Incarto n. 52.2009.92
Lugano 5 febbraio 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 marzo 2009 di
RI 1 RI 3 RI 3 , RI 4 RI 5 , RI 6 formanti __________, , patr. da: PA 1
contro
la decisione 5 marzo 2009 con la quale la Commissione intercomunale per la pianificazione del comparto del __________ (Repubblica del Canton Ticino, comune di __________, comune di __________ e comune di __________) ha risolto di procedere con l'allestimento di un piano regolatore intercomunale, partendo dai contenuti del progetto "G__________ " del CO 7 e affidando a quest'ultimo i compiti di consulenza specialistica necessari per la realizzazione dello strumento pianificatorio;
viste le risposte:
- 23 aprile 2009 della Repubblica del Canton Ticino, del comune di __________, del comune di __________ e del comune di __________ quali committenti;
- 24 aprile 2009 del CO 7;
preso atto della replica 19 maggio 2009 del ricorrente e delle dupliche;
- 2 giugno 2009 della Repubblica del Canton Ticino, del comune di __________, del comune di __________ e del comune di __________;
- 2 giugno 2009 del CO 7;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dopo aver stipulato una convenzione per l'allestimento e lo svolgimento di un concorso internazionale di urbanistica nell'ambito della pianificazione intercomunale del comparto del P__________, il 29 novembre 2007 la Repubblica del Canton Ticino, unitamente ai comuni di __________, __________, __________ e __________ (in seguito: ente banditore), ha pubblicato il bando di tale concorso, caratterizzato da una fase di prequalificazione.
Il programma di concorso stabiliva che la gara era retta dall’Ac-cordo GATT/OMC sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 (AAP; RS 0.632.231.422), dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) e, per quanto non contemplato da questi ordinamenti, dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) e dal relativo regolamento cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 7.1.4.1.6). Lo stesso documento indicava che la procedura si sarebbe appoggiata, riprendendone pienamente il senso, al Regolamento dei concorsi d’architettura e d’ingegneria SIA 142, per quanto non disposto diversamente nelle leggi sopra citate o nel presente programma. Specificava inoltre che si trattava di un concorso di idee impostato secondo la procedura selettiva. I concorrenti ammessi (al massimo 15 gruppi di progettazione interdisciplinare) avrebbero dovuto elaborare una proposta urbanistico/paesaggistica d’insieme. Obbiettivo dichiarato di questa fase anonima era quello di scegliere una o più idee, da raccomandare all’Ente banditore per un eventuale incarico successivo quale mandato di studio di approfondimento.
Per l’attribuzione di premi e/o acquisti e per l’indennizzo dei progetti della fase di concorso la giuria - formata da 11 personalità operanti in diversi campi d'attività - aveva a disposizione la somma di fr. 200'000.-. Ogni gruppo invitato avrebbe ricevuto una retribuzione fissa di fr. 7'500.-, fermo restando che il conseguimento di un premio non avrebbe comunque dato diritto ad incarichi per lavori di pianificazione e progettazione in fase successiva.
Il programma di concorso annunciava i seguenti criteri di valutazione (punto B.4.2):
FORMA (proposta urbanistica)
Concetto urbanistico (correlazione tra il progetto e la morfologia urbana esistente, qualità della proposta) Integrazione paesaggistica (rapporto con la situazione topografica ed ambientale, qualità della progettazione nel paesaggio a scala territoriale e urbana) Qualità dello spazio pubblico (chiarezza distributiva e delle relazioni spaziali di piazze, strade e ambiti di transizione pubblico-privato)
33%
FUNZIONE (verifica funzionale)
Mobilità (funzionalità per tutti gli ambiti di mobilità) Attrattività per gli utenti (potenzialità di sviluppo economico del comparto)
Flessibilità del concetto (realizzabile per tappe, adeguabile a mutate condizioni quadro, ecc.)
33%
FATTIBILITÀ (verifica procedurale)
Procedurale (attuabile nel contesto della struttura di proprietà del comparto) Politico-amministrativa (conformità e coerenza con strumenti ed obbiettivi pianificatori di rango superiore, attuabilità nel contempo a scala comunale) Fattibilità economica (valutazione di massima dei costi-benefici)
34%
Per l’ulteriore procedura, il documento programmatico (punto B.1.6) puntualizzava che nel suo rapporto finale la giuria avrebbe formulato una raccomandazione all'ente banditore per la successiva elaborazione del compito o per la procedura da intraprendere in seguito, con l'aggiunta che è intenzione dell'ente banditore assegnare un mandato per prestazioni successive di consolidamento formale dei risultati del concorso a uno o più gruppi di progettazione seguendo le raccomandazioni della giuria.
Gli interessati erano peraltro avvertiti che contro la pubblicazione del programma di concorso, contro i documenti di concorso, come pure contro le decisioni dell'ente banditore a seguito del verdetto e delle raccomandazioni della giuria, era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 10 giorni (vedi bando apparso sul FU 97/2007 pag. 9309 e programma di concorso p.to B.1.14).
B. Alla fase d’offerta sono stati ammessi 14 concorrenti, che nel termine prescritto hanno inoltrato i loro progetti.
Riunitasi in seduta plenaria il 16 e 17 giugno 2008, la giuria ha valutato i lavori pervenuti, decidendo all'unanimità di assegnare il primo premio (fr. 25'000.-) ex aequo ai progetti "G__________ " e "a__________ ", nonché di premiare altri tre lavori con un secondo premio (fr. 15'000.-) a pari merito. Richiamato il punto B.1.6. del programma di concorso, la giuria ha raccomandato all’ente banditore di approfondire, rielaborare e rivalutare in parallelo i progetti "G__________ " e "a__________ " sulla base dei criteri di giudizio già noti ai concorrenti, assegnando a tale scopo un mandato di studio ai due gruppi interdisciplinari autori di detti progetti, che in graduatoria avevano conseguito il punteggio complessivo migliore ("G__________ " = 7; "a__________ " = 6.99). I due progetti chiamati ad essere rielaborati e approfonditi - ha spiegato la giuria nel proprio rapporto del 26 agosto 2008 avrebbero dovuto risolvere alcuni punti cruciali, segnatamente la realizzazione per fasi e priorità degli interventi di urbanizzazione, il consolidamento dei contenuti di organizzazione del territorio (zoning), la valorizzazione degli spazi pubblici e del verde in particolare, nonché una verifica generale dell'accessibilità (funzionalità del sistema di trasporto pubblico e privato).
C. Facendo propria la proposta della giuria, il 27 agosto 2008 l'ente banditore ha quindi deciso:
- di assegnare fr. 25'000.- ex aequo quale primo premio ai progetti "G__________ " del CO 7 (capofila CO 3 di __________) e "a__________ " del gruppo __________ (capofila RI 1 di __________);
- di attribuire fr. 15'000.- quale secondo premio a pari merito ai progetti "N__________ ", "catamarano" e "F__________ ";
- di versare a tutti i 14 progetti partecipanti la prevista quota di partecipazione di fr. 7'500.-;
- di esporre pubblicamente i 14 progetti e la relativa documentazione dal 5 al 13 settembre 2008 presso l'U__________ di __________;
- di predisporre le basi per l’assegnazione di un mandato di studio ai gruppi che avevano elaborato i progetti "G__________ " e "a__________ " secondo le indicazioni contenute nel rapporto della giuria.
Il tutto con l'indicazione che contro la decisione era data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla sua intimazione.
D. Sottoscritta una nuova convenzione in funzione del mutamento di alcune condizioni quadro (elezioni comunali, aggregazione di __________ nel comune di __________, ecc.), il 31 ottobre 2008 la Commissione __________ ha stilato il capitolato d'oneri relativo al mandato di studio in parallelo conferito ai gruppi __________ e CO 7, al fine di consolidare in tempi brevi, tramite un masterplan, le risultanze del concorso di idee e dar successivamente avvio alla procedura per l'allestimento di un piano regolatore intercomunale, da una parte, e alla progettazione delle infrastrutture di urbanizzazione del comparto, dall'altra. Il capitolato specificava che i progetti urbanistici rielaborati dai due team interdisciplinari sarebbero stati giudicati sulla base degli stessi criteri applicati in precedenza (funzione, forma e fattibilità) e che il mandato, soggetto alla LCPubb ed al RLCPubb/CIAP, si suddivideva in due compiti precisi, segnatamente:
· integrare nel progetto le osservazioni formulate dalla giuria nel suo rapporto e spiegate durante il "kick-off meeting", migliorando il punteggio di valutazione per gli stessi singoli criteri del bando di concorso;
· verificare il progetto a livello di struttura fondiaria, sulla base del catasto delle proprietà, con gli espropri legati alla realizzazione dei progetti infrastrutturali e agli eventuali dezonamenti necessari alla realizzazione del concetto urbanistico.
Il documento prevedeva lo svolgimento di tre riunioni tra la committenza ed i mandatari ("kick-off meeting" il 10 ottobre 2008; discussione intermedia il 28 novembre 2008; presentazione finale dei lavori il 30 gennaio 2009) e stabiliva pure la remunerazione che sarebbe stata corrisposta ai due gruppi per le prestazioni ordinarie, fissata in fr. 40'000.- a corpo.
E. I due masterplan sono stati valutati dai committenti e da un collegio di esperti, formato dai tecnici (economista, urbanista, ingegnere del traffico, ecc.) che avevano già esaminato tutti i lavori quali membri della giuria del concorso di idee. Nel loro rapporto di valutazione del 4 marzo 2009 essi sono giunti alla conclusione che il progetto "G__________ " rielaborato, pur mantenendo l'assetto urbanistico della precedente fase di concorso, era stato chiaramente perfezionato in tutti gli elementi di giudizio (funzione, forma e fattibilità), mentre il progetto "a__________ ", sostanzialmente modificato in alcuni suoi elementi strutturanti rispetto al progetto originario, non aveva di principio saputo migliorarsi in nessuno dei criteri di valutazione. Per questo motivo - hanno soggiunto committenti ed esperti - considerata la precedente parità nella valutazione dei progetti, non si è ritenuto necessario procedere ad una nuova assegnazione dei punteggi per i singoli criteri di valutazione, ritenendo il progetto "G__________ " complessivamente migliore di "a__________ ".
Preso atto di tale risultato, il 5 marzo 2009 la CO 8 ha risolto:
- di procedere con l'allestimento di un piano regolatore intercomunale a partire dai contenuti indicati dal progetto "G__________ ";
- di avvalersi delle competenze del team interdisciplinare CO 7, completato con eventuali altri specialisti, per i diversi compiti di consulenza nel campo dell'urbanistica e delle singole discipline specialistiche legate alla predetta attività di pianificazione.
F. Contro tale determinazione si sono aggravati davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti citati in ingresso, autori del progetto "a__________ ", chiedendo di accertarne l'illiceità, di annullarla e di aggiudicare la commessa al gruppo __________, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Esposti i fatti, il gruppo __________ ha eccepito per cominciare la correttezza formale del processo decisionale, annotando che la decisione impugnata non è stata presa il 5 marzo 2009, ma il 30 gennaio precedente, giorno in cui i due team hanno presentato alla committenza i risultati del loro lavoro. Il 1° febbraio 2009 la __________ ha infatti emanato un comunicato stampa preannunciando le sue scelte, cosicché tutti gli atti seguenti (il rapporto di valutazione del 4 marzo 2009 e la decisione formale del 5 marzo 2009) costituiscono mere giustificazioni scritte a posteriori di un verdetto emanato da tempo.
In seguito, il ricorrente ha criticato la decisione 5 marzo 2009 siccome illegale, carente nella motivazione e, contrariamente a quanto stabilito dal capitolato d'oneri, priva dei punteggi conseguiti dai progetti in gara. Impossibile dunque comprendere come, in che misura e in quali criteri di valutazione il progetto "G__________ " abbia potuto superare nettamente il lavoro dell'insorgente nonostante le poche modifiche subite per rapporto alla versione presentata nel concorso di idee. La procedura seguita risulta viziata per gli stessi motivi, ai quali s'aggiunge il fatto che non sono state protocollate le riunioni, la composizione della non è regolare e non sono state rispettate le norme SIA 142.
Per il resto, il gruppo __________ ha sollecitato in chiave generale una riduzione della valutazione del progetto "G__________ " ed un miglior apprezzamento del proprio lavoro, di cui ha esposto partitamente tutte le migliorie apportate durante la cosiddetta fase di studio in parallelo. L'insorgente si è peraltro riservato di sviluppare ulteriormente le sue censure una volta presa visione del progetto vincente.
G. a. Opponendosi all’accoglimento del ricorso, in sede di risposta l'ente banditore ha illustrato nel dettaglio le tappe dell'iter concorsuale, sottolineando che la committenza si era riservata esplicitamente la facoltà di assegnare mandati di studio successivamente al concorso di idee e che il gruppo __________ non ha mai contestato alcuna delle decisioni prese prima dell'atto oggetto dell'odierna impugnativa. La procedura si è svolta in modo corretto e trasparente e il ricorrente, che ne ha accettato tutte le regole, non la può più rimettere in discussione. Altrettanto dicasi per le riunioni tenutesi il 28 novembre 2008 e il 30 gennaio 2009, verbalizzate in modo ineccepibile sia nei contenuti che nella forma, la seconda nel rapporto di valutazione datato 4 marzo 2009.
Quanto alla decisione impugnata, essa è stata adottata dall'ente banditore il 30 gennaio 2009, dopo la presentazione dei progetti da parte dei due gruppi di studio e la loro valutazione ad opera della committenza e dell'apposito collegio di esperti. Il nome del progetto vincente è stato comunicato ai concorrenti ed ai media il giorno seguente, mentre il rapporto di valutazione è stato redatto successivamente, così come la risoluzione formale (datata 5 marzo 2009 ed intimata alle parti il 14 marzo 2009) con la quale la __________ ha ribadito di aver scelto "G__________ " in vista dell'allestimento del piano regolatore intercomunale. Contrariamente a quanto assevera l'insorgente adombrando la tesi di un complotto, la fase conclusiva della procedura non presenta alcuna pecca, al pari della decisione impugnata, assunta in modo regolare dall'organo competente (la CO 8) e debitamente motivata con il rinvio esplicito all’esaustivo rapporto di valutazione del 4 marzo 2009. Neppure la mancanza di un punteggio è suscettibile di inficiare il verdetto sfavorevole al gruppo ricorrente. Le ragioni per le quali si è rinunciato a stilare una nuova classifica a punti - ha sottolineato il committente - sono chiaramente deducibili dal rapporto di valutazione, nel quale si spiega compiutamente che il progetto "a__________ " non ha saputo migliorarsi in modo sostanziale in nessuno dei criteri di giudizio (avrebbe quindi conseguito un punteggio simile a quello ottenuto in precedenza), mentre il lavoro della concorrenza è progredito in particolare nella forma e nella fattibilità, raggiungendo nel suo complesso un primato in graduatoria talmente netto da rendere inutile un'ulteriore assegnazione di note.
b. Anche il CO 7 ha proposto il rigetto dell'impugnativa, rilevando tra l'altro che nella fase di approfondimento successiva al verdetto della giuria, determinante era il capitolato d'oneri "M__________ ", documento nel quale non si trova alcun riferimento a norme SIA o a concetti di concorso di qualsivoglia natura. In realtà, il committente non ha approntato una procedura ad invito come sostiene il ricorrente, ma ha attribuito due mandati diretti ai sensi della LCPubb, specificandone i contenuti nel citato capitolato del 31 ottobre 2008. Se il gruppo __________ non condivideva questa impostazione, doveva avversarla subito e non attendere l'esito sfavorevole della procedura per contestarne la legittimità. D'altra parte, invece di ridisegnare completamente il suo progetto copiando palesemente alcuni elementi di "G__________ " l'insorgente avrebbe fatto meglio ad attenersi al compito affidatogli, che era quello di operare un consolidamento migliorativo del lavoro presentato al termine del concorso di idee.
H. Con la replica il ricorrente ha ribattuto puntualmente agli argomenti addotti dall'ente banditore e dal gruppo concorrente, confermandosi nelle proprie domande di giudizio.
Il gruppo __________ ha ribadito la singolarità della procedura seguita dalla committenza, che a seguito del concorso di idee ha promosso un concorso di progetto in esito al quale ha conferito al resistente un incarico di natura ambigua, redigendo la decisione formale e dandone comunicazione alle parti dopo oltre un mese. Simile modo di agire non è ammesso dalla LCPubb e la mancata attribuzione di un punteggio ai due progetti in lizza contrasta apertamente con quanto previsto a riguardo dal capitolato d'oneri del 31 ottobre 2008.
L'insorgente ha poi passato in rassegna i punti del progetto "G__________ " che secondo il capitolato d'oneri 31 ottobre 2008 avrebbero dovuto essere approfonditi, negando che il masterplan del gruppo concorrente abbia apportato al lavoro originario le migliorie esatte. Per contro, il progetto "a__________ " sarebbe stato largamente perfezionato laddove richiesto. La decisione impugnata non spiega tuttavia come e perché la committenza è giunta a conclusione diversa.
