Incarto n. 52.2010.208 52.2010.212 52.2010.215 52.2010.217 52.2010.221 52.2010.224
Lugano 19 ottobre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi
a. b. c. d. e. f.
24 maggio 2010 di RI 1, 24 maggio 2010 di __________
30 maggio 2010 di __________
31 maggio 2010 di __________
2 giugno 2010 di __________
4 giugno 2010 della __________
contro
la decisione 19 maggio 2010 del Consiglio di Stato (n. 2527), che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 5 novembre 2009, rilasciata dal municipio di Arbedo-Castione a CO 2 per la costruzione di uno stabile d'appartamenti nel nucleo di Ganna (part. 933);
viste le risposte:
- 23 giugno 2010 del Consiglio di Stato;
- 13 luglio 2010 di CO 2
- 14 luglio 2010 del municipio di Arbedo-Castione;
ai ricorsi sub. a-f,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Alla fine del 2008, CO 2, qui resistente, ha chiesto al municipio di Arbedo-Castione il permesso di costruire un nuovo stabile d'appartamenti al posto di alcuni vecchi edifici in cattivo stato di conservazione, situati nel nucleo di Ganna (part. 933). Alla domanda si sono opposti numerosi vicini, nonché l'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), che l'ha preavvisata negativamente in considerazione della massiccia struttura dello stabile, concepito come un unico edificio, lungo circa 40 m ed alto poco meno di 10.
b. Preso atto dell'opposizione dell'UNP, il resistente ha rielaborato il progetto, suddividendo lo stabile in tre distinti edifici contigui, articolati su quattro piani abitabili, di altezza scalare, variante tra m 8.50 e m 9.50. Con successiva domanda CO 2 ha quindi inoltrato al municipio un nuovo progetto, denominato variante, che è stata pubblicata dal 22 giugno al 6 luglio 2009.
La modinatura è rimasta immutata.
c. Al rilascio della licenza si sono opposti la __________ e numerosi vicini, fra cui i qui ricorrenti, i quali hanno contestato l'intervento soprattutto dal profilo del suo inserimento nel contesto del nucleo.
d. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 5 novembre 2009 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni.
B. Con giudizio 19 maggio 2010, il Consiglio di Stato ha a sua volta confermato il provvedimento, respingendo, nella misura in cui erano ricevibili, le impugnative contro di esso inoltrate dagli opponenti.
Disconosciuta la legittimazione attiva al ricorrente __________ il Governo ha anzitutto respinto le censure d'ordine formale sollevate da alcuni ricorrenti con riferimento alla natura di variante del progetto in esame, rispettivamente alla sufficienza e congruità della modinatura.
In merito alle contestazioni riferite all'inserimento della costruzione nel quadro del paesaggio, il Consiglio di Stato ha poi escluso che integrasse gli estremi dell'intervento deturpante. Nemmeno le prescrizioni di natura estetica della pianificazione locale risulterebbero disattese.
Conformi al diritto sarebbero infine le distanze tra edifici.
C. Contro il predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo con i ricorsi menzionati in epigrafe, riproponendo in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza.
a. RI 1 ed i ricorrenti __________ contestano l'altezza della costruzione, a loro avviso eccessiva per rapporto a quella degli edifici circostanti.
b. La ricorrente __________ eccepisce dal canto suo la correttezza della modinatura, sostenendo che in corrispondenza della piazzetta non sarebbe stata posata e che quella preesistente non sarebbe stata conforme ai nuovi piani. Lamenta inoltre che la costruzione attualmente prevista sia più alta di quella prospettata dal primo progetto.
c. Riepilogati gli antefatti, anche la ricorrente __________ contesta il progetto dal profilo delle altezze, sostenendo che un'ulteriore variante, inoltrata nel corso del mese di settembre 2009 e non pubblicata, avrebbe in realtà determinato un ulteriore aumento di m 0.65 di questo parametro. La rappresentazione grafica del suo stabile (part. 934), aggiunge, sarebbe fuorviante, poiché il tetto sarebbe disegnato ad una quota di m 1.50 più alta di quella effettiva.
Il nuovo stabile, prosegue, violerebbe inoltre le distanze dal suo immobile, munito di aperture. Eccessiva sarebbe infine la volumetria.
d. Rivendicata la legittimazione attiva, il ricorrente __________ censura le dimensioni e l'inserimento estetico dello stabile, a suo avviso inconciliabili con le preesistenze.
e. Analoghe considerazioni vengono sviluppate dalla _________, che insiste sulla mole della nuova costruzione, reputandola sproporzionata per rapporto a quella degli edifici immediatamente circostanti.
