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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.10.2014 52.2013.307

7 ottobre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,955 parole·~10 min·2

Riassunto

Licenza edilizia. Depositi e manufatti fuori della zona edificabile

Testo integrale

Incarto n. 52.2013.307  

Lugano 7 ottobre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 28 giugno 2013 di

RI 1 patrocinato da:  

contro  

la decisione 12 giugno 2013 (n. 3151) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la decisione 23 gennaio 2013, con cui il municipio di Castel San Pietro gli ha negato la licenza edilizia per sistemare dei container e baracche, formare dei depositi di materiale e dei posteggi sul suo terreno (part. __________), fuori della zona edificabile;

ritenuto,                      in fatto

                            A.  a. RI 1, qui ricorrente, è proprietario di un vasto terreno sterrato (part. __________) situato a Castel San Pietro, in località Nebione. Il fondo in questione è situato secondo il vigente piano regolatore (PR 1994) fuori dell'area edificabile, in zona senza destinazione specifica. Già in base al primo piano regolatore (PR 1975), il fondo era ubicato al di fuori dell'area fabbricabile, in zona residua.

b. Il 12 dicembre 2000, il municipio ha ordinato all'insorgente di rimuovere il materiale vario, le attrezzature e i macchinari, che da qualche anno aveva depositato senza permesso sul citato fondo. Tale risoluzione è stata annullata con giudizio 6 giugno 2001 dal Consiglio di Stato, il quale l'ha considerata troppo generica, rinviando gli atti all'esecutivo comunale e al Dipartimento del territorio, affinché determinassero con chiarezza le opere e i provvedimenti da adottare. Alla decisione, cresciuta in giudicato, non è stato dato un immediato seguito.

c. Nel frattempo, in più occasioni RI 1 ha chiesto all'autorità comunale e cantonale - senza successo - di avviare una modifica del PR volta ad assegnare il terreno in questione alla zona artigianale, unitamente ad un altro suo fondo (part. __________).  

d. Accertata la presenza di 3 fabbricati e 5 cassoni per il deposito di materiali vari, nonché l'uso del terreno quale posteggio per veicoli, con decisione 7 marzo 2012 il municipio ha ordinato all'insorgente di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per queste opere sprovviste di un titolo autorizzativo.

                            B.  a. Con domanda di costruzione 23 maggio 2012, RI 1 ha dunque chiesto al municipio il permesso a posteriori di collocare sul terreno 5 cassoni (container) in ferro (oggetti n. 1-4 e 8, ca. 12-15 mq) e 4 baracche in lamiera (oggetti n. 5-7 e n. 9, ca. 12 mq e 35 mq) adibiti al trasporto rispettivamente allo stoccaggio di materiali edili, e formare 4 depositi (n. 1-4, da 20 a 60 mq ca.) di materiali accatastati (sabbia e pietrame; lastre in pietra; elementi in calcestruzzo, materiale di scavo). Ha infine chiesto l'autorizzazione in sanatoria per due posteggi: uno (P1) destinato a 15 autoveicoli leggeri, l'altro (P2) a 3 mezzi pesanti.

b. Nel termine di pubblicazione, alla domanda si sono opposti CO 2CO 3e CO 4 (part. __________) nonché CO 1 (part. __________), tutti qui resistenti.

c. Fatto proprio l'avviso negativo dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 80091), che hanno in particolare ritenuto le opere non autorizzabili in base all'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), con decisione 23 gennaio 2013 il municipio ha negato all'insorgente il permesso richiesto.

                            C.  Con giudizio 12 giugno 2013, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso quest'ultima decisione. Il Governo, premesso che le opere dovessero essere esaminate solo alla luce del diritto vigente, ha poi ritenuto che le opere non fossero conformi alla zona agricola, né potessero essere autorizzate ai sensi dell'art. 24 LPT come concluso dall'autorità di prime cure. Poco conta, ha aggiunto, che il fondo non sarebbe utilizzato a fini agricoli da una cinquantina d'anni.

                            D.  Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso 28 giugno 2013, chiedendo che sia annullato, unitamente alla decisione municipale, e che gli sia concessa la postulata licenza edilizia.

Ripercorsi i fatti, l'insorgente afferma in sostanza che le controverse opere risalirebbero a prima degli anni '80 e che il terreno in questione non dovrebbe essere escluso dalla zona edificabile, al pari dell'altro citato fondo (part. __________) di sua proprietà. Da tempo, aggiunge, non sarebbe utilizzato per scopi agricoli; neppure lo sarebbe il terreno che confina verso est (part. __________), sul quale è stato realizzato un campo sportivo negli anni '70, con successive trasformazioni. Considerata la situazione "di fatto" del comparto, conclude, l'art. 24 LPT non dovrebbe essere applicabile.

                            E.  All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione si riconferma nel proprio avviso, con le precisazioni illustrate dinnanzi al Governo. Il municipio, al pari dei vicini CO 2CO 3 nonché CO 4, chiedono la reiezione del gravame. Delle loro argomentazioni si dirà, per quanto occorre, in appresso.  

Considerato,               in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove (sopralluogo, perizia, edizione e richiami documenti, testi, ecc.) sollecitate dalle parti non sono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Dagli atti (fotografie, piani) emerge con sufficiente chiarezza la situazione del fondo e delle opere in discussione; come si dirà qui di seguito, risulta pure con attendibile sicurezza che le stesse sono state edificate dopo il 1991/1992 (cfr. infra, consid. 2). Non occorre esperire un sopralluogo per accertare la "situazione urbanistica" della zona, così come chiesto dal ricorrente; determinante è la circostanza, pacifica, che il terreno era ed è a tutt'oggi escluso dalle zone edificabili delimitate dal piano regolatore.

2.Qui controversa è la legittimità delle baracche, dei cassoni (container), dei depositi di materiali edili e dei posteggi di cui si è detto in narrativa, che le precedenti istanze hanno negato richiamandosi in particolare all'art. 24 LPT. Va anzitutto premesso che le opere in questione, contrariamente a quanto afferma genericamente l'insorgente, sono state realizzate posteriormente al 1991/1992. La circostanza emerge inequivocabilmente dall'incarto riferito ad una precedente domanda di costruzione del 17 aprile 1991, con cui il ricorrente aveva chiesto senza successo all'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni, la licenza edilizia (a posteriori) per installare sul fondo un frantoio per ridurre il materiale inerte provvisoriamente depositato sul terreno. Come risulta dai piani e dalle fotografie (cfr. incarto dipartimentale n. 74471), all'epoca sul terreno vi era solo tale frantoio e del materiale di scavo ammucchiato provvisoriamente, che il ricorrente si era peraltro impegnato a sgomberare entro la fine del 1992 (cfr. relazione tecnica).

3.3.1. Secondo l'art. 24 LPT - nella versione in vigore dal 1° settembre 2000, che corrisponde all'art. 24 cpv. 1 vLPT entrato in vigore il 1° gennaio 1980 - in deroga al principio della conformità di zona (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto se la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). Le condizioni sono cumulative (DTF 124 II 252, consid. 4). Il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT) ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno. Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (cfr. DTF 136 II 214 consid. 2.1.; 129 II 63, consid. 3.1.; 124 II 252 consid. 4a; 123 II 256 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 24 n. 8 segg.). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; DTF 129 II 63, consid. 3.1.; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.).

3.2. In concreto, sia che si consideri le opere in base al diritto (art. 24 cpv. 1 vLPT) in vigore al momento in cui sono state rea-lizzate (al più presto, dopo il 1991), sia secondo quello (art. 24 LPT; cfr. anche art. 48 NAPR) vigente (cfr. DTF 123 II 248 consid. 3a/bb; STF 1C.534/2012 del 16 luglio 2013 consid. 3.4; STA 52.2002.214 del 7 febbraio 2006 consid. 2 con rinvii; Adelio Sco-lari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 43 LE, n. 1282), è certo che le stesse non possono essere autorizzate, poiché non soddisfano il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. a vLPT; art. 24 lett. a LPT). Non vi sono infatti ragioni oggettive, segnatamente d'ordine tecnico o d'esercizio o legate alla configurazione o alle particolarità del suolo, che rendano indispensabile la formazione dei posteggi, e la collocazione delle baracche, dei cassoni e dei depositi di materiali edili nel luogo prescelto. Nulla impedisce di realizzare tali opere all'interno della zona edificabile. Privo di rilevanza è il fatto che il fondo in questione sarebbe utilizzato da tempo per scopi estranei all'agricoltura. Tanto meno si giustificherebbe, per questo motivo e per la presenza di altri edifici nel comparto, modificare il PR, assegnando il fondo alla zona edificabile, e meglio alla zona artigianale. Una simile richiesta - contestata dai resistenti - esula in ogni caso dalla presente procedura. A maggior ragione nella misura in cui concerne anche l'altro fondo (part. __________) del ricorrente, sul quale ha realizzato un capannone all'inizio degli anni '70 (sulla base di un permesso conseguito nel 1971), qui non oggetto di contestazione. Nulla può dedurre l'insorgente da tale fondo, comunque situato un'ottantina di metri più a ovest e separato da due terreni non edificati (part. __________), parimenti esclusi dalla zona edificabile. Altrettanto privo di rilievo è che in quegli anni (1975) sia stata rilasciata una licenza per edificare sul fondo contermine (part. __________) un centro sportivo (campi da tennis, bocciodromo), che è stato trasformato in tempi più recenti, previa autorizzazione. Il ricorrente non sostiene invero che questi permessi siano stati rilasciati in spregio alle disposizioni a quel momento applicabili; non si appella in particolare alla parità di trattamento nell'illegalità. Né potrebbe farlo con successo: a prescindere dalla diversità delle opere, di principio fuori della zona edificabile occorre infatti attribuire un peso accresciuto al principio della legalità, e in particolare all'interesse pubblico ad una corretta applicazione di una disposizione centrale qual è l'art. 24 LPT (cfr. DTF 116 Ib 228, consid. 4; STF 1C.89/2009 dell'11 giugno 2009 in RtiD II-2009 n. 39, consid. 4.2).

4.4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm) al comune e ai resistenti, non assistiti da un legale.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia di fr. 1'800.è posta a carico di RI 1. Non si assegnano ripetibili.

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                             4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La segretaria

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