I. a. In duplica il committente ha nuovamente posto l'accento sulla correttezza della procedura seguita, sfociata nella decisione di avvalersi della consulenza del CO 7 per allestire un piano regolatore intercomunale basato sui contenuti del progetto urbanistico "G__________ ". Diversamente da quanto asserisce l'insorgente, la committenza non ha indetto un concorso di progetto giusta la definizione enunciata all'art. 20 cpv. 1 lett. b RLCPubb/CIAP, ma un concorso di idee, le cui modalità di svolgimento ed i suoi possibili sbocchi sono stati ampiamente e ripetutamente preannunciati agli interessati nel pieno rispetto del principio della trasparenza. Checché ne dica il ricorrente, i progetti rielaborati sono stati giudicati come stabilito sulla base degli stessi criteri del concorso di idee, fermo restando che nessun documento regolante il mandato di approfondimento affidato ai gruppi CO 7 e __________ imponeva l'attribuzione di un punteggio e la sua ponderazione come avvenuto in precedenza. Operazione, quest'ultima, che calcolatrice alla mano ha permesso di assegnare 7 punti al progetto "G__________ " e 6.99 al progetto "a__________ ", ponendo quindi il primo in testa alla graduatoria stilata dalla giuria che ha valutato i 14 lavori in gara.
Nel seguito, l'ente banditore ha confutato alcune delle argomentazioni sviluppate in replica dal gruppo __________ al fine di dimostrare che il progetto del concorrente non era stato migliorato nella fase di masterplan come richiesto dal relativo capitolato d'oneri.
b. Con la propria duplica il CO 7 ha stigmatizzato le affermazioni dell'insorgente volte a svilire il lavoro di miglioramento che il resistente ha apportato al proprio progetto. Affermazioni che ritiene arbitrarie ed inveritiere, formulate da progettisti che, facendo leva sulla malafede, tentano di ribaltare il responso di una giuria composta da professionisti seri, di chiara valenza internazionale.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è certamente data. Dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIAP del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4), qualora il mandato di studio in parallelo sia da configurare alla stregua della fase conclusiva del concorso internazionale di idee assoggettato per valore al CIAP. Dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb nell'ipotesi in cui il mandato sia invece da considerare un procedimento concorsuale a sé stante, retto dalla LCPubb, in funzione del mancato raggiungimento dei valori soglia del CIAP.
In quanto partecipanti al concorso, i professionisti riunitisi nel gruppo __________ sono direttamente e personalmente toccati dal provvedimento impugnato. Sono quindi legittimati a ricorrere (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1).
Entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP, rispettivamente 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.
2. 2.1. Giusta gli art. 15 cpv. 1 bis CIAP e 37 LCPubb, sono considerate decisioni impugnabili:
- gli elementi del bando;
- l'inserimento di un offerente in una cosiddetta lista permanente (ipotesi prevista solo dal CIAP);
- la scelta dei partecipanti nell’ambito della procedura selettiva;
- l’esclusione dell’offerente;
- l’aggiudicazione, la relativa revoca, nonché l’interruzione o l’annullamento della procedura.
2.2. Solitamente, il concorso di idee termina con la decisione della giuria e con la relativa raccomandazione al committente, che servono da base per l’aggiudicazione della commessa mediante incarico diretto (art. XV cifra 1 lett. j AAP; Felix Jost, Architektur- und Ingenieurwettbewerbe im Submissionsrecht, ZBl 2004, pag. 351; Denis Esseiva, Concours et marchés publics, in Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2003, pag. 217). Nel caso di specie, al termine del concorso di idee l'ente banditore non ha tuttavia operato una delibera nel senso che viene comunemente attribuito a questo atto decisionale (aggiudicazione della commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa), ma aderendo alle proposte della giuria e sciogliendo le riserve che aveva esplicitato in tutti gli atti di gara (vedi convenzione tra i committenti del 6 luglio 2007, p.to 6; programma di concorso del 27 novembre 2007, p.to B.1.6 pag. 14; bando di concorso pubblicato il 4 dicembre 2007, sub "diritti derivanti dal concorso", FU 97/2007 pag. 9309; rapporto della giuria del 26 agosto 2008, p.to D.1.1 pag. 36) ha risolto di affidare un mandato di studio ai due gruppi che avevano presentato i progetti classificatisi ai primi posti della graduatoria (entrambi gratificati con il primo premio ex aequo), con il compito di approfondire e rielaborare il lavoro svolto sino a quel momento. Questo, si legge nel capitolato d'oneri del mandato parallelo, al fine di poter scegliere "nell'ambito della procedura di Concorso internazionale di idee di urbanistica per il __________ " il progetto migliore, sviluppato nella forma di un masterplan, da utilizzare quale base per l'allestimento di un piano regolatore intercomunale. Come ricordato in narrativa, valutati i due progetti con l'ausilio dell'apposito collegio di esperti, il 30 gennaio 2009 il committente ha scelto quello che reputava migliore e il 5 marzo seguente ha emanato una decisione formale comunicando alle parti l'intenzione di procedere con l'allestimento di un piano regolatore intercomunale a partire dai contenuti indicati dal progetto "G__________ " e di volersi avvalere delle competenze del team interdisciplinare CO 7, completato con eventuali altri specialisti, per i diversi compiti di consulenza nel campo dell'urbanistica e delle singole discipline specialistiche legate alla predetta attività di pianificazione.
Nella misura in cui prospetta l'allestimento di uno strumento pianificatorio sulla base delle proposte contenute nel progetto "G__________ ", la determinazione dell’ente banditore non è impugnabile. Questo provvedimento non rientra infatti nel novero delle decisioni contro le quali è possibile ricorrere secondo gli art. 15 cpv. 1 bis CIAP e 37 LCPubb.
Nella misura in cui esterna il proposito di volersi avvalere in futuro delle competenze del team interdisciplinare CO 7, completato con eventuali altri specialisti, per i diversi compiti di consulenza nel campo dell'urbanistica e delle singole discipline specialistiche legate alla pianificazione del __________, la controversa comunicazione del 5 marzo 2009 assume apparentemente le connotazioni di una semplice manifestazione d'intenti. Stessero così le cose, il ricorso andrebbe respinto siccome irricevibile. Al gruppo ricorrente andrebbe nondimeno riservata la facoltà di ripresentarlo contro l’atto di conferimento dell’incarico, che il committente adotterà effettivamente una volta chiariti i contenuti e l'estensione esatti del mandato, nonché i criteri di remunerazione del medesimo.
L’insieme delle circostanze del caso in esame potrebbe tuttavia indurre anche a credere che con questa disposizione la CO 8 abbia inteso semplicemente riservarsi il diritto di formalizzare il mandato mediante stipulazione del relativo contratto. Nulla permette invero di ritenere che, una volta determinati gli elementi essenziali del negozio, il committente adotti un’ulteriore decisione formale di aggiudicazione mediante incarico diretto, notificandola ai due concorrenti rimasti in gara con l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. Viste le cose da questo profilo, si potrebbe dunque attribuire alla disposizione in esame il significato di un atto di aggiudicazione impugnabile, mediante il quale la committenza conferisce già sin d’ora al gruppo vincitore un mandato di consulenza sotto forma di un incarico diretto.
Ai fini del presente giudizio non occorre comunque approfondire la questione, poiché quand'anche il ricorso risultasse ricevibile in ordine siccome rivolto contro una decisione effettivamente qualificabile alla stregua di un'aggiudicazione, nel merito il gravame sarebbe in ogni modo da respingere per le ragioni che seguono.
3. Il gruppo ricorrente critica senza risparmio, facendo capo soprattutto ad aggettivazioni negative, vuoi la procedura seguita, vuoi le modalità d'adozione della risoluzione 5 marzo 2009, vuoi i contenuti di quest'ultima, che ha definito carente nella motivazione. Tale censura sottintende una violazione del diritto di essere sentito e va quindi esaminata prioritariamente, poiché se dovesse risultare fondata, la decisione impugnata andrebbe annullata già solo per la disattenzione della menzionata garanzia di natura formale, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 120 Ib 379 consid. 3b).
3.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art. 26 LPamm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 26 LPamm).
L'art. 13 lett. h CIAP indica che le disposizioni cantonali d'esecuzione garantiscono la notifica dell'aggiudicazione corredata da una breve motivazione. A livello cantonale, la LCPubb - segnatamente l'art. 33 cpv. 2 - prescrive che la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo. Dal canto suo, l'art. 56 cpv. 2 RLCPubb/CIAP specifica che la notifica delle decisioni di selezione o di aggiudicazione da parte del committente deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nome e indirizzo del o degli aggiudicatari o selezionati;
b) tipo di procedura impiegata;
c) oggetto e entità della commessa;
d) motivi essenziali dell'esclusione dall'aggiudicazione;
e) termini di ricorso e tribunale competente.
Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi richiesti dalle predette norme che disciplinano specificatamente le commesse pubbliche, le decisioni di aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente motivate. Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai singoli concorrenti, in modo che questi possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La motivazione può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti, in particolare alla documentazione prodotta dai partecipanti. I destinatari della decisione devono tuttavia essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
Come già detto, la violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113 consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso. A tal fine occorre che il committente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti (RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2009.8 del 18 giugno 2009).
3.2. In concreto, nella decisione formale del 5 marzo 2009 il committente ha esposto i punti nodali del cammino concorsuale. Per quanto qui d'interesse, ha giustificato il mandato di consulenza affidato al CO 7 richiamandosi sia al rapporto della giuria (del concorso di idee) del 26 agosto 2008, sia al rapporto di valutazione del collegio di esperti del 4 marzo 2009. Queste indicazioni hanno permesso al team __________ di capire alla perfezione i motivi e la portata della decisione censurata. Lo prova il fatto che la stessa è stata impugnata adeguatamente innanzi al Tribunale cantonale amministrativo con il gravame che ci occupa. In simili evenienze il ricorrente non può dolersi con successo di una violazione del diritto di essere sentito o di altre disattenzioni che consentano di accogliere la censura in tal senso sollevata nel suo gravame.
D'altro canto, nella memoria di risposta l'ente banditore ha spiegato ulteriormente le ragioni delle proprie scelte, confutando ogni argomentazione dell'insorgente. Preso atto di tali delucidazioni e consultati tutti i documenti di causa che gli interessavano, in replica il ricorrente ha ulteriormente contestato, in modo congruo e completo, la motivazione addotta dalla stazione appaltante. Ne consegue che in casu non si concretizza alcuna offesa ai diritti di difesa del gruppo __________ atta a giustificare l'annullamento in ordine della decisione 5 marzo 2009. Ogni eventuale lesione del suo diritto di essere sentito è stata comunque e ampiamente sanata in questa sede.
4. Quanto alle modalità d'adozione della risoluzione in esame, le tavole processuali dimostrano che il 19 gennaio 2009 i due team ancora in gara hanno consegnato i risultati del loro lavoro di approfondimento, che il 30 gennaio 2009 i gruppi hanno presentato ufficialmente i progetti e che il giorno stesso la committenza, dopo averli valutati con l'apposito collegio di esperti, ha scelto quello che reputava migliore, ovvero "G__________ ", quale base per una nuova organizzazione territoriale e per la riqualifica del __________, dandone pubblica notizia il 1° febbraio 2009 tramite un comunicato stampa. Sempre dagli atti emerge che il rapporto di valutazione della CO 8 e degli esperti esterni è stato stilato il 4 marzo 2009, mentre la decisione con la quale l'ente banditore ha riferito di voler procedere con l'allestimento di un piano regolatore intercomunale a partire dai contenuti indicati dal progetto "G__________ " con la consulenza del team interdisciplinare CO 7 è stata formalizzata il 5 marzo 2009.
In questa cronologia di avvenimenti non è ravvisabile alcuna violazione del diritto, tant'è vero che neppure il ricorrente - in spregio agli art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP e 38 cpv. 1 lett. a LCPubb - ha saputo indicare quale norma di legge sarebbe stata in concreto violata. Di certo non può essere considerato illecito il fatto che il committente abbia valutato i progetti e operato le sue scelte il 30 gennaio 2009, emanando tuttavia una decisione formale solo il 5 marzo 2009. La stesura di un rapporto di valutazione e l'approvazione del suo testo da parte di un collegio richiede tempo. Non per nulla la giuria del concorso internazionale di idee, che ha esaminato i 14 progetti in competizione il 16 e il 17 giugno 2008, ha rassegnato il proprio rapporto formale solo il 26 agosto 2008, permettendo alla committenza di prendere le decisioni di sua competenza il giorno successivo.
Sull'invocata composizione irregolare dell'organo che ha preso la decisione dedotta in giudizio non occorre spendere molte parole. La risoluzione è stata infatti adottata dal committente, ovvero dalla Commissione intercomunale per la pianificazione del comparto del __________, formata in via convenzionale dallo Stato del Canton Ticino (rappresentato dal Dipartimento del territorio) e dai comuni di __________, __________ e __________. Sottoscritta dal Consigliere di Stato titolare del Dipartimento del territorio e dal direttore della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, così come dai sindaci e dai segretari dei predetti comuni, dal profilo formale essa non presta il fianco alle critiche sollevate dal ricorrente. Sui difetti di contenuto che l'affliggerebbero si avrà modo di ritornare in appresso.
5. 5.1. Il gruppo __________ contesta pure la procedura concorsuale seguita dalla CO 8. In quanto rivolta contro l'impostazione del concorso (concorso di idee con procedura di prequalifica, seguito da una fase di approfondimento dei progetti giunti ai primi due posti della graduatoria), la censura dell'insorgente si avvera improponibile. Avendo rinunciato ad impugnare il bando del concorso di idee, il programma di concorso, la valutazione della giuria, la decisione 27 agosto 2008 dell'ente banditore ed il capitolato d'oneri 31 ottobre 2008, il ricorrente - che ha partecipato di buon grado a tutte le fasi del procedimento senza sollevare alcuna obiezione - ora non può avversare con successo le prescrizioni di gara, né il tipo di procedura applicata (RDAT I-2002 n. 24). Vi ostano il principio della buona fede e della sicurezza giuridica, i quali impongono peraltro ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena la preclusione ad avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Inutile quindi allegare che nella fase di approfondimento non sono state protocollate tutte le riunioni e non sono state rispettate non meglio precisate norme di comportamento. Queste ipotetiche mancanze dovevano essere eccepite prontamente e d'altronde non sussistono nemmeno. In effetti, i contenuti del "kick-off meeting" del 10 ottobre 2008 sono stati con ogni evidenza travasati nel capitolato d'oneri del 31 ottobre 2008, le risultanze delle discussioni intermedie del 28 novembre 2008 sono state debitamente protocollate nei verbali agli atti datati 10 dicembre 2008, mentre l'incontro del 30 gennaio 2009 consisteva nella mera presentazione dei rispettivi progetti da parte dei due gruppi di studio, preludio alla valutazione dei lavori ad opera del committente e del collegio di esperti. Nessuna norma di legge in materia di pubbliche commesse prescrive che conferenze volte ad illustrare progetti debbano essere verbalizzate o subordina la stesura di eventuali resoconti al rispetto di particolari esigenze di forma e di contenuto. Il capitolato d'oneri 31 ottobre 2008 (pag. 7) preannunciava che solo le decisioni sarebbero state protocollate dal segretariato della committenza.
5.2. Laddove sostiene che il committente ha disatteso le norme SIA e instaurato procedure illegali, il ricorrente incorre nuovamente in una violazione del principio della buona fede per gli stessi motivi indicati al considerando precedente. Nella sostanza la critica risulta peraltro infondata.
In effetti, al termine del concorso di idee, svoltosi nel pieno rispetto della legge (art. 19 segg. RLCPubb/CIAP) e di tutte le prescrizioni inserite negli atti di gara (vedi programma di concorso 27 novembre 2007, pag. 8 segg.), la committenza si è trovata confrontata con un rapporto della giuria che in pratica le ha raccomandato in modo vincolante (art. 28 RLCPubb/CIAP) di far approfondire i progetti giunti ai primi due posti della graduatoria, in modo da poterne poi scegliere uno da utilizzare quale base per lo sviluppo degli atti pianificatori concernenti il __________. L'ente banditore si era sempre riservato chiaramente la facoltà di aggiudicare fasi seguenti di mandato o di richiedere studi di consolidamento in coda al concorso di idee (cfr. programma di concorso del 27 novembre 2007, p.to B.1.6 pag. 14; bando di concorso pubblicato il 4 dicembre 2007, sub "diritti derivanti dal concorso", FU 97/2007 pag. 9309), ma al momento di concretizzare le sollecitazioni della giuria si è verosimilmente confrontato con la difficoltà di organizzare i lavori di approfondimento in modo conforme alla legislazione sugli appalti pubblici, nell'ottica di poter poi aggiudicare una commessa di servizio - tramite incarico diretto - al gruppo autore del miglior progetto scaturito dal complesso della procedura concorsuale avviata nel 2007. Venuto a cadere l'anonimato (che la legislazione ticinese impone per ogni genere di progetto di concorso; art. 23 cpv. 1 RLCPubb/CIAP) e volendo instaurare un dialogo con i concorrenti ancora in gara, ha quindi scelto di far capo al "mandato di studio in parallelo" così come concepito nell'allegato alla norma SIA 142/1998 (un insieme di regole di diritto statutario emanate da un'associazione di diritto privato, applicabile nondimeno alle commesse pubbliche; art. 20 cpv. 2 RLCPubb/CIAP), adattandolo alla situazione di specie (due soli concorrenti ancora in lotta per la commessa profilatasi all'orizzonte del concorso di idee, esortati ad approfondire e migliorare il lavoro sviluppato sino a quel momento). Secondo questo Tribunale, è venuto in tal modo a crearsi un cosiddetto concorso combinato - del tutto ammissibile (Jacques Dubey, Le concours en droit des marchés publics, Zürich-Bâle-Genève 2005, pag. 207) e conforme in ogni sua fase ai principi fondamentali del diritto delle commesse pubbliche (concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, ecc.) - caratterizzato da un'appendice conclusiva somigliante per certi versi a quello che un tempo veniva chiamato "studio complementare imprevisto di progetti" (sul concetto, vedi Jacques Dubey, op. cit., pag. 208). Anche volendo prendere in considerazione l'ipotesi di una fase successiva al concorso di idee svoltasi nella forma di un "mandato di studio in parallelo" vero e proprio, non si giungerebbe comunque ad accreditare la tesi dell'illegalità propugnata dall'insorgente, atteso che parte della dottrina (Simon Ulrich, Öffentliche Aufträge an Architekten und Ingenieure, in: Alfred Koller, Bau-und Bauprozessrecht: Ausgewählte Fragen, St-Gall 1996, p. 165 segg.; Denis Esseiva, op. cit., pag. 207-208; Beat Messerli, Der Planungs- und Gesamtleistungswettbewerb im öffentlichen Beschaffungsrecht, Berne 2004, pag. 38-42) e della giurisprudenza (STA AG del 18 gennaio 2000 in AGVE 2000, p. 267; STA ZH VB.1999.00385 del 13 aprile 2000 in BEZ 2000, pag. 58; STA FR 2A 00 67 del 6 settembre 2000 in BR/DC 4/2001, pag. 156; STA GE del 1° novembre 2005 in SJ 2006, pag. 120) ammettono siccome lecita questa particolare procedura sfociante in aggiudicazione e taluni Cantoni l'hanno addirittura contemplata nella propria legislazione sulle commesse pubbliche (FR: art. 9 cpv. 1 lett. hbis RMP; GE: art. 4 cpv. 1, 9 cpv. 7 e 15 cpv. 3 lett. k RMP; NE: art. 15 cpv. 1 RELCMP; VS: art. 24 segg. OMP).
6. Il ricorrente non accetta le valutazioni operate dal committente con l'ausilio del collegio di esperti e critica la mancata attribuzione di un punteggio come avvenuto in occasione del concorso di idee.
6.1. La natura stessa e le finalità di un concorso di progettazione riservano al committente, e per esso, di principio, alla giuria, un margine discrezionale estremamente ampio ai fini della valutazione dei progetti, dal momento che la prestazione richiesta è predefinita unicamente in termini generali e che proprio il pubblico concorso serve a delinearla e circoscriverla. Per valutare i progetti la giuria può quindi applicare un sistema a punti o ricorrere ad una spiegazione scritta, improntata sul resoconto delle considerazioni che l'hanno indotta a scegliere un lavoro piuttosto che un altro (cfr. Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/ Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, pag. 153; Denis Esseiva, op. cit., pag. 227). Mutatis mutandis, questa libertà va riconosciuta anche ai collegi di esperti che operano nel contesto dei mandati di studio ispirati alle norme SIA.
Per giurisprudenza costante, l’insieme delle condizioni contenute in un bando o in un capitolato (d’appalto o d'oneri) rappresenta la lex specialis del procedimento. Esso vincola tanto i concorrenti, quanto il committente, che non può disattenderle senza violare il principio della parità di trattamento tra i concorrenti.
6.2. Le decisioni di aggiudicazione rese in esito ad una procedura viziata non devono essere necessariamente annullate. Possono essere tutelate se il difetto è di scarsa importanza, non ha influenzato l'esito della gara e falsato il gioco della concorrenza. L'annullamento di una decisione di aggiudicazione affetta da una irregolarità procedurale trova insomma i propri limiti nel rispetto del principio di proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/ Nicolas Michel, op. cit., pag. 142).
6.3. Nel caso di specie, l'ente banditore aveva stabilito nel capitolato d'oneri del "mandato di studio in parallelo" che i progetti urbanistici rielaborati sarebbero stati giudicati sulla base degli stessi criteri del concorso __________ (funzione, forma e fattibilità), con l'obbiettivo di scegliere il migliore fra i due come punteggio finale, da scegliere come base per l'allestimento del Piano regolatore intercomunale.
In realtà, come annota a giusto titolo il ricorrente, l'organo di valutazione non ha attribuito un punteggio ai progetti rielaborati. Distanziandosi dalle prescrizioni del capitolato, nella loro relazione scritta committenza ed esperti hanno preferito esporre sinteticamente le proprie considerazioni finali sui due masterplan in lizza dal profilo della funzionalità, forma e fattibilità, spiegando che l'esame di questi parametri aveva permesso di ritenere "G__________ " talmente migliorato per rapporto ad "a__________ " da rendere inutile l'espressione di un giudizio tramite punti.
Sta di fatto che, omettendo di qualificare i progetti servendosi del sistema a punti applicato dalla giuria del concorso di idee, i committenti ed i loro specialisti hanno violato una regola del concorso. Questa disattenzione non ha tuttavia provocato alcun pregiudizio all'insorgente, permettendogli anzi di comprendere appieno - meglio di quanto sarebbe accaduto in presenza di un giudizio sotto forma di note - le valutazioni e le scelte operate dall'apposito gruppo di esperti. Annullando la decisione impugnata per una simile pecca priva di rilevanza e di conseguenze, questo Tribunale incorrerebbe in un eccesso di formalismo e in un’inosser-vanza del principio di proporzionalità. D'altra parte, il rinvio degli atti alla committenza per la sanatoria del difetto si tradurrebbe in una sterile trasformazione in note delle spiegazioni esposte nel rapporto di valutazione, con "G__________ " nettamente più quotato di "a__________ " e senza che l'insorgente ne possa trarre alcun reale vantaggio in prospettiva ricorsuale.
7. Restano da esaminare le contestazioni che il gruppo __________ muove alle valutazioni vere e proprie del committente e del suo gruppo di specialisti.
7.1. Come già accennato in precedenza, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Costituisce in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm).
Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. ed., Zürich 2002, n. 463; Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002, n. 407 seg.; DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34).
Nell'ambito specifico delle commesse pubbliche, i criteri di valutazione previsti dagli atti di gara riservano spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai fini della valutazione del lavoro dei concorrenti. In questi casi, il Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti. Particolare riserbo s’impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra i lavori inoltrati e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente. Un tale ritegno si giustifica a maggior ragione allorquando la valutazione emana da una compagine di specialisti particolarmente qualificati, appositamente scelti dalla committenza ed accettati dai concorrenti per le loro competenze specifiche.
7.2. Il capitolato d'oneri del 31 ottobre 2008 definiva chiaramente i compiti dei due gruppi concorrenti e le prestazioni loro richieste. Ferma restando l'esigenza di rassegnare un masterplan e quindi di esibire anche un certo numero di rappresentazioni grafiche (piano urbanistico, piano degli azzonamenti, piano del traffico, piano del paesaggio), i team CO 7 e __________ erano tenuti a sviluppare e consolidare i contenuti dei progetti presentati in occasione del concorso di idee. In particolare, avrebbero dovuto effettuare una serie di approfondimenti su alcuni punti dei loro studi ritenuti critici dalla giuria, seguendo quattro moduli tematici imposti dalla committenza (vedi capitolato, pag. 4). Gli aspetti cruciali individuati dalla giuria concernevano (rapporto 26 agosto 2008, pag. 37):
· la realizzazione per fasi e priorità degli interventi di urbanizzazione
· il consolidamento dei contenuti di organizzazione del territorio
· la valorizzazione degli spazi pubblici e del verde in particolare
· una verifica generale dell'accessibilità (funzionalità del sistema di trasporto pubblico e privato)
Donde la necessità di approfondire i seguenti temi (allegato al capitolato d'oneri del 31 ottobre 2008):
ASPETTI FUNZIONALI
Contenuti insediativi (in generale, per entrambi i progetti)
Per quanto riguarda la generazione di traffico a seguito di nuovi insediamenti, occorre tener presente che il __________ è inserito in contesto stradale con un carico veicolare già oggi elevato. Da una parte la rete autostradale, in particolare verso sud, nelle ore di punta è vicina alla saturazione. D'altro canto il Piano della viabilità del Polo (PVP), che si estende fino al P__________ __________, ha come obiettivo una crescita nulla del traffico veicolare.
Occorre pertanto fare un bilancio del traffico su strada indotto dai nuovi insediamenti e verificare che sia compatibile con la situazione sopra descritta. Questo bilancio deve partire dalla quantità e dai contenuti (effetti su numero di parcheggi ed i relativi movimenti in ora di punta, e sul possibile modal-split) delle nuove edificazioni e tener conto dell'offerta di trasporto pubblico e delle disponibilità di posteggi.
Progetto "a__________ "
Trasporti pubblici
È particolarmente apprezzata la proposta di realizzare un tram lungo l'asse centrale. È invece assolutamente inadeguata e inutilizzabile la soluzione di linea bus circolare durante la fase intermedia. Occorre individuare un'altra soluzione di trasporto pubblico attrattiva ed efficace.
Rete viaria
Tutti i flussi da/per il __________ confluiscono nel grande anello delle __________. Non c'è dunque nessuna ridondanza del sistema: ciò è valutato come un rischio. Oltretutto il grande anello è anche interrotto da una rotonda (solo i bus hanno una corsia esterna).
Il sistema a senso unico sul resto del piano (come proposto) rende difficile la ricerca delle destinazioni e porta ad un prolungamento dei percorsi.
Pedoni
Sussistono perplessità relative alla conduzione ed alla qualità dei collegamenti nella zona dell'anello delle __________: sono in generale da verificare.
Due ruote
Non s'intravedono percorsi di tipo utilitario; quello indicato è troppo discosto dagli insediamenti centrali. La percorrenza in bicicletta dell'anello delle __________ è impensabile.
Progetto "G__________ "
Trasporti pubblici
Si ritiene interessante la proposta di linea tram, salvo per il suo interramento sotto la piazza d'entrata: bassa attrattività di una fermata sotterranea, scarso contributo alla "vitalità" della piazza.
Manca l'indicazione di come verrà servita la zona in modo attrattivo ed efficace con i bus prima della realizzazione del tram.
Aree di posteggio
La fattibilità delle aree di sosta sotto il parco è da verificare: fasi di realizzazione, attrattività per gli utenti e interesse e modalità di finanziamento da parte degli operatori economici.
Due ruote
Non s'intravedono percorsi ciclabili in particolare di tipo utilitario.
ASPETTI FORMALI
Progetto "a__________ "
Il progetto fonda la proposta sul nuovo sistema di circolazione ad anello, che si articola nel nuovo asse viario posto ad ovest della __________ e nell’esistente strada cantonale, ed il nuovo assetto di Piano __________. Qui è collocata la testata dell’intervento che è insieme lo snodo ed il luogo più significativo: “l’A__________” appunto. È questo un elemento che assolve alla doppia funzione direzionale rappresentativa.
Piano Fornaci
È necessario meglio definire specifiche indicazioni progettuali mirate a precisare il carattere dello spazio pubblico all’interno dell’area. L’A__________ è confinata all’interno di un sistema viario ad elevata intensità di traffico che è certamente un fattore di rischio per la complessiva qualità fisico-ambientale dell’insieme
anche in considerazione del gran numero di funzioni che in questo spazio sono concentrate.
Le nuove entrate
La proposta vede la compresenza dei nuovi edifici, peraltro ad elevata cubatura, che connettono le due arterie, nuova ed esistente, a formare l’anello stradale. Non risultano sufficientemente chiarite le relazioni fra questi edifici e il sistema viario in corrispondenza di queste “piazze arredate” del settore centrale a cui il progetto, insieme all’A__________, affida un ruolo importante nella ricerca della qualità urbana per l’insieme dell’intervento. Lo spazio risultate sembra subire la forte intrusione visiva del sistema stradale (i viadotti) oltre ad essere soggetto agli impatti che si determinano.
Il progetto affida la qualità complessiva dello spazio pubblico al nuovo assetto del Piano __________ ed alle “nuove piazze” in corrispondenza delle torri di accesso. È indispensabile chiarire ed approfondire, dunque, con elevato dettaglio le soluzioni prospettate.
Aree insediative
Sia l’area insediativa nel verde proposta ad ovest della nuova arteria che l’area insediativa alberata a sud del piano __________ sembrano poco giustificate e, pur essendo suggerite dalla volontà di creare un nuovo mix funzionale, determinano un carico urbanistico che va meglio esplicitato.
In conclusione, vanno pertanto definite soluzioni più convincenti per la qualità dello spazio pubblico risultante sia per il sistema delle nuove piazze che per la sistemazione del piano __________.
Per quest'ultimo, allo stato attuale, appare una soluzione formale che lascia poco spazio alla qualità dello spazio urbano, che tende a "implodere" all'interno dell’isola urbana, dove sono collocate le tre grandi torri, circondata dalle arterie stradali.
Progetto "G__________ "
Il progetto enuncia con dovizia un programma articolato e condivisibile nell’ampia prospettazione per un nuovo modello urbanistico per il __________ che, tuttavia, viene solo sufficientemente tradotto in chiare scelte progettuali. In particolare, sul piano della qualità dello spazio pubblico risultante, la proposta lascia spazio a soluzioni di dettaglio troppo diversificate in esito alle quali potrebbero scaturire interventi affatto differenziati.
È necessario pertanto definire in maniera più approfondita una serie di questioni che brevemente si elencano:
La __________ e il parco
Esplicitare meglio, con rappresentazioni di dettaglio (anche chiarendo le tecniche da adottare, il ruolo delle vasche di laminazione, il loro servizio), il risultato paesaggistico atteso attraverso la rinaturazione della __________. La ridotta portata della __________ potrebbe compromettere le ipotesi a cui il progetto affida una componente rilevante della qualità d’insieme.
Dalle officine al parco tecnologico (trasformazione)
Il polo fieristico congressuale
Il progetto rischia di prevedere “troppo” nel tentativo di dare risposte ad ampio spettro. Occorre definire scelte e priorità. Si profila la coesistenza di funzioni qualificanti ciascuna delle quali, tuttavia, è attrattore di elevate domande di mobilità. La conseguenza è la carente esplicitazione della qualità urbana risultante. Ne è un esempio il trattamento della testata a sud di piano F__________. Vengono previste l’E__________, un albergo, una grande piazza, un’area boscata. In assenza di una definizione progettuale chiara questi oggetti rischiano di apparire come “depositati” in attesa di un disegno urbano definitivo.
La ricerca della qualità urbana appare ancora poco approfondita anche in relazione alle scelte operate per il sistema della mobilità. Anche qui la proposta sembra orientata ad elencare diversi modi di trasporto senza operare scelte precise. È necessario chiarire le gerarchie dei modi prevalenti e le funzioni che si intende assegnare a ciascuno per definire in dettaglio i luoghi e gli spazi per la nuova mobilità.
ASPETTI DI FATTIBILITÀ ECONOMICA
Premessa:
Dall’analisi effettuata sulla fattibilità economica si evince l’importanza che la definizione e tempistica delle diverse tappe rivestono nell’ambito del progetto. Il rischio è che qualora uno degli elementi venga a cadere, ne metta in discussione la fattibilità generale.
Il comparto P__________ ha bisogno di un segnale chiaro e forte subito, c’è la necessità di continuare a renderlo appetibile ai futuri investitori senza aspettare l’evoluzione tipica di comparti che con la carenza di infrastrutture implodono, vittime del proprio successo. Viene quindi richiesta una visione temporale delle tappe più immediate.
Progetto "a__________ "
La definizione dei contenuti delle torri, quali elementi strategici "forti" del progetto, è ancora troppo critica rispetto ai segnali necessari a un investitore potenziale. Si auspica dunque un segnale più chiaro sulla funzione economica di tutta la "testata" del progetto.
L’Anello viario a nord del P__________ rappresenta un punto chiave di tutto il progetto con l’elevato rischio qualora non fosse possibile realizzarlo di compromettere il progetto urbanistico nel suo insieme.
La creazione di una strada in mezzo al piano risulta di difficile esecuzione:
- va a toccare la zona residenziale esistente creando disturbo con il rischio di forti opposizioni dei residenti;
- necessita il riorientamento (insegne, facciate, attrattori) delle attività commerciali e artigianali sulla nuova strada;
- crea problemi alla logistica che ha comunque bisogno di un “retro” e di spazi di manovra adeguati.
Progetto "G__________ "
Permangono dei dubbi sulla fattibilità ed attrattività dei posteggi sotterranei lato __________ con le seguenti considerazioni:
- se previsti per i clienti gli stessi sono troppo distanti dagli spazi commerciali rendendoli poco attrattivi;
- se previsti per il personale il costo di realizzazione superebbe di molto il beneficio che gli stessi potrebbero creare.
La suddivisione per comparti Polo __________, Polo __________ è molto chiara. Ci risulta invece poco chiaro il concetto di Polo __________ specialmente nei suoi contenuti nella sua fattibilità e sopratutto il posizionamento rispetto a quanto si sta sviluppando a __________ e nel Nuovo Quartiere __________.
Da un confronto prima facie dei punti critici che secondo la giuria affliggevano i due progetti da rielaborare, sembra emergere che perlomeno dal profilo quantitativo "a__________ " avesse problemi in cerca di soluzione ben maggiori di "G__________ ".
7.3. Entrambi i gruppi in gara hanno consegnato il loro masterplan il 19 gennaio 2009, onde permettere alla CO 8 ed al collegio di esperti di preparare adeguatamente la riunione di valutazione finale del 30 gennaio 2009. Il contenuto della documentazione rassegnata alla committenza, in gran parte grafica, non è oggettivamente descrivibile in questa sede. In ogni modo, le risposte che i due team interdisciplinari hanno dato alle domande della giuria possono essere così riassunte:
GRUPPO __________ Progetto "a__________ " (relazione pag. 2-3)
Per quanto riguarda il Modulo 1 la riorganizzazione del concetto urbanistico d’insieme prevede:
• la conferma dell’area delle F__________ (“a__________”) quale punto di riferimento per eccellenza dove confluiscono tutte le dinamiche del territorio;
• la realizzazione di un parco ad ovest del riale __________, con funzione di svago di prossimità secondo diverse modalità d’uso, ma comprendente anche alcune aree di insediamento puntuale (oasi) collegate con ponti alla “cittadella” ad est del riale;
• la realizzazione, in sostituzione della strada ad ovest del riale __________, di un asse urbano centrale alberato che permette un’accessibilità diretta agli insediamenti commerciali;
• l’ottimizzazione della rete viaria in corrispondenza dei collegamenti con l’anello viario delle F__________ (agganci all’A2 e alle entrata/uscite per __________);
• la realizzazione di un nuovo asse stradale complementare all’asse urbano centrale (strada di gronda ad est dell’autostrada), destinata principalmente ad assorbire il traffico di transito __________ -__________ -__________.
Per quanto riguarda il Modulo 2 l’allestimento dei tre piani settoriali ha permesso di meglio definire, sulla base della struttura fondiaria esistente, i contenuti che saranno alla base del Piano regolatore intercomunale:
• piano del paesaggio, dove sono evidenziati gli spazi liberi che compongono lo “scheletro” del concetto urbanistico, le relazioni fra questi spazi e la trama delle alberature di progetto;
• piano degli azzonamenti, dove sono definite le destinazioni assegnate ai diversi comparti insediativi, secondo un principio di diversificazione dei contenuti che ne garantisca l’attrattività anche dal profilo economico;
• piano del traffico, dove è definita la rete dei trasporti (privati e pubblici) secondo il principio di ottimizzazione e riorganizzazione richiesto dalla giuria (obiettivo di crescita nulla del traffico veicolare stabilito dal PVP e realizzazione di un sistema viario con elementi di ridondanza).
Per quanto riguarda il Modulo 3 si è approfondita la criticità del progetto, con particolare riferimento alle esigenze di intervento espropriativo formale e materiale per la realizzazione del parco P__________ e delle infrastrutture stradali. In particolare è stata individuata una strategia che permette all’Ente pianificante diverse opzioni di definizione dei vincoli, tenendo conto delle modalità d’attuazione a tappe e dei finanziamenti degli interventi previsti.
Per quanto riguarda infine il Modulo 4 si è provveduto ad una verifica degli interventi progettuali da parte dell’ente pubblico, secondo un’ipotesi per fasi di attuazione a partire dal 2012, e delle modalità di coinvolgimento degli attori privati nella realizzazione del Masterplan. In particolare si è scelto di poggiare la riconversione urbanistica sia sugli spazi pubblici che su nuovi insediamenti privati collocati in punti strategici, in modo da consentire un’attuazione degli interventi tempestivi senza dover ricorrere a sostituzioni edilizie sistematiche che implicano tempi d’attuazione molto lunghi e incontrano forti resistenze, anche solo dal punto di vista psicologico. Questa strategia permette l’attua-zione di un’immagine del P__________ sul breve-medio periodo.
Dal canto suo, il CO 7 si è espresso in questi termini:
Progetto "G__________ " (relazione tecnica pag. 3-4)
FUNZIONE
Funzionamento della rete stradale
La fattibilità della nuova strada di gronda è dimostrata sia a livello geometrico che a livello di innesti alla rete viaria esistente.
Le due strade formano un sistema ridondante con sufficiente capacità.
I flussi veicolari sulle strade e la capacità dei nodi di smistamento del traffico sono tali da garantire un buon funzionamento del sistema viario a medio/lungo termine.
Trasporti pubblici
II sistema dei trasporti pubblici è tale da garantire un sistema prestante e modulare:
• in prima fase grazie ad una linea di bus principalmente con corsie riservate e caratteristiche urbane di frequenza;
• in fase finale con un asse di trasporto pubblico su sede riservata (tram) integrato nella nuova rete cittadina;
• delle linee bus regionali completeranno lo schema della rete dei trasporti pubblici.
Aree di posteggio
L'impostazione del sistema di trasporti permette una ridefinizione della politica dei posteggi del __________, in particolare distinguendo fra posteggi per le attività lavorative e per la clientela.
I primi verranno preferibilmente concentrati nei posteggi di attestamento, in particolare nel __________ della testata, per accedere alla zona utilizzando i mezzi pubblici o sistemi collettivi aziendali.
La capacità del __________ dovrà essere di conseguenza adeguata ai fabbisogni del PTL e all'uso sovrapposto derivante dalle diverse funzioni delle zone.
La clientela dei centri commerciali e delle aziende per contro avrà a disposizione sia posteggi diffusi all'interno dell'area commerciale, in grado di soddisfare le necessità ordinarie, che posteggi interrati sotto l'area verde, ad una distanza equivalente a quella dei posteggi attuali, per i fabbisogni dei periodi di punta. Questi posteggi servono anche da supporto per le attività sportive e di svago localizzate nell'area verde.
Percorsi ciclabili
La proposta prevede l'offerta di un percorso ciclopedonale con funzione preponderante legata allo svago lungo la R__________ all'interno della fascia verde, con il quale si intende collegare la città di __________ con la zona a lago del P__________.
Un secondo percorso, con una funzione prevalente di collegamento per le attività commerciali e lavorative, segue prevalentemente il tracciato della strada commerciale e si snoda sulla sponda sinistra, all'interno della zona edificabile.
II sistema ciclopedonale viene supportato dall'offerta di biciclette presso la testata, in corrispondenza del __________, che permette di sgravare ulteriormente la rete stradale nell'area, a complemento dell'offerta di trasporti collettivi.
FORMA
La R__________ e il parco
La proposta di progetto si è posta quale obiettivo di ristabilire un ciclo delle acque più prossimo a quello naturale, in particolare attraverso un recupero dei corsi d'acqua che permetta una corretta alimentazione naturale della falda ed in secondo luogo attraverso bacini di ritenzione sia seminaturali negli spazi verdi che artificiali nelle aree costruite che contribuiscano a laminare le portate di punta. Tutte queste componenti sono state dimensionate sulla base dei bacini imbriferi e della geologia dell'area in modo tale da avere una capienza adeguata sia alle condizioni di portata massima che di magra.
La R__________ in particolare è stata dimensionata per garantire in ogni circostanza e con ogni profilo proposto un deflusso sufficiente e contemporaneamente avere un letto dalle condizioni biologiche superiori a quello attuale. Il deflusso garantito corrisponde alla portata Q100.
Scelte e priorità della testata
L'ubicazione scelta permette di marcare la porta di entrata sia verso la città che verso il P__________ e di dividere gli spazi pubblici da quelli privati in modo coerente funzionale alla situazione fondiaria attuale. L'ubicazione privilegiata si presta alla collocazione di una piattaforma multifunzionale di servizio sia per le attività lavorative dell'area sia per la città. Nella testata possono trovare posto spazi espositivi o fieristici, sale per banchetti, ristoranti e albergo, spazi aperti per concerti e rappresentazioni, spazi per assemblee, attività gestionali e dirigenziali a disposizione per brevi o lunghi periodi, attività di svago come sale per cinema multiplex o centri fitness.
