Incarto n. 52.2011.403
Lugano 4 ottobre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 settembre 2011 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
a. b.
la decisione 17 agosto 2011 (n. 4269) del Consiglio di Stato, che ha escluso la ricorrente dalla procedura di aggiudicazione per il servizio di sgombero neve sulle strade cantonali, lotto 60, relativamente al periodo 2011-2015; la decisione 17 agosto 2011 (n. 4268) del Consiglio di Stato, che in esito al concorso per il servizio di sgombero neve sulle strade cantonali relativamente al periodo 2011-2015 ha deliberato il lotto 60 alla ditta CO 1 di __________;
viste le risposte:
- 13 settembre 2011 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);
- 13 settembre 2011 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 1° aprile 2011 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio di sgombero neve sulle strade del comprensorio cantonale relativamente al periodo 2011-2015 (FU n. __________pag. __________). Il bando di concorso segnalava che l'elenco dei lotti, le loro caratteristiche, il tipo e numero di veicoli, le dimensioni e tipo delle lame erano contenuti negli atti di appalto. Preannunciava inoltre i seguenti criteri e fattori di ponderazione:
1. prezzo 50%
2. veicolo 35%
3. lama 10%
4. formazione apprendisti 5%
L'elenco prezzi e le disposizioni particolari CPN 102 erano impostati in maniera identica per tutti i 115 lotti messi a concorso, facenti capo alle aree di competenza geografica dei sette Centri di manutenzione delle strade cantonali. Per verificare la capacità dei concorrenti di eseguire la commessa, essi erano tenuti a fornire le generalità dei conducenti a disposizione, nonché diversi dati concernenti il veicolo (targa, con numero e colore, marca, classificazione ASTAG, n. di matricola, trazione, EURO, potenza in kW, peso totale, anno di costruzione, data ultimo collaudo) e la lama (marca, tipo, numero di serie, anno di costruzione, altezza senza paraneve, larghezza misurata ai coltelli) impiegati. Queste informazioni andavano comunicate completando delle apposite tabelle predisposte nell'elenco prezzi, pena l'esclusione dell'offerta lacunosa previa assegnazione di un termine di 5 giorni per rimediare al difetto (cfr. pos. 252.110 disposizioni particolari CPN 102).
B. Per il lotto 60 di 16.65 km (Gordola - Brione Verzasca Ponte del Sasso) sono pervenute al committente le offerte della CO 1 di __________, di fr. 205'112.50, e della RI 1 di __________, di fr. 268'722.90.
Esperite le necessarie valutazioni in applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, il 17 agosto 2011 il Consiglio di Stato ha risolto di escludere dalla procedura la RI 1 (in seguito: RI 1) siccome priva di dipendenti, segnatamente di autisti in grado di svolgere il servizio oggetto del concorso. Con decisione di uguale data, la stazione appaltante ha inoltre assegnato la commessa alla CO 1, unica concorrente rimasta in gara.
C. Mediante ricorso 2 settembre 2011 la RI 1 ha impugnato entrambe le decisioni davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
La ricorrente ha segnalato in sostanza di aver assunto tutto il personale necessario per svolgere la commessa a partire dal 1° luglio 2011, come peraltro preannunciato nell'offerta. La sua esclusione dalla gara sarebbe pertanto indebita ed arbitraria.
D. In sede di risposta il committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa. La Divisione delle costruzioni ha annotato in particolare che al momento dell'inoltro dell'offerta (10 maggio 2011) la ricorrente, per sua stessa ammissione, non aveva personale alle sue dipendenze. Donde la sua inevitabile estromissione dalla procedura per assenza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.
La deliberataria non ha presentato osservazioni, mentre l'ULSA si è rimesso alle allegazioni della Divisione delle costruzioni, evidenziando di essere estraneo alla procedura.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
In quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 43 legge di procedura per la cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010).
Con questa riserva il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorso può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.
2. 2.1. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara.
2.2. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010). Una diversa conclusione, che permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb. Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste Zuffe-rey/Corinne Maillard/ Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109). Al momento della loro apertura devono pertanto risultare complete, corrette, nonché compilate in modo fedefacente, nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara. Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica.
2.3. In concreto, nelle prescrizioni concorsuali il committente ha stabilito chiaramente che per ogni lotto i concorrenti dovevano essere in grado di mettere a disposizione il personale e gli autoveicoli debitamente accessoriati (vedi pos 224.200 disposizioni particolari CPN 102).
Sta di fatto che il giorno in cui la ricorrente ha presentato la sua offerta non aveva le risorse umane necessarie per eseguire il lavoro posto a concorso, ingaggiate soltanto a far tempo dal 1° luglio 2011. Ma non solo. Contrariamente alle condizioni preannunciate (cfr. pos. 142.100 CPN 102), la RI 1 non era nemmeno proprietaria degli automezzi notificati, in quel momento immatricolati a nome della __________ di __________. La sua offerta, con ogni evidenza, non era pertanto conforme alle esigenze di gara ed a nulla giovano le assunzioni od altre eventuali operazioni riparatrici eseguite posteriormente all'inoltro degli atti. Le prescrizioni concorsuali devono essere infatti soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'insinuazione delle offerte. Non basta che siano adempiute il giorno dell'aggiudicazione o addirittura soltanto al momento dell'esecuzione del contratto. A giusto titolo la ricorrente è dunque stata esclusa dalla gara. Pertanto essa non può in questa sede aggravarsi contro la decisione di aggiudicazione, in mancanza della legittimazione ricorsuale (cfr. sopra consid. 1.1).
3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto nella misura in cui è ricevibile.
4. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria