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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.06.2010 52.2010.133

24 giugno 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,325 parole·~22 min·3

Riassunto

Pubblico concorso. Subappalto/Prestito di manodopera. Ricorrente a giusto titolo esclusa dalla gara per essersi avvalsa di una fornitura di manodopera di gran lunga superiore alla quota del 25% ammessa dalla legge

Testo integrale

Incarto n. 52.2010.133  

Lugano 24 giugno 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Luisa Vassalli Zorzi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 3 aprile 2010 della

RI 1  patrocinata da: PA 1PA 1  

contro  

a.           b.

la decisione 23 marzo 2009 (n. 1335) del Consiglio di Stato, che esclude l'offerta della ricorrente dalla gara indetta per aggiudicare la fornitura, la posa e la messa in servizio delle installazioni elettriche occorrenti alla costruenda galleria __________;     la decisione 23 marzo 2009 (n. 1334) del Consiglio di Stato, che aggiudica al CO 1 (formato dalle ditte __________) la fornitura, la posa e la messa in servizio delle installazioni elettriche occorrenti alla costruenda galleria __________;  

viste le risposte:

-    13 aprile 2010 del Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);

-    19 aprile 2010 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;

-    19 aprile 2010 del CO 1;

preso atto della replica 10 maggio 2010 della ricorrente e delle dupliche:

-    21 maggio 2010 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;

-    25 maggio 2010 del CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 10 novembre 2009 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la posa e la messa in servizio delle installazioni elettriche occorrenti alla costruenda galleria __________ (FU n. __________ pag. __________).

                                         La commessa comprendeva le attività così descritte nel bando di concorso:

Quantitativi principali - fornitura e posa in opera

- 3 pz gruppi statici di continuità 80 kVA

- 6'600 m tubi portacavi

- 28'300 m canali portacavi

- 103'400 m cavi elettrici

- 5'800 m scanalatura su marciapiedi

- 18 pz quadri elettrici

- 280 pz demarcatori a LED per guida ottica

- 364 pz plafoniere fluorescenti

- 12 pz candelabri per illuminazione esterna

- 670 pz cassette di derivazione

- 240 pz otturazioni antiroditore

- 1 pz impianto elettrico per rete idranti

- 59 pz lamiere protezione risalite cavi

Solo posa in opera

- 102 pz lampade a vapori di sodio

- 790 pz lampade fluorescenti

- 57 pz lampade emergenza

- 24 pz lampade segnalazione vie di fuga

A sua volta, le disposizioni particolari CPN 102 precisavano come segue il materiale oggetto di fornitura e i lavori di messa in opera (pos. 133.110/120):

fornitura

-   canali portacavi;

-   cavi elettrici per la distribuzione BT, per gli impianti d'illuminazione, per le prese generiche, per gli armadi SOS e per il raccordo di utenze secondarie;

-   cavi e componenti per la rete equipotenziale di terra;

-   corpi illuminanti per il cunicolo di sicurezza, i by-pass, il vano aspirazione fumi, le centrali elettriche e i locali tecnici;

-   componenti per l'impianto di demarcazione della carreggiata (guida ottica);

-   gruppi di continuità USV e batterie;

-   componenti per gli impianti secondari nelle centrali (lampade, prese, cavi, ecc.);

-   componenti per gli impianti di illuminazione delle zone d'approccio (candelabri, quadri elettrici, cavi, ecc.);

-   telai in alluminio equipaggiati con tutte le apparecchiature per ripartitori rame e fibra ottica, i quali verranno inseriti in armadi forniti da terzi.

Messa in opera

-   posa e raccordo dei corpi illuminanti forniti da terzi per il vano traffico;

-   posa dei canali portacavi;

-   posa e raccordo dei cavi elettrici per la distribuzione BT, per gli impianti d'illuminazione, per le prese generiche, per gli armadi SOS e per il raccordo di utenze secondarie;

-   posa e raccordo dei cavi e componenti per la rete equipotenziale di terra;

-   posa e raccordo dei corpi illuminanti per il cunicolo di sicurezze, i by-pass, il vano aspirazione fumi, le centrali elettriche e i locali tecnici;

-   posa e raccordo dei componenti per l'impianto di demarcazione della carreggiata (guida ottica);

-   posa e raccordo dei gruppi di continuità USV e batterie;

-   posa e raccordo dei componenti per gli impianti secondari nelle centrali (lampade, prese, cavi, ecc.);

-   posa e raccordo dei componenti per gli impianti di illuminazione delle zone d'approccio (candelabri, quadri elettrici, cavi, ecc.);

-   ritiro degli armadi vuoti forniti da terzi presso il costruttore degli stessi per l'inserimento dei telai;

-   posa dei telai equipaggiati con gli elementi di comando e gestione;

-   messa in esercizio;

-   prove di funzionamento;

-   test e collaudi.

