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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.11.2014 52.2013.220

3 novembre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,383 parole·~12 min·2

Riassunto

Licenza edilizia per l'ampliamento di un'abitazione

Testo integrale

Incarto n. 52.2013.220  

Lugano 3 novembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente

segretario:

Mariano Morgani, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 maggio 2013 di

RI 1 e RI 2 patrocinati da: PA 2  

contro  

la decisione 24 aprile 2013 (n. 2209) del Consiglio di Stato che: respinge l'impugnativa presentata da CO 2 e CO 1 avverso la decisione 17 ottobre 2012 con cui il municipio di Manno ha rilasciato ai ricorrenti la licenza edilizia per la posa di una termopompa al mapp. 206 di quel comune, rispettivamente accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 2 e CO 1 avverso la decisione 19 ottobre 2012 con cui il municipio di Manno ha rilasciato ai ricorrenti la licenza edilizia per l'ampliamento della casa d'abitazione al mapp. 206 di quel comune;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   a. RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, sono comproprietari del mapp. 206 di Manno, ubicato in località Masma, in zona residenziale estensiva (R2). Il fondo confina verso sud con il mapp. 1022, costituito in proprietà per piani, di cui sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno CO 2 e CO 1, frutto di un frazionamento della part. 206 originale avvenuto nel 2010. A cavallo dei due fondi sorge una costruzione adibita ad abitazione, precedente al frazionamento, che, prescindendo dal piano interrato, è strutturata su un livello al mapp. 206 e su due livelli (foglio PPP n. 30083 e n. 30084) al mapp. 1022. I due fondi detengono inoltre in comproprietà coattiva, in misura di 1/3 rispettivamente 2/3, la part. 1023, situata sul lato ovest/sud-ovest e censita come accesso (sub. c), giardino (sub. d), abitazione (sub. A) e autorimessa (sub. B).

                                         b. Il 14 febbraio 2012, RI 1 e RI 2 hanno chiesto al municipio di Manno il permesso di ampliare la loro casa d'abitazione, sopraelevandola di un piano in modo da formare un secondo appartamento di 4 locali, oltre a bagno e lavanderia al piano. Il progetto prevedeva inoltre di realizzare una terrazza sul tetto e due posteggi esterni sul lato ovest dell'edificio, nonché di installare una termopompa nel piano interrato in sostituzione del vecchio impianto ad olio da riscaldamento.

                                         Alla domanda, pubblicata dal 5 al 19 marzo 2102, si sono opposti CO 2 e CO 1, qui resistenti, i quali hanno contestato l'intervento segnatamente dal profilo dell'accesso, delle distanze e dell'indice di sfruttamento.

                                         L'11 aprile 2012, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente il progetto.

                                         In data 25 maggio 2012, gli istanti hanno chiesto di sospendere l'esame della domanda, in vista della presentazione di una variante.

                                         c. Il 6 luglio 2012, gli istanti in licenza hanno in effetti inoltrato due varianti in forma di notifica, entrambe pubblicate dal 20 luglio al 3 agosto 2012, l'una concernente l'ampliamento della costruzione esistente, che prevede di diminuire a 3 il numero di locali dell'appartamento al secondo livello e di ridurre conseguentemente le dimensioni della terrazza piana sul tetto, e l'altra relativa alla termopompa, di cui è previsto lo spostamento all'esterno, dove sono ubicati i due nuovi posteggi.

                                         Anche queste varianti hanno suscitato l'opposizione dei vicini confinanti, sostanzialmente per gli stessi motivi fatti valere in precedenza. In relazione alla termopompa, gli opponenti hanno inoltre contestato la procedura di notifica e l'assenza di una perizia fonica, evidenziando altresì che l'attuale impianto di riscaldamento è posto anche al loro servizio.

                                         La notifica di costruzione concernente la termopompa è stata trasmessa alla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), la quale in data 5 ottobre 2012 ha preavvisato favorevolmente l'intervento.

                                         Preso atto di quest'ultimo, il 17 ottobre 2012 il municipio ha rilasciato la postulata licenza, respingendo l'opposizione sollevata.

                                         Il 19 ottobre successivo l'esecutivo comunale ha rilasciato pure il permesso per l'ampliamento dell'edificio come da variante, respingendo anche in questo caso l'opposizione interposta.

d. Contro entrambi i provvedimenti municipali, i vicini opponenti sono insorti davanti al Governo.

B.   Con giudizio unico 24 aprile 2013, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso contro la decisione 17 ottobre 2012, confermando quindi il permesso relativo alla termopompa (dispositivo n. 1). Ha invece accolto il gravame inoltrato avverso la decisione 19 ottobre 2012, annullando di conseguenza la licenza edilizia concernente l'ampliamento dell'edificio abitativo al mapp. 206 (dispositivo n. 2).

Per quanto qui interessa, il Governo ha anzitutto disatteso la censura relativa all'insufficienza dell'accesso, ritenendo che il fatto che l'ingresso del nuovo appartamento sarebbe previsto nel corpo scale di cui al sub. A della part. 1023, costituito in proprietà coattiva, non si opporrebbe al progetto e che le contestazioni sollevate al riguardo concernessero aspetti di diritto civile anziché amministrativo. Per contro, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che all'intervento ostasse il mancato ossequio della distanza tra edifici (6.00 m) prescritta dall'art. 8 delle norme di applicazione del piano regolatore. L'avvenuto frazionamento del fondo avrebbe difatti lasciato immutata la situazione di fatto, ma creato un confine tra le due nuove proprietà, quella degli istanti in licenza (mapp. 206) con un solo livello e quella degli opponenti (mapp. 1022) con due livelli, conferendo ai rispettivi proprietari la facoltà di esigere il rispetto della distanza da confine. La fascia inedificabile si estenderebbe pure in verticale, impedendo dunque anche una sopraelevazione a confine. Dovendosi annullare la licenza edilizia già per questo motivo, il Governo ha rinunciato ad esaminare l'ulteriore censura relativa agli indici edificatori.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, limitatamente al dispositivo n. 2, RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il suo annullamento. In via principale postulano inoltre il rinvio degli atti all'istanza inferiore affinché si esprima anche sulla censura concernente gli indici edificatori, mentre in via subordinata chiedono la conferma della licenza edilizia.

Evidenziato come la domanda di costruzione in esame avesse lo scopo di completare il disegno dell'edificio come già era nelle intenzioni dei precedenti proprietari (signori __________), i ricorrenti sostengono che la struttura monca della casa mostra in modo lampante che lo stabile è stato costruito, affinché venisse nel seguito realizzata la parte mancante. La struttura stessa dell'edificio contiene pertanto in sé l'accordo alla contiguità, senza che sia necessario l'accordo dei proprietari del fondo contiguo. Gli insorgenti rilevano inoltre che, visto che metà del muro del secondo piano accanto al quale vorrebbero edificare il volume mancante appartiene loro, i vicini avrebbero già dato il loro consenso all'edificazione di un volume in contiguità. Non sarebbe quindi necessario un loro nuovo accordo. A ragione, il municipio avrebbe quindi rilasciato la licenza richiesta. Abbondanzialmente, per il caso in cui il Tribunale reputasse di esaminare la censura relativa agli indici edificatori, i ricorrenti contestano che questi ultimi non siano rispettati, rinviando ai calcoli annessi alla domanda e verificati dall'autorità comunale.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i resistenti con argomenti che, per quanto necessario, verranno ripresi in appresso.

Il comune di Manno, dal canto suo, si rimette al giudizio del Tribunale.

E.  Il 30 settembre 2014, il Tribunale ha acquisito agli atti dall'Ufficio del registro fondiario l'istanza di frazionamento 23 marzo 2010 concernente il mapp. 206 con annesso piano di mutazione n. 1922 del geometra revisore ing. Luigi Righitto (DG 7930 S del 7 aprile 2010). Delle osservazioni formulate dalle parti si dirà, per quanto occorre, nel seguito.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, istanti in licenza, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; BU 1966, 181), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, completati con la documentazione raccolta presso l'Ufficio del registro fondiario (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficientemente chiaro dalle tavole processuali.

2.2.1. Le distanze minime tra edifici fissate dagli ordinamenti edilizi servono anzitutto ad assicurare l'igiene (insolazione, aerazione) e la sicurezza (pericolo d'incendio) delle costruzioni. Le distanze da confine servono invece a suddividere le distanze tra edifici fra i fondi confinanti. A differenza di quelle dal confine, le distanze tra edifici sono per principio sottratte alla libera disposizione delle parti, che non possono accordarsi per ridurle. A meno che la leg-ge applicabile non lo vieti esplicitamente, due proprietari di fondi contermini possono tuttavia convenire di edificare in contiguità, sopprimendo qualsiasi spazio intermedio, in modo da realizzare un'unica costruzione, composta da due o più edifici, addossati l'uno all'altro, senza soluzione di continuità (STA 52.2002.425 del 7 febbraio 2003 consid. 2.).

2.2. Secondo l'art. 8 n. 1 NAPR, la distanza tra due edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine. Dato che, giusta il n. 2, nella zona R2 la distanza minima di un edificio dai confini verso i lotti privati è di 3.00 m, in concreto la distanza minima tra edifici su fondi contigui ammonta a 6.00 m.

