale di CO 2 ha risolto di deliberare i lavori posti a concorso alla CO 1, come suggerito dall'autorità cantonale; la decisione non è stata intimata a nessuno degli altri concorrenti, poiché - si legge negli atti - le loro offerte erano nel frattempo scadute;
che il 19 giugno 2013 la RI 1 ha interpellato il patriziato per avere lumi circa lo stato della procedura di concorso; l'11 luglio seguente il committente ha trasmesso alla richiedente una copia della decisione di delibera 12 giugno 2013;
che contro la predetta risoluzione la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il rinvio degli atti al committente per nuova delibera, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame; con parole forti l'insorgente ha denunciato in sostanza tutte le irregolarità procedurali poste in essere dalla committenza, postulando di invalidare in ogni modo l'aggiudicazione, anche qualora il contratto di appalto fosse già stato sottoscritto;
che intimando il ricorso alle parti, il giudice delegato ha esplicitamente rinunciato all'adozione di misure cautelari dopo aver accertato che i lavori forestali erano già iniziati;
che in sede di risposta l'ULSA ha riassunto i fatti, rilevando che a suo parere l'unica offerta formalmente rispondente a tutte le prescrizioni concorsuali era quella della ricorrente e che la delibera dei lavori è avvenuta in palese contrasto con i disposti della LCPubb;
che il committente ha spiegato che la delibera è stata ritardata in attesa di chiarimenti in merito al controverso assoggettamento delle aziende forestali al pensionamento anticipato vigente nel settore edile; evasa la questione grazie alla STA 52.2012.470 dell'8 aprile 2013, si è chiesto alle concorrenti giunte prime in graduatoria di confermare le loro offerte ormai scadute, con il risultato che solo la CO 1, terza in classifica, ha rinnovato la sua pregressa proposta;
che la committenza ha ribadito inoltre di aver agito in perfetta buona fede e di aver seguito le indicazioni datele dall'Ufficio forestale del 9o circondario;
che la deliberataria è rimasta silente;
che con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la delibera ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), di cui è venuta a conoscenza solo il 12 luglio 2013 dopo aver chiesto al committente informazioni circa lo stato della procedura;
che stante il ritardo con il quale l'insorgente è venuta in possesso della decisione impugnata, il gravame si avvera certamente tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb) ed è dunque ricevibile in ordine;
che il ricorso può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che il bando di concorso è un documento mediante il quale l'ente pubblico si rivolge ad una cerchia più o meno indeterminata di potenziali interessati per invitarli ad inoltrare delle offerte, rispettivamente delle candidature, per l'esecuzione di opere edili, per la fornitura di beni mobili o per la prestazione di servizi; esso costituisce un insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano il quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione;
che l'avviso di concorso e i relativi atti comprendenti nel caso di specie le condizioni di gara e l'elenco prezzi costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano tanto l'ente banditore, quanto i concorrenti; essi devono rispettare la legge sulla quale si fonda il concorso ed i principi generali del diritto amministrativo, specie in correlazione all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di trattamento tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.; RDAT II-1997 n. 47; II-1994 n. 5; 1982 n. 14);
che nel caso si specie, la lex specialis del concorso, che nessuno ha impugnato rendendola vincolante sia per la committenza che per i concorrenti (quest'ultimi, partecipando alla gara con l'inoltro dell'offerta, ne hanno peraltro accettato tutte le condizioni ex lege; cfr. art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP), prevedeva che i concorrenti allegassero alla propria offerta l'usuale serie di dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali elencati all'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, compresi i contributi per il pensionamento anticipato (vedi pos. 252.110 CPN 102);
che l'unica concorrente che ha prodotto tutta la documentazione esatta dalle disposizioni concorsuali è la ricorrente;
che la committenza ha rinunciato ad annullare la gara, nonostante l'errata impostazione della stessa (vedi STA 52.2012.489 del 1° marzo 2013, destinata a pubblicazione) discendente dalla fase di incertezza regnante nell'estate del 2012 in relazione all'ob-bligo per le aziende forestali di assoggettarsi al CCL PEAN, situazione poi chiarita con l'emanazione della STA 52.2012.470 dell'8 aprile 2013;
che sta di fatto che in simili evenienze (concorso non annullato malgrado i chiarimenti giurisprudenziali intervenuti nell'aprile 2013, regole dello stesso di riflesso vincolanti) le altre concorrenti, ancorché nettamente pregiudicate dalla prescrizione di gara che imponeva la comprova del pagamento dei contributi PEAN, andavano escluse dalla procedura a cagione dell'incompletezza della loro offerta e la commessa aggiudicata alla RI 1 pur essendo giunta ultima in graduatoria;
che la ricorrente postula l'annullamento dell'aggiudicazione e una nuova delibera, evidentemente a suo favore;
che la decisione impugnata ha tuttavia già dato luogo alla stipulazione del contratto; al momento dell'inoltro del ricorso i lavori erano addirittura già iniziati, per cui questo Tribunale - a dispetto delle critiche sollevate in merito dall'insorgente - deve limitarsi ad accertarne l'illiceità, come previsto inequivocabilmente dalla legge (art. 41 cpv. 2 LCPubb);
che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in discussione, è posta a carico del committente secondo soccombenza (art. 28 LPamm); alla ricorrente, assistita da un legale, sono dovute congrue ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 12 giugno 2013 con la quale l'Ufficio patriziale di CO 2 ha deliberato alla ditta CO 1 di __________ le opere da impresario forestale occorrenti al rifacimento del sentiero __________ è dichiarata illecita.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del patriziato di CO 2.
3. Il patriziato di CO 2 verserà alla ricorrente fr. 1'000.di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria