Incarto n. 52.2010.41
Lugano 30 giugno 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 gennaio 2010 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 tutti patrocinati da:PA 1
contro
la decisione 12 gennaio 2010 del Consiglio di Stato (n. __________) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 18 settembre 2009 con cui il municipio di __________ ha comunicato ai ricorrenti di aver effettuato una correzione della superficie utile lorda e, di conseguenza, dell'indice di sfruttamento effettivo concernente il mapp. 2408, di proprietà dei ricorrenti, nel registro comunale per il controllo delle quantità edificatorie;
viste le risposte:
- 9 febbraio 2010 del Consiglio di Stato;
- 24 febbraio 2010 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. I ricorrenti sono comproprietari, a __________, del mapp. 2408, assegnato dal vigente piano regolatore alla zona residenziale semi-estensiva R3, dove l'indice di sfruttamento è dello 0.6.
b. L'8 luglio 1994 __________ __________ ha ottenuto sul mapp. 2408 la licenza edilizia per costruire, in due tappe, 4 edifici destinati ad alloggi sussidiati (blocchi 1, 2, e 3), negozi ed uffici (blocco 4). L'istante ha beneficiato, a questo scopo, dell'abbuono sull'indice di sfruttamento di 0.1 previsto dall'allora art. 32 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR; ora art. 15 NAPR) per costruzioni su grandi superfici, in quanto - a quella data - la particella misurava 8'322 mq.
c. Mediante frazionamento, avvenuto successivamente (autunno del 1994), la particella è stata suddivisa in due fondi di identica estensione, ovvero di mq 4'161 ciascuno: il mapp. 2408 ed il mapp. 5475. Quest'ultimo fondo è poi stato acquistato dalla __________ che vi ha realizzato la prima tappa della licenza edilizia, consistente in due blocchi (blocco 1 e blocco 2). La seconda tappa non è mai stata eseguita.
B. Il municipio di __________, avendo avuto l'occasione di chinarsi - per motivi che qui non interessano - sulle conseguenze derivanti dalla rinuncia alla seconda tappa del progetto, ha quindi calcolato che sul mapp. 5475, considerato a sé stante, fosse stata realizzata una superficie utile lorda (SUL) di 452.82 mq superiore a quanto permettesse il solo indice di sfruttamento di 0.6 previsto per la zona di utilizzazione in questione. Esso ha dapprima interpellato la __________, la quale, con lettera 22 luglio 2009 del suo patrocinatore, si è però dichiarata estranea alla problematica. Il 31 luglio successivo l'Esecutivo ha quindi inviato una lettera tanto all'__________ che ai proprietari del mapp. 2408, per il tramite della comproprietaria RI 5, spiegando che le schede concernenti le quantità edificatorie dei rispettivi fondi dovevano essere corrette. La missiva precisava che il calcolo era descritto nelle rispettive schede dei fondi allegate alla stessa. Lo scritto, in cui il municipio si dichiarava a disposizione per fornire eventuali ragguagli, non indicava un rimedio giuridico. In assenza di un riscontro da parte degli interessati, con invio raccomandato 18 settembre 2009 il municipio ha indi notificato a ciascun comproprietario del mapp. 2408 la scheda di questa particella e quella del mapp. 5475. Queste caricavano sul mapp. 2408 la SUL eccedente l'indice di sfruttamento (di 0.6) del mapp. 5475, pari a 452.82 mq; per questo motivo la prima particella, seppur totalmente inedificata, presentava un indice di sfruttamento effettivo di 0.11.
C. Con giudizio 12 gennaio 2010, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dai proprietari del mapp. 2408 il 2 ottobre 2009 contro la predetta determinazione municipale. Dopo aver rilevato che il registro comunale per il controllo delle quantità edificatorie (registro degli indici) ha solo valore indicativo e non esplica effetti giuridici vincolanti, il Governo ha in sostanza ritenuto che la determinazione del municipio non avesse carattere di decisione. Impugnabili sarebbero solo le decisioni con cui il municipio rilascia o nega la licenza edilizia sulla base di un determinato calcolo degli indici.
D. Con impugnativa 29 gennaio 2010, i comproprietari del mapp. 2408 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il giudicato governativo, chiedendo che quest'ultimo sia annullato insieme al trasferimento delle quantità edificatorie disposto dal municipio. I ricorrenti sostengono che l'invio raccomandato 18 settembre 2009 del municipio costituisca una decisione impugnabile. Nel merito contestano l'aggravio della SUL sulla loro particella, per motivi che non occorre riassumere.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, mentre che il municipio si rimette al giudizio del Tribunale.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1; 208 cpv. 1 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2), il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e la legittimazione attiva degli insorgenti certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 LPamm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. I ricorrenti sostengono, anzitutto, che la comunicazione 18 settembre 2009 del municipio, cui è stata allegata la scheda indicante le quantità edificatorie del loro fondo, venga considerata una decisione; domanda disattesa dal Governo, che ha dichiarato irricevibile il loro gravame contro la stessa. Il Tribunale condivide l'assunto ricorsuale. In effetti, il trasferimento della SUL concretamente realizzata al mapp. 5475, disposto d'ufficio dal municipio a carico del mapp. 2408, è la conseguenza diretta di un'implicita modifica della licenza 8 luglio 1994 rilasciata alla __________, ora __________: modifica consistente nella revoca dell'abbuono sull'indice di sfruttamento di 0.1 per costruzioni su grandi superfici concesso a quella data. Il municipio ha fatto risalire la causa di questo provvedimento al fatto che la __________ non aveva eseguito la seconda tappa del progetto, limitandosi a realizzare i due blocchi previsti sul mapp. 5475: fondo che però, da solo, presentava una superficie insufficiente (inferiore a 6'000 mq) per spuntare il citato abbuono (cfr. in particolare la risposta del municipio dinanzi al Consiglio di Stato, cifre 2 e 3, pag. 5 seg., e la relativa documentazione annessa). Ora, non consta tuttavia che una tale modifica della licenza edilizia sia mai stata disposta dal municipio in altra forma, quantomeno - per quanto interessa ai fini del giudizio - nei confronti dei qui ricorrenti, prima della comunicazione del 18 settembre 2009. Ciò significa che, comunque sia, l'invio raccomandato di quest'ultima data, integrato dalla scheda delle quantità edificatorie del mapp. 2408, costituiva senza ombra di dubbio una decisione nella stretta accezione legale (cfr. RDAT I-2001 n. 2 con rinvii), dunque un atto, in linea di principio, impugnabile. Ai fini del presente giudizio può invece rimanere irrisolto il quesito di sapere se, in realtà, il menzionato invio fosse puramente confermativo di quello già trasmesso alla sola signora RI 5 il 31 luglio precedente, rimasto senza riscontro: quesito non affrontato - ma che, a questo punto, lo dovrà essere (cfr. consid. 3) - dall'istanza inferiore.
3. 3.1. Se il Tribunale cantonale amministrativo annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito (art. 65 cpv. 1 LPamm). Esso può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per un nuovo giudizio all'istanza inferiore, segnatamente nei casi in cui quest'ultima non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura (art. 65 cpv. 2 LPamm).
3.2. Nel caso in esame, il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltratogli il 2 ottobre 2009 dagli insorgenti, adducendo, a torto, che la comunicazione 18 settembre 2009 non costituisse una decisione. Questa Corte non può dunque che annullare la risoluzione governativa impugnata e retrocedere gli atti al Consiglio di Stato affinché, dopo aver verificato la sussistenza degli altri presupposti processuali, affronti nel merito il menzionato gravame, previo coinvolgimento della beneficiaria della licenza edilizia, cui viene intimata copia del presente giudizio.
3.3. Il ricorso viene pertanto parzialmente accolto.
4.Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 LPamm). Le ripetibili a favore degli insorgenti, assistiti da un legale, sono poste a carico del comune di __________ (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
viste le norme di legge sopra ricordate;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 12 gennaio 2010 (n. 131) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché esamini il ricorso 2 ottobre 2009 degli insorgenti conformemente a quanto indicato al consid. 3.2..
2. Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ è tenuto al versamento, a favore dei ricorrenti, di fr. 500.-- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria