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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.05.2011 52.2011.97

11 maggio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,596 parole·~13 min·4

Riassunto

Commesse pubbliche - criterio di aggiudicazione formazione apprendisti.Quale numero totale di apprendisti fa stato la somma degli apprendisti occupati per anno scolastico negli ultimi 5 anni.Se concorrente è un consorzio la nota finale è data dalla media delle note ottenute dalle singole consorziate

Testo integrale

Incarto n. 52.2011.97  

Lugano 11 maggio 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 1° marzo 2011 del

Consorzio RI 1  

contro  

la decisione 23 febbraio 2011 del municipio di CO 2, che ha deliberato al Consorzio CO 1 le opere da impresario forestale inerenti l’esecuzione degli interventi selvicolturali a cura del bosco protettivo dell’abitato di __________;

viste le risposte:

-      4 marzo 2011 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);

-    11 marzo 2011 del Consorzio CO 1;

-    18 marzo 2011 del municipio di CO 2;

preso atto della replica 24 marzo 2011 del ricorrente e delle dupliche:

-      5 aprile 2011 del Consorzio CO 1;

-    12 aprile 2011 del municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                   A.  Il 25 novembre 2010 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario forestale inerenti il bosco di protezione __________ (FU n. __________ pag. __________). Il bando di concorso stabiliva che i lavori sarebbero stati aggiudicati al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1.      Prezzo                                                                                                   50%

2.      Attendibilità dei prezzi unitari offerti                                                25%

3.      Referenze dell’impresa                                                                    20%

4.      Formazione apprendisti                                                                     5%

Il capitolato d’appalto precisava tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione. Per la valutazione del criterio relativo alla formazione degli apprendisti, le prescrizioni di gara rinviavano alle tabelle elaborate dal Centro di consulenza LCPubb.

Nel bando (cifra 10) e alla pos. 221.100 delle disposizioni particolari CPN 102 era segnalato chiaramente che contro i documenti di concorso era data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla loro messa a disposizione. Nessuno ha tuttavia impugnato gli atti di gara.

B.     Entro i termini prestabiliti sono pervenute al committente quattro offerte, per importi complessivi compresi tra fr. 228'047.40 e fr. 247'123.85. Le offerte sono state demandate, per controllo e preavviso, al progettista ing. __________ di __________.

Operate, laddove necessario, le necessarie rettifiche alle offerte in gara ed esperite le opportune verifiche tecniche, il consulente del committente ha proposto di aggiudicare la commessa al Consorzio CO 1, giunto primo in graduatoria con 5.784 punti. Preso atto di siffatto avviso, il 23 febbraio 2011 il municipio di CO 2 ha risolto di deliberare le opere da impresario forestale al Consorzio CO 1 per un importo rettificato di fr. 247'069.35 (IVA compresa).

C.        Contro la predetta decisione il Consorzio CO 1, secondo classificato con 5.779 punti, è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, censurando la nota finale che gli è stata assegnata per il criterio degli apprendisti (3.250). Il ricorrente sostiene in pratica che la ditta T__________ di __________, parte al Consorzio, avrebbe alle sue dipendenze un apprendista dal mese di agosto 2010 e che la scelta contenuta nei documenti di appalto di prendere in considerazione gli anni 2009-2010 come periodo ultimo per la formazione degli apprendisti contrasterebbe con la LCPubb.

D.    Opponendosi all’accoglimento dell’impugnativa, in sede di risposta il municipio di CO 2 ha avversato le tesi dell’insorgente. Ricordato il contenuto tassativo ed assai chiaro della pos. 224.100 delle disposizioni regolanti il concorso, il committente ha sottolineato che per quel che riguarda specificatamente la formazione degli apprendisti, l’anno di formazione 2009-2010, l’ultimo dei 5 computabili ai fini della valutazione, termina come di consueto a metà giugno 2010. Il ricorrente, nella propria offerta, avrebbe pertando dovuto indicare un numero totale di apprendisti uguale a zero e, se del caso, allegare la documentazione comprovante il numero di richieste senza successo per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi, anziché correggere di proprio pugno, sugli atti di gara, l’anno di formazione 2009-2010 sostituendolo con quello riferito all’anno 2010-2011, indicando inoltre un (1) apprendista (vedi CPN 102, tabella allegata a pag. 42). L’ente banditore ha poi evidenziato che pur avendo la possibilità di impugnare gli atti di gara il ricorrente non ha fatto capo a questa opportunità e che, tra l’altro, la sua offerta avrebbe potuto anche essere esclusa in quanto non compilata nel rispetto delle condizioni concorsuali.

L’Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti si è rimesso alle osservazioni del municipio di CO 2, mentre il Consorzio CO 1 ha affermato di attenersi alle disposizioni contenute nella risoluzione di delibera del 23 febbraio 2011.

E.     Con la replica il ricorrente ha nuovamente criticato il metodo applicato dal committente per valutare il criterio della “formazione apprendisti”, ribadendo che in base alle prescrizioni di gara il periodo di certificazione degli apprendisti avrebbe dovuto riguardare gli ultimi 5 anni precedenti la data dell’inoltro dell’offerta, il 12 gennaio 2011. A mente dell’insorgente, in nessun punto delle precitate prescrizioni risulterebbe che il periodo di formazione ultimo 2009/2010 sia riferito al mese di giugno 2010. Con il riconoscimento dell’impiego di un apprendista alla consorziata T__________, il ricorrente doveva quindi ottenere una nota superiore e, di riflesso, un punteggio in graduatoria tale da permettergli di conseguire la commessa.

F.     Con la duplica la stazione appaltante ha ribadito il proprio punto di vista, difendendo il modus operandi applicato per valutare il critero della “formazione apprendisti”.

Il consorzio deliberatario ha ribadito di rimettersi alle decisioni prese dal committente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb.

                                         In quanto partecipante alla gara d’appalto, il ricorrente è senz’altro legittimato a contestare l’aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l’ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull’impugnativa con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.

1.2. Lo scritto 24 marzo 2011 (recte: 21 aprile 2011) dell'insorgente inoltrato dopo la ricezione della duplica del municipio di CO 2 va stralciato dagli atti in quanto irrito. L'art. 49 cpv. 3 LPamm non conferisce alcun diritto ad un ulteriore scambio di allegati, dopo la notificazione della duplica.

2.   2.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 10 cpv. 2 lett. k del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.).

Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008). Il committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i criteri di aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti, che secondo il bando si è impegnato a valutare (STA 52.2009.8 del 18 giugno 2009).

                                         2.2. In concreto, il committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo che avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione, compreso quello riferito alla “formazione apprendisti” (vedi pos. 224 criterio D). A questo proposito, ha chiaramente segnalato agli interessati che tale criterio sarebbe stato valutato secondo l’apposita tabella elaborata dai competenti servizi cantonali, con l’assegnazione di una nota variante da 1a6a seconda del numero di apprendisti impiegati negli ultimi cinque anni rapportato al numero di dipendenti, soggiungendo che ai fini della determinazione dei punteggi si sarebbero dovuti ritenere apprendisti unicamente i giovani (o adulti) con regolare contratto di tirocinio approvato dalla Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino (pos. 224.100 e 224.200 CPN 102). Il committente ha quindi rispettato appieno l'obbligo sancito dagli art. 32 cpv. 1 LCPubb e 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP. Sotto questo aspetto la decisione impugnata non presta il fianco a critiche, tanto più che nessun concorrente ha impugnato le regole della gara, che sono quindi divenute vincolanti tanto per i partecipanti al concorso, quanto per la committenza.

                                         Resta tuttavia da esaminare l'operato della stazione appaltante sotto il profilo delle valutazioni concretamente esperite e delle motivazioni addotte per giustificare la nota attribuita all’insorgente, quest’ultimo non avendo per contro sollevato obiezione alcuna per dimostrare che il punteggio assegnato al deliberatario in relazione a tutti i criteri di aggiudicazione sarebbe ingiustificato.

3.3.1. La tabella di valutazione del criterio d'aggiudicazione relativo alla formazione di apprendisti, elaborata dal centro di consulenza LCPubb e richiamata dalla documentazione di gara (CPN 102 pos. 224.100), prevede un punteggio variabile a seconda del rapporto fra il numero di dipendenti ed il numero di apprendisti. Il punteggio minimo (1.00) è dato alle ditte con oltre 75 dipendenti. Il punteggio massimo (6.00) è invece assegnato alle ditte che hanno pochi dipendenti, ma in proporzione un numero elevato di apprendisti. Alle ditte che non hanno apprendisti in formazione viene comunque assegnato il seguente punteggio, differenziato a seconda del numero di dipendenti:

  Dipendenti

1

4

8

13

21

36

51

75

3

7

12

20

35

50

75

>75

0 apprendisti

3.00

2.75

2.50

2.25

2.0

1.75

1.25

1.00

Per non penalizzare i concorrenti, che non riescono ad occupare per mancanza di interessati i posti di formazione per apprendisti messi a disposizione, la tabella prevede di aumentare di un punto il punteggio spettante alle ditte senza apprendisti

(A) 0 apprendisti, malgrado posti disponibili

4.00

3.75

3.50

3.25

3.00

2.75

2.5

2.25

Il beneficio spetta evidentemente soltanto alle ditte che, pur adempiendo tutte le condizioni fissate dalla legge per assumere apprendisti, non riescono ad occuparli per mancanza di interessati. In tal senso va interpretata l'indicazione A: richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi, che contrassegna questa particolare categoria di concorrenti prevista dalla tabella in oggetto.

Se concorrente è un consorzio, la nota finale è data dalla media delle note ottenute dalle singole ditte consorziate.

3.2. Nel caso concreto, il ricorrente ha dichiarato che la ditta T__________ di __________, membro del consorzio, avrebbe avuto alle sue dipendenze un apprendista negli ultimi cinque anni. Nella tabella apprendisti - che, come detto, ha provveduto a modificare abusivamente sostituendo l’anno di formazione 2009-2010 con l’anno 2010-2011 (cfr. tabella allegata a pag. 42 del CPN 102) - ha specificato il suo nominativo, accludendo all’offerta pure il relativo contratto di tirocinio approvato dall’autorità cantonale, che indica quale durata della formazione il periodo dal 16 agosto 2010 al 15 agosto 2013. Inutilmente. La scheda informativa no. 060305 allestita dal Centro di consulenza LCPubb, a cui il capitolato rinvia esplicitamente, come pure la tabella apprendisti da compilare allegata alla documentazione di appalto (pag. 42), prevedono chiaramente l’intervallo dal 2005-2006 al 2009-2010 quale periodo di computo, senza possibilità di essere modificato altrimenti. Posto che, per prassi consolidata, quale numero totale di apprendisti fa stato la somma degli apprendisti occupati per anno scolastico negli ultimi cinque anni indipendentemente dalla durata effettiva del rapporto d'impiego durante il singolo anno scolastico (cfr. STA 52.2006.147 del 31 maggio 2006) e che l’anno di formazione 2009/2010 terminava il 18 giugno 2010 (vedi calendario scolastico per l’anno 2009/2010 consultabile sul sito www3.ti.ch/CAN/comunicati/28-11-2008-comunicato-stampa-29154116325.pdf; cfr. anche art. 15 legge sulla scuola del 1° febbraio 1990; RL 5.1.1.1 e art. 7 legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996; RL 5.2.2.1), va da sé che il ricorrente, per la ditta T__________ - in quel periodo (giugno 2009-giugno 2010) priva di apprendisti - avrebbe dovuto indicare, nell’apposito formulario, un numero totale di apprendisti uguale a zero. Ne discende che all’offerta del ricorrente, per il criterio relativo alla formazione degli apprendisti, spettava la nota finale 2.75, data dalla media delle note ottenute dalle due ditte consorziate (T__________ con 0 apprendisti per 7 dipendenti=nota 2.75, G__________ con 0 apprendisti per 4 dipendenti=nota 2.75). Il committente, rifacendosi al rapporto di valutazione 26 gennaio 2011, ha invece assegnato alla consorziata T__________ la nota 3.75 sulla base del dato A equivalente alla richiesta senza successo di formare apprendisti per l’anno 2009-2010. Tale valutazione, errata giacché operata in assenza di qualsivoglia documentazione attestante la richiesta per formare degli apprendisti e la relativa risposta (negativa) degli uffici preposti, non ha comunque conseguenze sul punteggio finale. La correzione da apportare non sovverte infatti la graduatoria allestita dal committente: all'offerta del ricorrente, per i motivi suesposti, spettava dunque la nota 2.75 (non già 3.250 come indicato nel rapporto di valutazione 26 gennaio 2011, fatto suo dal municipio di CO 2), che rapportata al fattore di ponderazione prestabilito (5%), corrisponde a 0.1375 punti. La classifica finale, debitamente corretta, è dunque la seguente:

ditta

Prezzo

ATTPR

ESP-DITTA

F. appr

Totale

Consorzio CO 1

2.792

1.500

1.200

0.292

5.784

Consorzio RI 1

2.916

1.500

1.200

 0.1375

 5.7535

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che l’offerta del ricorrente, per motivi di parità di trattamento tra concorrenti (cfr. art. 5 lett. a LCPubb), avrebbe potuto anche essere esclusa in quanto non compilata nel rispetto delle condizioni di gara.

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

viste le norme di legge citate,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all’art. 83 lett. f LTF.

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2011.97 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.05.2011 52.2011.97 — Swissrulings