Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.02.2015 52.2011.267

5 febbraio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,103 parole·~21 min·2

Riassunto

Restituzione parziale del contributo a fondo perso per il rimodernamento di una struttura alberghiera

Testo integrale

Incarto n. 52.2011.267  

Lugano 5 febbraio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Flavia Verzasconi, Stefano Bernasconi

segretario:

Federico Pestoni, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 16 giugno 2011 della

RI 1  patrocinata da: PA 1   

contro  

la decisione 31 maggio 2011 (n. 3096) del Consiglio di Stato, che ha intimato alla ricorrente la restituzione parziale del contributo a fondo perso versatole per il rimodernamento dell'RI 1 di __________;

ritenuto,                      in fatto

                            A.  Con decisione n. 96/304 del 16 dicembre 1996, fondata sul decreto legislativo concernente l'assegnazione di aiuti straordinari all'albergheria del Cantone Ticino per il rimodernamento delle strutture esistenti del 20 dicembre 1994 (DL alberghi) e sulla legge sul turismo del 19 novembre 1970 (L-Tur 1970), l'allora Sezione del promovimento economico e del lavoro (SPEL) ha assegnato alla RI 1 un sussidio di fr. 137'000.pari al 10% del costo dei lavori per la ristrutturazione dell'omonimo albergo, a __________. Siffatta decisione, la terza in ordine cronologico, a seguito di due aggiornamenti del preventivo dei costi presentati dalla società, annullava e sostituiva la precedente risoluzione n. 96/021 del 22 gennaio 1996 (che prevedeva la concessione di un sussidio di fr. 118'000.- a fronte di un preventivo di fr. 1'118'000.-), che a sua volta aveva sostituito la determinazione n. 95/313 del 1° dicembre 1995 (che contemplava un sussidio di fr. 108'000.- per un investimento di fr. 1'080'000.-).

                            B.  Il 15 aprile 1997 l'arch. __________ ha presentato alla SPEL la richiesta di liquidazione per l'ottenimento del saldo del sussidio definito nella decisione n. 96/304 del 16 dicembre 1996, esibendo la documentazione da cui risultavano le fatture a saldo corredate dalle rispettive pezze giustificative.

                            C.  Il rapporto di liquidazione finale per l'erogazione a saldo del contributo a fondo perso rilasciato l'11 dicembre 1997 dall'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA) attestava un consuntivo di spesa di fr. 1'436'545.60 a fronte di un preventivo di 1'370'000.- fr. Il 15 dicembre seguente venivano pertanto versati fr. 13'700.- a saldo del sussidio totale di fr. 137'000.-, atteso che precedentemente erano già stati pagati quattro acconti per complessivi fr. 123'300.- (fr. 24'600.- il 3 gennaio 1995, fr. 23'900.- il 13 febbraio 1996, fr. 57'700.- il 18 aprile 1996 e fr. 17'100.- il 19 dicembre 1996).

                            D.  Il 15 ottobre 2003 la società di gestione ha comunicato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione che l'albergo __________ avrebbe cessato l'attività e cambiato la proprietà. Tali mutamenti erano previsti a partire dal 31 ottobre 2003. L'Ufficio dei permessi ha preso atto della chiusura della struttura alberghiera ed ha fatto presente che la riapertura nel mese di marzo 2004 avrebbe potuto avvenire unicamente mediante autorizzazione scritta. Un'ispezione eseguita il 22 aprile 2004 ha consentito di appurare la chiusura dell'esercizio pubblico; circostanza confermata del resto lo stesso giorno da __________, amministratrice unica di allora, la quale rivolgendosi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha avuto modo di specificare che __________ bleibt geschlossen und wird nicht mehr als Hotel weitergeführt. A seguito di tale comunicazione, l'Ufficio dei permessi ha nuovamente preso atto della chiusura definitiva dell'esercizio pubblico e indicato che la patente d'esercizio pubblico sarebbe stata considerata decaduta.

                            E.  In occasione di una verifica interna sui contributi a fondo perso concessi nel corso degli ultimi 30 anni nel settore alberghiero, eseguita dall'Ufficio dell'amministrazione e del controlling (UAC), è ulteriormente emerso che l'albergo __________ aveva cessato la sua attività, rimanendo frattanto in disuso. A seguito di primi accertamenti, il 3 novembre 2010 l'UAC ha eseguito un'ispezione sul posto da cui ha potuto appurare che la struttura, oltre ad essere chiusa, era visibilmente in una situazione di forte degrado.

                             F.  Alla luce di questi fatti e a garanzia dell'obbligo di restituzione del sussidio concesso nel 1996, l'11 novembre 2010 la Sezione della promozione economica (SPE) ha chiesto l'iscrizione di un'ipoteca legale di grado prevalente sulle particelle n. 736 e 738 di __________, di proprietà della RI 1. Il 15 novembre successivo l'Ufficio dei registri di Lugano ha confermato l'avvenuta iscrizione.

                            G.  Il 13 gennaio 2011 la SPE si è rivolta nuovamente alla società al fine di poter ricevere da parte degli amministratori alcune precisazioni relativamente al futuro dell'immobile ed al suo utilizzo. Le ha assegnato pertanto un ultimo termine fino al 31 gennaio 2011 per trasmettere le sue osservazioni, con l'avvertenza che la mancata conferma della ripresa dell'attività alberghiera entro tale termine, avrebbe comportato la restituzione (totale o parziale) del sussidio concesso in applicazione dell'art. 18 cpv. 1 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 (Lsuss; RL 10.2.7.1).

                            H.  Con risposta del 3 febbraio 2011 (datata erroneamente 7 dicembre 2010), la società ha ripercorso gli eventi che avevano causato la chiusura prolungata della struttura alberghiera e chiesto una proroga fino al 31 marzo 2011 per l'inoltro di una presa di posizione sulla destinazione finale della proprietà. Quest'ultima è stata concessa il 9 febbraio seguente.

I.   Con decisione 31 maggio 2011, il Consiglio di Stato, non avendo ricevuto ulteriori osservazioni in merito alla destinazione d'uso dell'immobile entro il termine accordato, ha ordinato alla società la restituzione parziale del contributo a fondo perso di cui ha beneficiato, nella misura di fr. 88'850.-. Il provvedimento è stato adottato in applicazione del DL alberghi, della L-Tur 1970 e della Lsuss. L'Esecutivo cantonale, sulla base degli accertamenti effettuati dall'UAC, ha constatato che l'Albergo __________ aveva cessato la sua attività nel corso dell'anno 2003. Le condizioni e la destinazione d'uso della struttura non corrispondevano pertanto più allo scopo previsto dalla legge. Del resto, neppure il presidente del CdA della società interpellato al riguardo, ha saputo fornire maggiori ragguagli, limitandosi ad elencare gli eventi che avevano causato la chiusura prolungata dell'albergo senza entrare nel merito dell'utilizzo futuro dello stesso.

L.  Contro la predetta pronunzia governativa la RI 1 (di seguito:) è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo. In via principale, la ricorrente ha postulato la sospensione del procedimento sino a definizione delle procedure fallimentare e di accertamento LAFE nei confronti della __________ di __________ (allora in liquidazione) relativamente all'acquisto delle azioni dell'insorgente ed il rinvio dell'incarto alla SPE per nuova istruttoria. In via subordinata, ha chiesto l'annullamento della decisione governativa ed, in via ancor più subordinata, la riduzione del contributo a fr. 57'611.-.

M. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, ribattendo punto per punto alle contestazioni espresse dalla ricorrente. L'Esecutivo ha negato di essere incorso in qualsivoglia violazione del diritto sollecitando la conferma della decisione impugnata.

N.  In sede di replica l'insorgente ha altresì chiesto l'accertamento della nullità della decisione impugnata per assenza di base legale. Per il resto i contendenti, nelle loro ulteriori comparse scritte, hanno ribadito i propri antitetici punti di vista con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - in appresso.

O.  Con scritto 26 maggio 2014 il Tribunale ha chiesto alla ricorrente un aggiornamento circa le diverse procedure pendenti, a seguito delle quali la causa era stata tenuta in sospeso. L'insorgente ha quindi informato il Tribunale che il suo fallimento e quello della __________ erano stati revocati, mentre la procedura LAFE si era frattanto conclusa. Inoltre ha comunicato di voler mantenere il ricorso che qui ci occupa.

Considerato,               in diritto

                             1.  La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 23a cpv. 1 Lsuss. La legittimazione attiva della RI 1, destinataria della decisione impugnata e beneficiaria del contributo di cui viene chiesta la parziale restituzione è certa [art. 43 dell'ora abrogata legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), applicabile anche alla presente procedura di ricorso attraverso l'art. 113 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1)]. Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine.

                             2.  L'impugnativa ha per oggetto la restituzione parziale del contributo a fondo perso, pari a fr. 137'000.-, versato dal Cantone alla ricorrente per l'ammodernamento dell'albergo __________, di sua proprietà. Tale provvedimento di ristorno, quantificato

in fr. 88'850.-, è stato emanato dall'esecutivo cantonale in applicazione degli art. 16 L-Tur 1970 e 18 Lsuss. In concreto, la ricorrente non contesta l'ammontare del sussidio concessole di cui ora il Consiglio di Stato chiede, in parte, la restituzione. Essa solleva anzitutto la nullità della decisione impugnata per carenza di base legale. Inoltre ritiene che, considerati i diversi procedimenti pendenti (fallimento, accertamento LAFE) sia opportuno, in via principale, sospendere la causa e rinviarla all'autorità inferiore per nuova istruttoria una volta terminati questi ultimi. In via subordinata, l'insorgente chiede l'annullamento della decisione in quanto il preteso rimborso non sarebbe dovuto. A tal proposito, essa sostiene che nulla può essere rimproverato alla nuova azionista (__________) - che ha rilevato l'intero pacchetto azionario nel 2004 - poiché né il contratto di cessione né il bilancio menzionavano l'esistenza di un sussidio potenzialmente rimborsabile. Oltretutto, a suo dire, anche se la struttura alberghiera non ha più ripreso l'attività, il prospettato cambio di destinazione non è mai avvenuto. Di conseguenza, le condizioni per la restituzione previste dall'art. 18 cpv. 3 Lsuss non sarebbero adempiute. Infine, in via ancor più subordinata, la RI 1 domanda una riduzione dell'importo da restituire, asserendo che il tasso di ammortamento andava applicato sino al giorno del ricorso (e non della chiusura della struttura). Ne deriverebbe pertanto un importo di fr. 57'611.-.

                             3.  3.1. La nullità, ovvero l'inefficacia assoluta, irrimediabile e rilevabile in ogni tempo, di una decisione viziata costituisce un caso eccezionale. Di regola, una decisione inficiata da difetti è in effetti soltanto annullabile. La nullità è tuttavia ammessa quando il difetto è particolarmente grave ed evidente. L'accertamento della nullità non deve tuttavia pregiudicare in modo intollerabile la sicurezza del diritto  (DTF 115 Ia 4; RDAT II-2000 n. 54; Max Imboden/ René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrecht-sprechung, Band I: Allgemeiner Teil, VIa ed., Basilea/Francoforte sul Meno 1986, n. 40/B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 832 seg.). All'infuori dell'incompetenza ratione materiae o funzionale dell'autorità decidente, errori procedurali gravi non comportano di regola la nullità. La nullità presuppone piuttosto una violazione qualificata, ovvero crassa ed evidente, del diritto materiale.

                                  3.2. Il principio della legalità, sancito dall'art. 5 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), prevede che un atto amministrativo debba fondarsi su una base legale materiale, sufficientemente determinata e adottata dall'autorità competente secondo le regole del diritto costituzionale. Ciò serve, da una parte, a garantire dal punto di vista democratico, il rispetto della ripartizione costituzionale delle competenze e, dall'altra parte, ad assicurare la prevedibilità e l'uguaglianza di trattamento dell'azione statale (DTF 128 I 113, consid. 3c; 123 I 1, consid. 2b e rinvii). La violazione del principio della legalità può essere invocato in relazione con la violazione del principio della separazione dei poteri (DTF 121 I 22, consid. 3/a).

3.3. Nel caso concreto, come anticipato, l'insorgente intravvede un motivo di nullità nella carenza di base legale della decisione impugnata. Essa sostiene che la norma posta a fondamento del provvedimento, l'art. 16 L-Tur 1970, non fosse più in vigore al momento dell'emanazione risoluzione impugnata, poiché abrogata e sostituita dalla nuova legge sul turismo del 30 novembre 1998 (LTur; RL 7.5.1.1). La tesi della ricorrente non merita tutela. Anzitutto occorre rilevare che, nella propria decisione, il Governo cantonale si poggia anche all'art. 18 Lsuss. Quest'ultimo, peraltro con una formulazione molto simile a quella contenuta nelle leggi succitate, costituisce senz'altro una valida base legale per il recupero dei sussidi in caso di sottrazione del bene sovvenzionato al suo scopo originario. Esso recita infatti che se un oggetto sussidiato è sottratto al suo scopo o viene alienato, l'istanza esecutiva competente rifiuta il versamento del sussidio e esige la restituzione degli importi versati riducendo la pretesa proporzionalmente al periodo di utilizzazione conforme (cpv. 1). Secondo l'art. 19 cpv. 1 Lsuss, la decisione di rifiuto del versamento e di restituzione del sussidio deve, di regola, essere preceduta dall'assegnazione di un termine perentorio, sino ad un massimo di trenta giorni, per adempiere o ripristinare la destinazione conforme. Secondo la normativa in questione, il diritto al versamento o alla restituzione di sussidi si prescrive in cinque anni (art. 20 cpv. 1). Ciò nondimeno, la prescrizione del diritto alla restituzione secondo la Lsuss inizia a decorrere dal giorno in cui l'istanza esecutiva competente ha avuto conoscenza del motivo della restituzione (cpv. 3, seconda frase). L'albergo __________ ha cessato la sua attività alla fine del 2003. Tuttavia, tale avvenimento non costituisce di per sé un motivo di restituzione, ritenuto che lo stabile non è stato utilizzato per altri fini e l'attività alberghiera avrebbe potuto riprendere in qualsiasi momento. Lo scopo che aveva giustificato il rilascio del sussidio in rassegna è semmai venuto a mancare con il trascorrere infruttuoso del tempo ed il conseguente stato di declino che ha colpito la struttura. Evidentemente una tale situazione di incertezza non può protrarre all'infinito la possibilità di recuperare il sussidio da parte dell'autorità. Quest'ultima, nel gennaio 2011, ha quindi rettamente messo in mora la proprietaria dell'albergo invitandola a determinarsi circa il futuro della struttura. Il silenzio dietro il quale si è trincerata la ricorrente va letto a suo sfavore e il momento a partire dal quale occorre calcolare la prescrizione corrisponde al termine ultimo che l'autorità aveva fissato all'insorgente per confermare la ripresa dell'attività alberghiera. Ne discende dunque che la Lsuss, legge quadro disciplinante l'erogazione e il recupero di ogni genere di sussidio, è applicabile alla fattispecie e la pretesa di parziale restituzione in virtù di detta normativa non è prescritta. Già solo per questo motivo la censura di carenza di base legale avanzata dalla ricorrente non merita accoglimento. Sia come sia, occorre rilevare che anche la normativa sul turismo costituirebbe una valida base legale. Già di primo acchito si evince come la (nuova) legge sul turismo del 30 novembre 1998 (LTur; RL 7.5.1.1) abbia ripreso pressoché integralmente il disposto reggente la restituzione dei sussidi cantonali sotto l'egida della vecchia regolamentazione in materia (art. 34 LTur). Di fatto dunque la base legale è stata mantenuta anche con la nuova normativa che ha abrogato e sostituito quella precedente. Il fatto che il sussidio sia stato concesso in virtù della normativa precedentemente in vigore non impedisce all'autorità di pretenderne, alle condizioni date dalla legge, la restituzione. L'art. 34 cpv. 1 LTur stabilisce infatti che se un progetto al beneficio di un sussidio secondo la presente legge è destinato ad altro uso o è alienato con lucro, il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale del sussidio. In quest'ottica, il termine "presente legge" va inteso in senso lato, ovvero come legge sul turismo, laddove la normativa attualmente in vigore rappresenta la continuazione di quella precedente, da essa sostituita. Pertanto, essendo la decisione provvista di una base legale sufficiente, la censura della ricorrente su questo punto dev'essere respinta.

                             4.  In via principale, come detto, la ricorrente ha chiesto la sospensione del procedimento sino alla conclusione delle procedure LAFE e fallimentare pendenti e il rinvio dell'incarto al Consiglio di Stato per nuova istruttoria. Anzitutto occorre rilevare che, per medesima ammissione dell'insorgente, le procedure a cui viene fatto riferimento si sono frattanto concluse. In secondo luogo, va osservato che per rinviare gli atti all'autorità inferiore è necessario annullare la decisione impugnata, ciò che tuttavia, la ricorrente, in via principale, non chiede. Oltretutto, anche volendo interpretare la richiesta di rinvio con il sottinteso annullamento della risoluzione governativa, tale conclusione non può essere tutelata dal Tribunale poiché l'insorgente non la circostanzia minimamente. Essa non spiega infatti né perché l'istruttoria dell'autorità di prime cure sarebbe da considerare carente né quali siano gli eventuali elementi utili alla presente vertenza scaturiti dai procedimenti menzionati.

                                  Di conseguenza, la richiesta della ricorrente non può trovare accoglimento.

                             5.  5.1. Con il DL alberghi del 20 dicembre 1994, al fine di incentivare il rimodernamento dell'albergheria nel cantone, il Gran Consiglio aveva stanziato un contributo straordinario di fr. 8'000'000.destinato al finanziamento degli investimenti realizzati nelle strutture alberghiere esistenti (art. 1 cpv. 1). Detta partecipazione era posta al beneficio, fino ad esaurimento del credito, degli investimenti eseguiti tra il 1° gennaio 1995 e il 30 aprile 1997 (art. 1 cpv. 2). L'art. 2 cpv. 1 del DL citato determinava la concessione dell'aiuto sotto forma di un sussidio equivalente al 10% del costo preventivato dei lavori, riconosciuti un minimo di fr. 200'000.- ed un massimo di fr. 2'000'000.- di investimento per progetto. Per quanto riguarda la procedura e le condizioni per l'ottenimento del contributo si rinviava alle misure menzionate nella legge sul turismo del 19 novembre 1970 (L-Tur 1970) e al relativo regolamento del 19 novembre 1979 (art. 3 DL alberghi). L'art. 16 cpv. 1 L-Tur 1970, vigente all'epoca della concessione del sussidio erogato alla ricorrente tra il 1996 e il 1997, prevedeva che se uno stabile o un impianto oggetto di un aiuto del cantone era destinato ad altro uso o veniva alienato con lucro, gli aiuti assegnati secondo gli art. 6 e segg. dovevano essere, a giudizio del Consiglio di Stato, restituiti in tutto o in parte. L'obbligo di restituzione si estingueva dopo un periodo massimo di venti anni dalla data dell'assegnazione del sussidio (cpv. 2). Di medesimo tenore, come detto (supra 3.3), risulta pure la normativa attualmente in vigore, per cui se un progetto al beneficio di un sussidio è destinato ad altro uso o è alienato con lucro, il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale del sussidio (art. 34 cpv. 1 LTur). L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 30 anni dalla data di assegnazione del sussidio (cpv. 2). La Lsuss - applicabile a tutti i sussidi cantonali (art. 2) - ha per scopo l'armonizzazione dei principi e delle disposizioni comuni che presiedono la loro concessione (art. 1 cpv. 1). Al suo art. 18 essa prevede, a sua volta, che quando un oggetto sussidiato è sottratto al suo scopo o viene alienato, l'istanza esecutiva competente rifiuta il versamento del sussidio e esige la restituzione degli importi versati (cpv. 1). Secondo l'art. 19 Lsuss la decisione di rifiuto del versamento e di restituzione del sussidio deve, di regola, essere preceduta dall'assegnazione di un termine perentorio, sino ad un massimo di trenta giorni, per adempiere o ripristinare la destinazione conforme.

                                  5.2. In concreto, con risoluzione n. 96/304 del 16 dicembre 1996, l'autorità competente aveva assegnato alla RI 1 un sussidio di fr. 137'000.- pari al 10% del costo dei lavori per la ristrutturazione dell'omonimo albergo a __________. Tale importo è stato versato alla ricorrente - che non lo contesta - in cinque rate, l'ultima il 15 dicembre 1997, in funzione dell'avanzamento dei lavori. A fine 2003, circa sei anni dopo aver beneficiato dell'aiuto finanziario in oggetto, l'albergo ha cessato la sua attività. Nello stesso periodo il pacchetto azionario maggioritario della ricorrente è stato ceduto alla __________ (__________) che aveva intenzione di trasferire nella struttura una scuola privata, e meglio l'Istituto __________. Tuttavia, tale iniziativa non si è concretizzata, poiché la ricorrente non ha ottenuto i permessi necessari. Da quel momento la struttura è rimasta chiusa. Come riportato in precedenza (supra 3.3), ciò non costituisce ancora un motivo di restituzione del sussidio, posto che lo stabile non è stato destinato ad altri scopi e una ripresa dell'attività alberghiera non poteva essere esclusa con assoluta certezza. Tuttavia, lo scopo che aveva giustificato il rilascio del sussidio in rassegna era sostanzialmente quello di incentivare l'ammodernamento delle strutture alberghiere site nel cantone, in modo da garantirne l'attrattività turistica. Tale intenzione è quindi venuta a mancare con il trascorrere infruttuoso del tempo ed il conseguente stato di declino che ha colpito l'albergo in rassegna. Se da un lato è corretto affermare che lo stabile che una volta ospitava l'albergo non è stato formalmente destinato ad altra utilizzazione, è altresì vero che il disuso della struttura sul lungo periodo non corrisponde allo scopo per cui, a suo tempo, era stato erogato il sussidio oggetto della vertenza. È quindi a giusto titolo che l'autorità erogante chiede ora la parziale restituzione dell'aiuto.

                                  5.3. Invano la ricorrente si appella alla buona fede della nuova azionista. Come correttamente evidenziato dall'autorità inferiore, il soggetto giuridico che ha beneficiato del sussidio e che è ora chiamato alla parziale restituzione non è mutato. Le questioni interne alla ricorrente, ed in particolare l'avvicendamento degli azionisti, non hanno conseguenze sugli impegni assunti dalla stessa. La compravendita di azioni e gli eventuali danni che ne derivano hanno carattere esclusivamente civilistico ed esulano, peraltro, dalla competenza del Tribunale. Oltretutto, in materia di ripristino dello stato conforme al diritto ogni situazione che era o avrebbe dovuto essere conosciuta al venditore è opponibile al suo successore. L'acquirente non può dunque conseguire una posizione giuridica migliore rispetto a quella in cui verserebbe il venditore; in particolare non può dedurre alcunché dal fatto di avere effettuato l'acquisito della società, e dunque anche dei suoi beni, in buona fede, ignorando che questi siano o possano essere colpiti da un provvedimento di tale indole (RDAT I-1992 n. 33 consid. b); Sco-lari, op. cit., n. 1307 ad art. 43 LE con rinvii; Zaugg/Ludwig, op. cit., n. 9b lett. b) ad art. 46). In caso contrario l'esecuzione di una semplice compravendita sarebbe sufficiente per impedire l'adozione dei provvedimenti di ripristino dello stato conforme al diritto da parte dell'autorità, sanando con ciò la situazione contraria allo scopo del sussidio verificatasi con il perdurare della chiusura della struttura alberghiera. In concreto, è fuori di discussione che gli azionisti pro tempore della società proprietaria del fondo in parola fossero a conoscenza del sussidio percepito e delle condizioni di restituzione poste dalla legge. La sussistenza di questo vincolo è pertanto opponibile anche ai nuovi azionisti, tanto più che dal 2010 il credito è garantito da un'ipoteca legale.

                                  Anche questa censura della ricorrente va dunque respinta.

                             6. Infine, in via ancor più subordinata, la ricorrente contesta l'applicazione del tasso di ammortamento pretendendo che lo stesso venga calcolato fino al giorno del ricorso con la conseguente riduzione dell'importo da restituire a fr. 57'611.-. Si rileva anzitutto che la RI 1 non impugna direttamente né il metodo di calcolo utilizzato né l'aliquota (6%) applicata, salvo sostenere che la tabella utilizzata non è stata pensata per definire la restituzione di sussidi in ambito alberghiero e che se la si volesse ammettere occorrerebbe tenere conto degli ammortamenti speciali (fino al 50% nei primi due anni) per gli investimenti di miglioria per il risparmio di energia e per la protezione dell'ambiente. Orbene, la tabella in questione (cfr. doc. 12), elaborata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, è stata evidentemente prevista per altri scopi, segnatamente di carattere fiscale. Proprio per questo motivo gli ammortamenti speciali previsti al punto 2 non sono stati presi in considerazione nel calcolo che qui ci occupa. Essi sono una prerogativa della valutazione immobiliare in ambito fiscale. L'Esecutivo ha fatto ricorso alla citata tabella unicamente al fine di mutuarne il tasso di ammortamento relativo agli alberghi (solo edifici) da applicare all'investimento effettuato dalla RI 1 e, di conseguenza, al sussidio erogatole in tal senso. Tale modo di agire dell'autorità non presta il fianco a critiche ed è assolutamente condivisibile, tanto più che nella scelta del metodo di calcolo quest'ultima ha optato per quello più favorevole alla ricorrente. Infine l'insorgente censura l'estensione temporale dell'ammortamento, calcolato unicamente fino alla cessazione dell'attività. Detta richiesta - peraltro non supportata da alcuna motivazione è priva di fondamento. Come correttamente esposto dall'autorità inferiore, il tasso di ammortamento va applicato fino al momento in cui il proprietario ha effettivamente utilizzato l'oggetto sussidiato, conformemente allo scopo. Tale conclusione è pure confermata dall'art. 18 cpv. 1 Lsuss, secondo cui l'istanza esecutiva […] esige la restituzione degli importi versati riducendo la pretesa proporzionalmente al periodo di utilizzazione conforme. La buona fede invocata dalla ricorrente, come visto in precedenza (supra 5.3), non può modificare tale esito. Neppure giova appellarsi alla sicurezza del diritto, considerato che il termine a cui si riferisce l'insorgente concerne il periodo entro il quale si estingue l'obbligo di restituzione. Anche su questo punto, pertanto, le censure sollevate dalla ricorrente devono essere respinte.

                             7.  Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata.

                             8.  La tassa di giustizia viene posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, sono poste a carico della ricorrente.

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                             4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            Il segretario

52.2011.267 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.02.2015 52.2011.267 — Swissrulings