Deroghe sono ammesse, precisa l'art. 8 n. 2.3 NAPR, se il proprietario del fondo contiguo si assume la maggior distanza in modo da garantire la distanza tra edifici o l'obbligo di contiguità. In tale evenienza, l'accordo si ritiene concluso con la firma da parte del vicino dell'estratto planimetrico allegato alla domanda di costruzione, ritenuto che il Municipio annota l'accordo nel registro degli indici. Deroghe sono altresì ammesse nel caso particolare di soprelevazioni di un unico piano di edifici sorti prima dell'entrata in vigore del PR (1970), ove le distanze da confine e tra edifici possono essere mantenute alla condizione che siano rispettate tutte le altre disposizioni di piano regolatore e regolamento edilizio (art. 8 n. 2.2 NAPR). Caso, quest'ultimo, che non trova applicazione in concreto, posto che l'edificio costruito a cavallo dei mapp. 206 e 1022 risale (al più presto) al 1981 (cfr. ricorso, pag. 9).

                                         2.3. Nella fattispecie, i ricorrenti intendono sopraelevare la loro abitazione per formare un nuovo appartamento. Il Governo, richiamando la STA 52.2002.425 del 7 febbraio 2003, ha in sostanza ritenuto che a tale progetto ostasse il mancato accordo dei vicini, proprietari del fondo confinante e del contiguo edificio. A torto.

                                         Le case delle parti in lite sono state costruite come un unico edificio negli anni ottanta del secolo scorso. Le case non erano tenute a rispettare alcuna distanza tra edifici, poiché erano concepite come un unico immobile. Esse non dovevano d'altro canto rispettare alcuna distanza dal confine, perché non esisteva alcun confine tra le stesse dal quale potesse derivare l'obbligo di rispettare una simile distanza. Non esistendo alcun confine fra le case ed appartenendo queste agli stessi proprietari di allora, non è evidentemente stato stipulato un accordo per edificare in contiguità.

Il frazionamento del fondo originario (mapp. 206) in due distinte particelle (mapp. 206 e 1022), nel frattempo vendute ed ora appartenenti a due diversi proprietari, ed una comproprietà coattiva (mapp. 1023), non ha modificato la situazione di fatto preesistente. La creazione di un confine fra le case ha tuttavia modificato il regime edilizio del fondo originario, rendendo per principio applicabili le disposizioni sulle distanze da confine e facendo diventare in linea di massima inedificabile una fascia di terreno larga 6.00 m a cavallo del confine. L'edificazione all’interno di questa fascia è di principio ammessa soltanto se i proprietari si accordano o per costruire in contiguità o per suddividere diversamente le distanze dal confine, ponendo a carico di uno dei due fondi la distanza dal confine mancante all’altro, in modo che sia comunque rispettata la distanza tra edifici risultante dalla somma delle distanze dal confine. Queste ultime non si applicano tuttavia al controverso intervento di sopraelevazione, poiché il muro (divisorio) esistente è situato esattamente a cavallo del confine, che ne divide lo spessore in modo che una metà appartiene alla part. 206 e l'altra metà alla part. 1022 (cfr. piano di mutazione n. 1922). Sussiste dunque già una situazione di contiguità a cavallo del confine, che non è limitata al piano terreno, ma che si estende anche al primo piano, a prescindere dal fatto che il volume costruito sulla part. 206 è costituito soltanto dalla metà del muro divisorio. Tale situazione di contiguità non richiama distanza. La costruzione del volume (ulteriore) costituito dal nuovo appartamento può dunque avvenire senza il consenso dei vicini, nella misura in cui l'intervento si limita a completare il disegno dell'edificio che insiste sul mapp. 206, senza edificazione dello spazio, sovrastante o laterale, che oltrepassa la contiguità esistente.

Non porta a diverso risultato la giurisprudenza richiamata dal Governo ed evocata anche dai vicini qui resistenti. In effetti, la sentenza STA 52.2002.425 concerneva un caso di sopraelevazione con edificazione dello spazio sovrastante gli edifici contigui (cfr. pure STA 52.2005.96 dell'11 luglio 2005).

                                         Come a ragione ritenuto dall'Esecutivo cantonale, dal profilo del diritto pubblico non giustifica altra conclusione nemmeno la circostanza che la progettata sopraelevazione comporta di addossare in parte il volume costituito dal nuovo appartamento al (lato nord del) corpo scale (mapp. 1023, sub. A) in comproprietà coattiva, dal quale è pure previsto di realizzare l'accesso (porta d'entrata) al nuovo appartamento. Anche il muro di questo manufatto appartiene ai ricorrenti. Neppure da questo profilo vi è dunque motivo di negare il permesso postulato.

3.3.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando il giudizio impugnato e retrocedendo gli atti al Governo affinché si esprima sull'ulteriore censura relativa agli indici edificatori.

3.2. La tassa di giustizia è a carico dei resistenti, secondo soccombenza (art. 28 LPamm), i quali rifonderanno inoltre ai ricorrenti, patrocinati da un legale, adeguate ripetibili per questa sede (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 24 aprile 2013 (n. 2209) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al Governo affinché si pronunci di nuovo in conformità a quanto indicato al consid. 3.1.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei resistenti, i quali rifonderanno fr. 1'200.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il segretario

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