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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.12.2011 52.2011.331

2 dicembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,099 parole·~20 min·2

Riassunto

Ordine di sospendere i lavori e di presentare una domanda di costruzione a posteriori. Divieto d'uso

Testo integrale

Incarto n. 52.2011.331  

Lugano 2 dicembre 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Flavia Verzasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 12 luglio 2011 di

RI 2 patrocinati da: PA 2  

contro  

la decisione 21 giugno 2011 del Consiglio di Stato (n. 3513) che respinge l'impugnativa inoltrata dai ricorrenti avverso la decisione 20 aprile 2011 con cui il municipio di Stabio ha ordinato loro di presentare una domanda di costruzione a posteriori e di sospendere i lavori relativi allo stabile (part. 2647) destinato a spazio benessere ed esercizio pubblico, negando la possibilità di utilizzarlo;

viste le risposte:

-    18 agosto 2011 del comune di Stabio;

-    17 agosto 2011 del Consiglio di Stato;

preso atto della replica 5 settembre 2011 dei ricorrenti e della duplica 4 ottobre 2011 del

comune di Stabio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. RI 1, qui ricorrenti, sono comproprietari di un terreno (part. 2647) situato a Stabio, in via Mulino, assegnato alla zona artigianale-commerciale.

b. Dopo aver ottenuto un primo permesso per costruire sul fondo un deposito, con domanda di costruzione (variante in corso d'opera) del marzo 2009, RI 1 ha chiesto al municipio di Stabio l'autorizzazione per cambiare la destinazione dello stabile (part. 2647) da deposito a spazio benessere fisico. Il progetto allestito da RI 2 – invero non particolarmente dettagliato – prevedeva in sostanza di insediare nell'edificio, strutturato su due livelli, delle saune, degli spazi relax nonché un bar. Nel corso della procedura, il 21 luglio 2009 ha inoltrato un'ulteriore notifica per formare una scala esterna a ridosso della facciata sud. Raccolto l'avviso del 2 settembre 2009 (n. 65892) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, con licenza edilizia datata 9 settembre 2009 il municipio ha autorizzato il postulato cambiamento di destinazione. Con decisione di medesima data ha inoltre rilasciato il permesso per la scala.

                                  B.   Dando seguito ad uno scritto di RI 1 che chiedeva il sopralluogo per l'abitabilità, il 15 aprile 2011 una delegazione del municipio e dell'ufficio tecnico ha esperito un sopralluogo per verificare la conformità delle opere in corso con il progetto approvato. In quell'occasione i funzionari dell'ufficio tecnico hanno in particolare constatato che:

PT zona bar: sono stati eseguiti i lavori con i contenuti come da piano ma la sala fumatori posizionata lato opposto. I locali servizi sono stati girati di 90°, il locale cucina è stato spostato verso i gabinetti mentre in facciata sono state eliminate 5 aperture e create 2 nuove in posizione diverse. C'è un gabinetto in più per le donne. I locali deposito sono stati spostati come pure i locali impiantistici lungo la facciata est. PT zona benessere: sono stati posizionati i servizi spogliatoi lato ingresso, il locale si presenta con piscine angolari e zone relax. 1° piano zona fitness e relax: pure il 1° piano è stato completamente modificato sopratutto nella sistemazione dei servizi sono stati creati i bagni turchi e saune. Anche le cabine sono state modificate (9+9) [..].

Ciò premesso, si richiede al sig. RI 1 – soggiunge il verbale – la presentazione dei piani aggiornati dello stabile; il municipio valuterà se richiedere la variante in corso d'opera. Dal canto suo, il ricorrente, posto che non avendo modificato le attività e le superfici, i cambiamenti non essendo strutturali ma non di contenuto (cfr. verbale manoscritto), ha ribadito la sua richiesta di rilascio del permesso di abitabilità.

                                  C.   Ricevuti dai ricorrenti i piani aggiornati, ricordati gli accertamenti del sopralluogo e rilevato in particolare come la presenza al primo piano di 18 camere, la maggior parte equipaggiate con letto e specchio sopra il letto o sulla parete e dotate di aria condizionata [..] alcune con cabina doccia fosse difforme con le 7 cabine per la zona fitness e relax autorizzate [..] e comporterebbe un impatto ambientale diverso sul traffico e sul numero di posteggi minimo da autorizzare, con decisione 20 aprile 2011 il municipio ha ordinato ai ricorrenti – con la comminatoria dell'art. 292 CPS – di sospendere immediatamente l'esecuzione di ogni e qualsiasi lavoro nello stabile. L'esecutivo comunale ha inoltre ingiunto agli insorgenti di presentare, entro trenta giorni, una variante in corso d'opera relativa agli interventi eseguiti e da eseguire non autorizzati con indicata pure l'esatta destinazione dei locali al pian terreno ed al primo piano, negando il permesso di abitabilità dello stabile. L'ordine era inoltre accompagnato dall'invito alla polizia a far rispettare il presente ordine conformemente all'art. 34 cpv. 3 lett. c LPamm, nonché dall'avviso di apertura di un provvedimento contravvenzionale per violazione formale e materiale della legge edilizia, con concessione di un termine ai ricorrenti per presentare osservazioni.

                                  D.   Con decisione 21 giugno 2011, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dai ricorrenti avverso il suddetto provvedimento. Il Governo ha ritenuto che l'ampio novero di differenze, nemmeno di minor conto, nella disposizione dei locali, impiantistica, arredi, ecc. riscontrato in occasione del sopralluogo [..] giustificasse il fermo lavori imposto dal municipio, con quanto ne consegue [..]. L'organizzazione interna dei vani sarebbe radicalmente mutata; dagli atti emergerebbero inoltre concreti dubbi sulla reale destinazione dello stabile.

                                  E.   Con ricorso 12 luglio 2011, RI 1 impugnano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo la predetta risoluzione governativa, chiedendo, in via principale, l'accoglimento del ricorso, e in particolare: che sia revocato l'ordine di sospensione lavori e l'apertura di un provvedimento contravvenzionale, che sia dichiarato decaduto l'ordine di presentare una variante in corso d'opera e sia concessa l'abitabilità dello stabile. In via subordinata, chiedono quanto precede, limitatamente all'esercizio pubblico al piano terreno dello stabile. In via provvisionale, postulano che al ricorso sia conferito l'effetto sospensivo. Il fermo lavori, argomentano, sarebbe quanto meno tardivo: i lavori all'interno dello stabile, eccezion fatta per alcuni interventi di finitura nella zona wellness (riempimento piscine, posa delle porte a vetri delle cabine relax), sarebbero infatti già terminati. In ogni caso, le modifiche intraprese non sarebbero strutturali, ma di carattere organizzativo, volte a consentire un più adeguato sfruttamento degli spazi; le stesse non avrebbero mutato le caratteristiche essenziali del progetto approvato. Ciò vale in particolare per quanto attiene al bar. I ricorrenti spiegano poi dettagliatamente le distinzioni e i benefici dei bagni (sauna, bagno turco, docce cromatiche) predisposti nello spazio benessere. I ricorrenti, a dispetto di quanto ipotizzato dalle istanze inferiori, non avrebbero affatto l'intenzione di insediare nell'edificio un postribolo. Non vi sarebbe alcuna camera, ma semplici cabine relax dotate di porte vetrate trasparenti; né vi sarebbero letti con telai e materassi, rispettivamente letti a forma di conchiglia, ma manufatti leggeri in sagex coperti da un sottile materassino in lattice. Le modifiche in questione, concludono, non comprometterebbero né la sicurezza né l'igiene; il permesso di abitabilità andrebbe quindi in ogni caso rilasciato.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione perviene il comune. Le modifiche, argomenta in particolare, sarebbero innumerevoli e sostanziali. Andrebbero riverificati il rispetto delle normative sul fuoco, gli indici e le destinazioni dei locali, il numero di posteggi, le immissioni indotte, ecc. Giustificate sarebbero le considerazioni riferite ad un cambiamento di destinazione: il primo piano non è più (prevalentemente) occupato da un'area fitness con attrezzi, come previsto dal progetto, ma unicamente da uno spazio per il relax con installazioni (isole relax), estranee al fitness. L'esercizio pubblico si configurerebbero più come un locale notturno che un classico bar. Il permesso di abitabilità non potrebbe essere rilasciato, già solo perché manca un adeguamento dell'attestato antincendio. I Servizi generali del Dipartimento del territorio non hanno invece presentato osservazioni.

                                  G.   Con la replica e la duplica, gli insorgenti e il comune si sono sostanzialmente riconfermati nelle rispettive posizioni e domande di giudizio.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 45 e 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente toccati dal provvedimento impugnato (art. 43 LPamm), è certa. L'impugnativa, tempestiva (art. 50 LE; art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il sopralluogo richiesto dai ricorrenti non appare idoneo a portare elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. La situazione dei luoghi emerge in maniera sufficientemente chiara dai piani e dalle fotografie agli atti.

                                   2.   2.1. In base all'art. 42 cpv. 1 LE, il municipio deve far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia (cfr. anche art. 45 cpv. 1 regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). I lavori in contrasto con la licenza edilizia, soggiunge il cpv. 2, devono essere lasciati continuare se è semplicemente stata omessa la notifica di una variante non soggetta a pubblicazione (art. 16 cpv. 2 LE; cfr. anche art. 45 cpv. 3 RLE). L'ordine, precisa l'art. 45 cpv. 2 RLE, non deve eccedere quanto è necessario per conservare la situazione di fatto nella misura in cui è controversa (i lavori contestati devono essere elencati con precisione); e, se le violazioni non appaiono manifestamente gravi, l'ordine deve essere preceduto o immediatamente seguito da un contraddittorio con gli interessati. L'ordine di sospendere i lavori – che è immediatamente esecutivo (cfr. art. 45 cpv. 5 RLE) – è un provvedimento cautelare, volto ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto esistente nell'attesa che l'autorità conceda una licenza in sanatoria per i lavori eseguiti senza permesso o in contrasto con il permesso accordato, o neghi lo stesso, ordinando eventualmente il ripristino di una situazione conforme al diritto materiale concretamente applicabile. Scopo del provvedimento è di evitare che una situazione di illegittimità formale, creata da un intervento edilizio privo della necessaria autorizzazione, venga ulteriormente aggravata dalla prosecuzione dei lavori, rendendo più difficile l'adozione di eventuali misure di ripristino qualora l'abuso non possa essere sanato da una licenza a posteriori (cfr. fra le tante: STA 52.2006.279 del 9 ottobre 2006, consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 42 LE, n. 1261). Trattandosi di un provvedimento di natura cautelare, non occorre che la situazione di illegalità che giustifica l'adozione dell'ordine di sospensione dei lavori venga preventivamente accertata in maniera inconfutabile: l'apparenza, suffragata da concreti indizi di un probabile contrasto con il diritto edilizio formale o materiale, è di per sé sufficiente per ordinare la sospensione dei lavori. Terminati i lavori, l'adozione di un ordine di sospensione degli stessi diventa privo di significato. A quel momento può entrare in linea di conto solo un divieto di utilizzazione dell'opera realizzata senza permesso (cfr. RDAT II-1992 n. 28; 1986 n. 57; STA 52.2004.233 del 10 settembre 2004, consid. 2.1; STA 52.2003.107 del 1. dicembre 2003 citata in Athos Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia annotata, Pregassona 2006, ad art. 42 pag. 127; Scolari, op. cit., ad art. 42, n. 1262).

2.2. L'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria è una decisione amministrativa, mediante la quale l'autorità, accertato che una determinata opera edilizia non è sorretta da un valido titolo che l'autorizzi, sollecita il proprietario a collaborare all'accertamento formale della sua conformità con il diritto materiale concretamente applicabile. L'ordine, incoercibile, è in sostanza il corollario dell'accertamento dell'inesistenza di un permesso, che legittimi l'opera in quanto tale e l'uso che ne viene fatto (RDAT I-2003, n. 34; II-2002, n. 18; II-1993 n. 33; Scolari, op. cit., ad art. 42 LE, n. 1265).

3.3.1. Nel caso concreto, con licenza edilizia datata 9 settembre 2009, il municipio ha autorizzato il cambiamento di destinazione dello stabile (part. 2647) da deposito a spazio benessere fisico. Dando seguito alla richiesta dell'istante in licenza di indire il sopralluogo per l'abitabilità dello stabile, il municipio ha ordinato una verifica della conformità dello stabile con quanto regolarmente autorizzato. Questa verifica si è svolta il 15 aprile 2011, alla presenza di una delegazione del municipio e dell'ufficio tecnico. A quel momento i lavori erano già terminati, fatta eccezione, come affermano i ricorrenti, per la posa dei vetri delle cabine e il riempimento delle vasche e la sistemazione di oggetti d'arredamento. Lo conferma il fatto che i ricorrenti avevano chiesto – proprio per quella data – un sopralluogo per il rilascio del permesso di abitabilità. La circostanza è inoltre suffragata dalle fotografie agli atti e dalla minuziosa descrizione delle opere che, secondo il municipio, sarebbero state realizzate in spregio al permesso ricevuto. L'ente comunale – che nel frattempo ha inoltre rilasciato ad RI 1 il permesso per rivestire le facciate e per realizzare dei muri esterni – non spiega d'altra parte quale altra serie di lavori di finitura e di completamento degli spazi interni dovrebbero ancora essere eseguiti. Semplici rifiniture insignificanti non possono giustificare un ordine di sospensione dei lavori. Considerato che, nel caso concreto, i lavori erano praticamente terminati, la decisione 20 aprile 2011 con cui il municipio ha ordinato il fermo lavori – corredato dalla comminatoria dell'art. 292 CPS – era dunque priva d'oggetto. In quanto tardivo, il provvedimento non era più idoneo ad esplicare gli effetti e conseguire gli scopi propri di questo genere di misure cautelari. Da questo profilo, la decisione impugnata non può dunque essere tutelata.

3.2. Una diversa conclusione si impone invece per l'ordine di presentare una domanda di costruzione a posteriori. Confrontando i piani approvati dal municipio con quelli prodotti dai ricorrenti a seguito del sopralluogo (risposta 19 maggio 2011 del municipio al Governo, doc. 3 e 4), emerge in modo chiaro che, sebbene la destinazione dello stabile sembri sostanzialmente rimasta immutata (PT: bar e zona benessere; 1° piano: zona fitness e relax), vi è stata un'importante riorganizzazione degli spazi. Questa riorganizzazione, dal profilo della polizia del fuoco, giustifica un adeguamento dell'attestato antincendio e una nuova verifica della conformità con le norme applicabili. Trattandosi di uno stabile ad uso collettivo, questo controllo deve essere esperito nella procedura di rilascio del permesso (cfr. art. 41d cpv. 3 LE). Aspetto, questo, che, stando alla documentazione agli atti, già in sede di rilascio era stato oggetto di attenzione. Nella misura in cui sono stati installati impianti non previsti dal progetto (ad es. di raffreddamento, cfr. decisione impugnata, che menziona impianti di aria condizionata nelle cabine) o sono stati ubicati diversamente (cfr. le modifiche dei locali tecnici), sussiste l'esigenza di un permesso di costruzione che autorizzi semmai i cambiamenti. La conformità di un impianto con le norme ambientali è infatti valutata – dall'autorità cantonale competente – nel quadro della procedura di rilascio dell'autorizzazione a costruire (cfr. art. 25 cpv. 1 legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983; LPAmb; RS 814.01). Ciò che impone all'istante in licenza di fornire in questo contesto tutte le indicazioni necessarie (ubicazione, schede tecniche degli impianti, tempi di funzionamento) ai fini della valutazione. Già solo per questi motivi, l'ordine di presentare una domanda di costruzione a posteriori, confermato dal Governo, va esente da critiche. La nuova domanda di costruzione dovrà in particolare essere accompagnata da piani precisi, dai quali si possa dedurre con chiarezza l'esatta ubicazione e destinazione dei singoli locali e delle installazioni previste (sauna, bagno turco, ecc.).

3.3. Per principio, ai fini della destinazione di un edificio fanno stato le indicazioni date dall'istante in licenza. Il permesso concesso per una determinata utilizzazione non può d'altro canto essere impiegato per un uso diverso da quello autorizzato. Nel caso concreto, dagli atti non risulta che lo stabile verrà senz'altro utilizzato in modo difforme dagli scopi (bar, centro benessere fisico) per cui è stato autorizzato. Non risulta in particolare che nello stabile verrà insediato un locale notturno o verranno fornite prestazioni erotiche di qualsiasi natura (massaggi erotici, ecc.), estranee ad un tradizionale centro wellness e suscettibili di generare nuove immissioni, segnatamente immateriali, sull'ambiente circostante. Non risulta inoltre che saranno organizzate delle manifestazioni o che il bar non sarà utilizzato unicamente quale luogo di ristoro (cfr. incarto domanda di costruzione, scritto 7 maggio 2009 RI 2 a Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo). Ancorché possa apparire inusuale, la sola disposizione dei locali o il controverso arredamento (isole relax, lettini in sagex, specchi a soffitto, ecc.) non permette una diversa conclusione. Le relative considerazioni sviluppate dall'autorità comunale circa un presunto cambiamento di destinazione non possono pertanto essere condivise. Ciò non toglie che il municipio potrà e dovrà vigilare in futuro affinché il permesso accordato sia rispettato. Nell'ambito della procedura edilizia a posteriori che i ricorrenti sono chiamati ad avviare (cfr. supra consid. 3.2), il municipio avrà comunque modo di verificare che la cerchia e il numero degli utenti dichiarato dai ricorrenti, determinante ai fini del calcolo dei posteggi in applicazione del regolamento cantonale posteggi privati del 14 giugno 2005 (Rcpp; RL 7.1.1.1.5) sia rimasto invariato (cfr. scritto 7 maggio 2009 citato), come sostanzialmente affermano gli insorgenti, nonché gli altri aspetti di pertinenza comunale.

4.4.1. Secondo l'art. 49 cpv. 2 LE, prima dell'occupazione del nuovo edificio e della concessione dell'eventuale permesso di abitabilità, deve essere chiesta la verifica sul posto per confrontare la costruzione con il progetto approvato; il controllo si estende alle superfici, altezze, aspetto, materiali, colori, posteggi, ecc., e per gli edifici previsti dall'art. 30 alle istallazioni a favore degli invalidi motulesi. La norma si limita ad imporre al costruttore l'obbligo di chiedere una verifica della conformità dell'opera realizzata; essa non disciplina il permesso di abitabilità in quanto tale, ma si limita a stabilire il momento in cui tale controllo dev'essere eseguito (STA 52.1997.105 del 25 giugno 1997, consid. 2.2; RDAT I-1994 n. 32). La verifica di cui all'art. 49 cpv. 2 LE si estende ad accertare in generale se la costruzione è stata eseguita in modo conforme alle prescrizioni della legge e della licenza edilizia, con speciale attenzione alle misure di sicurezza degli utenti (polizia sanitaria, del fuoco, della circolazione, ecc.; Scolari, op. cit., ad art. 49 LE, n. 1393). Il permesso di abitabilità in senso stretto accerta il rispetto negli edifici d'abitazione o d'uso collettivo delle prescrizioni di natura igienica. Lo stesso è rilasciato dal municipio o dal Dipartimento, qualora si tratti di edifici ad uso pubblico e collettivi (art. 38a della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989; Lsan; RL 6.1.1.1; cfr. STA 52.1997.105 del 25 giugno 1997, consid. 2.2). In senso più ampio, esso concerne il rispetto delle prescrizioni della polizia, segnatamente della sicurezza (polizia del fuoco, ecc.). Un diniego del permesso di abitabilità fondato su difformità irrilevanti dal profilo della sicurezza o dell'igiene delle costruzioni di principio non entra in considerazione (cfr. RDAT I-1994 n. 32).

4.2. Il divieto di utilizzare una costruzione realizzata o trasformata senza preventiva autorizzazione è un provvedimento di natura cautelare, simile all'ordine di sospensione dei lavori. La licenza edilizia non si limita invero ad autorizzare la realizzazione di una determinata opera edilizia, ma ne legittima anche l'utilizzazione in conformità della destinazione approvata. Un simile divieto mira essenzialmente a tutelare l'interesse pubblico o quello dei vicini dagli inconvenienti derivanti dall'uso di opere edilizie realizzate o trasformate senza la necessaria licenza fintanto che non venga accertato, nell'ambito di un procedimento di rilascio del permes-so in sanatoria, se gli interventi attuati siano conformi al diritto materialmente applicabile (RDAT II-2000 n. 40 con rinvii; RDAT II-1992 n. 28; STA 52.2004.233 del 10 settembre 2004, consid. 2.1. pubbl. in Mecca/Ponti, op. cit., ad art. 42 pag. 130). L'adozione di un simile provvedimento cautelare presuppone an-zitutto l'esistenza di una violazione formale della LE. Deve, in particolare, essere sufficientemente certo che un determinato in-tervento edilizio è stato realizzato senza la necessaria autorizza-zione o che una costruzione esistente è utilizzata secondo mo-dalità diverse da quelle previste dalla licenza accordata.

Per principio, il divieto cautelare di utilizzare una costruzione rea-lizzata senza permesso od utilizzata diversamente dal permesso accordato non postula l'esistenza di una violazione materiale del diritto. Non occorre, in altri termini, che la costruzione abusiva o l'uso non autorizzato appaiano anche in contrasto con il diritto materialmente applicabile. È sufficiente che l'opera edilizia sia stata realizzata senza permesso o sia utilizzata in contrasto con il permesso ricevuto. L'adozione di un divieto provvisorio d'utilizzazione esige inoltre che l'interesse pubblico o quello dei vicini ad inibire la fruizione della costruzione abusiva prevalga su quello del proprietario a continuare ad utilizzarla durante la procedura di rilascio del per-messo in sanatoria. L'autorità, che dispone di un vasto potere discrezionale, deve segnatamente stabilire a quale delle due parti in lite appaia giustificato far sopportare gli inconvenienti derivanti dalla durata del procedimento ed i rischi connessi all'incertezza dell'esito finale (STA 52.2004.233 citata, consid. 2.1.; 52.2000.35 del 19 maggio 2000, pubbl. in RDAT II-2000 n. 40).

4.3. Nel caso concreto, il municipio ha negato ai ricorrenti il rilascio del permesso di abitabilità dello stabile; provvedimento, questo, che equivale in sostanza ad un divieto – di natura cautelare – di utilizzare lo stabile fintanto che non venga accertato, nell'ambito del procedimento di rilascio della licenza a posteriori, se gli interventi attuati siano conformi al diritto materialmente applicabile. In casu, come detto, occorre segnatamente valutare la conformità di quanto realizzato con il diritto ambientale (nuovi impianti, spostamento dei locali tecnici). Inoltre, il provvedimento è particolarmente giustificato nella misura in cui si fonda su motivi attinenti alla polizia del fuoco. Come visto poc'anzi, la disposizione interna degli spazi dello stabile è stata modificata in modo importante; circostanza, questa, che impedisce di ritenere che l'attestato antincendio e i relativi complementi prodotti nell'ambito della pregressa procedura edilizia – e sottoposti anche alla competente autorità dipartimentale (cfr. art. 44d cpv. 1 RLE) – valgano anche per le opere effettivamente realizzate, come afferma il comune. Trattandosi di un edificio ad uso collettivo, destinato ad ospitare un'ottantina di persone (cfr. citato scritto 7 maggio 2009), la questione non è d'altra parte di secondaria importanza. Per questi edifici, la presentazione di un attestato che certifichi la conformità di un progetto con le norme tecniche vigenti – che deve essere trasmesso anche all'Ufficio delle domande di costruzione che può richiedere complementi – è infatti obbligatoria (cfr. art. 41d cpv. 3 LE; art. 44d cpv. 1 RLE); pure obbligatoria per questi edifici, prima dell'uso, è la presentazione di un certificato di collaudo da trasmettere anche all'Ufficio delle domande di costruzione (art. 44e cpv. 3 RLE). Nella misura in cui si limitano ad affermare che le soluzioni vanno (ben) oltre il minimo normativo, le affermazioni dei ricorrenti non possono essere seguite. Questo Tribunale non dispone infatti degli elementi necessari per ritenere senz'altro escluso un qualsivoglia pericolo per l'incolumità degli utenti del centro fitness. Non risulta in particolare che l'autorità dipartimentale competente per la polizia del fuoco – consultata nell'ambito della pregressa procedura edilizia – sia già stata interpellata anche riguardo alle intervenute modifiche ed abbia escluso un simile pericolo. Ferme queste premesse, appare dunque legittima l'adozione di una misura cautelare volta ad imporre il divieto d'uso dello stabile, difforme dalla licenza edilizia accordata a suo tempo. Nell'ambito della ponderazione degli interessi occorre infatti attribuire un peso accresciuto alla sicurezza degli utenti piuttosto che agli interessi di natura economica dei ricorrenti, di occupare l'edificio ed avviare la controversa attività.

5.Da respingere, già solo perché neppure minimamente motivata, è infine la domanda con cui i ricorrenti chiedono la revoca dell'apertura del procedimento di contravvenzione.

6.6.1. Sulla base dei motivi che precedono, l'impugnativa deve pertanto essere parzialmente accolta. La decisione del Governo è annullata, mentre che la risoluzione municipale è confermata ad eccezione dell'ordine di sospensione dei lavori, corredato dalla comminatoria dell'art. 292 CPS (dispositivi n. 1 e 4). Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa priva d'oggetto.

6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, secondo il loro grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Il comune ne va esente, essendo comparso per esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi particolari. Nella misura in cui non sono compensate, gli insorgenti rifonderanno inoltre al comune, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le istanze (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione del 21 giugno 2011 del Consiglio di Stato (n. 3513) è annullata.

1.2.   la risoluzione del municipio del 20 aprile 2011 è annullata limitatamente all'ordine di sospensione dei lavori (dispositivo n. 1) e alla relativa comminatoria dell'art. 292 CPS (dispositivo n. 4).

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'600.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido. Questi ultimi rifonderanno inoltre al municipio fr. 800.- a titolo di ripetibili per entrambe le istanze.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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