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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.07.2013 52.2012.278

16 luglio 2013·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,844 parole·~14 min·3

Riassunto

Licenza edilizia per la costruzione di uno stabile d'appartamenti

Testo integrale

Incarto n. 52.2012.278  

Lugano 16 luglio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 luglio 2012 di

RI 9, patrocinati da:  

contro  

la decisione 20 giugno 2012 del Consiglio di Stato (n. 3417) che respinge l'impugnativa interposta dai ricorrenti avverso la risoluzione 30 gennaio 2012 con cui il municipio di Caslano ha rilasciato a CO 3e CO 2 la licenza edilizia per costruire uno stabile di 4 appartamenti (part. 645);

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. Con domanda di costruzione 28 settembre 2011, CO 3, qui resistenti, hanno chiesto al municipio di Caslano il permesso di costruire uno stabile di 4 appartamenti, su un terreno (part. 645) situato in via Rompada, all'interno della zona residenziale R4. Il progetto prevede tra l'altro 4 parcheggi esterni nonché un'autorimessa interrata (piano cantina) con 8 posteggi, accessibile da una rampa di collegamento. 

b. Nel termine di pubblicazione, per quanto qui interessa alla domanda si sono opposti RI 1 (part. 1140; di seguito: comunione dei comproprietari) e RI 9, proprietario di un appartamento dello stesso condominio - tutti qui ricorrenti. A richiesta dell'ufficio tecnico, la domanda è stata successivamente completata.

c. Esperita un'udienza di conciliazione e raccolto l'avviso favorevole 23 novembre 2011 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 77110), con decisione 30 gennaio 2012 il municipio ha rilasciato ai resistenti il permesso richiesto, subordinato ad alcune condizioni, tra cui quella di sottoporgli per approvazione prima dell'inizio dei lavori un nuovo piano autorimessa.

                                  B.   Con giudizio 20 giugno 2012, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta dalla comunione dei comproprietari e RI 9 avverso il suddetto provvedimento. Ritenuta la domanda di costruzione completa, il Governo ha anzitutto respinto tutte le censure riferite all'accesso sufficiente, alla pompa di calore, all'area verde, ai pannelli solari, alla porta e alla ventilazione dell'autorimessa nonché alla distanza dal muro che delimita la rampa d'accesso. La precedente istanza ha poi disatteso l'obiezione con cui i ricorrenti chiedevano il rispetto delle norme VSS (Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti) per il dimensionamento della rampa d'accesso e dei posteggi, considerandole semplicemente non vincolanti - e pertanto inapplicabili. Il numero dei parcheggi (12), ha concluso, sarebbe invece conforme all'art. 56 delle norme d'attuazione del piano regolatore (NAPR).

                                  C.   Avverso il predetto giudicato, con ricorso 6 luglio 2012 RI 9 e la comunione dei comproprietari - rappresentata dall'amministratrice __________ (di seguito: amministratrice) - si aggravano ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla licenza edilizia rilasciata ai resistenti. Gli insorgenti si limitano a riproporre in questa sede le censure riferite al numero di posteggi e al loro dimensionamento. Quest'ultimo, al pari di quello della rampa d'accesso (larghezza e pendenza) non rispetterebbe le norme VSS; i difetti non potrebbero essere emendati, ma imporrebbero il diniego del permesso.

                                  D.   All'accoglimento dell'impugnativa, si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio nonché CO 3e CO 2, questi ultimi contestando la legittimazione attiva della comunione dei comproprietari e con altre argomentazioni, di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso. L'Ufficio delle domande di costruzione non ha presentato osservazioni.

                                  E.   Con la replica e le dupliche, le parti si riconfermano nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio. La legittimazione attiva della comunione dei comproprietari, affermano in particolare gli insorgenti, sarebbe data poiché l'amministratrice che la rappresenta sarebbe abilitata e legittimata all'inoltro di ricorsi in materia edilizia in quanto deve curare quale amministratrice gli interessi di tutta la comunione; poco conta che (..) singoli condomini le abbiano o no conferito procura. Affermazioni, queste, che i resistenti invece avversano.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).

1.2. Per quanto concerne la legittimazione attiva dei ricorrenti va rilevato quanto segue. In base all'art. 712l cpv. 2 CC, la comunione dei comproprietari di un fondo in proprietà per piani può, in proprio nome, stare in giudizio come attrice o convenuta. L'amministratore può rappresentarla, ma i suoi poteri sono limitati dall'art. 712t cpv. 2 CC, secondo cui, salvo si tratti di procedura sommaria, non può stare in giudizio civile come attore o come convenuto senz'essere precedentemente autorizzato dall'assemblea dei comproprietari, riservati i casi urgenti in cui l'autorizzazione può essere chiesta ulteriormente. Salvo disposizione contraria del regolamento, questa decisione deve essere presa a maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa (art. 712g cpv. 1 e 712t cpv. 2 CC, in combinato disposto con l'art. 647b CC). Per dottrina e giurisprudenza, questa norma che impone all'amministratore di presentare una procura speciale per avviare una causa civile si applica anche alle procedure amministrative, segnatamente in materia edilizia (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Vaud del 13 marzo 2008, AC.2006.213, consid. 1 con rinvii alla dottrina, massimata in RDAF 2009 I pag. 92). In concreto, l'amministratrice, a fronte della censura dei resistenti, si è limitata ad affermare di essere abilitata e legittimata all'inoltro di ricorsi in materia edilizia in quanto deve curare quale amministratrice gli interessi di tutta la comunione; poco conta che singoli condomini le abbiano o meno conferito procura. Essa non ha dunque prodotto alcuna risoluzione dell'assemblea dei condomini che l'autorizzi a stare in lite in nome e per conto della comunione dei condomini ai sensi dell'art. 712t cpv. 2 CC. Né ha affermato che una simile facoltà le discenderebbe direttamente dal regolamento della proprietà per piani. Entro questi termini, non sembra dunque data la legittimazione attiva della comunione dei comproprietari qui ricorrente. La questione non deve comunque essere approfondita ulteriormente poiché, nella misura in cui è proposto da RI 9, quale singolo proprietario di un'unità (__________) del condominio vicino, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1; art. 21 cpv. 2 LE), il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è comunque ricevibile in ordine.

1.3. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm), senza istruttoria. Non occorre assumere le prove (testi) genericamente richieste dagli insorgenti.

                                   2.   2.1. Ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 NAPR, per nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti o cambiamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti, la formazione obbligatoria di posteggi e autorimesse (dimensionati secondo le norme VSS-SNV) deve essere calcolata in base ai seguenti valori del fabbisogno massimo:

Utilizzazione

Fabbisogno per residenti

Fabbisogno per ospiti

RESIDENZIALE

casa monofamiliare

1 P ogni 60 m2

appartamenti

1 P per appartamento; nel caso di appartamenti superiori a 60 m2: 1 P ogni 60 m2 SUL

+ 20% per edifici con 4 o più appartamenti

Nelle zone R3 e R4, specifica l'art. 56 cpv. 1 NAPR, per costruzioni con 4 o più appartamenti, almeno 2/3 dei posteggi devono essere collocati in autorimesse interrate.

2.2. Per principio, la norma, comune ad altri ordinamenti, esige 1 posteggio per ogni unità abitativa. Tale fabbisogno aumenta inoltre a dipendenza della superficie utile lorda dell'unità abitativa: per ogni 60 mq di SUL (1 P ogni 60 m2) occorre approntare un parcheggio supplementare (ovvero, per ogni appartamento: 1 P se se la SUL è > 60 mq ma < di 120 mq; 2 P se la SUL è ≥ 120 mq ma < di 180 mq; 3 P se la SUL ≥ 180 ma < di 240, e così via). L'art. 56 cpv. 1 NAPR rinvia inoltre alle norme VSS per quanto attiene al dimensionamento dei posteggi e delle autorimesse. Il rinvio, formulato in modo generico, è da intendere quale rinvio dinamico, ovvero riferito alla versione più recente in vigore al momento della sua applicazione (cfr. sentenza AC.2011.249 del Tribunale cantonale del canton Vaud, Corte di diritto amministrativo e pubblico del 12 aprile 2012, in RDAF 2013 I pag. 105 segg., pag. 139 segg. con rinvii, confermata da STF 1C.259/2012 del 12 aprile 2013). Applicabile è in particolare la normativa VSS 640 291a ("parcheggio, geometria") valida dal 1° febbraio 2006. Le norme VSS non sono regole di diritto (DTF 132 II 285 consid. 1.3; STF 1C.90/2011 del 20 luglio 2011, consid. 4.2), ma sono assimilabili a direttive (cfr. STA 52.2012.112 del 19 febbraio 2013, consid. 7; 52.2005.334 del 7 dicembre 2005 consid. 2.1; RDAT I-1996 n. 25), che riflettono lo stato attuale della tecnica e le concezioni generalmente riconosciute in materia di pianificazione stradale e urbanistica (cfr. sentenza AC.2011.249 citata). Più in generale, anche secondo l'art. 30 del regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), queste normative (al pari di altre prescrizioni tecniche emanate dalle associazioni professionali indicate in tale disposto) non assurgono a disposizioni di diritto pubblico ma fungono comunque da raccomandazioni, ovvero da regole volte a codificare una prassi e ad orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr. RDAT I-1995 no. 39, consid. 2.2; STA 52.2011.419 dell'11 novembre 2011, consid. 2.2; 52.1996.83 del 26 luglio 1999, consid. 2 con rinvii).

3.3.1. Nel caso concreto, il progetto prevede di realizzare 4 appartamenti: uno (PT) di ca. 160 mq, gli altri tre (P1, P2 e P3) di ca. 175 mq. Il fabbisogno totale di posteggi per residenti (8), considerato quello (2) di ogni singolo appartamento (ritenuta la SUL inferiore a 180 mq), unitamente al fabbisogno (1) per ospiti [+ 20% di 8 P, ovvero 1 P considerata la frazione (1.6) inferiore a 2], come ritenuto dal municipio, è dunque ampiamente soddisfatto dal progetto che prevede 12 stalli, quindi 3 più di quanto richiesto. Considerato che 8 di essi sono previsti all'interno dell'autorimessa, anche la disposizione che esige che almeno i 2/3 siano collocati in autorimessa interrata, è soddisfatta.

3.2. Controversa è poi la geometria dei posteggi e della rampa d'accesso all'autorimessa. Determinante ai fini della valutazione di questi aspetti, come detto, è la normativa VSS 640 291a ("parcheggio, geometria") valida dal 1° febbraio 2006. Il fatto che le norme VSS richiamate dall'art. 56 NAPR non assurgano al rango di disposizione di diritto pubblico, ma solo di prescrizioni che riflettono le regole dell'arte a cui occorre orientarsi (cfr. supra, consid. 2.2), non permette per contro - come inspiegabilmente assunto dal Governo - di prescindere dall'applicarle e verificare se il progetto le rispetti.

3.3. Il municipio ha anzitutto ritenuto che la larghezza e la pendenza della controversa rampa d'accesso fossero in sostanza sufficienti rispettivamente corrette (cfr. risposta 14 marzo 2012 al Governo, pag. 2 ad e in fine e ad g). La decisione, ancorché succinta, tenuto conto del margine d'apprezzamento che deve essere riconosciuto all'autorità locale in punto alla valutazione di conformità, merita conferma.

3.3.1. Le dimensioni della rampa (via) di collegamento all'autorimessa (cfr. ad A, n. 4.7 e 4.8, pag. 4) rispettano infatti quelle minime esatte dalla norma, per livello di confort A (cfr. tabella 9, pag. 19). La larghezza della corsia (Breite der Fahrbahn) secondo il progetto (ca. m 3.50; cfr. pianta piano terreno) ossequia quella minima in curva (Fe = m 3.25); parimenti conforme è quella (m 3.00) nel tratto rettilineo (Fe ∞ = m 2.50). Anche la larghezza libera minima della rampa (We = m 4.00) - denominata dai ricorrenti raggio di curvatura - è soddisfatta, tenuto conto dello spazio esterno ancora disponibile oltre la corsia. Fa eccezione solo l'ultimo tratto della curva, prima dell'entrata nell'autorimessa, lungo al massimo un paio di metri: anche se qui lo spazio esterno disponibile si annulla progressivamente con la parete laterale, la corsia resta comunque larga ca. m 3.70-3.80. L'esiguo spazio mancante - che dovrebbe essere destinato ai cordoli laterali - non permette tuttavia di dubitare seriamente della sicurezza e dell'uso appropriato dell'autorimessa, destinata unicamente ad una palazzina di 4 appartamenti con 8 posteggi. Una conclusione opposta sarebbe contraria al principio di proporzionalità (cfr. anche STF 1C.246/2009 del 1. febbraio 2010 consid. 4.1 con rinvii). Affinché questa larghezza (ca. m 3.70-3.80) non venga comunque ulteriormente ridotta, segnatamente all'entrata dell'autori-messa, si giustifica tuttavia l'imposizione - a titolo di condizione del permesso - di sopprimere gli stipiti in muratura (larghi ca. 0.30-0.40 m) che fanno da cornice all'ingresso e restringono il calibro della corsia.

3.3.2. La rampa esterna rispetta dal canto suo la pendenza (15%) fissata dalla normativa VSS in questione (cfr. tabella 11, pag. 21) per livello di confort A (cfr. pianta piano terreno). Determinante ai fini della valutazione è infatti questo parametro e non quello (10%) addotto dagli insorgenti, con riferimento alla norma VSS 640 603. Questa normativa del marzo 1977 - rimpiazzata prima dalla VSS 640 291 dell'aprile 1982 e poi dalla vigente VSS 640 291a del febbraio 2006 - non è infatti più valida.

3.4. Il municipio ha poi ritenuto che i posteggi non rispettassero appieno i parametri delle norme VSS; le dimensioni totali interne sono comunque tali da poter organizzare i posteggi secondo le normative VSS. Ferma questa premessa, l'esecutivo ha dunque subordinato la licenza edilizia alla presentazione prima dei lavori di un nuovo piano autorimessa, dimensionato secondo le norme VSS (cfr. licenza ad punto 5, pag. 3, nonché citata risposta al Governo pag. 2 ad e).

3.4.1. I singoli stalli (P1-P8) nell'autorimessa non sono in effetti sempre perfettamente conformi ai parametri previsti per posteggi ortogonali (90°) con livello di confort A (cfr. norma VSS citata, tabella 3, pag. 13 e tabella 7, pag. 16). Lo spazio a disposizione permette tuttavia di soddisfare le larghezze minime richieste. Tenuto conto della lunghezza del posteggio (m 5.50) e dell'ampiezza (> di m 6.50) della superficie di circolazione che serve per accedervi e per manovrare (cfr. ad punto A, n. 4.6, pag. 3), il P1 in prossimità della parete deve di principio essere largo m 2.65 (m 2.35 + 0.30). La mancanza - invero irrilevante - può comunque essere compensata dal vicino P2, più largo (m 2.55) di quanto raccomandato [m 2.45 = 2.35 + 0.10 m (Ds2), supplemento con pilastro arretrato, Ds1 pari a 0.80 m]. Perfettamente conformi sono poi i posteggi P3-P6 (larghi da m 2.55 a m 2.58) a ridosso di pilastri, nella misura in cui questi ultimi vengono parimenti ar-retrati (Ds1) fino a m 0.80 dal ciglio esterno (cfr. norma VSS citata, figura 7, pag. 16). Alla stessa conclusione si perviene per le dimensioni degli ultimi 2 posteggi (P7-P8): il P8 ha una larghezza (m 2.55) appena inferiore a quella richiesta (m 2.65; cfr. per analogia, P1), che può comunque essere parzialmente compensata dalla maggior larghezza (Δ+ 0.05) del P7 (cfr. per analogia, P2). Non vi è dunque motivo di negarne l'autorizzazione.

Conformi alla norma VSS 640 291a VSS sono infine anche i posteggi esterni, larghi da m 2.45 a m 2.50 e lunghi m 5.00, con a disposizione una sufficiente area per le manovre.

3.4.2. Ferme queste premesse, considerato che con accorgimenti minimi (diversa suddivisione delle copie di posteggi P1-P2 e P7-P8 e arretramento dei pilastri, cfr. supra, consid. 3.4.1) tutti i posteggi risultano conformi alle norme VSS, non occorre subordinare la licenza edilizia alla presentazione - per approvazione - di un ulteriore piano prima dell'inizio dei lavori. Condizione, questa, che peraltro, qualora un piano sia - diversamente dal caso concreto - effettivamente mancante, può risultare problematica (cfr. al riguardo: STA 52.2010.171 del 22 giugno 2010, consid. 2.2; STA 52.2011.520 del 9 luglio 2012, consid. 2.4). Basta subordinare la licenza edilizia alla condizione di adottare questi accorgimenti minimi.

4.4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento della decisione governativa. La licenza edilizia 30 gennaio 2012 rilasciata a CO 3e CO 2 è confermata alle ulteriori condizioni di cui al consid. 3.3.1 e 3.4.2, mentre la clausola di cui al punto 5 (pag. 3) dello stesso permesso relativo alla presentazione del piano autorimessa è annullata.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico dei ricorrenti e dei resistenti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. I resistenti rifonderanno inoltre all'insorgente RI 9, assistito da un legale, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm), a valere per entrambe le istanze.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto: §.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 20 giugno 2012 del Consiglio di Stato (n. 3417) è annullata;

1.2.   la licenza edilizia 30 gennaio 2012 rilasciata a CO 3 e CO 2 è confermata alle ulteriori condizioni di cui al consid. 3.3.1 e 3.4.2; la clausola di cui al punto 5 (pag. 3) dello stesso permesso relativo alla presentazione del piano autorimessa è invece annullata.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido, in ragione di fr. 1'200.- e dei resistenti, parimenti in solido, per la rimanenza (fr. 300.-). Questi ultimi rifonderanno inoltre fr. 300.- al ricorrente RI 9, a titolo di ripetibili per entrambe le istanze.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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