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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.03.2014 52.2013.303

7 marzo 2014·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,265 parole·~21 min·2

Riassunto

Risoluzione consiglio comunale che approva progetto e stanzia credito d'investimento per riqualifica urbana

Testo integrale

Incarto n. 52.2013.303  

Lugano 7 marzo 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi

segretaria:

Paola Carcano Borga, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 25 giugno 2013 di

RI 1  RI 2  RI 3  RI 4  RI 5  patrocinati da: PA 1   

contro  

la decisione 4 giugno 2013 del Consiglio di Stato (n. 2908) che, respingendo l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti, ha confermato la risoluzione 4 febbraio 2013 del consiglio comunale di __________ con cui è stato approvato il progetto e stanziato il credito d'investimento relativo alla riqualifica urbana di Viale __________ e Piazza della __________, così come da messaggio municipale n. 34/2012;

ritenuto,                           in fatto

A.  a. Il 19 dicembre 2012 il municipio di __________ ha licenziato il messaggio n. 34/2012 con il quale ha chiesto l'approvazione del progetto per la riqualifica urbana di Viale __________ e Piazza della __________ e lo stanziamento del relativo credito d'investimento. Le commissioni della gestione ed edilizia hanno approvato la proposta municipale con separati rapporti 25 gennaio 2013.

b. Il 4 febbraio 2013 il consiglio comunale di __________, alla presenza di 32 membri su 35, ha approvato la suddetta trattanda con 28 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni, risolvendo quanto segue: "1. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti le opere di riqualifica urbana di Viale __________ e Piazza della __________ __________. 2. È concesso l'esonero dal prelievo dei contributi di miglioria per i costi di riqualifica urbana. 3. Al Municipio è concesso il relativo credito d'investimento di fr. 3'245'000.- (IVA esclusa), di cui fr. 2'300'000.- al c.to 501.315 sistemazione Viale __________ /Piazza __________ e fr. 945'000.- al c.to 501.184 canalizzazione viale __________. 4. All'azienda elettrica comunale è concesso il relativo credito d'investimento di fr. 910'000.- al c.to 501.150. 5. All'azienda acqua potabile comunale è concesso il relativo credito d'investimento di fr. 520'000.- al c.to 501.410. 6. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2014".

c. La risoluzione è stata pubblicata all'albo comunale a decorrere dal 6 febbraio 2013.

B.  Contro questa decisione RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. Innanzitutto essi hanno criticato il contenuto del messaggio municipale ritenuto incompleto e impreciso, in particolare per quanto concerne la quantificazione della spesa determinante. A questo proposito hanno precisato che in esso non sono riportati nel dettaglio i costi relativi alle singole opere e infrastrutture e neppure sono distinti i costi tra i nuovi lavori e gli interventi di manutenzione. Ciò che comporterebbe l'impossibilità di esprimersi in merito alla richiesta di esonero dei contributi di miglioria. In secondo luogo essi hanno censurato il mancato prelievo di detti tributi, ritenuto in ogni caso che l'intervento di riqualifica in questione (o, almeno, la maggior parte di esso) sarebbe comunque foriero di indubbi vantaggi particolari, specie per i proprietari dei fondi circostanti.

C.    Con giudizio 4 giugno 2013 il Governo ha respinto il ricorso, confermando la controversa deliberazione del legislativo comunale. Appurato che quest'ultimo organo aveva potuto dibattere e decidere in merito alla proposta contenuta nel messaggio n. 34/2012 con sufficiente cognizione di causa, esso non ha ravvisato alcuna carenza di ordine formale e procedurale invalidante la decisione avversata. L'Esecutivo cantonale ha quindi rilevato che l'opera in questione non generava vantaggi particolari, trattandosi soltanto di un intervento di abbellimento nell'interesse dell'intera comunità e dell'immagine turistica del comune di __________ come pure di coloro che vi transitano, fatta eccezione per l'allargamento del marciapiede. Sennonchè il prelievo del contributo per la precitata miglioria (ovvero fr. 14'550.-, pari al 30% del costo complessivo del medesimo di fr. 48'500.-, trattandosi di urbanizzazione generale) non si giustificava per ragioni di economicità (c.d. contributo non redditizio).

D.    Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo e chiedono l'annullamento della stessa oltre che della deliberazione dell'esecutivo comunale da esso tutelata. In sostanza, essi ribadiscono anche in questa sede la tesi secondo cui l'intervento di riqualifica in questione procura indubbi vantaggi particolari ai proprietari dei fondi circostanti (già solamente per il plusvalore immobiliare che comporta) ed è quindi soggetto al prelievo di contributi di miglioria. Precisano pure che, secondo le disposizioni vigenti in materia, il comune può prescindere dall'imposizione - a determinate condizioni - unicamente con il consenso del Consiglio di Stato, che tuttavia manca nel caso di specie. Ritengono inoltre che il municipio avrebbe dovuto considerare quale spesa determinante il costo totale dell'intervento di riqualifica in questione, ovvero fr. 4'675'000.-. Chiedono infine una verifica delle censure di ordine formale sollevate in prima istanza che ritengono essere state respinte "in maniera non del tutto convincente" dal Governo, dandole per trascritte nel gravame in disamina.

E.  Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni. Dal canto suo il municipio di __________ ha avversato il gravame con argomenti di cui si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi. Parimenti dicasi per il presidente del consiglio comunale, il quale ha precisato come dal punto di vista formale la contestata decisione sia stata adottata nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia. In sede di replica e di duplica le parti hanno ulteriormente precisato e sviluppato le rispettive argomentazioni, riconfermandosi nelle loro contrapposte domande di giudizio. I ricorrenti hanno postulato altresì l'esperimento di un sopralluogo.

F.   Il 1° luglio 2013 il comune di __________ ha chiesto, in via provvisionale, che al gravame fosse revocato l'effetto sospensivo. Chiamati a pronunciarsi, i ricorrenti hanno resistito alla richiesta; per contro sia il presidente del consiglio comunale sia il Consiglio di Stato non hanno preso posizione in proposito. L'istanza è stata respinta con decisione 31 luglio 2013 del giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari del giudizio impugnato nonché cittadini attivi di __________, e la tempestività del gravame sono incontestabilmente date in virtù degli art. 208 cpv. 1 e 209 lett. a) della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), nonché 43 e 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi è difatti nota alla Corte e emerge - al pari dell'og-getto di contestazione - in modo sufficiente dalle carte processuali. Ulteriori prove, in particolare il sopralluogo richiesto dai ricorrenti, non appaiono invero suscettibili, nell'ambito di una valutazione anticipata delle medesime, di procurare la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008, n. 6, pag. 559 e rinvii).

2.Preliminarmente occorre rilevare che gli insorgenti chiedono una verifica delle censure di ordine formale sollevate in prima istanza che, a loro mente, sarebbero state respinte "in maniera non del tutto convincente" dal Governo, dandole per trascritte nel gravame in disamina (cfr. pag. 14 e 15 del gravame). Ora, si osserva che il Tribunale entra nel merito ed esamina unicamente censure formulate conformemente a quanto prescritto dall'art. 46 cpv. 2 LPamm. Richieste generiche, non motivate né sostanziate sono irricevibili. Tale è la domanda formulata nel ricorso qui oggetto di giudizio, che pertanto non viene esaminata oltre. Anche volendone ammettere la ricevibilità, i ricorrenti non ne trarrebbero comunque alcun giovamento. Dalle tavole processuali emerge difatti chiaramente che - come peraltro rettamente individuato dal Governo - la proposta allestita dall'esecutivo comunale e contenuta nel messaggio municipale n. 34/2012 è stata adottata con sufficiente conoscenza di causa, sulla base di una documentazione (progetto e preventivo) completa e dettagliata, al termine di un regolare iter procedurale e di un dibattito plenario durante il quale tutti i consiglieri presenti (inclusi, quindi, i qui insorgenti) hanno potuto esprimersi liberamente in merito, senza alcuna limitazione di qualsiasi genere.

