Incarto n. 52.2011.583
Lugano 6 aprile 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Giovan Maria Tattarletti
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2011 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 23 novembre 2011 del Consiglio di Stato (n. 6482) che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente contro la mancata notifica personale dell'avviso di pubblicazione della domanda di costruzione inoltrata in data 28 giugno/24 agosto 2011 dalla ditta RA 1 al municipio di Locarno concernente l'edificazione di due stabili plurifamiliari ai mapp. __________ e __________ di quel comune;
viste le risposte:
- 21 dicembre 2011 del Consiglio di Stato;
- 22 dicembre 2011 del municipio di Locarno;
- 24 gennaio 2012 della RA 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, in data 28 giugno/24 agosto 2011, la RA 1 ha inoltrato al municipio di Locarno una domanda di costruzione concernente l'edificazione di due stabili plurifamiliari ai mapp. __________ e __________;
che la domanda è stata pubblicata all'albo comunale dal 5 al 20 settembre 2011, mentre l'avviso di pubblicazione è stato notificato ai proprietari dei fondi confinanti (mapp. __________ e __________);
che, con ricorso 25 ottobre 2011, RI 1, proprietario di un fondo vicino (mapp. __________), si è aggravato dinanzi al Consiglio di Stato, contestanto la mancata notifica dell'avviso di pubblicazione e postulando che venisse fatto ordine al municipio di ripubblicare il progetto e di notificargli personalmente l'avviso di pubblicazione, con facoltà di interporre opposizione entro il nuovo termine di pubblicazione;
che, con giudizio 23 novembre 2011, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa testé menzionata, rilevando in sostanza che l'art. 6 cpv. 3 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1) impone di notificare l'avviso di pubblicazione ai soli proprietari confinanti, di modo che, essendo il fondo del ricorrente separato da quelli dedotti in edificazione da un sentiero (Sentiero __________, mapp. __________) di proprietà del comune, non era in concreto ravvisabile alcun difetto nel fatto che il municipio non gli avesse personalmente inviato l'avviso di pubblicazione;
che, con ricorso 12 dicembre 2011, RI 1 si aggrava dinan-zi al Tribunale cantonale amministrativo avverso il predetto giudizio governativo, riproponendo essenzialmente le medesime censure e richieste presentate senza successo davanti all'Esecutivo cantonale;
che all'accoglimento dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato, senza presentare particolari osservazioni, ed il municipio, che richiama la propria risposta 10 novembre 2011 dinanzi al Governo; ad identica conclusione perviene la RA 1, con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e per essa del giudice delegato (art. 49 cpv. 2 legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 3.1.1.1), è data dall'art. 21 cpv. 1 LE;
che l'insorgente è legittimato ad impugnare il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso da lui presentato contro la mancata notifica dell'avviso di pubblicazione (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che, giusta i combinati disposti art. 8 cpv. 1 e art. 21 cpv. 2 LE, contro le decisioni rese dal municipio in applicazione della LE il diritto di ricorrere al Consiglio di Stato spetta agli istanti, al Dipartimento e agli opponenti che possono vantare un interesse legittimo;
che per assicurare l'esercizio del diritto di opposizione, presupposto indispensabile per impugnare la licenza edilizia, il municipio pubblica sollecitamente la domanda di costruzione presso la cancelleria comunale per un periodo di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza (art. 6 cpv. 1 LE);
che della pubblicazione è dato avviso negli albi comunali ed ai proprietari confinanti (art. 6 cpv. 2 LE); le mutazioni dello stato dei luoghi devono inoltre essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine (art. 6 cpv. 2 LE);
che, nel caso concreto, il municipio ha pubblicato la domanda di costruzione dal 5 al 20 settembre 2011 presso la cancelleria comunale, dandone avviso all'albo; inoltre, ha dato avviso dell'intervenuta pubblicazione ai proprietari dei due fondi direttamente confinanti (mapp. __________ e __________);
che l'autorità comunale non ha invece dato avviso dell'avvenuta pubblicazione al ricorrente, proprietario del mapp. __________ che non confina direttamente con i fondi dedotti in edificazione, essendo separato da questi ultimi da un sentiero comunale (mapp. __________); a giusta ragione, perché, come rettamente rilevato nel giudizio impugnato, se l'art. 6 cpv. 3 LE imponeva originariamente al municipio di dare avviso della pubblicazione della domanda negli albi comunali e ai proprietari noti di fondi compresi in un raggio di 30 m dalla costruzione o impianto, con la modifica legislativa del 6 febbraio 1995 (BU 95 158) l'obbligo di notificare l'avviso di pubblicazione è stato limitato ai proprietari di fondi direttamente confinanti (cfr. verbali del GC, sess. ord. aut. 1994, pag. 2348, 2368, 2386, 2402; STA 52.2003.74 del 28 aprile 2003 consid. 2.1.; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, ad art. 6 LE n. 784);
che il ricorrente, asseritamente venuto a conoscenza in data 25 ottobre 2011 dell'avvenuta pubblicazione del progetto, ha inoltrato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contro la pretesa omessa notificazione personale dell'avviso di pubblicazione, chiedendo che il municipio ripubblicasse il progetto e gli notificasse personalmente l'avviso di pubblicazione con contestuale nuova decorrenza del termine di opposizione;
che, come illustrato, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa del ricorrente, trattata impropriamente alla stregua di un ricorso per denegata giustizia, non ravvisando alcun difetto nel fatto che il municipio non gli avesse personalmente inviato l'avviso di pubblicazione;
che, nella misura in cui il Governo ha avallato l'agire municipale di non notificare personalmente al ricorrente (o al suo rappresentante) l'avviso di pubblicazione, il predetto giudizio governativo è conforme al diritto ed alla giurisprudenza, ritenuto che, contraria-mente a quanto sostenuto nel ricorso in esame, non si giustifica, segnatamente per motivi di parità di trattamento e di sicurezza giuridica, di introdurre eccezioni a dipendenza del tipo di collega-mento che si interpone tra i fondi (strada, sentiero, viottolo, ecc.); determinante in concreto è unicamente che non vi è un confine comune;
che, invero, il Governo, anziché entrare nel merito del gravame e respingerlo per i motivi anzidetti, avrebbe dovuto semplicemente dichiararlo irricevibile, per insussistenza di una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021);
che, in effetti, il fatto che il municipio non avesse notificato l'avviso di pubblicazione al ricorrente non permetteva ancora di considerare questa omissione come una decisione direttamente impugnabile al Consiglio di Stato;
che la pubblicazione della domanda di costruzione costituisce un atto amministrativo di natura incidentale, siccome meramente or-dinatorio del procedimento di rilascio del permesso di costruzione, attraverso il quale l'autorità comunale si limita a dare pubblica notizia del previsto intervento, permettendo agli interessati di far tempestivamente valere i loro diritti di difesa, opponendosi se del caso al rilascio della licenza (Adelio Scolari, op. cit., ad art. 6 LE n. 764);
che, di conseguenza, contro la pubblicazione della domanda di costruzione non è dato ricorso, essendo di principio impugnabile soltanto l'atto conclusivo del procedimento, ossia la decisione del municipio sulla domanda di rilascio della licenza edilizia (STA 52.2008.369 del 10 ottobre 2008 consid. 2.1);
che pubblicazioni carenti vanno trattate alla stregua di notifiche irrite di decisioni amministrative; vale in questi casi la regola secondo cui, compatibilmente con i principi della buona fede e della sicurezza del diritto, dalla pubblicazione o notifica difettosa non deve derivare agli opponenti alcun pregiudizio nell'esercizio dei loro diritti di difesa; di principio, devono cioè poter esercitare il loro diritto di opposizione (o di ricorso, qualora il permesso sia già stato rilasciato) anche dopo la scadenza del termine per interporre opposizione/ricorso (Scolari, op. cit., ad art. 8 LE n. 812);
che, pertanto, anche in caso di pubblicazione o notifica difettosa, impugnabile da parte di colui che ritiene che la tardiva o mancata opposizione non gli sia imputabile è semmai la decisione con cui il municipio ha rilasciato il permesso;
che, come che sia, l'impugnativa qui in discussione, va dunque respinta;
che la tassa di giustizia è a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28 LPamm); non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Il giudice delegato Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo