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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.2010 52.2010.409

9 novembre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,000 parole·~10 min·3

Riassunto

Ricovero coatto urgente. La CGASP deve verificare che la procedura esatta dalla LASP sia stata ossequiata e che cessata l'urgenza il provvedimento sia stato convertito in collocamento ordinario

Testo integrale

Incarto n. 52.2010.409  

Lugano 9 novembre 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi

segretaria:

Luisa Vassalli Zorzi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 25 ottobre 2010 di

RI 1  

contro  

la decisione 10 ottobre 2010 (n. PS.2010.140) della CO 1, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 17 settembre 2010 con cui la dr.essa __________ ne ha ordinato il ricovero coattivo urgente presso la CO 2;

vista la risposta 5 novembre 2010 della CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è un ticinese di __________ anni affetto da una dipendenza dall'alcol nell'ambito di un disturbo della personalità (sindrome bipolare). Invalido, posto sotto tutela e ripetutamente collocato presso la CO 2, il __________ è stato ricoverato presso l'Ospedale regionale di __________ in uno stato di importante impregnazione da alcol, cocaina e “Dormicum”. Il giorno stesso la dr.essa __________, assistente di medicina intensiva presso il citato nosocomio, ne ha quindi disposto l'internamento coatto alla CO 2 ritenendo che il paziente costituisse un pericolo per sé stesso.

                                  B.   Mediante ricorso 24 settembre 2010 RI 1 è insorto innanzi alla CO 1 contestando il provvedimento adottato nei suoi confronti.

In occasione dell'udienza conciliativa preliminare svoltasi il __________, il ricorrente ha riaffermato di non accettare il ricovero, a suo parere ingiustificato e riconducibile ad un episodio isolato ormai risolto.

L'interessato è stato pertanto sottoposto all'esame specialistico del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 10 ottobre 2010 la CO 1 ha respinto il gravame.

                                  C.   Il 25 ottobre 2010 RI 1 ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua avversione a qualsiasi misura restrittiva della libertà. L'insorgente ha affermato di non aver più consumato alcol, attaccando siccome inveritieri diversi passaggi della perizia __________.

D.La CO 1 ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso limitandosi a trasmettere l'incarto, mentre la CO 1 si è premurata di illustrare le ragioni che impongono il mantenimento della misura coercitiva osteggiata dall'insorgente. Delle stesse si dirà - per quanto necessario - nei considerandi seguenti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e 52 della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP; RL 6.3.2.1), nonché 43 e 46 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). L'insorgente ha senz'altro facoltà di ricorrere contro ogni decisione restrittiva della sua libertà senza il concorso del proprio tutore (cfr. Thomas Geiser, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bern 1999, n. 12 ad art. 397d CC).

Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. La situazione dell'insorgente è stata appena esaminata dal dr. med. __________ nell'ambito del procedimento ricorsuale di prima istanza. Nulla permette di ritenere che la perizia sia inaffidabile o addirittura di parte. Non occorre quindi esperire altre valutazioni, insuscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   2.1. Una persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale, alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CC; RS 210). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CC). La decisione di collocamento, rispettivamente di rilascio, spetta all'autorità tutoria del domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo di dimora della persona interessata (art. 397b cpv. 1 CC). In quest'ultima ipotesi e per i malati psichici la competenza al collocamento può essere affidata dai Cantoni anche ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CC). Entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, la persona interessata può adire il giudice, che decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio, dal diritto cantonale (art. 397d -397f CC).

2.2. Nel nostro Cantone il collocamento coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP).

In condizioni d'urgenza, ovvero nel caso in cui un mancato intervento creerebbe una situazione di grave pericolo per la salute dell'utente, tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LASP), i quali sono tenuti ad emanare una decisione formale di ricovero debitamente motivata (cfr. art. 24 LASP). Il collocamento coattivo urgente si configura alla stregua di un provvedimento cautelare, soggetto a ratifica da parte del responsabile dell'UTR presso la quale la persona bisognosa d'assistenza è collocata, che deve immediatamente verificare la sussistenza dei requisiti su cui si fonda, sentendo la persona collocata, informandola dei suoi diritti e rendendola attenta sulla facoltà di ricorso (art. 25 LASP). Il provvedimento d'urgenza giustifica la privazione della libertà della persona bisognosa d'assistenza soltanto nella misura necessaria per scongiurare una situazione di pericolo concreto ed immediato per la salute della stessa. Per il trattenimento susseguente, dispone in tal senso l'art. l'art. 22 cpv. 3 LASP, fa stato l'art. 20 LASP. Cessata l'urgenza, il provvedimento cautelare deve essere seguito da una ulteriore risoluzione, adottata dall'autorità competente secondo l'art. 20 LASP, che definisca chiaramente la situazione dell'utente (dimissione, trattamento ambulatoriale, collocamento volontario, trattenimento coattivo ordinario, ecc.).

Il ricovero coattivo d'urgenza, anche se confermato dal responsabile dell'UTR, non si traduce automaticamente in un collocamento ordinario. In caso di malattia psichica, ove la situazione che l'ha determinato perduri, spetta in particolare al direttore del settore del luogo di domicilio il compito di decidere sul mantenimento della misura privativa della libertà disposta a titolo di misura cautelare (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). In caso di persistenza delle cause che hanno richiesto il collocamento coattivo d'urgenza, l'ulteriore degenza presuppone, in altri termini, l'adozione di una decisione formale di collocamento coattivo ordinario, debitamente motivata, corredata dal piano terapeutico prescritto dagli art. 29 segg. LASP e munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Le decisioni di collocamento coattivo, ordinario o urgente, sono infatti impugnabili alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale poi (art. 50 cpv. 3 LASP), entro il termine di 10 (art. 51 LASP), rispettivamente 15 giorni (art. 46 cpv. 1 LPamm e 55 cpv. 3 LASP) dalla loro intimazione.

                                   3.   3.1. RI 1 presenta una grave malattia psichiatrica cronica in evoluzione da anni, contraddistinta da una forte impulsività, dall'uso di dosi importanti di alcol e cocaina, dalla scarsa critica e dalla completa banalizzazione dei suoi problemi. Caduto in disgrazia dopo aver acquisito fama e probabilmente anche ricchezza quale organizzatore di grandi eventi musicali, da circa un ventennio la sua vita è caratterizzata da una progressiva deriva personale e sociale tendente all'autodistruzione che ha toccato il suo apice negativo nel __________, allorquando è stato incarcerato in Italia con l'accusa di aver trafficato stupefacenti e condannato in Svizzera per diversi reati, soprattutto patrimoniali. Preso ripetutamente a carico sul piano psichiatrico da operatori privati e pubblici senza risultati significativi, nel __________ ha subito un primo ricovero presso la CO 2 in relazione ad un tentativo di suicidio, seguito da altri internamenti forzati di breve durata volti a salvaguardare la sua salute in relazione a gravi abusi di alcol, droga e sostanze psicoattive.

                                         3.2. L'episodio occorso il 17 settembre 2010 si colloca nel contesto di questa situazione di sregolatezza e di deterioramento psico-sociale attualmente in fase di accelerazione, contrassegnata da un consumo incontrollato di bevande alcoliche e stupefacenti, nonché da frequenti crisi depressive. Quel giorno infatti la dr.essa __________ dell'Ospedale regionale di __________ ha disposto il collocamento coatto del paziente presso la CO 2 dopo aver constatato che egli si trovava sotto l'influsso di un miscuglio di alcol, cocaina e “Dormicum”, in quantità tali da mettere seriamente in pericolo la sua integrità fisica.

                                         Nella misura in cui ha ritenuto giustificato tale intervento, la decisione della CO 1 - peraltro confortata da un avviso peritale sicuramente attendibile nonostante le imprecisioni fattuali che secondo il ricorrente l'affliggerebbero - non presta il fianco a critiche. Essa dimostra ampiamente ed in modo convincente che il 17 settembre scorso RI 1 ha dovuto essere urgentemente ricoverato in modo coattivo per far fronte ad una situazione di estrema gravità, non altrimenti gestibile. L'autorità di ricorso di prime cure ha tuttavia omesso di accertare se la procedura si è svolta in maniera del tutto corretta. All'infuori del certificato medico stilato dalla dr.essa __________, il fascicolo che la CO 1 ha trasmesso al Tribunale non contiene infatti alcun altro documento relativo all'internamento del ricorrente. Manca, in particolare, il rapporto di ammissione alla CO 2 e soprattutto l'atto di ratifica del collocamento che giusta l'art. 25 LASP deve essere adottato dal responsabile dell'UTR previa audizione della persona ricoverata.

Ma non solo. Al momento in cui la CO 1 si è pronunciata erano trascorse oltre tre settimane dal ricovero ed il paziente si trovava ancora alla CO 2 contro la sua volontà. L'urgenza in quanto tale era ormai di certo cessata. Anche se il ricorso verteva sulla legittimità del provvedimento cautelare, occorreva pertanto verificare se lo stesso era stato adeguatamente convertito in un collocamento coattivo ordinario, mediante l'emanazione ad opera dell'autorità competente indicata all'art. 20 LASP di una decisione formale debitamente motivata, accompagnata dal piano terapeutico prescritto dagli art. 29 segg. LASP e munita dell'indica-zione dei rimedi di diritto. Non per nulla la CO 1 dispone di poteri di vigilanza (cfr. art. 14 LASP).

In tema di restrizioni della libertà personale dettate da motivi di natura sociopsichiatrica occorre rispettare scrupolosamente le esigenze procedurali fissate dalla LASP. I relativi provvedimenti devono essere esaurientemente motivati e giustificati da considerazioni per quanto possibile oggettive e verificabili. A maggior ragione si impone questa conclusione se si considerano le notevoli difficoltà che i pazienti incontrano a causa del loro precario stato di salute nell'esercizio dei loro diritti di difesa. Particolare attenzione va dedicata all'ulteriore permanenza nello stabilimento di persone oggetto di un ricovero coatto d'urgenza, che, cessata l'emergenza, deve in ogni caso risultare sorretta, alternativamente, o da una decisione formale di trattenimento senza o contro la volontà dell'interessato (art. 22 cpv. 3 LASP), o da una decisione di accettazione di un'esplicita richiesta di continuazione del ricovero, formulata dal paziente stesso (art. 19 cpv. 3 LASP).

Alla luce delle lacune riscontrate questo Tribunale non può che annullare il giudizio impugnato e retrocedere gli atti alla CO 1 affinché emani una nuova decisione dopo aver verificato il rispetto di tutte le norme essenziali di procedura sancite dalla LASP a tutela di coloro che subiscono una privazione della libertà a scopo di assistenza e ne contestano la fondatezza.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame va dunque parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti alla CO 1, affinché si pronunci nuovamente dopo aver esperito gli accertamenti che si impongono.

Non si preleva tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 397a segg. CC; 14, 19, 20, 22, 24, 25, 29 segg., 50, 52 LASP; 18, 43, 46, 60, 61 e 65 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 10 ottobre 2010 (n. PS.2010.140) della CO 1 è annullata;

1.2.   gli atti sono retrocessi alla CO 1 per l'emanazione di una nuova decisione previo esperimento degli accertamenti indicati nei considerandi.

                                   2.   Non si preleva tassa di giudizio.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      La segretaria

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