3.3.1. Secondo l'art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 7.3.3.1), il Cantone, i comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari. Con il consenso del Consiglio di Stato, si può prescindere dall'imposizione qualora il finanziamento dell'opera è adeguatamente garantito da altri tributi (art. 1 cpv. 2 LCM). Danno luogo a contributo, in particolare (art. 3 cpv. 1 LCM), le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c). Con urbanizzazione generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCM). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCM). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o l'ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Per quanto riguarda il vantaggio particolare ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCM, esso è presunto quando l'opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l'urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM). In questo senso, la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi sono opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite (STA 52.2012.27 del 31 gennaio 2013 consid. 2.1 e rinvii ivi citati; Adelio Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 1a ed., Cadenazzo 2005, n. 193). In particolare, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche un intervento di rifacimento di una strada o di una piazza che comporti, tra l'altro, la posa di una pavimentazione pregiata, è un'opera per la quale possono essere prelevati contributi di miglioria, in quanto è suscettibile di apportare vantaggi particolari ai fondi adiacenti (cfr. in questo senso: STA 52.98.00063 del 1° marzo 1999 consid. 5.3; 52.97.00162 del 24 ottobre 1997 consid. 4.2 e 52.2010.321-323 del 7 dicembre 2011 consid. 2.2; Adelio Scolari, op. cit., n. 193). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali limitati o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d'esecuzione o di acquisto dell'opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione (art. 6 cpv. 1 LCM). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole, può essere stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCM). Per le altre opere la quota è fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCM).

3.2. Il principio dell'imposizione come pure il piano di finanziamento di un'opera pubblica e la quota imponibile del relativo intervento sono decisi dal legislativo comunale (ovvero dall'assemblea o dal consiglio comunale; cfr. art. 13 lett. g e 42 cpv. 1 e 2 LOC). A quest'ultimo spetta dunque il compito di pronunciarsi unicamente sul principio e sulla percentuale di prelievo dei contributi. Tutti gli altri aspetti inerenti al calcolo dei contributi da prelevare devono invece essere risolti dal municipio attraverso l'elaborazione del relativo prospetto. In tale ambito, oltre a stabilire nel piano del perimetro la porzione di territorio per la quale l'opera è principalmente destinata o a cui si estendono effetti particolari, quest'ultimo organo è pure tenuto a stabilire la spesa determinante da finanziare mediante contributi di miglioria (art. 6 LCM), ciò che necessariamente gli impone di pronunciarsi in merito agli interventi che devono essere presi in considerazione ai fini dell'imposizione (STA 52.2012.27 del 31 gennaio 2013 consid. 2.2 e rinvii ivi citati).

3.3. Giova inoltre ricordare che il comune ticinese dispone di una grande libertà nell'ambito dell'applicazione della LCM, che gli è affidata dal legislatore cantonale, e pertanto di autonomia protetta. Questa prerogativa non solleva però il comune dall'obbligo di interpretare ed applicare correttamente le definizioni e le disposizioni contenute nella legislazione cantonale. In sostanza, il comune ticinese non dispone di libertà di decisione quando si tratta di determinare il principio (obbligo) dell'imposizione dei contributi di miglioria e la natura dell'opera di urbanizzazione che ne sta alla base. Una volta assodati tali elementi, esso acquista invece un ragguardevole margine di manovra nel fissare la percentuale di imposizione (STA 52.2012.27 del 31 gennaio 2013 consid. 2.3 e rinvii ivi citati).

4.Nel caso concreto il credito di fr. 4'675'000.- votato dal legislativo comunale di __________ concerne la "riqualifica urbana di Viale __________ e Piazza della __________ __________ ". Come riportato in narrativa, nella decisione avversata il Consiglio di Stato ha stabilito che solamente l'allargamento del marciapiede di viale __________ costituisce un'opera di urbanizzazione generale soggetta al prelievo di contributi di miglioria che tuttavia, nel caso specifico, una simile soluzione non si giustificherebbe per ragioni di econimicità. Secondo i ricorrenti, invece, l'intervento di riqualifica in questione (o, almeno, la maggior parte di esso) sarebbe foriero di indubbi vantaggi particolari, specie ai proprietari dei fondi circostanti, che andrebbero quindi assoggettati al pagamento del relativo tributo. Litigiose sono quindi la determinazione del principio (obbligo) dell'imposizione dei contributi di miglioria e la natura dell'opera di urbanizzazione che ne sta alla base. A questo proposito va rilevato quanto segue.

4.1. Dalle tavole processuali (cfr. messaggio municipale citato; incarto del progetto definitivo, in particolare rapporto tecnico con relative planimetrie; fotografie agli atti) emerge che viale __________ è un nodo importante dell'assetto urbano di __________ in quanto punto di arrivo nel __________. Esso fa parte - insieme alla porta d'ingres-so del nucleo storico (Piazza della __________) - di un comparto densamente edificato caratterizzato dalla presenza di numerose attività a carattere commerciale e di servizio (segnatamente autosilo, collegio __________, polizia, posta, banche, cinema, bar, ecc.). I precitati servizi pubblici, come pure la vicinanza con la zona pedonale del __________, sono importanti generatori di spostamenti pedonali e ciclabili, che vanno ad aggiungersi ad un considerevole volume di traffico in transito. Attualmente il viale comprende due corsie veicolari (di 3.00 rispettivamente 4.00 metri di larghezza) a senso unico di circolazione (di cui la prima riservata ai bus) per il tratto che si estende tra viale __________ e via __________ rispettivamente due corsie veicolari a senso unico e una corsia ciclabile per il segmento che si estende tra via __________ e via __________ passando per via __________. Provenendo da viale Monte Verità, sul lato sinistro di viale __________ c'è un percorso pedonale parzialmente coperto (porticato lastricato in pietra naturale) costeggiato da un marciapiede asfaltato (larghezza complessiva circa 4 metri) mentre sul lato destro c'è un marciapiede (eseguito in parte in porfido ed in parte in asfalto) la cui larghezza varia tra 1.50 e 7 metri. Lungo ambedue i lati del viale si alternano alcune aiuole rettangolari caratterizzate da vegetazione per lo più a basso fusto. Dal canto suo, Piazza della __________ non presenta una vera e propria struttura ed è semplicemente asfaltata.

4.2. A seguito dell'intervento di riqualifica previsto, la superficie stradale di viale __________ sarà ridotta a una corsia veicolare di 4.30 metri di larghezza a senso unico di circolazione (al cui interno verrà predisposta una corsia ciclabile 1.20 metri) per il tratto che si estende tra viale __________ e via __________ rispettivamente a una corsia veicolare di 3.10 metri di larghezza a senso unico di circolazione per la porzione di strada che si estende tra via __________ e via __________. Verranno ribassate le delimitazioni tra spazio veicolare e spazio prettamente pedonale tramite canalette scorriacqua realizzate con mocche di porfido Quasso al Monte. Verranno pure ridefinite (e potenziate a quattro) le attuali tre zone di attraversamento (strisce gialle). Verrà predisposta altresì una nuova alberatura ad alto fusto (sul lato sinistro) oltre a una illuminazione pubblica con tecnologia LED (sul lato destro). Verranno sistemati 7 nuovi stalli di parcheggio (oltre a 1 per disabili) di corta durata a lato dello stabile occupato dalla __________ e dal __________ (oltre ai 10 ubicati dietro lo stabile della __________, come allo stato attuale). Il progetto prevede anche il rafforzamento dell'immagine dell'autosilo comunale come la "stazione di __________ ", con conseguente spostamento ai suoi margini di tutti i principali terminali di trasporto pubblico/privato. In particolare, è programmato lo spostamento del terminale bus urbano a lato del collegio __________, con conseguente riordino dell'accesso veicolare di via __________ (ridimensionamento) e posa di una pensilina di copertura, oltre allo spostamento del terminale taxi e alla definizione di uno spazio shuttle hotel a lato della parte terminale di via __________, dove già oggi sono ubicati i taxi. Per quanto concerne Piazza della __________, è prevista la pavimentazione in selciato di granito Onsernone oltre alla posa in diagonale di 6/7 vasi-panchina di marmo di Peccia, contenenti ciascuno un albero, dotati di impianti di irrigazione e illuminazione autonoma che creeranno una gradevole luce d'ambiente notturna intorno agli stessi. L'illuminazione generale della piazza è della stessa tipologia di quella prevista per viale __________. Oltre ad alcuni elementi di arredo come i cestini per i rifiuti, verrà posata pure una rastrelliera in acciaio per il parcheggio di 20-30 biciclette. Da ultimo, è previsto l'adattamento della canalizzazione acque miste e della condotta AAP alla nuova sistemazione stradale con materiali di uso comune nelle costruzioni.

4.3. Ora, occorre innanzitutto rilevare che gli interventi previsti su viale __________ e Piazza della __________ costituiscono indubbiamente delle opere di urbanizzazione generale ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LCM. Poste nel centro della città nelle immediate vicinanze della zona pedonale del __________, tali impianti svolgono difatti una doppia funzione: da un lato permettono la circolazione di transito di pedoni e veicoli ma nel contempo servono da accesso (pedonale e/o veicolare) per le proprietà adiacenti. L'intervento di riqualifica in oggetto segnerà un profondo mutamento delle loro possibilità di fruizione. In primo luogo, perchè verrà rafforzato il carattere e la funzionalità urbana del viale, a scapito della sua funzione stradale, in particolare sottolineandone le peculiarità di spazio pubblico centrale dell'abitato, zona di incontro e di sosta per l'utenza. Verrà favorita la mobilità lenta ed anche gli spostamenti degli utenti con difficoltà motorie, sarà poi marcata la funzione di centralità di questo spazio e verranno garantite condizioni di sicurezza adeguate al suo contesto. Secondariamente, perché verrà valorizzato tutto lo spazio urbano che va dall'imbocco di via __________ fino al nuovo edificio amministrativo al di là di viale __________, conferendo alla Piazza della __________ un carattere di unitarietà. Pur privilegiandone la fruibilità da parte dei pedoni, verrà garantito il transito delle automobili, delimitandone la manovra ed impedendone la sosta. Infine, verranno pure incrementate le possibilità di posteggio di corta durata e saranno razionalizzati e ottimizzati gli spazi destinati ai servizi di trasporto pubblici. La riqualifica di viale __________ e Piazza della __________, giustifica pertanto l'imposizione di contributi di miglioria. La sistemazione prospettata dal comune non costituisce difatti manifestamente un intervento di manutenzione, nemmeno straordinaria (art. 3 cpv. 4 LCM). Il fatto che la situazione attuale di viale __________ e Piazza della __________ abbia carattere "provvisorio", come più volte indicato nei propri allegati dal municipio, non fa altro che corroborare tali conclusioni. Irrilevante ai fini del presente giudizio è invece la circostanza, pure puntualizzata dall'esecutivo comunale nei propri allegati, che in Piazza della __________ fosse già presente una pavimentazione con dadi di porfido sulla quale è stato poi posato un manto di asfalto "provvisorio" in attesa di deciderne la sistemazione finale di cui al progetto in disamina.

4.4. Quanto ai vantaggi particolari, essi si manifestano sotto diverse forme. Anzitutto é indiscutibile che, in quanto opere di urbanizzazione generale, viale __________ e Piazza della __________ servono per l'accesso ai fondi confinanti o comunque posti nelle immediate vicinanze (art. 4 cpv. 1 lett. a LCM). Questa prima constatazione basterebbe già di per sé a legittimare la controversa imposizione a seguito delle opere di riqualificazione in rassegna che ne miglioreranno sensibilmente l'urbanizzazione tanto dal profilo ambientale (convertendole in aree prevalentemente pedonali, con accresciuta sicurezza per l'utenza), quanto dal profilo urbanistico (conferendo loro un assetto strutturato, moderno e di qualità). Tali fattori, uniti alla pavimentazione pregiata e all'alberatura (laddove ne è prevista la posa) che ne impreziosiscono la linea essenziale, contribuiranno inoltre a valorizzare gli stabili e il loro accesso, accrescendone il pregio. Il tutto a vantaggio della tranquillità, della salubrità e della redditività dei fondi adiacenti (art. 4 cpv. 1 lett. b e c LCM). Il fatto che l'intervento di riqualifica in disamina abbia indubbiamente anche un carattere comunitario e turistico é insuscettibile di menomare i vantaggi particolari dalla stessa apportati ai precitati sedimi. Trattasi difatti di un aspetto che esula dalla presente procedura nella misura in cui di esso occorrerà, semmai, tenere conto in sede di fissazione della percentuale di prelievo, di esclusiva competenza del legislativo comunale (cfr. consid. 3.2 e 4.5).  

4.5. Stante quanto precede, l'intervento di riqualifica di viale __________ e Piazza della __________ soggiace al prelievo di contributi di miglioria in una percentuale variante tra il 30 % ed il 70% della spesa determinante (art. 7 cpv. 1 LCM). Visto l'ampio potere di apprezzamento al riguardo riservato dalla legge all'autorità decidente (cfr. consid. 3.3) - al cui esercizio il Tribunale non può direttamente sostituirsi a motivo del limitato potere di controllo dello stesso (art. 61 LPamm) - spetterà quindi al consiglio comunale di __________ di fissare l'esatta quota di imposizione dei tributi in rassegna, muovendosi nei limiti appena indicati. Per adottare una decisione in merito quell'autorità dovrà adeguatamente soppesare, tra i vari elementi influenti a tale scopo, il carattere altresì comunitario e turistico dell'intervento di riqualifica in disamina.

5.I ricorrenti ritengono infine che il municipio avrebbe dovuto considerare quale spesa determinante il costo totale dell'intervento di riqualifica in questione ovvero fr. 4'675'000.-. A questo proposito occorre precisare che nella spesa determinante sono da computare, ad esclusione di eventuali sussidi (art. 6 cpv. 3 LCM), tutti i costi connessi con la realizzazione dell'opera riconducibili tanto alla preliminare fase di progettazione quanto alla costruzione vera e propria dell'opera e di tutte le sue parti costitutive (Adelio Scolari, op. cit., n. 219 e 220). Nel caso di un intervento stradale che comprende anche la realizzazione o il rifacimento delle infrastrutture sono deducibili le spese afferenti a quelle opere che sono finanziabili con altri tributi, come ad esempio le canalizzazioni fognarie che sono soggette al contributo di costruzione (art. 96 legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971; LALIA; RL 9.1.1.2). Ferma questa premessa di ordine generale, val qui la pena di ribadire (cfr. consid. 3.2) che, nell'ipotesi di prelievo, la percentuale di imposizione stabilita dal legislativo costituisce anche il solo elemento di computo definitivo, e pertanto, impugnabile. Per l'imposizione effettiva dei proprietari, ovvero per la ripartizione tra di essi della quota dei costi posta a loro carico, sono invece determinanti i costi contemplati all'art. 6 LCM, che potranno però essere accertati nel dettaglio, in via definitiva, solo nella fase esecutiva, di competenza del municipio (art. 11 cpv. 1, 2 lett. c e 3 LCM). Di modo che la contestazione dell'inclusione di singole posizioni di spesa nel calcolo dei costi che legittimano l'imposizione dei contributi di miglioria dovrà essere, se del caso, effettuata in quella sede, mediante l'impugnazione del prospetto dei contributi (art. 11 segg. LCM; STA 52.98.00063 del 1° marzo 1999, consid. 6.2 e rinvii ivi citati).

6.Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere parzialmente accolto ed il giudizio avversato annullato, al pari della deliberazione del legislativo comunale 4 febbraio 2013 da esso tutelata limitatamente al dispositivo n. 2 di quest'ultima, con cui è stato concesso l'esonero dal prelievo di contributi di miglioria. Di conseguenza gli atti sono retrocessi al consiglio comunale di __________ affinchè proceda ai sensi del considerando n. 4.5. Per il resto la determinazione del legislativo è confermata, in quanto immune da critiche.

7.Visto l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido, proporzionalmente al proprio grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente, essendo intervenuto in causa per motivi dipendenti dalla propria funzione (art. 28 LPamm). Quest'ultimo rifonderà comunque agli insorgenti, patrocinati in questa sede da un legale, un'indennità ridotta a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza: 1.1. sono annullate la risoluzione 4 giugno 2013 (n. 2908) del Consiglio di Stato e la deliberazione 4 febbraio 2013 del consiglio comunale di __________ limitatamente al suo dispositivo n. 2 con cui viene concesso l'esonero dal prelievo dei contributi di miglioria per i costi di riqualifica urbana di Viale __________ e Piazza della __________. 1.2. gli atti sono retrocessi al consiglio comunale di __________ affinché proceda nei propri incombenti ai sensi del considerando n. 4.5

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste in parti uguali a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà.

                                   3.   Il comune di __________ rifonderà agli insorgenti fr. 800.- a titolo di ripetibili.

                                   4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria

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