D. All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio, che si limita a riconfermarsi nelle precedenti prese di posizione, nonché il beneficiario della licenza, qui resistente, che contesta in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti di cui si discuterà qui appresso per quanto necessario.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2). Fatta eccezione del ricorrente __________, la legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze di quello dedotto in edificazione e già opponenti, è certa.
Questo Tribunale ha già stabilito che il ricorrente __________ non era legittimato ad impugnare il permesso che il municipio aveva rilasciato al resistente per demolire i vecchi edifici attualmente esistenti sul fondo (STA 52.2009.215/219/227 del 7 gennaio 2010). Se non era legittimato a contestare la demolizione degli stabili preesistenti, non si vede per qual motivo dovrebbe essergli riconosciuto il diritto di contestare un permesso per edificare gli stessi fondi. L'insorgente non solleva nuovi argomenti. Le considerazioni sviluppate nel precedente giudizio, alle quali l'insorgente viene rinviato, valgono dunque anche per il presente.
I ricorsi, tempestivi (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), sono dunque ricevibili in ordine. Avendo il medesimo oggetto, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 LPamm).
1.2. I fatti non sono contestati. Le impugnative possono dunque essere decise sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi emerge in modo chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. È inoltre sufficientemente nota a questo Tribunale dal precedente giudizio riguardante la demolizione dei vecchi edifici che sorgono ancora sulla part. 933. Una ripetizione del sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato non procurerebbe la conoscenza di alcun elemento nuovo, rilevante ai fini del giudizio.
2.Modinatura
2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione viene pubblicata dal municipio presso la cancelleria comunale. Della pubblicazione è dato avviso agli albi ed ai proprietari confinanti (cpv. 3). Contemporaneamente alla pubblicazione, le modificazioni dello stato dei luoghi devono essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine (cpv. 2).
La modinatura ed il picchettamento servono a dare pubblicità alla domanda di costruzione ed a permettere agli interessati di farsi un'idea dell'intervento più concreta di quella che possono formarsi in base ai progetti allegati alla domanda di costruzione.
La mancata o l'insufficiente modinatura esplica conseguenze analoghe a quelle derivanti da una pubblicazione difettosa della domanda di costruzione (RDAT II-1993 n. 34; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 6 n. 774). Non può pertanto essere eccepita con successo dagli opponenti che hanno comunque potuto esercitare compiutamente i loro diritti di difesa.
2.2. In concreto, prima dell'inoltro del progetto qui in esame, il resistente aveva inoltrato una domanda di costruzione per uno stabile simile, concepito come un'unica, monolitica costruzione, lunga circa 40 m ed alta poco meno di 10. La modinatura è stata posata in quell'occasione.
A seguito dell'avviso negativo dell'UNP, il resistente ha rinunciato a portare avanti questa domanda, inoltrandone una nuova, sulla base di un progetto rielaborato, denominato variante, che prevede di frazionare l'immobile in tre distinti edifici, di altezze leggermente diverse (m 8.50, 9.00 e 9.50). La modinatura non è stata adeguata al nuovo progetto.
Alcuni ricorrenti contestano il mancato aggiornamento della modinatura, pretendendo che la licenza venga annullata, siccome rilasciata in violazione di norme essenziali di procedura.
L'obiezione va disattesa, poiché tutti i ricorrenti hanno comunque potuto opporsi tempestivamente alla nuova domanda di costruzione. Nessuno di loro dimostra peraltro che il mancato aggiornamento della modinatura gli abbia impedito di rendersi concretamente conto dell'ubicazione e delle dimensioni dell'opera. Né sostiene di essere stato menomato o fuorviato nell'esercizio dei suoi diritti di difesa.
3. DLBN
3.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 lett. d del regolamento d'applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974 (RBN; 9.3.1.1.1) i paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere deturpati. Sono, quindi, vietate le modificazioni dello stato dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli altri valori del paesaggio. Sono in particolare vietate le costruzioni, ricostruzioni, o ogni altro intervento stravagante, indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e i valori dell'ambiente circostante in genere.
