Incarto n. 52.2010.90
Lugano 24 marzo 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 marzo 2010 di
RI 1
contro
la decisione 19 febbraio 2010 (n. PS.2010.14) della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (CGASP), che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso il trattamento farmacologico coatto di cui è attualmente oggetto;
vista la risposta 16 marzo 2010 della Clinica psichiatrica cantonale (CPC);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che RI 1 soffre da anni di una sindrome delirante persistente e di una sindrome da dipendenza dall'alcol, accompagnate da una continua compromissione cognitiva; dopo 14 ricoveri presso la CPC, nel 2006 è stato collocato in una struttura protetta, segnatamente nel Centro Abitativo Ricreativo e di Lavoro (CARL) di __________;
che nel corso del 2009 RI 1 è stato internato a due riprese alla CPC a seguito di un aggravamento del suo stato di salute, dovuto essenzialmente a scarsa compliance farmacologica (autosospensione della terapia antipsicotica);
che nell'ottobre del 2009 il paziente è stato dimesso e ricondotto al CARL, ove vive tuttora con l'obbligo di seguire una ben precisa ed articolata cura farmacologica;
che il 1° febbraio 2010 RI 1 ha improvvisamente scritto all'Ufficio di sanità del DSS, chiedendo di valutare la sua situazione nell'ottica di una sospensione immediata e totale della terapia dispensatagli;
che la lettera è stata trasmessa alla CGASP, la quale l'ha considerata alla stregua di una richiesta di consultazione ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP; RL 6.3.2.1);
che dopo un'udienza conciliativa preliminare tenutasi il 10 febbraio 2010, il paziente è stato sottoposto ad un esame specialistico da parte del dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH; alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 19 febbraio 2010 la CGASP ha respinto il "ricorso";
che il 4 marzo 2010 RI 1 ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua avversione alla terapia psicofarmacologica in atto, a suo parere troppo incisiva e fonte di considerevoli effetti collaterali negativi;
che la CGASP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso, mentre la CPC si è premurata di illustrare le ragioni che impongono il trattamento contestato dall'insorgente; i curanti hanno rilevato in particolare che in gennaio il dosaggio del farmaco maggiormente osteggiato dal ricorrente (RISPEDAL) è già stato dimezzato per ridurne gli effetti indesiderati;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e 52 LASP, nonché 43 e 46 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1); in questa sede il sapere se l'atto pervenuto alla CGASP fosse ammissibile è questione di merito;
che il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che giusta l'art. 5 LASP l'utente ha diritto a un'assistenza adeguata e in modo particolare all'applicazione di terapie proporzionali all'esigenza di cura, definite, se possibile, con la sua partecipazione;
che i trattamenti necessari vengono stabiliti nell'ambito del piano terapeutico (art. 29 e 30 LASP), che deve essere discusso con l'utente (art. 31 cpv. 1 LASP); quest'ultimo deve formulare il proprio consenso per qualsiasi terapia (art. 32 LASP), in difetto di cui la stessa deve essere autorizzata dal Consiglio psicosociale cantonale (CPSC; art. 35 e 36 LASP);
che in caso di grave urgenza è possibile rinunciare all'intervento del CPSC, ma all'utente è dato ricorso alla CGASP, la quale verifica la legalità dell'intervento anche se esso è già stato attuato (art. 37 LASP);
che il ricorso alla CGASP presuppone per legge l'esistenza di una decisione od omissione comportante la privazione o una limitazione della libertà dell'utente (art. 50 cpv. 2 LASP);
che nel caso di specie non è dato di sapere quando è stata presa la decisione di imporre a RI 1 la cura farmacologica oggetto delle sue attuali contestazioni; dalle tavole processuali è comunque possibile inferire che egli si trova sotto trattamento da anni e che la prescrizione più recente risale verosimilmente al momento della sua ultima dimissione dalla CPC;
che dagli atti non risulta che la terapia avversata dal ricorrente sia mai stata autorizzata dal CPSC;
che sta di fatto che il 1° febbraio 2010 RI 1 ha scritto all'Ufficio della sanità, chiedendo in termini estremamente chiari un riesame della sua situazione; la lettera era interpretabile unicamente quale opposizione alla terapia farmacologica coatta in atto e andava trasmessa al responsabile dell'UTR, affinché ottenesse l'autorizzazione esatta dall'art. 36 LASP, ovvero una decisione formale impugnabile entro 10 giorni davanti alla CGASP (cfr. art. 36 cpv. 2 LASP);
che la missiva è stata invece inviata direttamente alla CGASP, la quale ha aperto una procedura di ricorso giusta l'art. 54 LASP;
che esaurite le formalità processuali, nella sua sentenza del 19 febbraio 2010 la CGASP ha considerato che l'atto inoltrato da RI 1 potesse essere qualificato come una richiesta di consultazione ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 LASP; invece di trattarlo coerentemente come tale, la CGASP l'ha tuttavia istruito ed evaso come un'impugnativa, rivolta contro non si sa bene quale atto decisionale;
che questo Tribunale, chiamato ad applicare d'ufficio il diritto, non può affatto condividere le valutazioni d'ordine esperite dalla CGASP sulla scorta di un'interpretazione insostenibile della lettera 1° febbraio 2010 vergata dal ricorrente;
che appare in effetti evidente che quella missiva era irricevibile quale gravame per mancanza di una decisione impugnabile; essa non era neppure configurabile alla stregua di una richiesta di consultazione, che peraltro avrebbe richiamato tutt'altro genere di intervento da parte della CGASP;
che come dimostrato dai materiali legislativi (cfr., sull'argomento, Marco Borghi, Commento alla LASP, Agno 1985, pag. 74), la possibilità di consultare la CGASP è infatti limitata all'ipotesi prevista al cpv. 2 dell'art. 32 LASP concernente le terapie intense e rischiose; nel caso degli utenti collocati coattivamente che si oppongono ad una terapia fa invece stato l'art. 36 LASP, che impone il rilascio di un'autorizzazione ad opera del CPSC;
che al momento in cui l'insorgente si è indirizzato all'Ufficio della sanità non esisteva insomma alcuna decisione suscettibile di essere dedotta in giudizio davanti alla CGASP;
che alla carenza di una risoluzione impugnabile da adottare nel contesto di un iter procedurale chiaramente prescritto dalla legge (vedi art. 36 LASP), la CGASP non poteva supplire con una finzione, attribuendosi mansioni di consulenza che non le spettavano e che invero non ha neppure esercitato nei dovuti modi;
che la sussistenza di un atto impugnabile ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) è un presupposto processuale essenziale, che il giudice è tenuto a verificare d'ufficio non appena riceve il gravame (cfr. art. 46 cpv. 3 LPamm, applicabile attraverso il rinvio dell'art. 56 LASP; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern 1983, pag. 127 segg.; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pag. 334 segg.); la sua inesistenza inficia la decisione della CGASP per carenza dell'oggetto del ricorso stesso;
che siffatte conclusioni non si pongono in collisione con il divieto di formalismo eccessivo; nel contesto della LASP il legislatore ha voluto segnare un ben determinato cammino processuale per ogni misura che tange in maniera importante la libertà personale e la dignità umana dell'interessato, prevedendo un'adeguata difesa giuridica dei diritti dei pazienti conforme alle norme del diritto federale ed europeo;
che il corretto esercizio di questi diritti presuppone che il paziente sia in possesso di una decisione motivata (art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101; art. 26 LPamm), emanata dalle competenti autorità e quindi valida, contro la quale aggravarsi davanti alla CGASP con la necessaria ponderazione e conoscenza delle ragioni poste a suo fondamento;
che in simili evenienze questo Tribunale non può che annullare il giudizio impugnato e retrocedere gli atti all'istanza inferiore affinché renda una nuova decisione dopo aver imposto l'ossequio di tutte le norme essenziali di procedura sancite dalla LASP a tutela di coloro che subiscono una terapia coatta e ne postulano la modifica, rispettivamente la soppressione;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame va accolto; non si preleva tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 5, 29 segg., 50, 52 LASP; 16 RLASP; 3, 18, 26, 43, 46 LPamm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione 19 febbraio 2010 (n. PS.2010.14) della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati alla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica affinché emani un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. Non si preleva tassa di giudizio.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario