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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.04.2012 52.2012.70

23 aprile 2012·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,296 parole·~11 min·2

Riassunto

Revoca della licenza di condurre veicoli a motore a titolo definitivo. Confermata da STF 1C_287/2012 del 12 luglio 2013

Testo integrale

Incarto n. 52.2012.70  

Lugano 23 aprile 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi, vicepresidente

assistito dalla segretaria:

  Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 16 febbraio 2012 di

RI 1 patrocinato da:PA 1  

contro  

la decisione 1° febbraio 2012 (n. 611) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 ottobre 2011 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a titolo definitivo;

vista la risposta 7 marzo 2012 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è nato il 23 settembre 1973 ed ha conseguito la licenza di condurre nell'ottobre del 1991 (cat. B), rispettivamente nel dicembre del 1996 (cat. A). Meccanico di professione e titolare di un'officina (__________), negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:

12 gennaio 1995

revoca di un mese per aver circolato a velocità eccessiva (95 km/h sul limite di 60 km/h) nell'abitato di __________;

6 novembre 1997

revoca di tre mesi a seguito di un eccesso di velocità (171 km/h sul limite di 120 km/h) commesso sulla tratta autostradale __________ alla guida di un motoveicolo;

17 settembre 1998

revoca di un mese e 15 giorni per aver circolato a velocità eccessiva (72 km/h sul limite di 50 km/h) nell'abitato di __________;

22 novembre 2002

ammonimento per aver effettuato due manovre di sorpasso in moto spostandosi a sinistra della linea di sicurezza;

18 settembre 2003

revoca di un mese subordinata all'obbligo di frequentare un corso di educazione stradale per aver circolato a velocità eccessiva nell'abitato di __________ incorrendo in un incidente e, cinque mesi dopo, aver viaggiato in autostrada alla velocità di 144 km/h in luogo dei 100 prescritti;

28 aprile 2005

revoca di sette mesi per aver nuovamente circolato a velocità eccessiva (160 km/h sul limite di 120 km/h) in autostrada;

9 settembre 2005

revoca di ulteriori 8 mesi e mezzo, in aggiunta a quella pronunciata il 28 aprile 2005, per aver guidato nonostante la misura amministrativa in atto; licenza restituita il 16 settembre 2006;

6 maggio 2008

revoca a tempo indeterminato ex art. 16c cpv. 2 lett. d della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per aver ripetutamente circolato nell'abitato a velocità eccessiva e pericolosa; riammesso alla guida il 10 agosto 2010.

                                  B.   a. Il 13 agosto 2011, alle ore 01.38, RI 1 ha viaggiato sul rettilineo di __________ ad una velocità punibile di 109 km/h, laddove vige un limite massimo di 80 km/h. L'infrazione è stata accertata da un veicolo inseguitore di polizia dotato di apposite apparecchiature debitamente omologate, le quali hanno registrato una velocità di 122 km/h.

                                         b. Informata dell'accaduto, il 6 ottobre 2011 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo definitivo, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di 5 anni. La risoluzione è stata adottata sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a, 16b cpv. 2 lett. f e 23 cpv. 3 LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

                                  C.   Con giudizio 1° febbraio 2012 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

L'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che il 13 agosto 2011 l'insorgente avesse effettivamente commesso un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr, tale da imporre ex lege una revoca definitiva della patente a causa dei precedenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr). La riammissione alla guida - ha soggiunto il Governo - è regolamentata dall'art. 23 cpv. 3 LCStr, norma che consente un riesame del caso non prima di 5 anni dall'adozione della revoca definitiva.

                                  D.   Avverso la predetta pronunzia il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone la riforma nel senso che gli venga concesso immediatamente il riesame della decisione di revoca. In via subordinata, RI 1 chiede l'annullamento del giudizio impugnato ed il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per l'emanazione di una nuova decisione. In entrambi i casi, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.

                                         Il ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, contestando in particolare la durata del periodo di sospensione connesso con la revoca, che l'autorità cantonale ha arbitrariamente fissato in 5 anni richiamandosi in modo acritico all'art. 23 cpv. 3 LCStr. A mente dell'insorgente, tale periodo andrebbe invece stabilito tenendo conto dell'ampiezza della revoca di ammonimento che in applicazione dei criteri indicati all'art. 16 cpv. 3 LCStr gli sarebbe stata inflitta se non fossero sussistiti i presupposti per l'adozione di una misura definitiva.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) può essere evaso da un giudice unico sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   In virtù delle norme transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 pag. 2767 segg.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv. 1).

Il 22 gennaio 2005 RI 1 ha circolato per l'ennesima volta a velocità eccessiva (superando di ben 40 km/h il limite prescritto) e il 17 giugno seguente ha guidato nonostante la revoca inflittagli. A distanza di neppure un anno dalla restituzione della patente è poi incorso in un complesso di infrazioni gravi, per le quali gli è stata revocata la licenza a tempo indeterminato in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr (penultimo gradino del cosiddetto sistema a cascata istituito dal nuovo diritto). Trascorso un anno circa dalla riammissione alla guida è nuovamente incappato in un eccesso di velocità per il quale gli è stata inflitta la più estrema delle misure amministrative, oggetto dell'odierno contendere. Tutti questi avvenimenti vanno quindi esaminati alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che il gravame verte a ben guardare su una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 LPamm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 LPamm).

                                   3.   3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che violando norme della circolazione provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata definitivamente se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera e o l'articolo 16c capoverso 2 lett. d LCStr (art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. messaggio 31 marzo 1999 concernente la modifica della legge federale sulla circolazione stradale, FF 1999 pag. 3865; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 pag. 407).

3.2. La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente dalle circostanze concrete un eccesso di velocità di 26-29 km/h fuori delle località o su una semiautostrada senza spartitraffico era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Un superamento del limite di 30 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 26-29 km/h fuori delle località è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una

revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). Se il conducente ha dei precedenti, si applicano le misure viepiù severe previste all'art. 16b cpv. 2 lett. b-f LCStr.

3.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 13 agosto 2011 RI 1 ha superato di 29 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 80 km/h consentita sulla cantonale in territorio di __________. Egli ha dunque compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr. Dato che il 6 maggio 2008 gli è stata inflitta una revoca a tempo indeterminato ex art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, l'infrazione medio grave commessa il 13 agosto 2011 comporta automaticamente la revoca definitiva della sua licenza di condurre, come imposto dall'art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr.

                                   4.   Il ricorrente non si oppone al provvedimento in quanto tale, perentoriamente sancito dalla legge, ma contesta che debbano trascorrere 5 anni prima di poter chiedere un riesame, dato che a suo giudizio la revoca andrebbe assortita di un periodo di sospensione commisurato sulla scorta dei criteri indicati all'art. 16 cpv. 3 LCStr. La tesi si avvera manifestamente infondata.

                                         La revoca definitiva dell'art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr costituisce l'ultima tappa del sistema a cascata. Chi raggiunge questo gradino della “scala”, non ha modo di mettere in discussione la durata minima della più drastica delle misure amministrative. In effetti, contrariamente al vecchio diritto (art. 17 cpv. 2 vLCStr), che permetteva di associare alla revoca definitiva un periodo di prova da 1 a 5 anni (cfr. André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Lausanne 1996, n. 2.6 ad art. 17 LCR), la nuova legge (art. 23 cpv. 3, al quale rinvia l’art. 17 cpv. 4 LCStr) fissa inderogabilmente un periodo di attesa di almeno 5 anni, trascorsi i quali il conducente sanzionato può richiedere la restituzione della patente. La riconsegna sarà subordinata all'esito positivo di perizie volte a dimostrare la ritrovata idoneità alla guida ed al superamento di nuovi esami di guida (cfr. messaggio 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865 e 3867; Cédric Mizel, op. cit., pag. 401).

                                         Per concludere, il ricorrente è stato sanzionato con una revoca definitiva della licenza di condurre in quanto autore di un’infra-zione importante e plurirecidivo in pochi anni. Dato che il riesame di un simile provvedimento è disciplinato dall’apposito art. 17 cpv. 4 LCStr (e non dagli art. 16d cpv. 2 e 17 cpv. 3 LCStr ai quali si è verosimilmente riferito l’insorgente) nessun elemento deducibile dall'art. 16 cpv. 3 LCStr può essere in casu preso in considerazione al fine di ridurre il periodo di aspettativa al di sotto del quinquennio prescritto in modo tassativo dall'art. 23 cpv. 3 LCStr, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore (a dispetto del Consiglio federale, che nel suo messaggio aveva proposto un periodo di prova di addirittura 10 anni in quanto concernente conducenti recidivi, renitenti e incorreggibili).

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto, confermando - siccome immune da violazioni del diritto - il giudizio governativo impugnato e la risoluzione dipartimentale che esso ha tutelato.

L'emanazione della presente decisione rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato                                                       La segretaria

del Tribunale cantonale amministrativo

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