                                         Le stesse disposizioni stabilivano che il subappalto era ammesso unicamente per i lavori specialistici (pos. R 269.100) e richiamandosi all'art. 36 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) specificavano che era ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni subappalto (pos. R 269.200). L'elenco degli eventuali subappaltatori doveva essere allegato agli atti inoltrati dal concorrente (pos. 252.100), mentre l'offerta dei singoli subappaltatori andava prodotta solo a richiesta del committente (pos. 252.210).

                                  B.   Entro i termini prestabiliti sono pervenute al committente tre offerte, per importi complessivi compresi tra fr. 5'487'397.60 e fr. 6'101'868.90.

Esperite le necessarie verifiche, il 23 marzo 2010 il Consiglio di Stato ha estromesso dalla procedura l'offerta della RI 1, rimproverandole di aver subappaltato a terzi lavori non specialistici in violazione delle pos. 269.100 e 269.200 delle disposizioni particolari.

Con decisione di uguale data, il Governo ha inoltre assegnato la commessa al CO 1, giunto primo in graduatoria con 600 punti.

                                  C.   Contro le predette risoluzioni governative, la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando l'annullamento di entrambe e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Contestata l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 26 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) sul quale il committente ha fondato la decisione di estromissione, la ricorrente ha addotto in sostanza di aver pienamente rispettato le regole di gara, affidando degli interventi specialistici - segnatamente il montaggio di lampade e canali, da un lato, e la posa di cavi e lampioni esterni, dall'altro - a due ditte particolarmente qualificate nella realizzazione di tali lavori. Le offerte a queste due imprese sono state chieste molto presto, fornendo loro dati approssimativi quantificati per eccesso. Per questo motivo la loro proposta di collaborazione risulta formulata in termini generici e solo indicativi, sia per quanto attiene alla natura della prestazione fornita che al numero delle ore necessarie per eseguirla. A torto il committente ha ritenuto che l'insorgente avesse l'intenzione di subappaltare gran parte della commessa a terzi, disattendendo la prescrizione del concorso che permetteva di delegare ad altre ditte solo lavori specialistici. Il provvedimento di estromissione sarebbe pertanto ingiustificato e andrebbe annullato insieme all'aggiudicazione della commessa al CO 1. Quest'ultimo, e non la ricorrente, avrebbe dovuto essere escluso dalla gara. Vuoi perché non ha prodotto sufficienti referenze di idoneità e tutti i documenti richiesti dalla stazione appaltante (manca in particolare la descrizione di attrezzature, macchinari e installazioni previste per il montaggio e la posa delle apparecchiature oggetto dell'appalto), vuoi perché ha inoltrato un'offerta incompleta (fanno difetto referenze e schede tecniche di alcuni prodotti) ed ha subappaltato a terzi un lavoro comune come la posa ed il raccordo dei gruppi di continuità.

                                  D.   Opponendosi all'accoglimento dell'impugnativa, in sede di risposta la Divisione delle costruzioni e l'aggiudicatario hanno avversato diffusamente le tesi dell'insorgente.

Puntualizzato che l'estromissione trova la sua base legale negli art. 36 e 40 RLCPubb/CIAP e nella pos. 269.100 delle prescrizioni concorsuali, la stazione appaltante ha ricordato che stando ai documenti prodotti ed a quanto dichiarato in occasione della discussione d'offerta la ricorrente intende subappaltare a terzi il montaggio di lampade e canali, nonché la posa di cavi e lampioni esterni, ovvero 12'000 ore di lavoro a fronte di un impegno complessivo relativo all'intera commessa di 14'700 ore di manodopera. I subappalti in questione concernono l'essenza stessa della commessa e non rivestono alcun carattere specialistico. Donde l'esclusione della ricorrente in applicazione della pos. 269.100 delle regole di gara.

Quanto all'estromissione dell'aggiudicatario invocata dall'insorgente, la committenza ha evidenziato che nessuna delle motivazioni addotte dalla RI 1 per sostanziare l'adozione di un simile provvedimento è fondata. La descrizione di attrezzature, macchinari e installazioni previste per il montaggio e la posa delle apparecchiature oggetto dell'appalto è contenuta nella relazione tecnica. La referenza per il prodotto __________ rilasciata dalle competenti autorità grigionesi (Tiefbauamt Graubünden) è stata allegata all'offerta e la sua veridicità è stata ulteriormente verificata dal committente per telefono. Le specifiche tecniche dei materiali vanno invece inoltrate prima della firma del contratto e non necessariamente con l'offerta (vedi in tal senso pos. 252.240 delle disposizioni particolari CPN 102). L'allacciamento, la messa in funzione e la taratura di un gruppo di continuità - ha soggiunto il committente - richiedono una competenza specifica, per cui il subappalto di questo lavoro a degli specialisti, così come previsto dal consorzio vincente, è senz'altro ammissibile.

Dal canto suo, il deliberatario ha ribattuto punto per punto alle contestazione sollevate dalla RI 1, con annotazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei prossimi considerandi.

                                  E.   In sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito ed approfondito le rispettive tesi ed allegazioni, con toni polemici e spesso offensivi che vanno deprecati. Fa eccezione la committenza, che si è limitata a stigmatizzare l'attitudine processuale della ricorrente, riconfermandosi pacatamente nelle proprie argomentazioni di merito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4). In quanto partecipante al concorso, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il Governo ha estromesso la sua offerta dalla gara (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1). La qualità per impugnare l'aggiudicazione della commessa al CO 1 potrà invece esserle riconosciuta soltanto in caso di annullamento del provvedimento di esclusione.

Con questa precisazione il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.

                                   2.   Il concorso rientra per natura e valore della commessa tra quelli assoggettati al CIAP, come peraltro indicato anche nel bando e negli atti di gara. Il fatto che il committente abbia erroneamente fatto riferimento all'art. 26 LCPubb per giustificare l'esclusione impugnata non è di alcun rilievo. In effetti, la stazione appaltante non si è fondata esclusivamente sulla predetta norma, ma ha chiaramente rimproverato all'insorgente di aver subappaltato a terzi lavori non specialistici in violazione delle pos. 269.100 e 269.200 delle disposizioni particolari CPN 102, nonché degli art. 36 e 40 RLCPubb/CIAP.

                                         Ne segue che la semplice svista redazionale nella quale è incorsa la committenza laddove ha richiamato l'art. 26 LCPubb non permette di certo alla ricorrente di ottenere l'annullamento della querelata decisione. La richiesta in tal senso avanzata nel gravame va quindi disattesa, non senza annotare che questo Tribunale è comunque tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (cfr. art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   3.   3.1. Secondo l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, l'offerta, allestita in forma chiara ed univoca, deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi ed ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse (STA 52.2006.312 del 30 ottobre 2006). Una diversa conclusione, che permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 cpv. 3 lett. b CIAP. Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 108-109). Al momento della loro apertura devono pertanto risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara. Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica (RDAT II-2002 n. 47). Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STA 52.2005.150 dell'8 giugno 2005).

Questi principi valgono tanto nei concorsi retti dalla LCPubb, quanto in quelli fondati sul CIAP.

3.2. Nel caso concreto, le disposizioni particolari del capitolato d'appalto CPN 102 (pos. R 269.100) stabilivano che il subappalto era ammesso unicamente per i lavori specialistici e, nel solco di quanto prescritto dall'art. 36 RLCPubb/CIAP, specificavano che era ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni subappalto (pos. R 269.200). L'elenco degli eventuali subappaltatori doveva essere allegato agli atti inoltrati dal concorrente (pos. 252.100), mentre l'offerta dei singoli subappaltatori andava prodotta solo a richiesta del committente (pos. 252.210).

Nel diritto delle obbligazioni, il subappalto è definito come un contratto di appalto in virtù del quale l'appaltatore "principale" affida in proprio nome e conto ad un altro imprenditore tutti o parte dei lavori che si è impegnato ad eseguire per il committente. Elemento caratterizzante del rapporto appaltatore-subappaltato- re è proprio l'impegno di quest'ultimo, sotto la propria responsabilità, di realizzare una parte delle opere richieste dal committente. (Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, Zürich 1999, n. 137 segg.). Contrariamente al subappaltatore, il prestatore di manodopera si accontenta invece di mettere a disposizione dell'appaltatore delle maestranze ed eventualmente dei macchinari, che l'imprenditore utilizzerà come meglio crede per lo svolgimento dei lavori assegnatigli dal committente (Luc Thévenoz, La location de services dans le bâtiment, BR 1994 pag. 68 segg.).

Il vigente ordinamento sulle commesse pubbliche non pone limiti particolari all'impiego di subappaltatori, sempre che questa forma di intervento nell'esecuzione della commessa sia prevista dagli atti di gara (vedi art. 36 RLCPubb/CIAP). Il prestito di manodopera non deve invece superare il 25% del personale impiegato per lo svolgimento della commessa da parte della ditta deliberataria (art. 37 cpv. 2 lett. c in fine RLCPubb/CIAP). Quanto alla giurisprudenza, in passato questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che anche nel caso in cui gli atti di gara ammettono il subappalto, gli offerenti possono affidare a terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria, mentre la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio essere eseguita in proprio dall'offerente (STA 52.2006.86 del 13 aprile 2006).

3.3. Nella sua offerta la RI 1 ha indicato che avrebbe impiegato nell'esecuzione della commessa 21 persone e che avrebbe fatto capo a tre subappaltatori, la __________, la __________ e la __________, senza tuttavia precisare quali lavori sarebbero stati assegnati a queste ultime due ditte attive nell'installazione di impianti elettrici.

Il 23 febbraio 2010 il committente ha quindi scritto alla ricorrente, invitandola a presenziare ad una riunione di discussione e a produrre le offerte dei tre subappaltatori prescelti, unitamente alla documentazione attestante che questi avevano fatto fronte a tutti gli oneri sociali e fiscali.

Il 3 marzo 2010 la ricorrente ha trasmesso alla committenza quanto richiesto. L'offerta della __________ era in sostanza composta dalle pagine dell'elenco prezzi, debitamente compilate, concernenti i lavori di taglio e fresatura per la posa delle unità di segnalazione. Quelle della __________ e della __________, curiosamente identiche nell'impostazione grafica, non accennavano invece ad alcun intervento particolare, limitandosi ad esporre genericamente il costo per la messa a disposizione di manodopera ed attrezzature: fr. 382'921.50 per fornire 6'000 ore di lavoro (capocantiere, installatore elettricista AFC ed elettricista di montaggio AFC) e 250 ore di macchinari (navicella), oltre alle trasferte, la prima, fr. 362'074.- per concedere 6'000 ore di personale (montatore elettricista tipo A, aiuto montatore senza diploma) e 300 ore di attrezzature (noleggio veicoli da lavoro), trasferte e pranzi compresi, la seconda.

Il 3 marzo 2010, in occasione della discussione d'offerta, i responsabili della RI 1 hanno preso atto che la loro offerta era stata ridotta a fr. 5'142'175.15 (da fr. 5'701'445.65) a seguito di tre correzioni di errori matematici. Dopo aver dichiarato di essere comunque in grado di svolgere interamente tutti i lavori previsti in appalto, i rappresentanti della ricorrente hanno precisato che alla __________ sarebbe stato delegato il montaggio lampade e canali, mentre alla __________ sarebbe stata affidata la posa cavi e lampioni esterni. Questo, si legge nel verbale della riunione, per sopperire alla mancanza di personale proprio, già impegnato in altri lavori.

Sta di fatto che il 23 marzo seguente il Consiglio di Stato ha risolto di estromettere dalla procedura l'offerta della RI 1, rimproverandole di voler subappaltare a terzi lavori non specialistici in violazione delle pos. 269.100 e 269.200 delle disposizioni particolari. La decisione regge alle critiche dell'insorgente, ma per ragioni in parte diverse da quelle addotte dalla committenza.

Intanto non v'è dubbio che l'appalto di cui trattasi, concernente la fornitura, la posa e la messa in servizio delle installazioni elettriche occorrenti alla costruenda galleria __________ è già di per sé stesso configurabile alla stregua di una commessa specialistica, non solo per la tipologia dell'opera viaria nella quale occorre operare (traforo stradale) ma anche per il genere degli interventi richiesti dal committente (posa di equipaggiamenti elettrici anche nella parte superiore del cunicolo principale, con difficoltà d'esecuzione non trascurabili per evidenti ragioni d'altezza). In un simile contesto i lavori specialistici di cui alla pos. R 269 100 delle disposizioni particolari devono essere intesi come lavori che esulano dalle competenze ordinarie di una ditta in grado di posare impianti elettrici in una galleria stradale. Non è quindi dato di vedere come i lavori che la ricorrente afferma di voler attribuire alla __________ e alla __________, ovvero il "semplice" montaggio di lampade e canali e la posa di cavi, possano essere configurati alla stregua di interventi specialistici e come tali essere delegati a terzi nella forma del subappalto. D'altra parte, l'ampiezza del subappalto in termini di ore/lavoro (12'000, su un complesso di circa 15'000), dimostra che l'intervento dei due potenziali subappaltatori non si limiterebbe allo svolgimento di attività secondarie, d'importanza contenuta, ma si estenderebbe alla prestazione principale e caratteristica della commessa, che di principio deve essere invece eseguita in proprio dall'offerente.

Ma vi è di più. A ben guardare infatti, la ricorrente - nonostante le spiegazioni date in occasione della discussione d'offerta, durante la quale non è assolutamente permesso modificare o completare l'offerta stessa (STA 52.2010.14 del 18 marzo 2010) - intende avvalersi di prestiti di manodopera e non di subappalti. Diversi documenti agli atti corroborano questa impressione. Per cominciare, l'elenco dei subappaltatori allegato all'offerta della RI 1 indica che per le opere su manto stradale sarebbero state incaricate tre ditte, segnatamente la __________, la __________ e la __________. Anche ammettendo che possa trattarsi di un errore di compilazione o di impostazione della lista, le offerte presentate dalla __________ e dalla __________ (quest'ultima datata 11 gennaio 2010, 4 giorni prima della scadenza del concorso e non in una fase prematura della gara come assevera la ricorrente) sciolgono qualsiasi dubbio a proposito, lasciando chiaramente intendere che le ditte in questione avrebbero messo a disposizione dell'insorgente personale e mezzi, in base ad una tariffa oraria che è tipica del prestito di manodopera e del noleggio di macchinari. Con ogni evidenza, le due presunte subappaltatrici non si sono impegnate a compiere un determinato lavoro inerente alla commessa, ma hanno semplicemente promesso alla RI 1 la fornitura di considerevoli risorse umane e tecniche, in modo che quest'ultima - a corto di personale - potesse eseguire tutti gli interventi richiesti dal committente in caso di aggiudicazione dell'appalto. Che la situazione debba essere inquadrata in questi termini è ulteriormente comprovato dalle dichiarazioni rese il 3 marzo 2010 dai responsabili della ricorrente, i quali hanno ammesso che i subappalti (recte: i prestiti di manodopera) sarebbero serviti a compensare la mancanza di maestranze proprie, impegnate in altri lavori. Una simile fornitura di manodopera, di gran lunga superiore alla quota del 25% ammessa dalla legge (art. 37 cpv. 2 lett. c in fine RLCPubb/CIAP) non poteva essere in alcun modo tollerata dalla committenza, che a giusto titolo ha estromesso la RI 1 dalla procedura di aggiudicazione.

                                   4.   Esclusa dalla gara, la RI 1 non è legittimata a contestare la delibera dei lavori al CO 1 (vedi consid. 1). Per ragioni deducibili dal principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101) occorre tuttavia verificare se, come sostiene la ricorrente, la committenza avrebbe dovuto scartare anche l'offerta dell'aggiudicataria. Le contestazioni sollevate su questo tema sono infatti proponibili, poiché non riguardano la decisione di aggiudicazione, ma quella di esclusione, che risulterebbe per finire discriminatoria qualora le critiche ricorsuali dovessero rivelarsi fondate (Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Bellinzona 2008, pag. 63-64; STA 52.2007.342 del 19 novembre 2007).

4.1. La ricorrente sostiene innanzi tutto che la deliberataria non ha prodotto tutti i documenti richiesti dalle prescrizioni di gara, segnatamente la descrizione di attrezzature, macchinari e installazioni previste per il montaggio e la posa delle apparecchiature oggetto dell'appalto. A torto, poiché questo elenco è contenuto nella relazione tecnica (pag. 10) annessa all'offerta.

4.2. A mente dell'insorgente, nell'offerta del CO 1 mancherebbe pure la referenza per il prodotto __________. In realtà, la referenza per questo specifico prodotto, rilasciata il 17 dicembre 2009 dalle competenti autorità grigionesi (Tiefbauamt Graubünden), si trova tra quelle inserite nella suddivisione 5 del fascicolo d'offerta.

4.3. Parimenti infondata è l'accusa di aver inoltrato un'offerta incompleta, in particolare relativamente alla pos. R 514.239.121. Per questa posizione il committente aveva previsto un prodotto di riferimento (portacavi mod. __________ 320 122, 3 pz), dando comunque modo ai concorrenti di offrire un articolo equivalente. Quando un concorrente fornisce il prodotto di riferimento della committenza non occorre di norma che alleghi la relativa scheda tecnica, necessaria invece allorquando propone un oggetto alternativo (cfr. nondimeno pos. 252.240 delle disposizioni particolari CPN 102, che impone indistintamente la presentazione della documentazione tecnica di talune apparecchiature e delle specifiche tecniche dei materiali, ma solo prima della firma del contratto).

Alla pos. R 514.239.121 del capitolato d'appalto il CO 1 non ha indicato prodotti alternativi. Il committente, dal canto suo, non ha chiesto informazioni all'offerente nonostante l'assenza di indicazioni negli appositi spazi contraddistinti da puntini (vedi in tal senso quanto previsto alla pos. 252.130 delle disposizioni particolari CPN 102). Se ne deve dedurre che il deliberatario fornirà il prodotto di riferimento del committente.

4.4. La RI 1 giudica inammissibile il subappalto relativo alla fornitura/posa in opera dei gruppi di continuità, in quanto lavoro non specialistico.

La tesi non può essere condivisa. Se il mero allacciamento di un UPS rientra ancora nel novero delle operazioni senz'altro alla portata di una ditta capace di fornire le installazioni elettriche di una galleria, la messa in esercizio, la taratura e l'esecuzione delle prove tecniche volte a verificare il corretto funzionamento di tutte le componenti di un gruppo di continuità richiedono competenze non necessariamente alla portata di un elettricista, ancorché qualificato. Ritenendolo un lavoro specialistico, in quanto tale subappaltabile in virtù delle prescrizioni di gara, il committente non è di certo incorso in una violazione del diritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP, censurabile con successo davanti a questo Tribunale.

4.5. La ricorrente ritiene che la deliberataria non abbia apportato sufficienti referenze di idoneità.

Oltre a dover adempiere gli usuali criteri di idoneità generali previsti dall'art. 34 RLCPubb/CIAP, i concorrenti dovevano dimostrare di aver già effettuato con successo, nel corso degli ultimi 10 anni, almeno un impianto di installazioni elettriche in galleria o un impianto civile/industriale di importo superiore a fr 1'500'000.- (vedi pos. 223.100 disposizioni particolari CPN 102 sub capacità tecnica). Gli atti di gara non esigevano che in caso di consorzio la dimostrazione dell’adempimento di questa condizione di partecipazione incombesse alla ditta designata quale capofila.

Nel caso di specie, il CO 1 ha presentato 22 referenze (6 la __________, 3 la __________, 1 la __________ e 12 la __________). Il committente ha identificato almeno tre casi in cui i membri del consorzio vincitore hanno rivestito il ruolo di capofila nell'ambito di progetti che soddisfano il requisito di idoneità di carattere particolare esatto dagli atti di gara (__________: fornitura e posa dei quadri elettrici e del comando della nuova illuminazione per le gallerie Biasca-Airolo + modifica del sistema di ventilazione con serrande motorizzate nella galleria del __________; __________: installazioni elettrotecniche nella galleria del __________).

Se a queste referenze, del tutto valide, si aggiungono quelle - sicuramente significative - dei membri del consorzio che hanno partecipato all'esecuzione di importanti opere di illuminazione in galleria senza svolgere mansioni di capofila, non v'è chi non veda come il deliberatario abbia ampiamente dimostrato di assolvere appieno al criterio di idoneità tecnica fissato dalla stazione appaltante.

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

                                         L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

                                         La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm), commisurate per difetto all'ingente valore della commessa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 8 Cost.; 1, 13, 15, 16 CIAP; 4 DLACIAP; 36, 38, 40 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere al consorzio resistente fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2010.133 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.06.2010 52.2010.133 — Swissrulings