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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.08.2010 52.2010.227

25 agosto 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,713 parole·~9 min·2

Riassunto

Competenza del municipio in materia di ballo pubblico

Testo integrale

Incarto n. 52.2010.227  

Lugano 25 agosto 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 giugno 2010 del

Comune di RI 1, patrocinato da: avv. PA 1  

contro  

la decisione 19 maggio 2010 del Consiglio di Stato (n. 2505), che accoglie i ricorsi presentati dalla CO 1 e da CO 2 avverso la decisione 3 febbraio 2010 del municipio del comune di RI 1, che ha autorizzato le ricorrenti a tenere complessivamente dodici balli occasionali durante l'anno 2010 nell'Osteria __________ di quel comune;

viste le risposte:

-      9 giugno 2010 dell'Ufficio dei permessi;

-    18 giugno 2010 della CO 1;

-    23 giugno 2010 del Consiglio di Stato;

-    28 giugno 2010 di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     La CO 1 e CO 2 sono la titolare della patente (categoria B2, ristoranti, snack-bar, osterie, grotti, canvetti, trattorie, birrerie, cfr. art. 7 cifra 2 regolamento della legge sugli esercizi pubblici, del 3 dicembre 1996; Res pubb; RL 11.3.2.1.1), rispettivamente la gerente, dell'Osteria __________ a RI 1 (mapp. 35). La struttura è composta di due locali d'esercizio per un totale di trenta posti interni, oltre un cortile che può ospitare dieci persone (doc. 1).

B.     a. Il 1° dicembre 2009 CO 2 ha notificato al municipio la sua intenzione di organizzare, la domenica nel periodo inverno/primavera e autunno, durante l'orario d'apertura dalle ore 15.30 alle ore 18.00, dei pomeriggi musicali con la presenza di un noto cantante di musica popolare. L'entrata sarebbe stata libera, senza alcun tipo di sovrapprezzo.

Il 10 dicembre successivo il municipio, ritenuto che per l'attività proposta sarebbe stata necessaria una patente di categoria B1 (locali notturni, discoteche e piano bar, cfr. art. 7 cifra. 1 Res pubb), ha deciso di autorizzarne lo svolgimento - in via del tutto eccezionale - per una volta entro la fine del 2009 e per un massimo di sei durante il 2010.

b. Il 17 dicembre 2009 la gerente ha notificato l'intenzione di tenere un pomeriggio musicale il 27 dicembre successivo. Il municipio, con scritto 21 dicembre 2009, non ha autorizzato l'evento, spiegando che il contingente per il 2009 era già stato esaurito. Il 23 dicembre CO 2 ha risposto che avrebbe continuato nell'organizzazione di tali eventi poiché per essi non era necessaria un'autorizzazione, bastando invece una semplice notificazione, in forza dell'art. 56 della legge sugli esercizi pubblici, del 21 dicembre 1994 (Les pubb; RL 11.3.2.1), della quale il municipio doveva limitarsi a prendere atto.

c. Il 3 febbraio 2010, costatata la regolarità degli eventi musicali, con balli, e ritenuto che per questo motivo non potesse far stato la procedura della notificazione dell'art. 56 Les pubb, pena l'elusione dei disposti relativi alla patente, il municipio ha deciso di concedere la tenuta di dodici balli occasionali durante l'anno 2010. Esso ha inoltre preventivamente tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso, in applicazione dell'art. 47 della legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1).

C.    a. Contro la decisione del municipio CO 2 e la CO 1 sono insorte, con due separati ricorsi, davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. Esse hanno ribadito che l'art. 56 Les pubb non dava competenze autorizzative al municipio. L'attività non avrebbe inoltre mai arrecato disturbo. In ogni caso il provvedimento era sproporzionato.

b. Con decisione 19 maggio 2010 il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi e annullato la decisione del municipio. Il Governo ha in sostanza condiviso la tesi delle ricorrenti, ritenendo che non sussistesse l'obbligo di ottenere un'autorizzazione in base alla Les pubb per l'organizzazione degli eventi in esame. Secondo l'Esecutivo cantonale non era nemmeno necessario conseguire la patente di categoria B1. Il Consiglio di Stato ha anche rilevato che, al più, il municipio avrebbe dovuto verificare se sussistevano gli estremi per imporre la presentazione di una domanda di costruzione per cambiamento di destinazione, mentre se fossero sorti problemi di ordine pubblico esso avrebbe dovuto agire in applicazione della relativa legislazione. Da ultimo il Governo ha considerato che il generico richiamo alla legge organica comunale, del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), e all'ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti fosse inutile, siccome tali disposizioni legali non erano state applicate al caso concreto.

D.    Con ricorso 4 giugno 2010 il comune insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le sue ragioni. Esso chiede l'annullamento della pronuncia del Governo e la conferma della sua decisione 3 febbraio 2010.

E.     All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. A identica conclusione giungono la CO 1 e CO 2; esse confermano quanto già espresso in precedenza. L'Ufficio dei permessi della Sezione della popolazione non formula osservazioni, ma specifica di ritenere che la competenza in materia di ballo pubblico sia esclusivamente dei comuni.

Considerato,                  in diritto

1.      1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 71 cpv. 3 Les pubb), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm) e la legittimazione attiva del comune è certa (e 43 LPamm). La decisione impugnata è stata infatti adottata in una procedura fondata sulla Les pubb (cfr. infra, 2.1.). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.      2.1. La decisione del comune, annullata dal Governo, autorizza la tenuta di dodici balli occasionali nell'Osteria __________, a RI 1, durante l'anno 2010. Dalla lettura delle motivazioni si evince, senza dubbio, che essa è fondata sulla Les pubb, e questo malgrado il municipio abbia richiamato in modo assi generico, anche la LOC, il regolamento comunale, del 9 novembre 2009, e l'ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili. Invano si cerca però nella motivazione un riferimento concreto a queste leggi. A ragione, quindi, il Governo ha ritenuto che il comune non le ha poste alla base della sua decisione. Come conferma il fatto che, davanti al Consiglio di Stato, il municipio ha sostenuto che la decisione era volta a tutelare la corretta applicazione della Les pubb e la parità di trattamento verso gli altri esercizi pubblici (risposta 23 marzo 2010, pag. 5). Esso ha quindi inteso salvaguardare lo svolgimento di un'attività conforme alla patente B2 nel locale pubblico in questione.

2.2. 2.2.1. Giusta l'art. 8 Les pubb, il Consiglio di Stato designa il Dipartimento preposto alla vigilanza. Il Governo può, tramite il regolamento, delegare le competenze fissate nella legge ai municipi (art. 9 Les pubb), che disciplinano le materie delegategli mediante ordinanza (art. 73 Les pubb). Il regolamento affida all'Ufficio dei permessi (nel seguito: l'Ufficio) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, l'applicazione delle normative in materia di esercizi pubblici, riservate le competenze espressamente demandate ad altre autorità (art. 1 cpv. 1 Res pubb).

2.2.2. La patente d'esercizio pubblico è una decisione amministrativa, mediante la quale l'autorità accerta che un determinato immobile è idoneo all'apertura e alla gestione di un certo tipo d'esercizio pubblico (art. 4 cpv. 1 Les pubb). Essa è rilasciata dal Dipartimento delle istituzioni, sentito l'avviso del municipio, che è chiamato a pronunciarsi a titolo meramente consultivo, sulla conformità dell'esercizio pubblico con le disposizioni della Les pubb (art. 10 Les pubb; cfr. RDAT II-2002 n. 60 consid. 2).  

2.2.3. Giusta l'art. 56 Les pubb, il ballo pubblico dev'essere notificato con almeno dieci giorni di anticipo al municipio. Scopo della norma è quello di permettere al municipio di verificare per tempo se la tenuta dell'avvenimento richiede l'adozione di provvedimenti da parte sua, basati su specifiche norme di diritto materiale. Non lo abilita, invece, a prendere decisioni fondate direttamente su quest'articolo. È quanto emerge dal tenore della norma voluta dal Gran Consiglio che, in accoglimento della proposta della Commissione della legislazione, intesa a ottenere una formulazione più consona ai tempi, aveva deciso di stralciare l'obbligo di autorizzazione del ballo pubblico da parte del municipio, che il Consiglio di Stato aveva proposto nel disegno di legge sugli esercizi pubblici (cfr. Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1994, vol. 3, pag. 1669,1683, 1699, 1714 e 1728).

2.3. Il municipio non è dunque competente a emettere provvedimenti volti a tutelare il rispetto dell'attività autorizzata tramite la patente. Un simile compito spetta unicamente all'Ufficio. Il municipio, dato che riteneva incompatibile l'attività svolta con la patente rilasciata, doveva al massimo limitarsi a segnalargli la situazione cosicché esso potesse valutare, nell'ambito delle sue competenze, la necessità di prendere dei provvedimenti.

La decisione dell'esecutivo comunale non può nemmeno fondarsi sull'art. 56 Les pubb. Infatti, come visto, questa disposizione non conferisce comunque sia alcuna competenza decisionale diretta dell'ente locale, dato che è volta unicamente a informarlo della tenuta della manifestazione in questione. Sulla base di questa informazione il municipio avrebbe piuttosto dovuto verificare, come rettamente individuato dal Governo, se l'attività svolta era conforme alla licenza edilizia, chiedendo, se del caso, l'inoltro di una domanda di costruzione per cambiamento di destinazione, procedura che permette di verificare l'applicazione della legislazione di sua competenza (sul tema si veda: STA 52.2008.142 del 27 agosto 2009). Qualora il municipio avesse riscontrato problemi di ordine pubblico - circostanza peraltro non verificatasi, come il ricorrente stesso afferma (cfr. ricorso, pag. 5) - esso avrebbe dovuto prendere dei provvedimenti sulla base della relativa legislazione. Non dev'essere quindi nemmeno accertato se, alla fin fine, i "pomeriggi musicali" tenuti nell'Osteria __________ rientrino nella definizione di ballo pubblico ai sensi di questa norma.

2.4. Per i motivi che precedono, la decisione del comune di limitare i balli, fondata sulla Les pubb, non può essere confermata e la pronuncia del Governo che l'annulla risulta corretta. Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

3.      Il Tribunale rinuncia, conformemente alla sua prassi, a percepire una tassa di giustizia e le spese dal comune, intervenuto qui in veste istituzionale (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili, siccome le resistenti non sono state assistite da un patrocinatore (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   Il Tribunale non percepisce una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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