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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.08.2011 52.2011.252

5 agosto 2011·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,030 parole·~20 min·2

Riassunto

Idoneità dell'offerente. Lacune negli alIegati comprovanti gli avvenuti pagamenti degli oneri sociali/fiscali. Il committente ha il dovere di concedere al concorrente che ha presentato un'offerta sprovvista delle dichiarazioni richieste dall'art. 39 RLCPubb/CIAP la possibilità di sanare il difetto

Testo integrale

Incarto n. 52.2011.252  

Lugano 5 agosto 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 giugno 2011 della

RI 1 patrocinata da:  

contro  

la decisione 31 maggio 2011 del municipio di CO 2, che ha deliberato alla ditta CO 1 di __________ l'esecuzione dell'impianto di raffrescamento nel contesto del risanamento interno di Palazzo __________ di __________;

viste le risposte:

-    14 giugno 2011 del municipio di CO 2;

-    14 giugno 2011 dell'ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);

-    30 giugno 2011 della CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 15 aprile 2011 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare l'esecuzione dell'impianto di raffrescamento necessario allo stabile Palazzo Marcacci, sede del Municipio, nell'ambito del suo risanamento (FU n. __________ pag. __________).

                                         Il bando di concorso stabiliva che i lavori sarebbero stati aggiudicati al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1.      prezzo                                                                             50%

2.      attendibilità del prezzo                                                25%

3.      programma lavori e penalità                                     10%

4.      attendibilità programma lavori                                  10%

5.      apprendisti                                                                      5%

I concorrenti dovevano allegare all'offerta una serie di documenti, fra cui le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato (cfr. pos. 252.120 e 252.130 disposizioni particolari CPN 102). Il capitolato d'appalto avvertiva che il mancato inoltro della documentazione richiesta avrebbe comportato l'annullamento dell'offerta (pos. 252.170 disposizioni particolari CPN 102). La posizione 223.100 dichiarava applicabili i requisiti d'idoneità sanciti dall'art. 34 del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 7.1.4.6). Nel bando (cifra 12) era peraltro segnalato chiaramente che contro gli atti di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data del loro invio. Nessuno li ha tuttavia impugnati.

B.  Nel termine prestabilito sono pervenute al committente cinque offerte, per importi complessivi compresi tra fr. 235'722.70 e fr. 285'170.15.

      Come si evince dal verbale di apertura delle offerte, quelle inoltrate dalla CO 1 di __________ e dalla ditta __________ __________ di __________ presentavano delle lacune negli allegati comprovanti gli avvenuti pagamenti degli oneri sociali e fiscali. L'offerta della CO 1, in particolare, era sprovvista della dichiarazione della cassa pensione (LPP) e di quella relativa alle imposte cantonali cresciute in giudicato. La committenza ha così assegnato ad entrambi i concorrenti un termine supplementare di cinque giorni per la loro consegna.

      Ottenuta, nel termine impartito, la documentazione mancante ed operate, laddove necessario, le necessarie rettifiche alle offerte in gara, l'ufficio tecnico comunale, sulla base del rapporto 30 maggio 2011 del consulente del committente, ha proposto di aggiudicare la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con 5.70 punti. Preso atto di siffatto avviso, il 31 maggio 2011 il municipio di CO 2 ha risolto di deliberare l'esecuzione dell'impianto di raffrescamento per il risanamento interno di Palazzo __________ di __________ alla CO 1.

C.  Contro la predetta decisione la RI 1 di __________, terza in classifica con 4.71 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata. In via subordinata ha sollecitato il rinvio degli atti al committente affinché proceda ad escludere dalla gara le ditte CO 1 e __________ __________ e ad allestire una nuova graduatoria. In via ancor più subordinata ha postulato l'annullamento della decisione impugnata, domandando che al gravame venga in ogni modo concesso l'effetto sospensivo.

Le offerte dell'aggiudicataria e della __________ (quest'ultima classificatasi al secondo posto), obietta anzitutto la ricorrente, non sono conformi alle prescrizioni del capitolato; al momento della loro apertura, ambedue presentavano infatti delle lacune negli allegati comprovanti gli avvenuti pagamenti degli oneri sociali e fiscali. La committenza avrebbe dovuto scartare entrambe le offerte dalla procedura di aggiudicazione in applicazione della “clausola killer” prevista alla pos. 252.170 delle disposizioni particolari CPN 102 del capitolato d'appalto, che commina l'immediata esclusione dell'offerente in caso di mancata presentazione anche di un solo documento richiesto dagli atti di gara. La CO 1, al pari della ditta __________, non sarebbe peraltro idonea a conseguire l'aggiudicazione, poiché non ha in organico un dirigente, iscritto a RC con diritto di firma, che adempia i requisiti della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL 7.1.5.1). Non risponderebbe dunque al criterio d'idoneità fissato dall'art. 34 cpv. 1 lett. b RLCPubb/CIAP per l'esecuzione di un impianto tecnico speciale quale deve essere considerato un impianto di raffrescamento. Donde la necessità di scartare le offerte delle due concorrenti in discussione, annullare la delibera e aggiudicarle direttamente la commessa.

D.  All'accoglimento del ricorso si sono opposti il municipio di CO 2 e la CO 1, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei considerandi seguenti.

L'ULSA si è ricollegato alle allegazioni di fatto e di diritto presentate dal municipio di CO 2, evidenziando di essere estraneo alla procedura. Per quanto riguarda invece la domanda d'ado-zione di misure provvisionali, sia il committente che la resistente hanno chiesto che venga respinta. In via subordinata, la CO 1 ha sollecitato il versamento di un importo di fr. 5'000.- a copertura delle presumibili spese processuali e delle ripetibili in applicazione dell'art. 40 LCPubb.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

                                         In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere all'assunzione delle prove richiamate dalla resistente, insuscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere (vedi consid. 3.5. in fine; art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.        2.1. L'art. 26 cpv. 1 LCPubb stabilisce che gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Gli allegati, se richiesti, devono pervenire al committente contemporaneamente alle offerte (cpv. 2).

      Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall'aggiudicazione (STA 52.2010.149 del 7 giugno 2010 consid. 2). Una diversa conclusione, che permettesse al committente di prendere in considerazione per l'aggiudicazione offerte non conformi alla prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura sarebbe palesemente contraria al principio della parità di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.

2.2. Giusta l'art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti. Sono considerate tali quelle indicate all'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/ CIAP, norma che elenca, seppur in modo non esaustivo, i motivi d'esclusione direttamente derivanti dall'offerta.

Non ogni piccola difformità comporta l'esclusione dell'offerta difettosa. Il diritto del committente di estromettere offerte non conformi è limitato dal principio di proporzionalità e dal divieto di formalismo eccessivo. L'estromissione dell'offerta non si giustifica se la difformità riguarda una condizione marginale o comunque irrilevante ai fini dell'aggiudicazione (l'esclusione dalla gara per motivi formali presuppone in ogni caso l'esistenza di un vizio di una certa importanza; cfr. STA 52.2007.303 del 5 dicembre 2007, consid. 2.2). È invece d'obbligo se il difetto concerne una condizione essenziale, posta dalla legge o contenuta nelle prescrizioni di gara, che è atta ad esplicare effetti sulla decisione di aggiudicazione. Resta naturalmente riservato il caso in cui l'esclusione dalla gara di un'offerta non conforme ai severi requisiti del bando è espressamente prevista da una prescrizione di gara (cosiddetta “clausola killer”) (Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 34-35).

                                         2.3. In virtù dell'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa oggetto del concorso unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte ed il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei cantoni per categoria di arti e mestieri.

                                         Questa disposizione istituisce in sostanza un criterio d'idoneità generale volto a garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA 52.2011.2 del 27 gennaio 2011).

                                         I concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla norma succitata vanno esclusi dall'aggiudicazione (vedi art. 25 lett. c LCPubb, precisato ulteriormente dall'art. 38 cpv. 1 lett. b e c RLCPubb/CIAP).

                                         L'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prescrive di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

- AVS/AI/IPG;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- SUVA o istituto analogo;

- Cassa pensione (LPP);

- Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate;

- Contributi professionali;

- Imposte alla fonte;

- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.

                                         Con questa disposizione si è in sostanza inteso permettere al committente di verificare immediatamente se il concorrente rispetta il criterio d'idoneità generale sancito dall'art. 5 lett. c LCPubb.

                                         2.4. Per principio, le offerte inoltrate senza le dichiarazioni richieste dall'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP non sono da considerare incomplete. Queste dichiarazioni, attestanti fatti oggettivi, non riguardano in effetti l'offerta in quanto tale, ma l'idoneità generale del concorrente, che non ha alcun potere di disposizione sul loro contenuto. Nella loro produzione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte non sono pertanto ravvisabili gli estremi di una modifica dell'offerta. La possibilità di sanare il difetto, producendo entro un termine perentorio le dichiarazioni mancanti, va quindi concessa. Negarla, escludendo siccome incomplete le offerte prive delle dichiarazioni richieste, configurerebbe una disattenzione del principio di proporzionalità.

                                         Le offerte sprovviste delle dichiarazioni richieste sono da considerare incomplete e quindi da scartare soltanto quando il bando di concorso o la documentazione di gara commina esplicitamente questa conseguenza in caso di mancata produzione entro il termine fissato per la loro presentazione. In questo caso, l'estromissione non viola il principio di proporzionalità, poiché si fonda su una prescrizione di gara che non può essere rimessa in discussione in sede di aggiudicazione. In questi casi, la possibilità di sanare il difetto non può essere concessa (STA 52.2006.129 del 12 luglio 2006, consid. 5.1).

                                         2.5. Nella versione iniziale (BU 46/2001, pag. 329), l'art. 30 cpv. 1 del vecchio regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche del 1° ottobre 2001, abrogato il 15 settembre 2006 a seguito dell'entrata in vigore del RLCPubb/CIAP, si limitava ad elencare le attestazioni che dovevano essere allegate all'offerta. Con novella del 12 novembre 2002 (BU 48/2002, pag. 393), la norma è stata modificata mediante l'aggiunta di una prescrizione, che impone al committente, nei casi previsti dal bando di gara, di richiedere ai concorrenti di produrre entro un termine perentorio di cinque giorni le dichiarazioni eventualmente mancanti, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. L'emendamento è stato verosimilmente introdotto al fine di mitigare le conseguenze derivanti dalla mancata produzione delle attestazioni richieste dall'art. 30 cpv. 1 RLCPubb 2001 nei casi in cui il capitolato comminava espressamente l'esclusione delle offerte sprovviste delle dichiarazioni richieste.

                                         L'aggiunta non era tuttavia atta a conseguire lo scopo divisato, perché subordinava la concessione della possibilità di sanare il difetto alla condizione che il bando di gara la contemplasse. Opportunità, questa, che - se prevista dalla documentazione di gara - doveva comunque essere concessa anche in assenza di un'esplicita disposizione di regolamento. Al di là di questa considerazione, peraltro ovvia, si deve in ogni caso negare che all'emendamento in esame potesse essere attribuito e contrario il significato di una disposizione implicitamente volta ad estromettere le offerte sprovviste dei documenti richiesti, qualora il bando non prevedeva espressamente la concessione della possibilità di sanare il difetto. La norma in questione ha subito con il passare degli anni un'ulteriore modifica, proprio al fine di evitare una simile deduzione che, oltre ad essere palesemente contraria agli scopi perseguiti dalla precedente aggiunta, appare lesiva del principio della proporzionalità. Nella sua versione attuale (BU 42/2006, pag. 337), l'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP istituisce infatti l'obbligo per il committente di richiedere immediatamente, assegnando un termine di almeno 5 giorni per produrle, le dichiarazioni eventualmente mancanti - e questo, non più solo se previsto nel bando di gara (cfr. BU 48/2002, pag. 393) - pena l'esclusione dell'offerta se i documenti richiesti non sono prodotti entro il termine impartito. Ciò significa che anche in assenza di un'esplicita prescrizione in tal senso, ovvero anche nel caso in cui le regole del concorso non lo prevedano espressamente, il committente ha il dovere di concedere al concorrente che ha presentato un'offerta sprovvista delle dichiarazioni richieste dall'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP la possibilità di sanare il difetto.

                                         Questa facoltà va accordata anche in presenza di prescrizioni di gara che violando il principio della proporzionalità e il divieto di formalismo eccessivo prevedono l'esclusione immediata delle offerte prive, o non del tutto provviste, delle dichiarazioni di cui trattasi.

      2.6. In concreto, l'insorgente sostiene che inserendo nel capitolato la pos. 252.170, giusta la quale il mancato inoltro di tutta la documentazione richiesta alle pos. 252.120, 252.130, 252.140, 252.150 e 252.160 comporta l'annullamento dell'offerta, il municipio di CO 2 si sarebbe avvalso della facoltà concessagli dall'art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP secondo cui, se richiesti, gli allegati devono pervenire alla committenza contemporaneamente all'offerta. A mente della ricorrente, l'inclusione di una simile “clausola killer” escluderebbe l'applicazione dell'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP che prevede l'obbligo, per il committente, di fissare un termine supplementare di almeno cinque giorni per la produzione delle dichiarazioni eventualmente mancanti. Tali argomentazioni non possono essere condivise.

                                         Intanto occorre rilevare che nonostante quanto indicato alla pos. 252.170 delle disposizioni particolari CPN 102 il committente - che nell'interpretazione delle regole del concorso da esso stilate fruisce di un ampio margine discrezionale - ha comunque applicato senza alcuna incertezza la sanatoria prevista all'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP. Segno, questo, che il municipio non intendeva affatto istituire una cosiddetta “clausola killer” volta a derogare alla predetta norma regolamentare, ma voleva unicamente inserire nel capitolato una prescrizione analoga all'art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP, la quale impone l'esclusione delle offerte incomplete una volta scaduto infruttuoso il termine impartito per integrarvi gli attestati mancanti.

                                         D'altra parte, anche volendo accreditare la tesi della ricorrente, la committenza non avrebbe potuto in ogni modo estromettere dalla procedura la CO 1 e la ditta __________ in forza della pos. 252.170 delle disposizioni particolari CPN 102, poiché tale norma risulta lesiva del principio della proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo che l'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP mira invece a salvaguardare.

                                         Ne segue che il committente era tenuto ad assegnare alle ditte in discussione un adeguato termine per rimediare alle lacune ravvisate nelle loro offerte. Entrambe hanno esibito la documentazione richiesta entro il termine impartito. Pertanto, laddove postula l'esclusione delle offerte delle ditte giunte ai primi due posti della graduatoria in applicazione della pos. 252.170 delle disposizioni particolari CPN 102, l'impugnativa va senz'altro disattesa.

      Parimenti a torto la RI 1 pretende che la mancata presentazione, contestualmente all'offerta, di parte dei documenti richiesti dagli atti di gara, avrebbe dovuto comportare l'estromissione dalla procedura della CO 1 e della seconda classificata in forza dell'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP. I motivi d'esclusione direttamente derivanti dall'offerta, a differenza di quelli riconducibili al soggetto giuridico che l'ha presentata, sono essenzialmente di natura formale. A questo proposito l'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prevede tale conseguenza in caso di offerte:

a) giunte in busta aperta o dopo il termine di scadenza della gara,

b) mancanti del richiesto contrassegno esterno,

c) non recapitate all'indirizzo indicato nel bando di gara,

d) mancanti di prezzi unitari o di prezzi a corpo,

e) mancanti delle firme richieste,

f) che contengono proposte di sconto non richieste dai documenti di gara,

g) che nel capitolato presentano correzioni o raschiamenti a prezzi unitari o a corpo e non fanno uso del foglio di correzione.

La legge precisa che non sono motivo di esclusione gli eventuali errori matematici presenti nell'elenco prezzi, i quali devono essere rettificati dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti. Gli elenchi dei motivi d'esclusione previsti dalla legge non sono esaustivi; in generale, deve trattarsi di motivi impellenti, riconducibili al concorrente stesso o all'offerta inoltrata, che impongono tale conseguenza al fine di salvaguardare l'attuazione dei principi fondamentali perseguiti dall'ordinamento delle commesse pubbliche (Matteo Cassina, op. cit., pag. 34-35; STA 52.2011.2 del 27 gennaio 2011).

Nel caso di specie, la resistente ha omesso di allegare alla propria offerta la dichiarazione della cassa pensione (LPP), rispettivamente quella relativa alle imposte cantonali, contrariamente a quanto disposto dalle pos. 252.120 e 252.130 delle disposizioni particolari CPN 102. Queste dichiarazioni, attestanti fatti oggettivi, non riguardano l'offerta in quanto tale, ma l'idoneità generale del concorrente, di modo che l'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP non entra neppure in considerazione. Ma anche nella denegata ipotesi in cui tale norma trovasse applicazione nel caso di specie, la ricorrente non ne trarrebbe alcun giovamento. L'esclusione dalla gara per motivi formali presuppone in ogni caso l'esistenza di un vizio di una certa importanza (STA 52.2007.303 del 5 dicembre 2007, consid. 2.2). La concessione della possibilità (prevista dalla legge) di sanare il difetto mediante l'assegnazione di un termine supplementare di almeno cinque giorni per produrre le attestazioni mancanti esclude già di per sé che una tale omissione possa essere considerata come un determinante errore di forma o una lacuna formale rilevante suscettibile di determinare irrimediabilmente l'esclusione dell'offerta incompleta in forza dell'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP. L'esclusione di un'offerta che non contiene tutte le attestazioni richieste (assicurazioni sociali, imposte, rispetto delle condizioni di lavoro) apparirebbe ad ogni modo sproporzionata. Come già detto, questi documenti non hanno alcuna influenza sulla qualità delle prestazioni promesse (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, pag. 110), cosicché un'eventuale estromissione dell'offerta della CO 1, motivata dal mancato inoltro di tali attestazioni, risulterebbe oltremodo inammissibile. Identiche considerazioni valgono per la ditta __________, giunta seconda in graduatoria.

                                   3.   3.1. Gli ordinamenti sulle commesse pubbliche distinguono i criteri d'idoneità dai criteri d'aggiudicazione. I primi riguardano il concorrente, i secondi l'offerta in quanto tale. I criteri d'idoneità definiscono le condizioni che il concorrente deve soddisfare per essere ammesso a partecipare alla gara. I criteri d'aggiudicazione servono invece a valutare la bontà delle offerte al fine di individuare quella più vantaggiosa. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte (art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato in funzione di sue specifiche esigenze. Per principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle prescrizioni di gara.

3.2. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale. Esso può, in particolare, chiedere che l'offe-rente provi la propria capacità tecnica mediante titoli di studio o attestati di capacità professionale dei dirigenti, dei suoi collaboratori ed in particolare delle persone responsabili dell'esecu-zione della commessa (art. 22 cpv. 1 lett. a LCPubb).

3.3. In assenza di particolari disposizioni nella documentazione di gara, l'idoneità tecnica degli offerenti è disciplinata dall'art. 34 RLCPubb/CIAP, che stabilisce requisiti professionali differenziati a seconda del tipo di commessa. Per gli impianti tecnici speciali, dispone l'art. 34 cpv. 1 lett. b RLCPubb/CIAP, sono abilitate a concorrere le ditte nelle quali almeno un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma, soddisfa i requisiti della LEPIA. Sono in particolare considerati impianti speciali, precisa la norma: (1) gli impianti di ventilazione, condizionamento e raffreddamento, (2) gli impianti di rilevazione incendi e (3) gli impianti di trasporto verticali e orizzontali. La norma non precisa ulteriormente la nozione di impianto di raffreddamento. In difetto di specifiche limitazioni, volte a circoscriverne il novero, si deve pertanto ritenere che qualsiasi impianto destinato a ridurre la temperatura ambientale soggiaccia alla disposizione in esame (cfr. STA 52.2005.101/102 del 12 maggio 2005).

3.4. L'art. 5 cpv. 1 LEPIA prevede che dispongono dei requisiti professionali per esercitare la professione di ingegnere e di architetto le seguenti categorie di persone:

a)  coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente;

b)  coloro che sono in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente;

c)  gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e architetti (REG A);

d)  gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e architetti (REG B).

3.5. Nel caso concreto, oggetto della commessa è un impianto che il capitolato definisce di “raffrescamento”. A dispetto dell'inu-suale definizione, esso va qualificato come un impianto di raffreddamento, poiché è destinato ad abbassare la temperatura dell'ambiente nel quale è installato. I concorrenti dovevano pertanto soddisfare il criterio d'idoneità di cui all'art. 34 cpv. 1 lett. b cifra 1 RLCPubb/CIAP, richiamato peraltro dalla pos. 223.200 delle disposizioni particolari CPN 102.

                                         Nel suo ricorso, la RI 1 obietta in sostanza che la deliberataria doveva essere estromessa per disattenzione della predetta norma regolamentare, non avendo in organico un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di firma, che soddisfa i requisiti posti dalla LEPIA. A torto tuttavia.

                                         La CO 1 annovera infatti fra i suoi quadri dirigenti attivi a tempo pieno G__________, membro del consiglio di amministrazione della società con diritto di firma individuale, il quale è titolare di un diploma di ingegnere SUP in impiantistica domotica (Ingenieur FH in Heizung-Lüftung-Klima) rilasciatogli il 4 dicembre 2003 dalla SUP della Svizzera centrale di __________. La ditta aggiudicataria adempie pertanto appieno il criterio d'idoneità sancito dall'art. 34 cpv. 1 lett. b cifra 1 RLCPubb/CIAP. Lo comprova il titolo di studio versato agli atti, che consente di soprassedere all'assunzione delle prove richiamate dalla resistente.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso va dunque respinto.

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione sia della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa, sia della richiesta della CO 1 tesa ad astringere l'insorgente al versamento di un'adeguata garanzia a norma dell'art. 40 cpv. 2 LCPubb.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente, la quale rifonderà alla CO 1 identico importo a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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