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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.08.2010 52.2010.190

25 agosto 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,951 parole·~10 min·2

Riassunto

Sospensione dell'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico del gestore di un bar in cui è stato servito dell'alcool a un minorenne

Testo integrale

Incarto n. 52.2010.190  

Lugano 25 agosto 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi

segretario:

Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 17 maggio 2010 della

RI 1 patr. da: avv. PA 1  

contro  

la decisione 27 aprile 2010 del Consiglio di Stato (n. 2095), che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 10 febbraio 2010 dell'Ufficio dei permessi, che ha sospeso per la durata di un mese l'autorizzazione alla gestione dell'esercizio pubblico "B__________ " a CO 1;

viste le risposte:

-    27 maggio 2010 dell'Ufficio dei permessi,

-    1° giugno 2010 del Consiglio di Stato,

-    14 giugno 2010 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.       La RI 1, società in nome collettivo, è titolare dell'autorizzazione alla gestione dell'esercizio pubblico "B__________ ", il cui gerente è G__________ (doc. 1). Si tratta di un noto ritrovo giovanile, particolarmente frequentato nelle sere della finesettimana, ubicato in via __________ a CO 1.

B.       Con decisione 10 febbraio 2010 l'Ufficio dei permessi (nel seguito: l'Ufficio) ha sospeso per un mese l'autorizzazione alla gestione dell'esercizio pubblico. Fondandosi sugli accertamenti effettuati dalla polizia, esso aveva ritenuto che a due riprese nel bar erano state servite bevande alcoliche a persone minori di anni diciotto. L'Ufficio aveva altresì rilevato che per una simile infrazione il gerente era già stato oggetto di una comminatoria di sospensione dell'autorizzazione il 17 novembre 2008 (doc. 44) e di una multa il 13 febbraio 2009 (doc. 27).

C.      a. Contro la decisione dell'Ufficio, la RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento. Essa ha sostenuto che non fosse stata provata la vendita di bevande alcoliche a minorenni presso il B____________________. In ogni caso la sanzione era sproporzionata e si giustificava, al più, una multa.

b. Con decisione 27 aprile 2010, il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo la sospensione a quindici giorni. Il Governo ha infatti ritenuto che il personale dell'esercizio pubblico sanzionato potesse essere ritenuto responsabile, con la "necessaria certezza", solo per uno dei due casi posti alla base del provvedimento impugnato, riconoscendo inoltre nel caso concreto che l'obbligo di vigilare su quanto accade nell'esercizio pubblico sulla base dell'art. 53 della legge sugli esercizi pubblici, del 21 dicembre 1994 (Les pubb; RL 11.3.2.1), potesse essere oggettivamente difficile, tanto più che il ragazzo al quale l'alcol era stato servito era al momento dei fatti prossimo alla maggiore età.

D.      Contro la decisione appena descritta la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che la decisione 10 febbraio 2010 dell'Ufficio sia annullata. Essa contesta nuovamente i fatti alla base della sanzione e la proporzionalità del provvedimento.

E.       L'Ufficio ribadisce la sua posizione, mentre il Consiglio di Stato non formula osservazioni. Entrambi chiedono che il ricorso sia respinto. Il municipio si rimette al giudizio del Tribunale.

Considerato,                  in diritto

1.      1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 71 cpv. 3 Les pubb), la legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm).

1.2. L'impugnativa, ricevibile in ordine, può essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria; del resto la ricorrente non sollecita l'assunzione di prove (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.      2.1. L'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che il suo titolare soddisfa le condizioni poste dalla legge e dal relativo regolamento per condurre un determinato esercizio pubblico. Essa presuppone, fra l'altro, che il gestore sia in possesso del corrispondente certificato di capacità o si avvalga della collaborazione di un gerente in possesso di tale certificato (art. 77 regolamento della legge sugli esercizi pubblici, del 3 dicembre 1996; Res pubb; RL 11.3.2.1.1). Il gestore è dunque l'imprenditore (persona fisica, morale [recte: giuridica] o unione di persone) responsabile della conduzione dell'esercizio (art. 75 Res pubb).

2.2. Giusta l'art. 68 lett. b Les pubb, l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è sospesa, di regola previa comminatoria, per un periodo massimo di tre mesi quando si contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della medesima legge o del regolamento d'applicazione. La sospensione dell'autorizzazione a gestire fondata sull'art. 68 lett. b Les pubb non si configura come una misura volta a ristabilire una situazione conforme al diritto, ma come un provvedimento di natura repressiva, finalizzato a sanzionare un comportamento trasgressivo posto in essere dal titolare dell'autorizzazione. In quanto sanzione, essa deve, di principio, essere commisurata alla gravità oggettiva dell'infrazione, tenendo debitamente conto delle circostanze in cui la legge è stata violata (cfr. RDAT I-2002 n. 37 consid. 2.1). Data la sua rilevanza penale, la correttezza del provvedimento viene esaminata con pieno potere cognitivo dal Tribunale (art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950; CEDU; RS 0.101; cfr. STA 52.2002.315 del 18 febbraio 2003 consid. 4). Nella gerarchia delle sanzioni previste dagli art. 66-70 Les pubb, la sospensione segue la multa (art. 66 Les pubb) e precede la revoca della patente (art. 69 Les pubb), provvedimento quest'ultimo che si giustifica segnatamente quando vengono meno i presupposti per il suo rilascio. L'adozione di una decisione ai sensi degli art. 68 o 69 Les pubb comporta altresì una sospensione fino a tre mesi per il gerente (art. 68a cpv. 1 Les pubb).

2.3. L'art. 50 lett. b Les pubb vieta al gerente di servire bevande alcoliche alle persone di età inferiore ai diciotto anni. Il gerente deve istruire adeguatamente il personale in merito a tale divieto e vigilare affinché esso sia rispettato. Nella sua qualità di garante il gerente dell'esercizio pubblico risponde per le infrazioni commesse dai suoi dipendenti (RDAT I-2002 consid. 2.3.). In caso di dubbi circa l'età del cliente il gerente deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione (art. 53a Les pubb).

3.      3.1. L'Ufficio, sulla base dei rapporti di polizia, ha ritenuto che nel B__________ a in due occasioni, il 28 novembre 2009 e l'8 gennaio 2010 a C. N., rispettivamente, a V. M., entrambi minori di diciotto anni, siano state servite bevande alcoliche. Inoltre per un fatto analogo risalente al 9 ottobre 2008, il gerente era stato oggetto di una comminatoria e di una multa. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la violazione della legge fosse provata unicamente in relazione all'episodio riportato dal testimone C. N.

La ricorrente contesta recisamente quanto imputatole, fatto che è stato accertato in maniera lacunosa. Ritiene che la testimonianza su cui si fonda la sanzione sia isolata e confusa. Il teste, interrogato undici giorni dopo i fatti, non ha indicato altri testimoni e non è nemmeno riuscito a individuare il cameriere. Dal verbale non emerge che egli si sia recato nell'esercizio pubblico, ma solo presso lo stesso. Ritiene che dal verbale è possibile presupporre che siano stati gli amici maggiorenni a ordinare per C. N.

3.2. Innanzitutto che la somministrazione di alcol a minorenni potrebbe comportare la sanzione irrogata non è contestato dalla ricorrente, che non mette in dubbio che il comportamento del gerente - peraltro socio con firma individuale - le sia imputabile.

3.3. Quanto alla contestazione dell'accertamento dei fatti operata dal Governo, la critica mossa dalla ricorrente cade nel vuoto. Dal verbale emerge con certezza che il minorenne C. N. ha consumato alcol nell'esercizio pubblico in questione; l'improprio utilizzo di "presso" nel verbale nulla muta al riguardo. La testimonianza appare chiara e non confusa. È vero che il teste è stato escusso solo diversi giorni dopo l'accaduto. Tuttavia, il racconto è lineare e credibile. Ininfluente è il fatto che egli non sia stato in grado di indicare quale cameriere l'abbia servito (ha comunque indicato che si trattava di più d'uno) o altri testi (del resto non si vede la necessità di reperirne). La decisione del Consiglio di Stato resiste, sotto quest'aspetto, all'esame del Tribunale.

3.4. Anche la critica mossa alla mancata comminatoria non è fondata. Essa resta, a chiaro tenore dell'art. 68 Les pubb, facoltativa. Al più potrebbe risultare una lesione del diritto di essere sentita della ricorrente, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione diritto di essere sentito può essere sanato in una procedura di ricorso qualora l'autorità adita disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). Nel caso concreto il Consiglio di Stato godeva di pieno potere cognitivo (art. 56 LPamm). Un'eventuale lesione del diritto di essere sentita della ricorrente sarebbe quindi da ritenersi senz'altro sanata con la procedura davanti alla prima istanza di ricorso.

3.5. Il requisito della gravità dell'infrazione dev'essere esaminato con una certa severità poiché la sospensione è una misura economicamente assai gravosa per il destinatario le cui conseguenze si ripercuotono inevitabilmente anche sull'immagine e la serietà dell'esercizio pubblico che arrischiano di essere compromesse seriamente; inoltre la contravvenzione deve denotare una gravità tale da doversi escludere l'adozione di un provvedimento meno gravoso, segnatamente la multa (RDAT I-1993 n. 63 consid. 3.2).

Ora, la somministrazione di bevande alcoliche a un minorenne è senz'altro da ritenersi una contravvenzione alla Les pubb di una certa gravità. Difatti l'obbligo di accertarsi, in caso di dubbio, dell'età del cliente è stato oggetto di una specifica modifica della legge che ha portato all'introduzione dell'art. 53a Les pubb. Resta da valutare se nelle circostanze la sanzione si rivela commisurata (cfr. supra, 2.2.). Se da un lato occorre riconoscere che, come ha ritenuto il Consiglio di Stato, in presenza di una clientela giovane può essere difficile determinarne l'età, dall'altro è proprio per il medesimo motivo che a un ritrovo pubblico con questo tipo di avventori dev'essere richiesta un'attenzione particolare. Nulla muta al riguardo il fatto che il giovane fosse ormai prossimo all'età adulta: ancora non vuol dire che egli avesse un aspetto che ne escludesse la minor età. La quantità di alcol servito non è nemmeno trascurabile: si tratta infatti di "circa un litro e mezzo o due" di birra e di tre bicchierini di tequila "ca. in totale sarà stato più o meno un decilitro" (per le citazioni che precedono, verbale 9 dicembre 2009 del teste C. N., pag. 2). Pure la qualità dell'alcol servito risulta anche un super alcolico, come visto - gioca un ruolo. Tanto più che l'esito dell'infrazione è stato di una certa gravità giacché l'analisi del sangue di C. N. ha rivelato un valore alcolemico di 2.31 g/Kg e uno stato psicofisico definito come pietoso, che ha richiesto il trasporto al pronto soccorso dell'Ospedale __________ (verbale 9 dicembre 2009, doc. 24, pag. 1 e 3).

Il gerente, infine e come visto, già era stato sanzionato per una simile violazione.

Da quanto precede ne deriva che l'infrazione commessa è senz'altro grave e a ragione l'Ufficio prima e il Consiglio di Stato poi hanno optato per la sospensione dell'autorizzazione a gestire e non per una multa. La sanzione irrogata, ridotta da parte del Governo, è dunque da ritenersi proporzionata alla gravità del fatto, tenuto conto anche che il massimo di sospensione comminabile secondo l'art. 68 lett. b Les pubb è di tre mesi.

4.      Per i motivi che precedono, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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