La nozione di deturpazione presuppone un notevole effetto sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che la costruzione non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve verificarsi un contrasto con quanto esiste, che risulti notevolmente molesto. Il pregiudizio arrecato dalla costruzione ai valori paesaggistici protetti deve essere rilevante. Il criterio di giudizio non è dato dal modo di pensare e di sentire di singole persone dotate di particolare sensibilità estetica e di speciale indirizzo artistico, ma deve essere ricercato nell'opinione di una collettività assai vasta ed esprimente un giudizio generale. Nell'interpretazione del concetto di deturpazione l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la loro applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto od alla limitazione del diritto di costruire (STA 52. 2010.85 del 7 giugno 2010 consid. 6; Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT, n. 208 seg. e rimandi).
Il concetto di deturpazione è di natura indeterminata. Esso conferisce pertanto all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 396 segg.). A differenza del Consiglio di Stato, che - fruendo di pieno potere cognitivo (art. 56 LPamm) - può rivedere liberamente l'apprezzamento delle istanze inferiori, in particolare di quelle che gli sono subordinate, il Tribunale cantonale amministrativo riesamina con riserbo l'interpretazione data dall'autorità cantonale al concetto in discussione, limitandosi a censurare le deduzioni lesive del diritto, in quanto prive di giustificazioni oggettive, fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti contrarie ai principi fondamentali del diritto. In casi di questa natura, il tribunale si scosta dalle decisioni prese dall'autorità amministrativa soltanto nella misura in cui escono dal quadro definito dalla legge (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 61 LPamm n. 2 in fine). Nella misura in cui la decisione censurata si fonda sull'apprezzamento, questo tribunale non può parimenti sostituire la sua valutazione a quella dell'autorità decidente, poiché ad esso, a differenza del Consiglio di Stato, non compete il controllo dell'adeguatezza e dell'opportunità. Esso deve quindi limitarsi a verificare che l'autorità decidente non sia incorsa in una violazione del diritto, esercitando in modo scorretto, segnatamente abusivo, il potere discrezionale riservatole dalla legge (art. 61 LPamm; RtiD II-2006 n. 7 consid. 3).
3.2. Il nucleo di Ganna è incluso in un comprensorio dichiarato paesaggio pittoresco. Gli interventi soggiacciono dunque al divieto di deturpazione, sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. d RBN.
L'UNP ha ritenuto che la nuova costruzione non deturpasse il paesaggio protetto.
La deduzione regge perfettamente alle critiche, che alcuni ricorrenti più o meno esplicitamente sollevano nei confronti dell'avvi-so favorevole dell'UNP. Non appare per nulla insostenibile. Non permette in particolare di rimproverare all'autorità decidente di aver abusato della latitudine di giudizio conferitale dall'art. 3 RBN ai fini dell'individuazione del contenuto normativo del concetto di deturpazione. Valutato l'intervento secondo il modo di pensare e sentire comune, non si può in effetti ravvisare nelle dimensioni, in particolare nell'altezza degli edifici che compongono il complesso in esame un intervento suscettibile di pregiudicare i valori caratteristici del paesaggio.
4. Altezza e volumetria
4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 2 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di Arbedo-Castione, nelle zone dei nuclei tradizionali (NV), le nuove costruzioni, ricostruzioni o riattazioni (recte: riattamenti) devono adattarsi all'aspetto tradizionale del nucleo. In particolare, soggiunge la norma, valgono le seguenti regole: tetto a falde con modalità di copertura tradizionale e aperture verticali (prevalenza dell'altezza sulla larghezza e del pieno sul vuoto).
La norma, invero assai succinta e generica, si limita a subordinare gli interventi edificatori nelle zone dei nuclei tradizionali all'ob-bligo di integrarsi convenientemente nel contesto paesaggistico del comparto. Non pone né limiti d'altezza, né limiti di indice, lasciando in sostanza al municipio il compito di valutare secondo apprezzamento se i singoli edifici si rapportino adeguatamente o meno all'aspetto tradizionale del nucleo. Le uniche regole architettoniche poste dalla norma riguardano la copertura dei tetti e le caratteristiche delle aperture. Valgono inoltre le distanze minime tra edifici fissate dall'art. 3 cpv. 1 lett. a NAPR e quelle da confine sancite dall'art. 4 cpv. 1 lett. a NAPR.
La nozione di adattamento all'aspetto tradizionale del nucleo è di natura indeterminata (Scolari, Diritto amministrativo, op. cit., n. 396). Il vincolo non si limita a vietare una deturpazione del paesaggio o anche solo una menomazione apprezzabile dei valori paesaggistici (cd. clausola estetica negativa; Verunstaltungsverbot), ma esige che l'edificazione si inserisca convenientemente nel quadro ambientale, adeguandosi ad esso in modo da non alterarne gli equilibri in misura inammissibile (cd. clausola estetica positiva; Eingliederungsgebot; DTF 114 Ia 343 seg.; STF 1P. 392-394/1990 consid. 4b; Marco Borghi, Il diritto per gli architetti, Zurigo-Basilea-Ginevra 2010, n. 274; Scolari, Commentario, ad art. 28 LALPT n. 209; Christoph Fritsche/ Peter Bösch, Zürcher Planungs- und Baurecht, Zurigo 2006, cap. 10.1.1.1; BJM 2006, 248 seg.).
La nozione in esame, appartenente al diritto comunale autonomo, conferisce al municipio una certa latitudine di giudizio in punto all'individuazione del suo contenuto precettivo.
Trattandosi di una questione di diritto, il Tribunale, chiamato a statuire sull'interpretazione data dal municipio alla nozione giuridica indeterminata in esame, giudica di per sé con pieno potere di cognizione, che esercita tuttavia con riserbo sia per la natura della norma, sia per il rispetto dovuto all'autonomia comunale. Nella misura in cui la norma riservi al municipio anche un certo margine discrezionale, il sindacato di legittimità che questo Tribunale è chiamato ad esprimere è invece circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso d'apprezzamento (cfr. DTF 100 Ia 82 consid. 4a; 96 I 369 consid. 4; Scolari, Commentario, n. 396 segg.).
4.2. Nel caso concreto, il municipio ha ritenuto che i tre edifici contigui che formano lo stabile d'appartamenti si adattassero all'aspetto tradizionale del nucleo di Ganna. La valutazione, contestata dai ricorrenti unicamente dal profilo degli ingombri verticali, regge alla critica. Per quanto opinabile possa apparire, non può in nessun caso essere considerata insostenibile. L'altezza degli edifici, variante da m 8.50 a m 9.50, è sicuramente considerevole. Non può tuttavia essere considerata fuori misura. Numerosi altri edifici del nucleo di Ganna sono strutturati su tre piani e presentano altezze simili. Può darsi che l'edificio in contestazione finisca per essere la costruzione di maggior mole dell'intero nucleo. La discrepanza risulta tuttavia ancora contenuta entro limiti ragionevoli. Non appare esorbitante.
È ben vero che una costruzione di dimensioni più contenute sarebbe forse stata più consona alle caratteristiche del comparto. Tale considerazione non permette tuttavia ancora di rimproverare al municipio di aver abusato della latitudine di giudizio che l'art. 24 NAPR gli riserva. Né permette alle istanze di ricorso di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità comunale senza violarne l'autonomia.
In quanto volti a contestare l'adeguatezza dell'inserimento della controversa costruzione nel contesto paesaggistico del nucleo, peraltro privo di caratteristiche particolarmente pregevoli, i ricorsi vanno dunque respinti.
5.Distanze
5.1. Secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. a NAPR, nella zona del nucleo tradizionale, gli edifici devono rispettare le seguenti distanze:
- in contiguità o a 3.00 m da un edificio senza aperture;
- a 4.00 m da un edificio con aperture.
Dove non sia diversamente stabilito, soggiunge l'art. 4 cpv. 1 lett. a NAPR, nel nucleo tradizionale, se non sorgono a confine, gli edifici devono rispettare una distanza minima di m 1.50 dal confine di un fondo privato o pubblico.
L'ordinamento delle distanze nella zona dei nuclei del piano regolatore di Arbedo-Castione riprende in sostanza la disciplina prevista dagli art. 120 e 124 della legge di applicazione e complemento del CCS del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1), fatta eccezione delle regole sulle aperture (art. 125 seg. LAC).
5.2. Nel caso concreto, la ricorrente __________ contesta la distanza dell'edificio situato all'estremità sudovest in contiguità con lo stabile che sorge sul suo fondo (part. 934). A suo avviso, questo edificio violerebbe la distanza minima tra edifici nella misura in cui sporge per circa 2 m dalla parte arretrata della facciata sudovest del suo stabile. L'insorgente ricorda che da questa facciata e da quella attigua sporgono due balconi (ballatoi) dotati di vista verso nordovest.
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione, rilevando che la facciata sporgente forma un angolo retto con la facciata sudovest dello stabile della ricorrente e che l'ordinamento delle distanze previsto dalle NAPR non conosce distanze oblique.
Ora, è ben vero che i corpi sporgenti ad angolo retto da edifici contigui non devono rispettare alcuna distanza verso le facciate adiacenti (STA 52.2000.12 del 18 luglio 2000; 52.1996.185 del 21 gennaio 1997 = RDAT II-1997 n. 29). Nel caso in oggetto, tuttavia, il Consiglio di Stato ha omesso di considerare che lo stabile della ricorrente __________ è munito di due balconi a sbalzo, sporgenti dalla facciata sudovest, che si estendono ad L anche sulla facciata adiacente. Questi balconi sono da considerare aperture a prospetto, che in quanto tali chiamano distanze, non soltanto per rapporto al lato maggiore del balcone (1) rivolto verso sud-ovest, ma anche per rapporto al lato minore del balcone (2), posto a meno di 2 m dal confine verso la part. 933 ed al lato minore del balcone (1), largo meno di un metro, che addirittura coincide con il confine fra i due fondi.
Confine SCHEMA
933 934
facciata attuale
N
ca. 2.00 m
< .4.00 m
934
Entro questi limiti, la licenza non può essere confermata.
5.3. Il difetto, non è comunque tale da giustificare l'annullamento dell'intera licenza; esso può infatti essere corretto subordinando la alla condizione (riduttiva) di arretrare la facciata sudovest di questo edificio in modo da allinearla sul prolungamento della parte arretrata della facciata sudovest dell'edificio della ricorrente __________, dalla quale sporge il balcone 1.
Confine SCHEMA
933 934
facciata arretrata
facciata attuale
N
ca. 2.00 m
< .4.00 m
facciata da arretrare
934
confine
5.4. Vanno per contro respinte le censure sollevate dalla stessa ricorrente nei confronti delle aperture (finestre) previste sulla facciata dello stabile contiguo al suo che si apre sulla piazzetta per dare luce al corpo scale. Gli art. 3 e 4 NAPR regolano infatti soltanto le distanze tra edifici, rispettivamente dal confine. Non recepiscono anche le regole sulla formazione di aperture fissate dagli art. 125-128 LAC.
Parimenti da respingere sono le contestazioni di __________ riguardanti l'area verde e l'accumulo della neve sul tetto degli edifici. Per la zona del nucleo, le NAPR non prescrivono un'area verde minima. La contestazione riguardante l'accumulo della neve sul tetto va invece fatta valere davanti al giudice civile.
6. 6.1. In esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque parzialmente accolti, annullando il giudizio governativo impugnato e confermando la licenza alla condizione supplementare di cui si è detto al considerando 5.3.
6.2. La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. I ricorrenti rifonderanno inoltre al resistente un'indennità per ripetibili di entrambe le istanze adeguatamente commisurata alla loro preponderante soccombenza (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 21 LE; 3 RBN; 3, 4, 24 NAPR di Arbedo-Castione; 3, 18, 28, 31, 46, 51, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. 1.1. Il ricorso (e) di __________ è irricevibile.
1.2. I ricorsi a, b, c, d, f sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza:
1.2.1. la decisione 19 maggio 2010 del Consiglio di Stato (n. 2527) è annullata e riformata nel senso che:
1.2.2. la licenza edilizia 5 novembre 2009 rilasciata dal municipio di Arbedo-Castione a CO 2 è confermata alla condizione supplementare di arretrare la facciata sudovest dell'edificio situato all'estremità sudovest dello stabile d'appartamenti previsto sulla part. 933 in modo da allinearla sul prolungamento della parte arretrata della facciata sudovest dell'edificio esistente in contiguità sulla part. 934 (consid. 5.3.).
2. La tassa di giudizio di fr. 2'800.- è posta a carico del resistente CO 2 nella misura di fr. 400.- e dei ricorrenti RI 1 __________, __________, __________, __________ e __________ in ragione di fr. 400.ciascuno.
3. Ciascuno dei ricorrenti rifonderà fr. 400.- al resistente CO 2 a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria