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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.06.2013 52.2013.189

18 giugno 2013·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,353 parole·~22 min·3

Riassunto

Bando di concorso. Aggiudicazione del servizio invernale di sgombero neve sui tratti delle strade nazionali. Criteri di idoneità. Modalità di valutazione dei criteri di aggiudicazione. Ricorso respinto in assenza di vizi del bando

Testo integrale

Incarto n. 52.2013.189  

Lugano 18 giugno 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 25 aprile 2013 delle ditte

RI 1, RI 2, patrocinate da: PA 1, ,  

contro  

il bando e la documentazione del concorso indetto dal Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, per aggiudicare il servizio di sgombero neve sui tratti di competenza dell'Unità territoriale IV, lotto UT-SISN, relativamente al periodo 2013-2018;

viste le risposte:

-    29 aprile 2013 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);

-    10 maggio 2013 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.  Il 2 aprile 2013 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio invernale di sgombero neve sui tratti delle strade nazionali di competenza dell'Unità territoriale IV, lotto UT-SISN, relativamente al periodo 2013-2018 (FU n. __________ pag. __________). Il bando (cifra 2) segnalava che i lavori erano suddivisi in 7 settori e indicava, per ognuno di essi, i tratti sui quali sarebbero stati impiegati i veicoli e il numero di mezzi che sarebbe stato deliberato:

        Settore 1.0:                                  9 autocarri Centro di manutenzione autostradale di Lugano Tratto 80                                       Chiasso - Rivera Tratto 82                                       Mendrisio-Stabio Settore 2.0:                                  9 autocarri Centro di manutenzione autostradale di Bellinzona Tratto 68                                       Biasca - Gorduno+Bellinzona sud - Rivera Tratto 72                                       Gorduno - Bellinzona sud Tratto 04                                       Allacciamento A2/A13 - Lumino (Ponte della bassa) Settore 2.1:                                  1 Unimog Centro di manutenzione autostradale di Bellinzona Tratto 72                                       Gorduno - Bellinzona sud Settore 3.0:                                  4 autocarri Centro di manutenzione autostradale di Faido Tratto 64                                       Biasca - Varenzo Settore 3.1:                                  1 Unimog Centro di manutenzione autostradale di Faido Tratto 64                                       Biasca - Varenzo Settore 4.0:                                  3 autocarri Centro di manutenzione autostradale di Faido Tratto 60                                       Varenzo - Airolo Settore 4.1:                                  2 Unimog Centro di manutenzione autostradale di Faido Tratto 60                                       Varenzo - Airolo.

La stessa cifra specificava inoltre che l'imprenditore avrebbe dovuto trasmettere, per ogni veicolo proposto in ciascun settore, un elenco prezzi debitamente compilato. Il committente avrebbe provveduto dal canto suo a stilare una graduatoria per ogni singolo settore e a deliberare singolarmente i veicoli offerti (lotti), secondo i seguenti criteri e fattori di ponderazione, preannunciati negli atti di gara:

1. Prezzo                                                                          50%

2. Ecologia                                                                        30%

3. Veicoli                                                                          15%

4. Formazione apprendisti                                                     5%

Le disposizioni particolari CPN 102 erano impostate in maniera identica per tutti i settori messi a concorso, facenti capo alle aree di competenza geografica dei sette centri di manutenzione autostradale del cantone. La posizione 223.100 delle disposizioni particolari CPN 102 (criteri di idoneità) indicava, per ogni settore, le caratteristiche tecniche che i veicoli offerti dovevano rispettare. Per verificare la capacità dei concorrenti di eseguire la commessa, essi erano tenuti a fornire le generalità del personale conducente della ditta (un autista di picchetto e un sostituto), nonché diversi dati concernenti il veicolo impiegato (targa, marca, tipo, n. di matricola, trazione, certificazione EURO, potenza in kW, peso totale, anno di costruzione, anno ultimo collaudo). Queste informazioni andavano comunicate completando delle apposite tabelle incluse nell'elenco prezzi.

In tale documento, predisposto uniformemente per settore, i concorrenti erano inoltre tenuti ad esporre la spesa totale per il veicolo proposto. La somma dei costi fissi (da un minimo di fr. 48'000.- ad un massimo di fr. 75'100.- a dipendenza del settore, importo già inserito dalla committenza secondo il tariffario figurante alla pos. 621.500 delle disposizioni particolari CPN 102) e dei costi variabili comprendenti l'utilizzo del veicolo con autista, il supplemento per lavoro notturno/festivo e l'indennità di attesa al centro di manutenzione (da offrire, laddove non prefissati dall'ente banditore alla pos. 621.500 CPN 102) sarebbe poi servita per valutare il prezzo (criterio di aggiudicazione 1; cfr. pos. 224.100 CPN 102). L'ecologia, ovvero il criterio di aggiudicazione 2, sarebbe stata apprezzata in funzione della certificazione EURO (standard europei sulle emissioni inquinanti), applicando la seguente scala delle note:

                                                                            nota Veicolo con certificato EURO 5 o 6                          6 Veicolo con certificato EURO 4                               4 Veicolo con certificato EURO 3                               3 Veicolo con certificato EURO 2                               2 Veicolo con certificato EURO 1                               1 Veicolo con certificato EURO 0                               0

Il punteggio riguardante i veicoli (criterio 3) sarebbe stato invece stabilito in modo diversificato, in base alla categoria del mezzo secondo la classificazione ASTAG ed alle caratteristiche di trazione (cfr. pos. 224.100 cifra 3 CPN 102).

                                  B.   Contro il predetto bando e la relativa documentazione di gara le ditte RI 1 di __________ e RI 2 di __________ sono insorte dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la modifica di diverse disposizioni concorsuali previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

                                         Per cominciare, le ricorrenti hanno osservato che i veicoli a trazione solo posteriore (6x4) non sono idonei al servizio nei tratti in forte pendenza, domandando che siano esclusi dalla gara nei settori 2.0, 3.0 e 4.0. Hanno contestato inoltre le modalità di attribuzione delle note relative ai veicoli, adducendo in buona sostanza che non viene fatta alcuna distinzione tra gli autocarri 6x6 (a tre assi con trazione integrale) e 6x4 (a trazione solo posteriore); inspiegabilmente, viene attribuito un punteggio addirittura superiore ai mezzi 6x4 rispetto a quelli più leggeri (4x4), muniti comunque di trazione integrale su tutti gli assi.

                                         Le insorgenti hanno avversato anche la scala delle note prevista per la valutazione dell'ecologia in funzione dell'appartenenza del veicolo alle varie classi di inquinamento stabilite a livello euro-peo, rilevando che gli automezzi 6x6 con certificato EURO 6 non sono ancora in vendita e che quelli attualmente disponibili sul mercato, con trazione comunque solo posteriore, sono rarissimi. A loro giudizio, la griglia di valutazione andrebbe completamente ridefinita, attribuendo la nota 6 ai veicoli con certificato EURO 4 o 5, la nota 4 a quelli con certificato EURO 3, e così via di seguito. Tale modo di procedere sarebbe peraltro conforme alle norme vigenti nel nostro paese in materia di imposizione della tassa sul traffico pesante, ove i veicoli con certificati EURO 4 e 5 sono parificati e tassati con la medesima aliquota.

                                         Le ricorrenti hanno lamentato in seguito il mancato riconoscimento di un'indennità di attesa per il veicolo la sera e la notte, dopo le 18.00 e fino alle 06.00 del giorno successivo, così come di sabato e nei giorni festivi infrasettimanali non parificati alla domenica. Hanno annotato che se da un lato è vero che la maggior parte delle ditte di autotrasporto svolge i propri servizi durante i cosiddetti "orari di ufficio", dall'altro è altrettanto vero che determinate imprese, come le loro, operano spesso anche di primo mattino (fra le 05.00 e le 06.00) o la sera (dalle 18.00 alle 22.00). Di conseguenza, l'indennità in discussione dovrebbe essere riconosciuta senza limitazioni temporali, o almeno durante i giorni feriali lavorativi, sabato compreso, dalle ore 05.00 alle ore 22.00.

                                         La RI 1 e la RI 2 hanno disapprovato infine gli orari limite del lavoro notturno così come fissati dal committente alla posizione 621.200 CPN 102. Tale prescrizione contrasta infatti con le condizioni ASTAG di cui al libretto "base di calcolo 2013", nel quale è specificato che per gli autotrasportatori il lavoro notturno è quello effettuato tra le ore 18.00 e le ore 07.00 del giorno seguente.

                                  C.   a. All'accoglimento del ricorso si è opposto il committente, il quale ha avversato con dovizia di motivazioni le tesi delle insorgenti. In ordine, la Divisione delle costruzioni ha negato anzitutto la legittimazione attiva delle ditte ricorrenti. Nel merito, ha ribattuto punto per punto alle obiezioni sollevate nell'impugnativa, con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei considerandi di diritto.

                                         b. Dal canto suo, l'ULSA si è rimesso alle allegazioni presentate dalla Divisione delle costruzioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

                                         1.2. Le ricorrenti, appartenenti ad una delle tre categorie professionali ammesse al concorso (cfr. pos. 223.100 CPN 102), sono senz'altro legittimate a contestare gli elementi del bando - e i relativi atti - pubblicati dalla stazione appaltante (art. 37 lett. a LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Contrariamente a quanto suppone il committente, il fatto che la stragrande maggioranza degli autotrasportatori ticinesi abbia accettato siccome adeguate le condizioni concorsuali e l'Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG) abbia rinunciato a ricorrere autonomamente, istigando le due insorgenti ad agire in proprio e garantendo loro la copertura delle spese legali (cfr. lettera ASTAG/membri della corta distanza del 19 aprile 2013), è assolutamente irrilevante. Parimenti insignificanti, dal profilo della legittimazione attiva, sono i contenuti delle contestazioni sollevate dalle ricorrenti seguendo i suggerimenti dati loro dall'ASTAG. La potestà ricorsuale delle due comparenti non dipende dalle censure addotte, ma dal loro statuto di autotrasportatori stradali e dalla conseguente, indiscutibile possibilità che hanno di partecipare ad una gara di cui - poco importa se per convinzione propria o sobillazione altrui - non condividono appieno le prescrizioni.

1.3. Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle ricorrenti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.

                                   2.   Il bando di concorso è un documento mediante il quale l'ente pubblico si rivolge ad una cerchia più o meno indeterminata di potenziali interessati per invitarli ad inoltrare delle offerte, rispettivamente delle candidature, per l'esecuzione di opere edili, per la fornitura di beni mobili o per la prestazione di servizi. Esso costituisce un insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano il quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. L'avviso di concorso e i relativi atti comprendenti nel caso di specie le condizioni di gara e l'elenco prezzi costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano tanto l'ente banditore, quanto i concorrenti. Essi devono rispettare la legge sulla quale si fonda il concorso ed i principi generali del diritto amministrativo, specie in correlazione all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di trattamento tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.; RDAT II-1997 n. 47; II-1994 n. 5; 1982 n. 14). Per il resto, nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente banditore dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, che l'autorità di ricorso può censurare unicamente nella misura in cui il suo agire integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 61 cpv. 1 LPamm). Ipotesi, questa, che si verifica quando quest'ultimo è esercitato in spregio dei principi fondamentali del diritto, quali l'uguaglianza davanti alla legge, la legalità, la proporzionalità, la sicurezza del diritto e la buona fede (DTF 119 Ib 452; RDAT I-1995 n. 14; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 413). In particolare, nell'ambito di contestazioni dirette contro il bando e i relativi documenti di gara, il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità che ha indetto il concorso, ma deve limitarsi ad accertare che le varie clausole contemplate da questi atti non siano insostenibili, in quanto fondate su considerazioni estranee alla materia, sprov-viste di valide ragioni o altrimenti lesive dei diritti costituzionali (cfr. STA 52.2010.444 del 3 maggio 2011 consid. 2, 52.2009.417 del 2 febbraio 2010 consid. 2).

                                   3.   Le ricorrenti contestano in primo luogo l'idoneità dei veicoli a trazione solo posteriore, quali ad esempio i 6x4, in relazione allo svolgimento del servizio nei tratti in forte pendenza e chiedono che siano esclusi dalla gara, limitatamente ai settori 2.0, 3.0 e 4.0. Osteggiano inoltre le modalità di valutazione dei veicoli stessi (criterio di aggiudicazione 3), rilevando che i mezzi a sola trazione posteriore (6x4) non possono ottenere note più alte degli autocarri a trazione integrale (4x4 o 6x6).

                                         3.1. Come esposto in narrativa, il servizio di sgombero neve oggetto del presente concorso è suddiviso in 7 settori. Per ciascuno di essi, il committente ha indicato chiaramente sia i tratti sui quali sarebbero stati impiegati, che il numero, la categoria e il genere di veicoli (lotti) che sarebbe stato deliberato. Nei settori autostradali con più tratti, i mezzi offerti possono dunque essere utilizzati su percorsi diversi. Nel caso di specie, dagli atti non risulta che la committenza abbia previsto di avvalersi di veicoli a trazione limitata per lo sgombero dei tratti di montagna. A scanso di equivoci, il 24 aprile 2013 la Divisione delle costruzioni ha comunicato a tutti i concorrenti che il suo intendimento era quello di impiegare, per i tratti in forte pendenza (Monte Ceneri, Piottino, ecc.), esclusivamente veicoli a trazione integrale. Autocarri con altri tipi di trazione, meno efficiente, sono previsti solo per l'impiego in tratti con minor pendenza. Spetta all'ente banditore, e non già al concorrente, stabilire, di volta in volta e a sua libera scelta, su quali tratti impiegare gli autocarri. Non v'è infatti motivo di scorporare le unità di veicoli 6x4 dal concorso, essendo gli stessi perfettamente idonei a svolgere il servizio sui tratti pianeggianti all'interno del settore per i quali sono stati previsti. La gara va impostata secondo le oggettive esigenze del committente, non secondo le rivendicazioni dei potenziali concorrenti volte a favorire sé stessi, direttamente o tramite regole che impediscano ad altri di partecipare alla competizione. Contrariamente a quanto asseverano le ricorrenti, in occasione della messa a concorso del servizio invernale per il periodo 2008-2013 (cfr. FU __________ pag. __________) il committente non aveva escluso dalla gara i veicoli privi di trazione integrale a seguito di una segnalazione della RI 1. Si era limitato a considerarne l'impiego unicamente in assenza di alternative migliori (cfr. rettifica del bando apparsa sul FU __________, pag. __________: "L'offerta di veicoli con trazione 6x4 è considerata unicamente, in quei settori, dove non sono stati offerti un numero sufficiente di veicoli con trazione 4x4, 6x4/4 o 6x4-4"). Ciò non significa che l'ente banditore sia tenuto a modificare le regole di gara anche nell'ambito del concorso che qui ci occupa. Del resto, anche nella denegata ipotesi in cui per i settori 2.0, 3.0 e 4.0 venissero offerti solo mezzi a trazione inadeguata ai tratti in forte pendenza, il servizio minimo necessario per lo sgombero della neve sarebbe in ogni modo garantito tramite l'impiego dei veicoli a trazione integrale o parziale (4x4, 6x4/4) di cui dispone attualmente il committente (cfr. distinta degli automezzi propri, agli atti). Le critiche delle insorgenti, rivolte contro prescrizioni del tutto sostenibili, risultano pertanto infondate e come tali devono essere respinte.

                                         3.2. Lo stesso dicasi per quelle sollevate avverso le modalità di valutazione del criterio concernente i veicoli. A tal riguardo, gli atti di gara preannunciavano che nel criterio di aggiudicazione 3 le note sarebbero state così attribuite (pos. 224.100 cifra 3 CPN 102):

Categoria veicolo

6 punti

5 punti

4 punti

3 punti

2 punti

Settore 1

11 (4x4)

12 (6x6)

12 (6x4, 6x4/4, 6x4-4)

-

-

Settore 2

11 (4x4)

12 (6x6)

12 (6x4, 6x4/4, 6x4-4)

-

-

Settore 3

11 (4x4)

12 (6x6)

12 (6x4, 6x4/4, 6x4-4)

-

-

Settore 4

11 (4x4)

12 (6x6)

12 (6x4, 6x4/4, 6x4-4)

Settore 2.1

8

7

6

5

-

Settore 3.1

8

7

6

5

-

Settore 4.1

8

7

6

5

-

                                         Le ditte ricorrenti - che sono state forse tratte in inganno dai numeri corrispondenti alla categoria degli automezzi (11, 12) secondo la classificazione ASTAG - non si sono avvedute, infatti, che ai veicoli 4x4 sarà assegnata la nota 6, ai 6x6 la nota 5 e ai 6x4 la nota 4. Privilegiando gli autocarri a trazione integrale nell'ambito di un servizio per lo sgombero della neve la committenza ha operato con oculatezza e non è di certo incorsa in una qualsivoglia violazione del diritto. La censura cade dunque nel vuoto.

                                   4.   La RI 1 e la RI 2 avversano anche la scala delle note prevista per la valutazione dell'ecologia. Annotano che gli automezzi 6x6 (quindi a trazione integrale su tre assi) con certificato EURO 6 non sono ancora in vendita e che quelli attualmente disponibili sul mercato, con trazione comunque solo posteriore, sono rarissimi. La scala di valutazione andrebbe completamente ridefinita, in modo tale da renderla congruente con le norme vigenti a livello svizzero in materia di imposizione della tassa sul traffico pesante.

4.1. In concreto, il committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo e/o le formule che avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione, compreso quello riferito all'ecologia (vedi disposizioni particolari CPN 102, pos. 224.100 cifra 2 e la relativa scala di valutazione, con le note migliori per i veicoli meno inquinanti). In questo specifico ambito, il punteggio sarà assegnato in funzione della certificazione EURO. Come rettamente rilevato dalla stazione appaltante, il grado di emissioni inquinanti dei veicoli offerti non ha nulla a che vedere con la tassa sul traffico pesante, calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi. Inutile quindi che le ricorrenti vi facciano riferimento onde tentare di ottenere una modifica delle regole di gara. Così come impostata, la griglia di valutazione si avvera pertinente e non presta il fianco a nessuna critica.

4.2. Il 31 dicembre 2012 è entrata in vigore nella Comunità Europea la normativa sulle emissioni dei veicoli pesanti EURO 6. La nuova regolamentazione, già operativa per le omologazioni dal 1° gennaio 2013, lo sarà dal 2014 per le immatricolazioni. L'esistenza sul mercato di veicoli con certificato EURO 6 è pertanto pacifica. Tuttavia, proprio in ragione della scarsità dei mezzi EURO 6 in circolazione, il committente ha previsto di attribuire la nota massima 6 anche ai veicoli rispondenti alle esigenze EURO 5. Orbene, nulla indica che il metodo di valutazione prescelto dal committente, teso a parificare le classi EURO 5 e EURO 6 con l'attribuzione del punteggio più alto, sia arbitrario poiché non esistono, sul mercato, ad oggi, autocarri 6x6, quindi a trazione integrale sui tre assi, con certificato EURO 6. A prescindere dal fatto che nell'ambito della valutazione di questo criterio la trazione dei veicoli non viene considerata, tant'è vero che la certificazione EURO è attribuita soprattutto in funzione dei consumi e delle emissioni di sostanze nocive, tale soluzione appare per contro ragionevole. Consentirà di valutare con pertinenza le offerte che saranno inoltrate, permettendo per finire di premiare con il massimo del punteggio i costosi veicoli moderni che emettendo meno inquinanti (segnatamente ossido d'azoto e particolato) salvaguardano maggiormente l'ambiente. Note inferiori, a scalare dal 4, saranno attribuite per contro agli antiquati autocarri delle classi EURO 0-4. Così facendo, i principi della trasparenza, della parità di trattamento e della concorrenza efficace tra offerenti perseguiti dall'ordinamento sulle commesse pubbliche (art. 1 lett. a, b e c LCPubb) sono perfettamente salvaguardati.

                                   5.   Le ricorrenti attaccano il mancato riconoscimento di un'indennità per il periodo di attesa degli autocarri presso i centri di manutenzione, la sera e la notte, dopo le ore 18.00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo, così come di sabato e nei giorni festivi infrasettimanali non parificati alla domenica.

                                         5.1. In tema di tariffe per lo sgombero della neve, segnatamente per l'Attesa al centro di manutenzione veicolo con autista (su chiamata picchetto quadro), il punto 5 della pos. 621.500 CPN 102 prevede che: "Durante i giorni feriali lavorativi dalle 06.00 alle ore 18.00, per il tempo di attesa, viene riconosciuta un'indennità pari al 70% della tariffa di prestazione del veicolo. Il tempo di attesa parte dal momento che il veicolo con autista è stazionato al centro di manutenzione pronto per l'intervento (lama montata). Fuori dai normali orari di lavoro dopo le 18.00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo, così come al sabato, alla domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, viene riconosciuta unicamente l'indennità dell'autista di 66.00 CHF/ora. Non viene riconosciuta alcuna indennità d'attesa per il veicolo.

Si considera infatti che, di regola, in queste fasce temporali gli autocarri non siano altrimenti impiegabili. A compensazione di eventuali, rare ma pur sempre possibili, occasioni di attesa di corta durata tra un impiego e l'altro, il committente ha aumentato l'indennità fissa stagionale alla pos. 1". L'attuale bando di concorso si contraddistingue da quello, sostanzialmente analogo, del 2008 per la diminuzione dei compensi sulle prestazioni variabili (percepite in pratica solo se nevica), a beneficio di un aumento delle indennità fisse stagionali (incassate indipendentemente dalle condizioni meteorologiche della stagione invernale, quindi anche se non nevica). In sede di risposta il committente ha chiarito il concetto di "periodo di attesa dei veicoli", spiegando che nella sostanza può verificarsi che dopo un primo impiego notturno, al termine di una prima nevicata, gli automezzi rientrino ai rispettivi centri di manutenzione. Nell'eventuale dubbio di un secondo passaggio della perturbazione, gli addetti dell'Unità territoriale potrebbero non congedare subito gli autisti, ma chiedere loro di rimanere per sicurezza, nel caso di una seconda necessità d'intervento. In un caso del genere, durante l'attesa di un eventuale secondo impiego, solo il personale sarebbe pagato. Gli automezzi no. Tale situazione, ha sottolineato, si verificherebbe solo nei rari casi di nevicate notturne e festive, posto che durante i giorni feriali lavorativi e nei normali orari di lavoro, anche per gli automezzi è riconosciuta un'indennità pari al 70% della tariffa di prestazione del veicolo stesso. Al cospetto della sporadicità dei casi di attesa di corta durata tra un impiego e l'altro, l'aumento del 12% dell'indennità fissa stagionale (garantita in ogni caso) risulta, a giudizio della committenza, più che sufficiente per coprire anche un eventuale fermo degli autocarri nei centri di manutenzione durante gli orari contestati dalle due insorgenti.

5.2. Le ricorrenti non hanno minimamente comprovato di lavorare frequentemente di primo mattino (05.00 - 06.00) o in serata (18.00 - 22.00) e che quindi le modalità risarcitorie predisposte dal committente in tema di "attesa del veicolo presso il centro di manutenzione" le penalizzerebbero oltre misura o comunque ingiustamente per rapporto ad altri concorrenti. Posta questa premessa, le considerazioni addotte sull'argomento dalla stazione appaltante sono assolutamente condivisibili. Nelle disposizioni di cui trattasi non è in ogni modo ravvisabile una scelta insostenibile e quindi lesiva del diritto sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere discrezionale che deve essere riconosciuto al committente nell'ambito della determinazione delle prescrizioni concorsuali. A maggior ragione, quando sostanziose indennità che vengono corrisposte anche in assenza di controprestazioni coprono ampiamente altre modeste poste di danno, di carattere peraltro aleatorio. Chi non condivide una simile impostazione risarcitoria a dispetto della stragrande maggioranza delle ditte di ogni grandezza attive sul mercato, che invece l'accetta reputandola congrua ed addirittura conveniente, non ha che da rinunciare a partecipare alla gara.

                                   6.   Le insorgenti contestano gli orari limite del lavoro notturno così come fissati dal committente. Affermano che la pos. 621.200 CPN 102 contrasta con le Condizioni ASTAG di cui al libretto "base di calcolo 2013", dove per gli autotrasportatori il lavoro notturno inizia alle ore 18.00 per terminare alle ore 07.00 del giorno seguente. Palesemente a torto.

                                         6.1. Mette conto di rilevare innanzi tutto che gli atti di concorso non contengono alcun criterio di idoneità volto a limitare la cerchia degli offerenti ai soli autotrasportatori affiliati all'ASTAG. Anzi, il committente ha esteso la partecipazione alla gara a qualsiasi ditta, iscritta al RC da almeno due anni, nel ramo delle opere: - autotrasportatori stradali,

                                         impresario costruttore, - pavimentazioni stradali (cfr. pos. 223.100 CPN 102). Sennonché, le condizioni ASTAG citate dalle ricorrenti costituiscono delle direttive interne e come tali si applicano unicamente ai membri dell'associazione. Non hanno alcuna rilevanza giuridica nell'ambito di un pubblico concorso come quello che qui ci occupa, ove a far stato sono i documenti di appalto stilati dall'ente banditore sulla scorta della LCPubb, atti censurabili da questo Tribunale unicamente nella misura in cui violano il diritto. Ipotesi, questa, che non si realizza in concreto.

                                         6.2. A prescindere dal fatto che gli orari notturni indicati dalla committenza (dalle 22.00 alle 05.00) corrispondono a quelli già applicati in passato (cfr. pos. 621.200 CPN 102 valida nell'ambito del concorso 2008-2013, a riguardo della quale, perlomeno da parte della RI 1, nulla era stato eccepito; vedi suo scritto 7 maggio 2008), quanto disposto dall'ente banditore è perfettamente conforme sia alla legislazione svizzera in vigore, sia a quella comunitaria in materia di divieto di circolazione dei camion la notte e la domenica (cfr. art. 91 cpv. 1, 2 e 3 lett. a Ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962, ONC, RS 741.11; art. 15 cpv. 1 e 2 Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 1° giugno 2002, RS 0.740.72). La decisione di considerare lavoro notturno quello effettuato tra le 22.00 e le 05.00 del mattino seguente non lede pertanto il diritto. Quanto alla menzione del tariffario ASTAG quale possibile ausilio per il calcolo delle variazioni d'indennità alle pos. 621.500, 942.310 e 942.320 CPN 102, occorre puntualizzare che esso è utilizzato unicamente quale riferimento (il calcolo è fatto di regola, sulla base del tariffario ASTAG). Non si tratta quindi di applicarlo ovunque e alla lettera e comunque le ricorrenti non contestano neppure, foss'anche per sommi capi, il metodo di adeguamento annuale dei compensi stabilito negli atti di gara.

                                   7.   Stante tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

La tassa di giustizia è posta a carico delle ricorrenti in solido, secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'400.- è posta a carico delle ricorrenti, con vincolo di solidarietà.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria