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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.12.2013 52.2012.215

16 dicembre 2013·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,510 parole·~8 min·3

Riassunto

Multa per violazione del Regolamento per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Testo integrale

Incarto n. 52.2012.215  

Lugano 16 dicembre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo Cassina, vicepresidente

assistito dalla segretaria:

  Paola Carcano Borga, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 giugno 2012 di

RI 1   

contro  

la decisione 23 maggio 2012 (n. 2790) del Consiglio di Stato che ha respinto il gravame inoltrato dall'insorgente avverso la risoluzione 19 aprile 2012 del municipio di __________ con la quale le è stata inflitta una multa di fr. 100.- per violazione del regolamento per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 14 marzo 2012 il municipio di __________ ha intimato a RI 1 un rapporto di contravvenzione nel quale le veniva rimproverato di avere depositato l'8 marzo 2012, vale a dire il giorno successivo a quello mensilmente prestabilito, della carta presso il centro di raccolta rifiuti della frazione di __________;

che, dopo avere dato modo all'interessata di esprimersi in proposito, con decisione del 19 aprile 2012 l'esecutivo comunale le ha

inflitto una multa di fr. 100.- per violazione del regolamento comunale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (RSRSR);

che RI 1 è quindi insorta davanti al Consiglio di Stato contro questa risoluzione, chiedendone l'annullamento; riprendendo quanto già sostenuto dinnanzi al municipio, essa ha in sostanza ribadito che la multa inflittale sarebbe del tutto ingiustificata; da parecchi anni infatti il cartello indicante il giorno di deposito carta presso il centro di raccolta è stato rimosso e quasi tutti gli abitanti di __________ depositano senza alcun rispetto per il giorno prestabilito la carta che, all'occorrenza, viene pure ritirata dagli operai comunali;

che, con giudizio 23 maggio 2012, il Governo cantonale ha respinto il gravame; dopo aver definito il quadro giuridico di riferimento e ritenuta pacifica la violazione del regolamento e della relativa ordinanza municipale d'applicazione, esso ha confermato la multa, negando la buona fede e la disparità di trattamento fatte valere dalla ricorrente e ritenendo la sanzione conforme alla legislazione in vigore in materia e l'importo rispettoso del principio di proporzionalità;

che, avverso questa pronuncia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il suo annullamento e che venga chiesto all'esecutivo comunale di esporre nel centro di raccolta il cartello indicante il corretto smaltimento della carta; in sostanza essa ripropone le medesime censure sollevate senza successo davanti al Governo;

che, chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato e il municipio hanno sollecitato il rigetto dell'impugnativa, senza formulare particolari osservazioni;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 148 cpv. 3 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2) e la legittimazione dell'insorgente è certa (art.

43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);

che, nella misura in cui postula che venga chiesto all'esecutivo comunale di esporre nel centro di raccolta il cartello indicante il corretto smaltimento della carta, la ricorrente formula una domanda irricevibile poiché nuova (art. 63 cpv. 2 LPamm) e che esula pure dall'oggetto della presente vertenza;

che, con questa riserva, il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm) - è pertanto ricevibile in ordine;

che, non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il ricorso può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che, giusta l'art. 145 LOC, primo capoverso, il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali, o alle leggi la cui applicazione gli è affidata; il massimo della multa, soggiunge il capoverso 2 della norma, è di fr. 10'000.-, riservate le leggi speciali;

che, la multa amministrativa è una sanzione penale che viene inflitta dall'autorità amministrativa, di regola per le violazioni minori di diritto pubblico; essa rappresenta uno strumento coercitivo conferito all'autorità per ottenere il rispetto della legge;

che conformemente al principio della legalità, la sanzione amministrativa esige l'esistenza di una base legale; benché di principio sia richiesta una base legale stabilita in una legge in senso formale, specialmente quando la sanzione comporta una grave limitazione della libertà personale, la multa può essere stabilita anche in un'ordinanza o regolamento, in ogni caso quando l'ammontare non sia particolarmente elevato;

che le sanzioni amministrative presuppongono sempre la colpa; se ciò valga anche per le multe è tuttavia controverso;

che nella fissazione dell'importo dell'ammenda l'autorità municipale gode di un'ampia latitudine di giudizio, essa deve comunque rispettare il principio di proporzionalità ed essere confacentemente commisurata alla gravità dell'infrazione, rispettivamente della colpa (STA 52.2013.269 del 3 luglio 2013, consid. 2.1 e rinvii dottrinali ivi citati);

che, come esposto dal Consiglio di Stato, il RSRSR disciplina il deposito, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del comune, che organizza sul proprio territorio giurisdizionale la gestione di diversi servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (art. 1 cpv. 1 e 3); l'attuazione del RSRSR compete al municipio che emana un'ordinanza d'applicazione (art. 1 cpv. 4); presso gli Eco-punti situati nelle frazioni e sottofrazioni sono presenti alcuni contenitori per la raccolta differenziata, tra cui quella della carta (art. 13 cpv. 1); l'art. 5 dell'ordinanza municipale concernente la gestione di rifiuti del 20 giugno 2011 stabilisce, per quanto concerne i rifiuti raccolti separatamente (quali la carta) che "i giorni, gli orari ed i sistemi delle diverse raccolte dei rifiuti, come pure le modalità di consegna e l'ubicazione dei contenitori sono indicati nel calendario ecologico distribuito annualmente a tutti i fuochi e/o in altre comunicazioni del municipio nel corso dell'anno (…)"; da ultimo, le contravvenzioni al RSRSR sono passibili giusta l'art. 36 RSRS di una multa a norma dell'art. 145 LOC da fr. 100.- a fr. 10'000.-;

che la multa emessa dall'esecutivo comunale poggia dunque su una chiara e valida base legale;

che la violazione oggetto della multa non è in alcun modo contestata ed il suo importo appare rispettoso del principio di proporzionalità; infatti, esso tiene rettamente conto dell'agire dell'insorgente e si situa al minimo di quanto concesso dalla norma; tale somma è pure in linea con il carattere repressivo dell'ammenda, volto ad evitare il ripetersi, in futuro, di analoghe violazioni (cfr. giurisprudenza precitata);

che le censure sollevate nel gravame dalla ricorrente devono in ogni caso essere respinte per i motivi qui di seguito esposti;

che, innanzitutto, per costante giurisprudenza nessuno (e, quindi, nemmeno l'insorgente) può prevalersi dell'ignoranza della legge (in particolare, nel caso concreto, del RSRSR e della relativa ordinanza di applicazione; DTF 113 V 81, consid. 4 lett. c e rinvii giurisprudenziali ivi citati);

che, il calendario ecologico 2012 del comune di __________, a cui fa riferimento l'art. 5 della precitata ordinanza, è stato distribuito a tutti i fuochi del comune; esso indicava chiaramente le varie date di raccolta dei rifiuti cartacei, tra cui anche quella di mercoledì 7 marzo 2012, e il divieto assoluto di deposito degli stessi presso gli Eco-punti al di fuori del giorno di raccolta;  

che, per quest'aspetto, l'avvenuta rimozione da parte dell'esecutivo comunale del cartello indicante il corretto smaltimento della carta presso il punto di raccolta di __________ non dispensava in alcun modo l'insorgente dal rispettare le disposizioni legali vigenti in materia;

che, a giusto titolo, il Governo ha quindi ritenuto che la ricorrente non potesse invocare tale circostanza per appellarsi alla tutela della propria buona fede;

che, in secondo luogo, occorre ricordare che il principio della parità di trattamento non prevale di regola su quello di legalità; nessuno può prevalersi di una violazione della legge per esigere che sia disattesa anche a suo vantaggio; fanno eccezione i casi in cui l'autorità si rifiuti di scostarsi da una prassi illegittima e non vengano pregiudicati interessi pubblici o privati prevalenti (STA 52.2010.24 del 28 luglio 2010 consid. 5.1 e rinvii ivi citati);

che, nel caso concreto, dalla documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente emerge effettivamente un certo disordine per quanto attiene al deposito di rifiuti cartacei presso il suddetto punto di raccolta, ciò che induce a credere che da parte delle autorità comunali il problema non sia stato gestito con il dovuto rigore;

che ciò malgrado, appurata la materialità dell'infrazione che è stata rimproverata a RI 1, quest'ultima non può pretendere ora di essere prosciolta da qualsiasi responsabilità per semplici ragioni di parità di trattamento nell'illegalità, posto come nella presente fattispecie l'interesse pubblico all'attuazione del diritto oggettivo in un settore piuttosto delicato per l'equilibrio ecologico quale è quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani appare senz'altro prevalente;

che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto con conseguente conferma della decisione governativa qui impugnata; che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

La segretaria

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