Incarto n. 52.2012.216
Lugano 6 novembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 giugno 2012 di
RI 1 RI 2 patrocinate da: PA 1,
contro
la decisione 15 maggio 2012 (n. 2673) del Consiglio di Stato che stralcia dai ruoli, siccome priva d'oggetto, l'impugnativa delle insorgenti avverso la decisione 20 marzo 2012 con cui il municipio di CO 1 ha dichiarato inabitabile l'appartamento di loro proprietà al primo piano dello stabile sul mapp. 1239 di quel comune;
viste le risposte:
- 11 giugno 2012 dell'Ufficio di sanità;
- 12 giugno 2012 del municipio di CO 1;
- 20 giugno 2012 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, sono proprietarie di un appartamento, dato in locazione, al primo piano dello stabile sul mapp. 1239 di CO 1;
che il 20 marzo 2012 il municipio ha dichiarato il bene locato inabitabile a tempo indeterminato sulla scorta del sopralluogo esperito il 9 marzo 2012 dal tecnico comunale su richiesta dell'inquilino e all'insaputa delle proprietarie;
che, a seguito di un ulteriore rapporto del tecnico comunale, il 10 aprile 2012 il municipio ha emesso un certificato di abitabilità per l'appartamento;
che il 25 aprile le ricorrenti sono insorte davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della decisione d'inabitabilità del 20 marzo 2012, sostenendo che non fossero date le condizioni per la sua pronuncia e contestando le modalità con cui era avvenuto il sopralluogo;
che il Governo, dopo aver considerato che il municipio aveva di fatto revocato la decisione 20 marzo 2012 attraverso l'emanazione di quella del 10 aprile successivo, ha stralciato dai ruoli il ricorso, siccome privo d'oggetto;
che le ricorrenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in via principale che la decisione 20 marzo 2012 sia annullata, in via subordinata che essa sia revocata da quella successiva del 10 aprile 2012 a partire dal giorno stesso della sua emissione;
che secondo le ricorrenti la decisione impugnata non sarebbe divenuta priva d'interesse, poiché quella successiva non l'ha affatto revocata; l'appartamento risulterebbe così essere stato inabitabile dal 20 marzo al 10 aprile 2012, ciò che avrebbe delle ripercussioni sul contenzioso che le oppone all'ex inquilino, il quale fonda le sue pretese proprio su quest'aspetto;
che le insorgenti ripropongono inoltre al Tribunale le censure di merito, volte a contestare che fossero date le condizioni per dichiarare l'inabitabilità, nonché quella formale relativa all'assunzione delle prove;
che il municipio e il Consiglio di Stato si oppongono all'accoglimento del ricorso;
considerato, in diritto
che la materia del contendere è retta dall'art. 15 del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958 (RISA; RL 6.2.2.1), per cui la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);
che il ricorso è tempestivo (art. 10 cpv. 1, 13 e 46 cpv. 1 LPamm);
che le ricorrenti, proprietarie dell'immobile dichiarato inabitabile, sono inoltre legittimate a impugnare la decisione con cui il Governo ha stralciato la loro impugnativa contro l'accertamento operato dal municipio (43 LPamm);
che il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d'oggetto, poiché la decisione 20 marzo 2012 era stata revocata di fatto da quella del successivo 10 aprile, cresciuta in giudicato;
che tale tesi è insostenibile: con la nuova decisione il municipio non ha affatto revocato quella precedente, limitandosi a costatare successivamente l'abitabilità dell'appartamento;
che questa deduzione è avvalorata dal municipio stesso, che nella risposta davanti a questo Tribunale ha spiegato di aver reso una nuova decisione sulla base delle nuove costatazioni effettuate con il secondo sopralluogo senza revocare la decisione di inabitabilità del 20 marzo 2012 che le ricorrenti contestano;
che le insorgenti proprietarie dell'appartamento avevano inoltre dimostrato l'attualità del loro interesse, producendo la copia del precetto esecutivo fatto spiccare nei loro confronti dall'inquilino in relazione a danni derivanti dall'inabitabilità dell'appartamento; esse erano dunque legittimate a ricorrere e la procedura davanti al Governo non era affatto divenuta priva d'interesse;
che, in parziale accoglimento dell'impugnativa, gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito del ricorso (art. 65 cpv. 2 LPamm);
che il comune resistente può essere esentato, secondo prassi, dal pagamento della tassa di giustizia (art. 28 LPamm), ma non dalla rifusione delle ripetibili alle ricorrenti, patrocinate (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 15 maggio 2012 (n. 2673) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Governo perché statuisca nel merito del ricorso 25 aprile 2012 di RI 1 e RI 2.
2. Non si prelevano la tassa di giustizia e le spese. Il comune rifonderà fr. 500.- alle ricorrenti per ripetibili di questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario