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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.09.2010 52.2010.265

24 settembre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,706 parole·~19 min·2

Riassunto

Revoca della licenza di condurre e ossequio di condizioni mediche per autorizzazione alla guida una volta riottenuta la patente§

Testo integrale

Incarto n. 52.2010.265  

Lugano 24 settembre 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi

assistito dalla segretaria:

Luisa Vassalli Zorzi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 28 giugno 2010 di

RI 1 patrocinato da:  

contro  

la decisione 1° giugno 2010 (n. 2824) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le risoluzioni 29 marzo 2010 con le quali la Sezione della circolazione gli ha rev ocato la licenza di condurre per una durata di 21 mesi e ha subordinato l'autorizzazione alla guida una volta riottenuta la patente all'ossequio di alcune condizioni mediche;

vista la risposta 13 luglio 2010 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre nel febbraio del __________. Informatico di professione presso __________, svolge la sua attività nelle diverse sue sedi in qualità di responsabile della gestione e manutenzione delle infrastrutture informatiche. Nel 2006 è stato oggetto di una revoca della licenza di condurre di 3 mesi e 15 giorni (dal 28 giugno 2006 al 12 ottobre 2006) per aver circolato a velocità eccessiva ed aver effettuato un sorpasso pericoloso (infrazione grave).

                                  B.   Il 9 ottobre 2009, verso le 19.50, la polizia cantonale è intervenuta a __________, poiché il conducente di un'autovettura Opel Corsa poi identificato nella persona di RI 1 aveva imboccato un vicolo cieco e non riusciva più a retrocedere. Sottoposto all'esame dell'alito con esito positivo nella misura di 2.15 g/kg, gli agenti l'hanno accompagnato all'Ospedale Civico di Lugano per un prelievo del sangue, dal quale è poi emersa un'alcolemia di 2.08 g/kg - 2.45 g/kg che il 10 ottobre 2009 ha indotto le forze dell'ordine a sequestrargli la licenza di condurre.

                                         Avviata una procedura amministrativa, raccolte le osservazioni dell'interessato e disposti alcuni accertamenti preliminari d'ordine medico, il 13 gennaio 2010 la Sezione della circolazione ha risolto, in via preventiva e cautelativa, di revocare la licenza di condurre di RI 1 per una durata indeterminata a causa di una sua sospetta dedizione al bere, ordinandogli nel contempo di sottoporsi ad una perizia presso Ingrado Servizi per le dipendenze. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

                                  C.   Preso atto delle conclusioni emergenti dal rapporto peritale 21 marzo 2010 stilato dallo specialista __________ e richiamati gli art. 16c cpv. 1 lett. b, 16c cpv. 2 lett. c della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), con decisione 29 marzo 2010 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore di RI 1escluse le categorie G e M, per la durata di 21 mesi, stabilendo pure che la riammissione anticipata alla guida ex art. 17 cpv. 2 LCStr sarebbe stata esaminata unicamente con un preavviso favorevole del servizio iQ-Center di Ingrado, dopo un periodo di astinenza controllata dal consumo di alcol di almeno 7 mesi e la partecipazione ad un corso di educazione stradale.

Seguendo le puntuali indicazioni contenute nella perizia __________, l'autorità cantonale ha dunque rinunciato all'adozione di un provvedimento di sicurezza, ma con risoluzione separata di medesima data ha subordinato il mantenimento della patente una volta scontata la revoca di ammonimento alle seguenti condizioni:

-  presentazione, ogni 3 mesi e per la durata di 12 mesi, di un rapporto di iQ-Center di Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti la mantenuta astinenza e la stabile affrancazione dal consumo di bevande alcoliche;

-  presentazione ogni 3 mesi per 24 mesi di un certificato medico psichiatrico d'idoneità alla guida.

                                  D.   Con giudizio 1° giugno 2010 il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la misura di revoca e gli oneri connessi con il futuro possesso della licenza di condurre, respingendo l'impugnativa contro di essi presentata da RI 1.

                                         L'autorità di ricorso di prime cure, tenuto conto della grave infrazione commessa dall'insorgente, dell'elevato tasso alcolemico riscontrato il 9 ottobre 2009, del relativamente breve lasso di tempo trascorso dalla precedente revoca del 2006, della sua reputazione quale conducente di veicoli a motore e della mancanza di una necessità professionale di condurre, ha ritenuto che la durata della sanzione disposta dalla Sezione della circolazione fosse adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità. Alla luce del referto del perito __________, anche le condizioni fissate per il mantenimento della patente una volta scontata la revoca di ammonimento sono state considerate legittime e del tutto appropriate.

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.

