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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.02.2012 52.2011.596

7 febbraio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,516 parole·~8 min·4

Riassunto

Rinuncia alla stipula del contratto dopo la delibera. Un'aggiudicazione cresciuta in giudicato conclude una procedura di concorso. L'apertura di una nuova gara non presta il fianco a critiche. Ricorso contro il nuovo bando respinto. Confermata da STF 2D_15/2012 del 31 agosto 2012

Testo integrale

Incarto n. 52.2011.596  

Lugano 7 febbraio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 19 dicembre 2011 della

RI 1, patrocinata da:,  

contro  

il bando del concorso che il municipio di __________ ha indetto il 9 dicembre 2011 per aggiudicare i lavori di sostituzione dei contatori dell'acqua potabile;

viste le risposte:

-    22 dicembre 2011 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);

-    29 dicembre 2011 del municipio di __________;

preso atto della replica 10 gennaio 2012 della ricorrente e della duplica 19 gennaio 2012 dell'ente banditore;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 13 maggio 2011 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di sostituzione dei contatori dell'acqua potabile (FU n. __________pag. __________);

                 che nel termine prestabilito (16 giugno 2011) sono pervenute al committente le offerte di sei ditte del ramo, per importi compresi tra CO 1il 19 agosto 2011 il municipio di __________ ha risolto di deliberare la commessa alla M__________, giunta prima in graduatoria con 6 punti;

                                         che contro la predetta decisione la RI 1, seconda classificata con 2.56 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame; la ricorrente ha addotto in sostanza che la deliberataria non adempiva i criteri di idoneità esatti dall'art. 34 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6);

                                         che in sede di risposta l'ULSA ha proposto di accogliere l'impugnativa, rilevando di aver informato la stazione appaltante circa l'inidoneità a concorrere della M__________;

                                         che quest'ultima è rimasta silente;

                                         che il 15 settembre 2011 il municipio ha fatto sapere al Tribunale che l'aggiudicataria aveva rinunciato al mandato e che il ricorso poteva dunque essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto;

                                         che la ricorrente ha contestato siffatta presa di posizione, rilevando peraltro che il municipio avrebbe dovuto in ogni modo aggiudicare nuovamente i lavori posti a concorso;

                                         che a seguito di accordi intercorsi tra l'autorità comunale e l'insorgente, la seconda ha comunicato al Tribunale che la delibera impugnata era da considerarsi annullata in vista di un'ulteriore aggiudicazione e che il gravame poteva essere stralciato dai ruoli con tasse e spese a carico del comune, compensate le ripetibili;

                                         che preso atto dell'annullamento della querelata delibera, il 3 ottobre 2011 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato il ricorso dai ruoli e addebitato le spese al comune senza riconoscere ripetibili, come convenuto dalle parti in causa;

                                         che previa rivalutazione delle offerte pervenute, l'11 ottobre 2011 il municipio di __________ ha risolto di scartarne due (compresa quella della M__________, precedente deliberataria) e di aggiudicare la commessa alla ditta B______________________________, prima classificata in graduatoria con 5.65 punti; tale decisione, intimata a tutti i concorrenti con l'indicazione dei rimedi di diritto, è rimasta incontestata ed è quindi regolarmente cresciuta in giudicato;

                                         che per un sovraccarico di lavoro sopraggiunto in concomitanza con la suddetta delibera la ditta B__________. ha rinunciato alla stipulazione del contratto oggetto della commessa;

                                         che a fronte della situazione venutasi a creare, il 9 dicembre 2011 il municipio di __________ ha aperto un nuovo concorso per aggiudicare i lavori di sostituzione dei contatori dell'acqua, pubblicando il relativo bando sul FU n. __________, pag. __________;

                                         che la RI 1 ha impugnato il bando innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che esso sia annullato e la commessa assegnata sulla scorta delle offerte inoltrate nel precedente concorso, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame; a mente della ricorrente, il municipio - che non ha più deliberato dopo l'annullamento della prima aggiudicazione - non poteva interrompere la procedura e aprire una nuova gara, ma doveva attribuire il lavoro nell'ambito del concorso promosso il 13 maggio 2011;

                                         che in sede di risposta il municipio si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa; narrati partitamente i fatti, l'ente banditore ha rilevato di non aver per nulla interrotto la procedura, tant'è vero che la commessa è stata aggiudicata alla ditta B__________ e solo in seguito, allorquando quest'ultima ha rinunciato alla stipulazione del contratto, ha riaperto il concorso dato che quello iniziato in maggio si era ormai concluso con una decisione cresciuta in giudicato;

                                         che l'ULSA si è rimesso alle allegazioni del comune, senza formulare proposte di giudizio;

                                         che con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole con asserzioni di cui si dirà - ove occorresse - nel seguito;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

                                         che in quanto operante nel campo specifico di attività oggetto della commessa, la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare il bando pubblicato dalla stazione appaltante (art. 37 lett. a LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), a prescindere dalla sua partecipazione al pregresso concorso aperto il 13 maggio 2011;

che il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm); il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente basta per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa;

che per pubblico concorso a procedura libera si intende l'iter amministrativo nell'ambito del quale un committente, sulla base di una graduatoria allestita in applicazione di criteri oggettivi predeterminati, aggiudica una determinata commessa dopo aver sollecitato la presentazione di un'offerta ad una cerchia aperta di persone; il procedimento, governato dal diritto pubblico, si apre con la pubblicazione del bando e si conclude di regola con la delibera, considerata a tutti gli effetti una decisione amministrativa (DTF 125 II 86 consid. 3b);

che il committente può interrompere la procedura prima dell'ag-giudicazione in presenza di importanti motivi (art. 34 LCPubb e 55 RLCPubb/CIAP); una volta pronunciata l'aggiudicazione, può revocare tale decisione nella misura in cui sussistono i presupposti per l'adozione di un siffatto provvedimento (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 124-125);

che la revoca dell'aggiudicazione comporta il ripristino del procedimento concorsuale; per chiuderlo occorre emanare una nuova delibera o una decisione di interruzione della gara, entrambe soggette a ricorso;

che una delle tipiche situazioni giustificanti la revoca di un'aggiudicazione si avvera allorquando il committente scopre che la commessa è stata deliberata ad un concorrente inidoneo, che in quanto tale avrebbe dovuto essere escluso (BR 2008, pag. 192);

che nel caso di specie, a seguito del ricorso inoltrato dalla RI 1 il municipio di __________ ha appreso che la deliberataria avrebbe dovuto essere estromessa dalla gara per inidoneità; l'autorità comunale ha quindi revocato l'aggiudicazione del 19 agosto 2011 ed in seguito ha affidato la commessa alla ditta B__________, dandone comunicazione a tutti i concorrenti;

che contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, nell'eve-nienza concreta la stazione appaltante non ha interrotto la procedura, ma previo annullamento della delibera rivelatasi irregolare ha aggiudicato nuovamente i lavori nell'ambito del concorso avviato il 13 maggio 2011;

che pur essendo perfettamente a conoscenza dei contenuti di questa risoluzione notificata a tutti i concorrenti, la RI 1 è rimasta passiva; non ha rivendicato l'attribuzione della commessa nel contesto di un gravame rivolto contro la suddetta aggiudicazione operata dal municipio di;

che invano l'insorgente attacca ora il committente con toni deprecabili in quanto inutilmente offensivi, rimproverandogli di aver interrotto la procedura in modo abusivo; addotte contro un provvedimento inesistente, le censure ricorsuali - frutto di un evidente travisamento degli eventi - si avverano prive di ogni consistenza;

che l'aggiudicazione alla B__________ è cresciuta in giudicato incontestata, ma non ha dato luogo alla stipulazione del contratto avente per oggetto la sostituzione dei contatori dell'acqua potabile, poiché la deliberataria vi ha rinunciato per le ragioni esposte in narrativa;

che sta di fatto che la delibera ha posto fine al concorso; nulla imponeva peraltro al committente di revocare l'aggiudicazione pronunciata l'11 ottobre 2011 a favore della B__________;

che di riflesso l'apertura di una nuova gara da parte del municipio non presta il fianco a critiche; in tale operazione, concretizzatasi con la pubblicazione del bando avversato dall'insorgente, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto;

                                         che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;

                                         che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.      Il ricorso è respinto.

2.      La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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