Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.07.2010 52.2010.167

19 luglio 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,874 parole·~9 min·2

Riassunto

Permesso di dimora temporaneo

Testo integrale

Incarto n. 52.2010.167  

Lugano 19 luglio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Damiano Bozzini

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 aprile 2010 della

RI 1  

contro  

la risoluzione 14 aprile 2010 (n. 1795) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 27 gennaio 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, mercato del lavoro, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di dimora temporaneo (L) in favore della cittadina russa I__________;

viste le risposte:

-    11 maggio 2010 del Consiglio di Stato,

-    26 maggio 2010 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 27 gennaio 2010, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la richiesta della RI 1 di M__________, volta al rilascio di un permesso di dimora temporaneo (L) a favore della cittadina russa I__________ (1969) per formarla presso l’azienda, durante 180 giorni all’anno, quale venditrice indipendente. Attività che essa avrebbe poi svolto sul territorio russo.

Il dipartimento ha rilevato che per occupare il posto in parola era possibile, con le opportune ricerche, far capo alla manodopera indigena o proveniente da uno degli Stati dell’UE o dell’AELS. Ha inoltre ritenuto che non fosse possibile derogare a tale principio, in quanto l’interessata non è una lavoratrice qualificata. Ha pure tenuto conto degli esigui contingenti previsti nel settore. La decisione è stata resa sulla base degli art. 20, 21, 22, 23, 30, 32, 40, 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), 19, 22, 83, 85 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201), 9 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1) e 2 lett. m, 8, 12 e 14 del relativo regolamento 23 giugno 2009 (RLALPS CE/AELS).

                                  B.   Con giudizio 14 aprile 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.

Innanzitutto il Governo ha considerato il periodo di formazione che I__________ avrebbe svolto nel nostro Paese all’interno della RI 1 quale attività lucrativa e che pertanto essa doveva rispettare le condizioni previste dalla LStr, segnatamente quelle relative alla priorità dei lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro elvetico o provenienti da uno degli Stati dell’UE o dell’AELS. L’Esecutivo cantonale ha poi rilevato che la datrice di lavoro non aveva dimostrato di avere profuso gli sforzi necessari per rintracciare una persona con il profilo richiesto al fine di rispettare queste condizioni. Ha quindi ritenuto legittimo negare il permesso richiesto.

                                  C.   Contro la predetta pronunzia governativa la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora in favore di I__________.

La ricorrente contesta che la sua dipendente vada considerata, dal profilo della legge, quale persona esercitante un’attività lucrativa. Pone in evidenza che il permesso è volto a permettere all’interessata di acquisire la formazione necessaria, senza retribuzione, al fine di svolgere in futuro un’attività indipendente in Russia per vendere, dietro una percentuale, i prodotti della società.

In ogni caso ritiene di avere profuso tutti gli sforzi necessari per rintracciare una persona con il profilo richiesto, ma invano. Chiede inoltre il risarcimento di tutte le spese sopportate a livello amministrativo e la copertura della perdita di guadagno causata all’azienda in attesa che venga rilasciato il permesso richiesto.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, senza formulare osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   Va rilevato innanzitutto che non esiste alcun trattato tra la Confederazione Svizzera e la Federazione di Russia che regoli in modo specifico il soggiorno sul nostro territorio dei cittadini di quest'ultimo Paese, dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno o di lavoro. Ne discende che la vertenza va esaminata esclusivamente sotto il profilo del diritto interno elvetico.

                                   3.   3.1. Secondo l’art. 11 cpv. 2 LStr è considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso. Giusta l’art. 1a OASA, è considerata attività lucrativa dipendente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro con sede in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all’estero e che l’attività sia esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (cpv. 1). È considerata attività lucrativa dipendente anche l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, consulente religioso, artista e impiegato alla pari (cpv. 2).

3.2. L’art. 18 LStr dispone che lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente se l’ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera (a), un datore di lavoro ne ha fatto domanda (b) e sono adempite le condizioni di cui agli art. 20 a 25 (c).

Giusta l’art. 21 cpv. 1 LStr, occorre dimostrare che per l’attività lucrativa richiesta non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto. Sono considerati lavoratori indigeni (cpv. 2): i cittadini svizzeri (a); i titolari di un permesso di domicilio (b); i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un’attività lucrativa (c). Secondo l’art. 22 LStr, devono essere inoltre osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore. L’art. 23 cpv. 1 LStr dispone che il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un’attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati. In deroga al capoverso 1, possono essere ammessi in Svizzera (cpv. 3): investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro o ne creano di nuovi (a); persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo (b); persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (c); persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale (d); persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d’affari internazionali importanti dal punto di vista economico (d).

3.3. Per soggiorni di un anno al massimo, è rilasciato un permesso di breve durata per un determinato scopo di soggiorno, che può essere vincolato a ulteriori condizioni (art. 32 cpv. 1 e 2 LStr).

                                   4.   4.1. In concreto, dal contratto di lavoro 28 dicembre 2009 tra la RI 1 e I__________, agli atti, risulta che quest’ultima verrebbe assunta in qualità di venditrice dei prodotti della società sul territorio russo e retribuita secondo una percentuale stabilita tra le parti. La lavoratrice ha inoltre l’obbligo di seguire, durante due settimane lavorative al mese per un periodo di 12 mesi, un’attività formativa presso la sede della ditta a M__________ per le fasi di coordinamento del lavoro.

La ricorrente contesta che la dipendente vada considerata quale persona esercitante un’attività lucrativa in Svizzera e debba soggiacere alle condizioni restrittive del diritto interno. Pone in evidenza che la stessa svolgerà la sua attività all’estero, mentre la sua presenza in Svizzera si limiterà a un periodo formativo non retribuito. La tesi dell’insorgente non può essere condivisa.

Bisogna considerare infatti che la formazione in parola è prevista presso la sede della ditta a M__________ ed è volta a permettere a I__________ di acquisire la formazione necessaria per poter coordinare e vendere i prodotti della ditta sul territorio russo, dove verrà retribuita secondo una percentuale stabilita tra le parti.

Ora, questa formazione è parte integrante del loro contratto di lavoro. Non importa quindi se, nel caso concreto, tale attività sia esercitata a titolo gratuito o contro un indennizzo minimo volto esclusivamente a coprire le necessità basilari come il vitto e l’alloggio durante il suo soggiorno in Svizzera. Il fatto poi che la ricorrente abbia in seguito modificato, peraltro dopo la decisione dipartimentale impugnata, il contratto di lavoro denominandolo formalmente quale contratto di cooperazione, non permette certo di sovvertire quanto precede.

Va pure osservato che la circostanza di essere in formazione presso un datore di lavoro non costituisce un motivo di deroga dal profilo delle priorità per il reclutamento ai sensi dell'art. 21 LStr (cfr. Istruzioni emanate dall'Ufficio federale della migrazione nel settore degli stranieri, stato al 20.08.2009, n. 4.1.1).

4.2. In ogni caso la ricorrente afferma di aver effettuato inutilmente delle ricerche di personale per il posto in parola tramite un annuncio pubblicato su un sito internet (v. doc. 12: pubblicazione del 1° aprile 2010 sul sito www.inserisciannuncio.com). A prescindere dal fatto che tale ricerca è stata effettuata soltanto dopo la decisione di diniego del rilascio del permesso richiesto, per di più sul mercato italiano per la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, lo sforzo profuso dalla datrice di lavoro non è certamente sufficiente per ritenere che essa abbia fatto tutto il possibile per rintracciare una persona con il profilo richiesto, anche tra i disoccupati disposti a svolgere un apprendistato, e che abbia rispettato il principio della priorità che occorre dare ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro elvetico.

In siffatte circostanze, non si può quindi ritenere che la datrice di lavoro abbia dimostrato di avere intrapreso tutte le ricerche necessarie per il profilo richiesto tramite offerte d'impiego pubblicate nella stampa quotidiana o specializzata, nei media elettronici, o tramite un'agenzia di collocamento privata, come prevedono le menzionate Istruzioni emanate dall'Ufficio federale della migrazione nel settore degli stranieri (v. n. 4.3.2.1 e 4.3.2.2.). Non bisogna inoltre dimenticare che i datori di lavoro devono annunciare con sufficiente anticipo agli uffici regionali di collocamento (URC) i posti vacanti nel nostro Paese che potranno verosimilmente essere occupati solo dalla manodopera indigena e dai lavoratori provenienti dallo spazio UE/AELS. Posto vacante, quello qui in discussione, che la RI 1 non ha invece provveduto ad annunciare.

Va rilevato infine che I__________, in quanto non qualificata, non rientra nella categoria di lavoratori che potrebbero beneficiare, giusta l’art. 23 cpv. 3 LStr, di una deroga alle condizioni personali di ammissione.

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso della RI 1 dev'essere pertanto respinto e la decisione impugnata confermata in quanto immune da violazioni del diritto.

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 11, 18, 21, 22, 23, 32 LStr; 1a OASA; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario

52.2010.167 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.07.2010 52.2010.167 — Swissrulings