                                         Eccepita anche in questa sede una violazione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto consultare e contestare la perizia __________ prima dell'emanazione della decisione di revoca, nel merito il ricorrente ha riproposto in sostanza le argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato. Ha ribadito dunque che l'infrazione commessa è di lieve entità, dato che ha guidato la propria vettura su un brevissimo tratto di strada, unicamente per sistemarla in un posteggio pubblico in attesa che arrivasse il padre per accompagnarlo a casa. A mente dell'insorgente, la revoca inflittagli è assolutamente sproporzionata e va ridotta a 12 mesi, considerate la sua buona reputazione di conducente, le necessità professionali di trasferta in diverse sedi di lavoro, le esigenze personali legate alla famiglia e al perfezionamento professionale, la mancanza di una messa in pericolo della sicurezza del traffico in relazione ai fatti del 9 ottobre 2009 e, da ultimo, l'assenza di alcol nel contesto del reato per il quale era stato sanzionato nel lontano 2006.

L'insorgente ha inoltre annotato che le autorità inferiori avrebbero apprezzato erroneamente il suo quadro psichiatrico ed i suoi problemi di consumo di alcol, riferendosi unicamente al referto peritale, le cui conclusioni non troverebbero riscontro nei pareri, acquisiti agli atti, del medico curante (specialista in medicina interna), degli operatori del Centro psicosociale di Lugano (specialisti in psichiatria e psicoterapia) e del direttore amministrativo dell'__________. A suo giudizio, anche l'obbligo di sottoporsi a controlli medici e psichiatrici per la durata complessiva di due anni una volta riottenuta la patente sarebbe sproporzionato, arbitrario, privo di base legale e ingiustificato, stante la mancanza di elementi comprovanti una dipendenza dall'alcol.

F.   Il Consiglio di Stato ha proposto di respingere il gravame, riconfermandosi nel giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1). La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 LPamm).

                                   2.   2.1. A mente del ricorrente, la querelata decisione governativa deve essere annullata, poiché lesiva del suo diritto di essere sentito nella misura in cui non gli è mai stato notificato il referto del perito __________ con la facoltà di formulare eventuali richieste di chiarimento o di completazione e le necessarie osservazioni.

                                         La censura va esaminata preliminarmente poiché il diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione può comportare l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito.

                                         2.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 20 LPamm, chi è parte di un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti. Questo principio è peraltro già desumibile dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che per costante giurisprudenza costituisce però garanzia sussidiaria minima e trova pertanto applicazione quando le disposizioni cantonali sono su tale punto insufficienti o addirittura mancanti (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1a ad art. 20 LPamm). Il diritto di consultare gli atti - alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall'autorità - rientra nel diritto di essere sentito poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti, vero fulcro del diritto di essere uditi: in tale misura l'esame degli atti, rispetto al diritto di esprimersi, costituisce un prius che ne condiziona l'esercizio e partecipa inoltre alla cosiddetta natura formale del diritto di essere sentiti. In linea di principio, il diritto di consultare gli atti è soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa, esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante e prendendo, ove occorra, i necessari appunti (M. Borghi/G. Corti, op. cit. n. 2a e 3 ad art. 20 LPamm e rif.).

                                         2.3. In concreto, le critiche sollevate nel gravame non possono essere accolte, perché se da un lato è vero che il ricorrente non ha avuto modo di consultare il referto del perito __________ prima che venisse adottata la controversa decisione di revoca, dall'altro è altrettanto vero che prima dell'inoltro del gravame al Consiglio di Stato, autorità che esamina liberamente fatti e diritto (art. 56 LPamm), il legale di RI 1 ha potuto visionare l'incarto del suo cliente, perizia compresa, e allestire un ricorso impeccabile. Il permesso di compulsare il fascicolo di causa e le successive, ampie possibilità di esprimersi che sono state concesse al ricorrente hanno quindi posto rimedio ad ogni violazione del diritto di essere sentito posta in essere dalla Sezione della circolazione. Dottrina (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basel 1991, n. 665; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, pag. 379) e giurisprudenza (DTF 126 I 68 consid. 2, 118 Ib 269 consid. 3a) considerano in effetti sanata la violazione del diritto di essere udito quando l'insorgente come nell'evenienza concreta - ha avuto la possibilità di accedere a tutti i dati salienti posti a fondamento delle decisioni litigiose e di pronunciarsi liberamente in merito davanti ad un'autorità di ricorso dotata di pieno potere cognitivo.

                                   3.   In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002, pag. 2767 segg.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infra-zione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv. 1).

                                         Nel corso del 2006 RI 1 ha commesso un'infrazio-ne grave alle norme del traffico (eccesso di velocità e sorpasso pericoloso) per la quale gli è stata revocata la patente durante 3 mesi e 15 giorni in applicazione dell'art. 16c LCStr. Il 9 ottobre 2009 egli ha circolato in stato di ebrietà, dando luogo all'adozio-ne delle misure oggetto dell'odierno contendere. Tutti questi avvenimenti vanno esaminati alla luce del nuovo diritto e del sistema a cascata che esso ha istituito, tenendo presente che il gravame verte su una revoca di ammonimento della licenza di condurre. In questa materia il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 LPamm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 LPamm in relazione al controllo dell'apprezza-mento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n. 80 e rinvii).

                                   4.   Il ricorrente non contesta l'infrazione addebitatagli. Posto che nella fattispecie sono effettivamente ravvisabili tutti gli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, del reato di guida in stato di inattitudine di cui all'art. 91 cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, pag. 79 segg.), ai fini del giudizio occorre pertanto soltanto esaminare se la durata della controversa revoca è conforme ai principi fissati dall'art. 16 cpv. 3 LCStr.

4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).

La legge attualmente in vigore prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore in stato di ebrietà qualificata (art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr) e per almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).

                                         4.2. Legge, dottrina e giurisprudenza considerano la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per i casi di recidiva. Di norma, si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore (cfr. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. III, Berna 1995, n. 2457 segg.).

                                         Un tasso di alcolemia di 2.00 g/kg è già reputato assai importante. Quando si raggiungono i 2.50 g/kg, la concentrazione alcolica nel sangue è talmente elevata da lasciar supporre che il conducente possa essere addirittura affetto da una dipendenza (DTF 129 II 82 consid. 4.2, 126 II 185 consid. 2d e e).

                                         4.3. In concreto, dagli atti risulta che nel 2006 RI 1 ha guidato a velocità eccessiva effettuando un sorpasso pericoloso, comportamento che gli è valso il ritiro della patente per 3 mesi e 15 giorni, giunto a scadenza il 12 ottobre 2006. Il 9 ottobre 2009 ha guidato in pesante stato di ebrietà (2.08 g/kg - 2.45 g/kg), dando luogo all'esperimento delle verifiche e all'adozione delle misure punitive evocate in narrativa. Il fatto di essere nuovamente incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dalla scadenza di una revoca per un reato di pari importanza, impone l'applicazione delle norme relative alla durata minima della revoca in caso di recidiva previste dal nuovo diritto. Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, la misura di ammonimento dovrà essere in ogni modo di almeno 12 mesi.

                                         Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va inflitta all'insorgente, occorre tener presente l'enorme tasso alcolemico riscontrato al momento decisivo, di gran lunga superiore alla soglia della cosiddetta “concentrazione qualificata” dello 0,8 ‰ sancita dalla legge (cfr. art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale del 21 marzo 2003; RS 741.13).

                                         In questo stato, RI 1 si è messo alla guida della sua auto per effettuare una manovra di posteggio, invero senza riuscirvi. In concreto si è infilato in una strada a fondo cieco, dalla quale non è stato in grado di uscire, ed è andato a collidere lateralmente con un muro. Poco importa che abbia guidato per soli 300 m come sottolinea ripetutamente nel suo gravame. Il suo agire, costitutivo di un delitto (art. 91 cpv. 1 LCStr), ha comportato una seria messa in pericolo della sicurezza del traffico, che avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze. Nemmeno la sua colpa può essere considerata lieve, come pretende contro ogni evidenza l'interessato. Egli ha dimostrato una grave irresponsabilità nel mettersi alla guida dopo aver consumato alcol, sia al ristorante durante la cena (1/2 litro di birra), sia nel posteggio dell'esercizio pubblico (una bottiglia di grappa, scolata con gli amici). Quanto alla sua reputazione di conducente, essa risulta in ogni modo compromessa dagli accadimenti del 2006, anche se allora non era sotto l'influsso di bevande alcoliche. Il ricorrente non può neppure invocare con successo una necessità professionale di condurre. Determinante in quest'ambito è la questione a sapere se il conducente, a seguito della revoca, non potrebbe più esercitare la sua professione oppure avrebbe una perdita di guadagno o spese tali da ritenere la misura come sproporzionata (cfr. DTF 123 II 572 consid. 2c), ciò che non è il caso per RI 1.

                                         Se ne deve concludere che tenuto conto della grave infrazione commessa dal ricorrente, del grado di colpa che gli è imputabile, della sua reputazione quale conducente, segnatamente della recidiva in cui è incorso giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr a distanza di tre anni dall'espiazione di un revoca inflittagli per reati gravi quanto quello odierno, e del fatto che pur invocandola non può essergli riconosciuta una vera e propria necessità professionale di guidare veicoli a motore, la revoca di ammonimento di complessivi 21 mesi disposta dalla Sezione della circolazione e tutelata dal Consiglio di Stato risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa in Svizzera. Tanto più che il ricorrente potrà beneficiare di una riammissione anticipata alla guida giusta l'art. 17 cpv. 2 LCStr se avrà avuto l'accortezza di seguire le condizioni fissate dall'autorità cantonale, consistenti in un periodo di astinenza controllata di almeno 7 mesi (con la conseguente presentazione di un preavviso favorevole di iQ Center di Ingrado) e nella frequentazione di un corso di educazione stradale della durata di 3 giorni (cfr. dispositivi 1.4 e 1.4.1 della risoluzione 29 ottobre 2009 dell'UGC).

                                   5.   5.1. La legislazione sulla circolazione stradale distingue la revo-ca di ammonimento dalla revoca di sicurezza. Se la prima ha, come noto, uno scopo preventivo-educativo (DTF 133 II 331 consid. 6.4.2, 127 II 300 consid. 3d, 121 II 22 consid. 3a), la seconda mira ad escludere dalla circolazione quei conducenti che per motivi medici e psichici, per dipendenza da alcol o da altre sostanze o per motivi caratteriali non sono in grado di guidare con sicurezza un veicolo a motore, per cui difettano dell'idoneità alla guida. Conformemente alla sua funzione, la licenza di condurre, in caso di provvedimento di sicurezza, viene revocata per tempo indeterminato e la riammissione alla guida avviene solo se il conducente adempie le condizioni fissategli dalle autorità, è in grado di comprovare la sua ritrovata idoneità alla guida ed è trascorso un eventuale periodo di sospensione (art. 17 cpv. 3 LCStr). La revoca di ammonimento ha invece sempre una durata stabilita e la riconsegna della patente non può essere subordinata a condizioni, a meno che non si tratti di una restituzione anticipata (DTF 130 II 25 consid. 3). Il successivo mantenimento della licenza di condurre può essere tuttavia sottoposto a restrizioni. Per motivi particolari, il possesso della patente può essere infatti limitato nella durata o nella validità o essere vincolato a condizioni speciali (vedi DTF 131 II 248 consid. 6, che ripristina in via giurisprudenziale i principi sanciti dall'or abrogato art. 10 cpv. 3 vLCStr), segnatamente all'esperimento di visite e/o esami medici (art. 11b cpv. 1 lett. a e b, 27 cpv. 2 lett. c e cpv. 4 OAC). Tali misure devono apparire necessarie per il mantenimento della idoneità alla guida e per preservare la sicurezza del traffico. Ciò è ad esempio il caso in presenza di prognosi che non escludono possibili ricadute del conducente.

                                         5.2. Dopo opportuni accertamenti sulla sua idoneità alla guida, RI 1 è stato oggetto di una revoca d'ammonimento della licenza di condurre. Secondo la perizia __________, egli presenta nondimeno un quadro psichiatrico e potorio problematico, che pur denotando rassicuranti segni di stabilizzazione è tuttora precario. Il perito ha riscontrato nel ricorrente una propensione verso atti autolesivi, evidenziando peraltro che sull'arco dell'ultimo anno e mezzo egli ha subito due ricoveri coatti in ambiente psichiatrico, durante i quali ha sviluppato un abuso alcolico massiccio altamente patologico, con regolari intossicazioni serali in clinica per anestetizzarsi. La patologia etilistica, scarsamente problematizzata da RI 1, si inserisce in un quadro di disturbo di personalità emotivamente instabile (personalità di tipo borderline).

                                         Preso atto di tali conclusioni, La Sezione della circolazione ha stabilito che per mantenere la patente dopo l'esecuzione della revoca il ricorrente dovrà presentare, ogni 3 mesi per 12 mesi un rapporto di iQ-Center Ingrado e un certificato medico internistico attestanti la mantenuta astinenza e la stabile affrancazione dal consumo di bevande alcoliche e ogni 3 mesi per 24 mesi un certificato medico psichiatrico d'idoneità alla guida. Alla luce dell'affidabile avviso del perito, che non si pone altresì in contrasto con i rapporti medici dei dott. __________, questo Tribunale, al pari dell'autorità di ricorso di prime cure, ritiene che le misure complementari adottate dalla Sezione della circolazione non prestino il fianco a critiche. Esse si avverano mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per verificare e garantire che l'insorgente sia stabilmente in possesso delle attitudini fisiche e psichiche esatte dalla legge per condurre con sicurezza un veicolo a motore nel traffico quotidiano.

                                   6.   Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 16, 16c, 17, 31, 91 LCStr; 2 ONC; 11b, 27, 33 OAC; 10 LALCStr; 49 LOG; 3, 18, 20, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

La segretaria

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