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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.09.2013 52.2013.27

7 settembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,721 parole·~14 min·3

Riassunto

Autorizzazione cantonale all'esercizio delle attività di investigazione - condanna penale

Testo integrale

Incarto n. 52.2013.27  

Lugano 7 settembre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

segretario:

Paola Carcano Borga, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 10 gennaio 2013 di

RI 1   patrocinato da: PA 1    

contro  

la decisione 5 dicembre 2012 del Consiglio di Stato (n. 6873), che respinge il gravame inoltrato dall'insorgente avverso la risoluzione 27 settembre 2012 con cui la Polizia cantonale, servizio autorizzazioni, gli ha revocato l'autorizzazione cantonale all'esercizio delle attività di investigazione, sorveglianza, difesa, trasporto valori e raccolta di informazioni inerenti le persone presso la ditta C__________ di __________;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   RI 1 opera a titolo professionale da diversi anni in Svizzera nel campo delle attività di investigazione, sorveglianza, difesa, trasporto valori e raccolta di informazioni inerenti le persone per conto di ditte attive in questi settori.

Il 19 gennaio 2012, allorquando non si trovava in servizio, egli ha avuto un acceso alterco negli spazi antistanti il supermercato __________ di __________ con un avventore che intendeva lasciare in sosta la propria autovettura al di fuori degli appositi stalli.

In seguito a tali fatti, con decreto d'accusa del 19 luglio 2012 il Procuratore pubblico lo ha condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed alla multa di fr. 200.-, ritenendolo colpevole del reato di lesioni semplici, per avere nelle suddette circostanze di luogo e di tempo "intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di __________, e meglio per avergli sferrato un calcio ai genitali, provocandogli con tale gesto una lesione tale da dovere richiedere un intervento chirurgico". Contro quest'ultimo atto RI 1 non ha sollevato alcuna opposizione, di modo che tale condanna è cresciuta in giudicato.

B.   Dando seguito ad un'istanza presentata il 26 luglio 2012 da RI 1, con decisione 2 agosto 2012 la Polizia cantonale ha rilasciato alla C__________ di __________, ditta attiva nel campo della vigilanza e dell'investigazione, l'autorizzazione ad avvalersi della collaborazione del richiedente in qualità di agente ausiliario, ritenuto, tra l'altro, che dall'estratto del casellario giudiziale 9 luglio 2012 prodotto non risultava alcuna iscrizione di reato a suo carico. Sennonché il 29 agosto successivo la Polizia cantonale ha ricevuto dal Ministero Pubblico copia del decreto d'accusa 19 luglio 2012 emesso nei confronti di RI 1. Preso così atto della condanna penale pronunciata nei confronti di quest'ultimo e ottenuto un nuovo estratto del casellario giudiziale aggiornato, con decisione 27 settembre 2012 tale autorità ha revocato la predetta autorizzazione 2 agosto 2012 a favore della C__________, ritenendo che fossero venute meno le condizioni che ne avevano determinato il rilascio.

C.   Mediante giudizio del 5 dicembre 2012 il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, respingendo il ricorso interposto contro la medesima da RI 1. Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'art. 8 cpv. 2 della legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 (Lapis; RL 1.4.3.1) non lascia alcun margine di apprezzamento, prevedendo il rifiuto dell'autorizzazione cantonale ad operare in questo settore professionale a chi, come nel caso concreto, è stato condannato per reati intenzionali e la cui pena non è ancora stata cancellata dal casellario giudiziale.

D.   Avverso quest'ultima pronuncia RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Pur riconoscendo di non essersi opposto al decreto d'accusa pronunciato nei suoi confronti, professa la propria estraneità ai fatti imputatigli dal Procuratore pubblico. Sostiene di essere stato condannato penalmente sulla base di un'inchiesta lacunosa e di non essersi assolutamente reso protagonista del reato ascrittogli. Rimprovera alle precedenti istanze di giudizio di non avere tenuto conto delle circostanze che hanno caratterizzato l'alterco avvenuto il 19 gennaio 2012 presso il supermercato __________ di __________ e in particolare di non avere considerato il fatto che nell'occasione egli aveva reagito ad una provocazione. Chiede il richiamo dell'incarto penale che lo concerne e dell'incarto AI relativo a __________. Domanda che siano assunti quali testi lo stesso __________, gli agenti della polizia cantonale intervenuti sul luogo dell'alterco, l'agente di sicurezza presente il 19 gennaio 2012 presso l'emporio __________ di __________ e la direttrice regionale alle vendite di questa catena di negozi. Postula infine che al suo gravame venga conferito effetto sospensivo.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il Dipartimento delle istituzioni, senza formulare osservazioni.

Considerato,                  in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 23 cpv. 2 Lapis. La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Di conseguenza il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm), ritenuto che, come meglio si vedrà qui di seguito, le varie prove sollecitate dal ricorrente non appaiono atte a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti nuovi rilevanti per l'emanazione del presente giudizio. In ogni caso occorre sottolineare come la presumibile integralità dell'incarto penale che lo concerne sia stata prodotta dallo stesso ricorrente dinnanzi al Consiglio di Stato.

2.    Giusta l'art. 3 cpv. 1 Lapis, chiunque intende esercitare una delle attività che, in base all'art. 1 Lapis, ricadono nel campo di applicazione di questa legge deve chiedere al Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un'autorizzazione. L'art. 5 cpv. 1 Lapis prevede che la stessa è concessa se il richiedente è cittadino svizzero maggiorenne in possesso dei diritti civili (lett. a), possiede il proprio domicilio politico o dispone almeno di un domicilio di affari nel Cantone (lett. b), è una persona di buona condotta (lett. c), possiede un'adeguata formazione scolastica (lett. d), ha stipulato presso una compagnia svizzera un contratto d'assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile le cui prestazioni minime sono fissate dal regolamento (lett. e). Il requisito della nazionalità svizzera - soggiunge il cpv. 2 di questa norma - non è richiesto per gli agenti ausiliari che risiedono ininterrottamente nel Cantone da almeno 5 anni. L'art. 8 Lapis precisa che l'autorizzazione è rifiutata a chi non adempie le condizioni previste dalla legge (cpv. 1). In particolare essa è in ogni caso rifiutata a chi è stato condannato per reati intenzionali e la cui pena non è ancora stata eliminata dal casellario giudiziale e a chi, per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività

(cpv. 2). Inoltre può essere rifiutata alle persone in possesso di attestati di carenza beni (cpv. 3). Giusta l'art. 9 cpv. 1 Lapis, Il Dipartimento revoca temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione quando il titolare non soddisfi più alle condizioni previste per il suo rilascio (lett. a) quando ripetutamente o in modo grave egli contravvenga alle norme della Lapis o del relativo regolamento d'applicazione (lett. b) oppure quando uno o più dei dipendenti o collaboratori violi gravemente o ripetutamente le norme di legge e di regolamenti applicabili (lett. c).

                                   3.   Come esposto in narrativa, il 19 luglio 2012 il Procuratore pubblico ha condannato il ricorrente alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed alla multa di fr. 200.-. per il reato di lesioni semplici. A quest'ultimo il magistrato inquirente ha infatti rimproverato di avere "intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di __________, e meglio per avergli sferrato un calcio ai genitali, provocandogli con tale gesto una lesione tale da dovere richiedere un intervento chirurgico". Invano egli tenta ora di contestare la predetta decisione penale, sostenendo di essere estraneo al reato per il quale è stato condannato. Il decreto di accusa è infatti cresciuto in giudicato incontestato il 27 agosto 2012, per cui non può più essere rimesso in discussione in questa sede. Se il ricorrente non era d'accordo con le conclusioni a cui era pervenuto in quell'occasione il magistrato inquirente doveva semplicemente interporre tempestiva opposizione contro tale atto e pretendere così di essere sottoposto al giudizio del competente Giudice penale. Non è quindi necessario in questa sede procedere all'assunzione delle varie prove di cui l'insorgente ha sollecitato l'assunzione con il preciso scopo di dimostrare la propria estraneità ai fatti che gli sono stati rimproverati in quell'occasione. Per le medesime ragioni, è dunque senza incorrere in una violazione dei diritti di parte del ricorrente che il Consiglio di Stato non ha dato seguito alle analoghe richieste che RI 1 aveva rivolto a quest'ultima istanza nella precedente sede ricorsuale.

Se ne deve dedurre che l'insorgente, essendo stato condannato per un reato intenzionale la cui pena risulta iscritta nel casellario giudiziale (art. 8 cpv. 2 Lapis), non può vantare una buona condotta, per cui difetta del requisito posto dall'art. 5 cpv. 1 lett. c Lapis per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività private di investigazione e di sorveglianza contemplate da questa stessa legge. Da qui la decisione del Dipartimento delle istituzioni, e per esso della Polizia cantonale, fondata sull'art. 9 cpv. 1 lett. a Lapis, di revocargli il permesso che gli era stato in precedenza rilasciato.

                                   4.   4.1. Il ricorrente non contesta la facoltà del Cantone Ticino di sottoporre l'esercizio delle attività private di investigazione e di sorveglianza ad autorizzazione e nemmeno il principio di porre, ai fini del rilascio o del mantenimento di un simile permesso, delle condizioni personali, quali in particolare quella della buona condotta. Egli ritiene però che il querelato provvedimento sarebbe sproporzionato in quanto non terrebbe sufficientemente conto delle particolari circostanze che hanno portato alla sua condanna.

4.2. Come sopra indicato, la contestata revoca è stata pronunciata giusta l'art. 9 cpv. 1 lett. a Lapis in relazione con gli art. 5 cpv. 1 lett. c e 8 cpv. 2 Lapis. Mentre l'art. 5 cpv. 1 lett. c Lapis si limita a porre tra le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle attività private di investigazione e di sorveglianza quella della buona condotta - concedendo di principio un certo margine di apprezzamento alle autorità - l'art. 8 cpv. 2 Lapis, che lo concretizza, non è invece formulato in maniera altrettanto aperta. Secondo questa norma, colui che è stato condannato per reati intenzionali e la cui pena non è ancora stata cancellata dal casellario giudiziale è infatti considerato non adempiere il suddetto requisito, a prescindere da qualsiasi ulteriore valutazione.

In concreto, il ricorrente è chiaramente stato sanzionato sul piano penale per un reato intenzionale quale è quello contemplato dall'art. 123 del codice penale svizzero (CP; RS 311.0). Al medesimo non giova pertanto argomentare che la fattispecie penale andrebbe contestualizzata e sostenere che la decisione adottata dall'autorità di prime cure non tiene debitamente conto delle particolarità del caso concreto e delle conseguenze che una revoca comporta. In presenza di una simile condanna, in base ai combinati art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 1 lett. a Lapis all'autorità competente non restava infatti altro che constatare che uno dei requisiti cui deve adempiere il detentore di un'autorizzazione era venuto meno, e ordinare la revoca della medesima. Un esame più sfumato della fattispecie avrebbe in effetti presupposto una libertà nell'applicazione della legge, che tali norme non accordano (Pierre Moor, Principes de l'activité étatique et responsabilité de l'État, in Droit Constitutionnel suisse, 2000, pag. 265 segg. n. 60; GAAC 69/2005 n. 21 consid. 5.1).

                                         4.3. Più che nella sua applicazione al caso concreto, ci si potrebbe invero chiedere se la proporzionalità del provvedimento non debba essere data a livello dei contenuti della norma stessa su cui il medesimo poggia. In altre parole, v'è da chiedersi se il ricorrere di una delle fattispecie previste dall'art. 8 cpv. 2 Lapis, che - come appena visto - non prevede la possibilità di operare alcuna ponderazione degli interessi in gioco, costituisca, in ogni caso e sempre, motivo per rifiutare o revocare l'autorizzazione, oppure se, in determinati casi, il principio della proporzionalità non avrebbe dovuto imporre al legislatore di adottare una disposizione che permetta alle autorità chiamate ad applicare questa legge di tenere conto in una certa misura dell'entità della condanna e delle circostanze che stanno a monte della medesima.

Il quesito può rimanere aperto in questa sede, in quanto, a prescindere da qualsiasi considerazione teorica e generale, nel caso di specie il querelato provvedimento non esplica effetti contrari al principio della proporzionalità. Come più volte sottolineato in precedenza, l'insorgente è stato condannato ad una pena di fr. 1'050.- (corrispondente a 15 aliquote da fr. 70.– ciascuna), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di fr. 200.–, per lesioni semplici. Il reato in parola, previsto dall'art. 123 CP, ricade tra quelli contemplati dal titolo primo, del secondo libro del Codice penale che tratta "Dei reati contro la vita e l'integrità delle personalità in atti" e, essendo qualificabile come un delitto, non può essere considerato di lieve portata. Dal profilo oggettivo esso si configura dunque come un'infrazione di una certa gravità, tant'è vero che la pena massima prevista dalla legge è la detenzione sino a tre anni. Trattandosi di un reato commesso intenzionalmente, allo stato attuale delle cose la condanna che ne deriva costituisce a non averne dubbio un motivo che, quand'anche la legge permettesse una ponderazione degli interessi in gioco, a distanza di un solo anno dalla sua crescita in giudicato giustificherebbe pienamente il mantenimento del querelato provvedimento. Certo, stante il tenore dell'art. 8 cpv. 2 Lapis, il ricorrente non potrà più sollecitare il rilascio di una nuova autorizzazione sino al momento della cancellazione della pena subita dal casellario giudiziale. Ciò ha luogo di principio dopo 10 anni dal giorno in cui il decreto d'accusa pronunciato nei suoi confronti è divenuto esecutivo (art. 369 cpv. 3 e 6 lett. a CP). Tuttavia, giusta l'art. 371 cpv. 3 bis CPhttps://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F311.0%2F371&SP=16|vcvfx2, le sentenze che, come nel caso di specie, contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell'estratto del casellario rilasciato a privati se il condannato ha superato con successo il periodo di prova. Questo significa che nella migliore delle ipotesi l'insorgente potrà nuovamente inoltrare una nuova istanza d'autorizzazione ex art. 3 Lapis una volta trascorsi con successo i due anni del periodo di prova fissato dal Procuratore pubblico nel decreto d'accusa 19 luglio 2012, allegando alla medesima un estratto del casellario giudiziale sprovvisto dell'iscrizione della condanna qui in discussione (art. 6 lett. e regolamento di applicazione della legge 8 novembre 1976 sulle attività private di investigazione e sorveglianza; RALapis, RL 1.4.3.1.1). Ora, si tratta di un lasso di tempo non propriamente lungo, sufficiente comunque a generare dei disagi non indifferenti alla sua persona. Tenuto però conto del particolare settore d'attività che la Lapis si prefigge di regolare, la scelta del legislatore di esigere da chi intende operare nel campo della sorveglianza, della sicurezza e dell'investigazione privata l'adempimento di accresciuti requisiti di integrità morale, ponendo quale condizione l'assenza nel casellario giudiziale di iscrizioni relative a reati intenzionali appare, in linea di principio, del tutto legittima, in quanto dettata da evidenti interessi pubblici. Le funzioni, sovente alquanto delicate, che queste persone sono chiamate ad assolvere fanno sì che il regime autorizzativo al quale le medesime devono sottostare possa prevedere a questo proposito delle condizioni piuttosto severe e restrittive. Per tornare al caso di specie, il genere

di reato per il quale il ricorrente è stato condannato è senz'altro suscettibile di compromettere l'adempimento del requisito di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. c Lapis su di un arco di tempo di due anni. Ciò permette dunque di affermare che la revoca dell'autorizzazione in concreto disposta dalla Polizia cantonale non si pone ancora in contrasto con il principio di proporzionalità, nel senso denunciato dal ricorrente.

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il gravame dev'essere pertanto respinto con conseguente conferma della risoluzione governativa impugnata.

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 LPamm). La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico dell'insorgente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La segretaria

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