La scelta di ubicare il nuovo centro fieristico nella periferia della città di __________, è coerente con le impostazioni più moderne della gestione degli eventi di grande richiamo che tende a concentrare le funzioni espositive in periferia e le funzioni congressuali in centro.
Questa scelta strategica permette quindi di liberare grandi superfici in centro, presso il __________ a favore di attività più idonee e qualificate (albergheria, congressi,...) e di mobilitare inoltre le risorse necessarie alla realizzazione del nuovo impianto in periferia. Rispetto ad altre aree simili, quella del __________ presenta inoltre i seguenti vantaggi evidenti:
• Vicinanza con gli alberghi del lungolago, area principale per la ricettività del __________
• Maggiore sintonia - sinergia con l'area commerciale
• Disponibilità più rapida delle aree in quanto in buona parte già di proprietà pubblica
• Grandi spazi a disposizione per una distribuzione ottimale delle funzioni richieste
• Problemi stradali minori, maggiore ridondanza
• Accesso più diretto dall'autostrada
FATTIBILITÀ
Realizzabilità del programma
Particolare attenzione è stata posta alla fattibilità del progetto di riqualifica e valorizzazione del P__________. Il progetto si sviluppa su un arco temporale diffuso su oltre 25 anni, ragione per cui si sono strutturati gli interventi in tappe indipendenti costituite da moduli autonomi e parzialmente interscambiabili. Le singole tappe sono equilibrate e coerenti con il disegno complessivo; permettono di raggiungere obiettivi di riqualifica significativi e visibili già a breve ed a medio termine.
Gli investimenti pubblici e privati necessari e auspicati nelle singole tappe sono sopportabili sia per quanto attiene all'orizzonte temporale sia dal profilo del ritorno economico: il volume dei preinvestimenti infrastrutturali è infatti stato ridotto al minimo.
La fattibilità della conversione della zona industriale ubicata tra i depositi __________ e la zona di __________ è stata precisata nel senso di definire un piano di orientamento complessivo, la cui realizzazione potrà avvenire a fasi successive nell'ambito di cinque piani di quartiere coordinati fra loro. Due di questi piani (comparti __________ e __________) sono "attivabili" rapidamente, essendo coerenti con la struttura fondiaria esistente, mentre gli altri tre presuppongono operazioni di riordino fondiario. Una realizzazione progressiva del Parco tecnologico permette di tenere conto delle dinamiche di sviluppo della zona e limita i rischi connessi con un investimento in blocco. L'operazione così concepita può essere lasciata alla competenza esclusiva dei proprietari ed investitori privati, ritenuto che per il comparto di collegamento con la zona di __________ potrebbe risultare necessario oltre che opportuno una assunzione di proprietà temporanea da parte dell'ente pubblico per rendere possibile una operazione di trasferimento di indici con conseguente modifica dei parametri edificatori di zona.
7.4. Riunitisi il 30 gennaio 2009 in occasione della presentazione dei lavori, il committente ed i suoi specialisti - già membri della giuria del concorso di idee e quindi perfettamente cogniti dei progetti in lizza - hanno valutato il materiale ricevuto esprimendo i seguenti giudizi (rapporto di valutazione pag. 8 segg.):
FUNZIONALITÀ
“a__________”
Nonostante una sostanziale rielaborazione del concetto viario, con la rinuncia dello sviluppo dell’anello stradale in sponda destra della R__________, il progetto non ha saputo convincere sulla funzionalità d’insieme, in particolare per quel che riguarda il complesso sistema dell’anello stradale e la grande rotonda sopra l’autostrada in zona F__________.
Il “recupero” di capacità attraverso una strada di gronda verso est, a ridosso dell’autostrada, è stato parzialmente compromesso tramite la successiva concentrazione dei vari flussi nella grande rotonda sopra l'autostrada.
Oltre a sollevare dei dubbi sul funzionamento, la proposta progettuale pregiudica anche il carattere urbano dell'intervento (velocità elevata, incompatibilità con il traffico lento, difficoltà di lettura per l'automobilista, fermate del trasporto pubblico dislocate in punti lontani tra loro, ecc.).
“G__________”
Il progetto originario è stato completato con alcuni elementi infrastrutturali che, nonostante appaiano molto limitati nell’entità dell’intervento, permetteranno di migliorare considerevolmente la funzionalità del sistema nel suo insieme, fatto che permette di raggiungere buoni livelli di servizio su tutta la futura rete stradale.
Ha particolarmente convinto la Committenza e gli esperti la flessibilità del concetto e la sua realizzabilità immediata, per tappe coerenti.
Restano per questo progetto i dubbi sull’attrattività per le attività commerciali di vendita dei posteggi in sponda destra della R__________.
Complessivamente, entrambi i progetti hanno dato risposte soddisfacenti alle tematiche della mobilità lenta e del trasporto pubblico, così come sulle basi di calcolo utilizzate per verificare la contenibilità in funzione della capacità del sistema viario nuovo.
Il progetto “G__________” ha saputo meglio interpretare e rielaborare le tematiche ancora irrisolte risultate dalla precedente fase di concorso in merito alla funzionalità della viabilità stradale, elaborando una proposta di intervento che ha maggiormente convinto la Committenza e gli esperti, non da ultimo per la semplicità a livello di realizzazione e di ridondanza generale.
Nelle riflessioni successive in merito allo sviluppo del P__________ dovrà essere ancora meglio definita la funzione ed il carattere della futura strada di gronda est, anche se questo aspetto non pregiudica il migliore risultato di “G__________” rispetto ad “a__________”.
FORMA
“a__________”
La proposta formale del progetto fornisce una risposta molto articolata allo sviluppo del P__________, che solo apparentemente convince anche formalmente.
Nella valutazione complessiva del progetto, che ha mantenuto le sue ipotesi di intervento urbanistico iniziale, persiste infatti ancora un giudizio abbastanza negativo per quel che riguarda l’attestamento in zona F__________ del progetto (la “testata”), che continua a rimanere un progetto troppo complesso ed irrisolto nei dettagli, senza le qualità urbane auspicate.
“G__________”
Il progetto, pur mantenendo l’ordinamento territoriale originario chiaro ed attrattivo, è stato sostanzialmente rielaborato nella parte frontale verso le F__________, creando le premesse per definire una “testata” di forte impatto positivo dal punto di vista formale, che si esplicita attraverso un progetto razionale anche a livello di realizzazione.
Nell’insieme, “G__________” è un progetto che indulge meno ad una raffinata ricerca architettonico - formale, ma che appare solido e urbanisticamente rigoroso. La chiarezza d’insieme della proposta e la sua realizzabilità a tappe permette di meglio risolvere, nell’insieme, la complessità del riordino urbanistico e della riqualifica generale del P__________.
La proposta elaborata con “a__________” non ha saputo risolvere gran parte dei dubbi e delle critiche sull’esplicitazione formale del concetto emerse nella fase del concorso di idee. Per contro il progetto “G__________”, pur mantenendo l’assetto urbanistico del progetto originario, ha saputo convincere attraverso una rielaborazione positiva di tutte le sue parti meno riuscite durante la fase precedente.
FATTIBILITÀ
“a__________”
Il progetto “a__________” è sicuramente un progetto ambizioso dal punto di vista dell’intervento urbanistico previsto, soprattutto nella parte della “testata”. Questa premessa, che definisce potenzialmente un segnale “forte” per futuri investitori, ne determina anche la criticità a livello di fattibilità, soprattutto per quel che riguarda l’avvio dei lavori impostato su un intervento di notevoli dimensioni e complessità (l’”a__________” stessa).
“G__________”
La proposta di intervento urbanistica è sorretta da un concetto molto flessibile, basato sulla possibilità di interventi immediati, di “piccoli passi” che permettono di fornire da subito segnali chiari in direzione non solo di potenziali investitori ma anche degli utenti (abitanti e clienti) che gravitano sul P__________.
Pur essendo relativamente simili per quel che riguarda l’attrattività verso potenziali investitori, i due progetti differiscono notevolmente in merito alla realizzabilità ed in particolare per uno degli elementi determinanti nel giudizio della Committenza: la possibilità di avviare da subito, con interventi mirati, ma di minore difficoltà esecutiva, la procedura di riqualifica urbanistica del P__________.
La complessità del compito da affrontare si risolve sicuramente meglio con la chiarezza e la semplicità del progetto “G__________”, che da anche un segnale chiaro a livello di indirizzo dell’intervento mettendo al centro del ragionamento urbanistico il “verde pubblico”, un segnale chiaro soprattutto per gli abitanti del luogo.
Giudizio complessivo e proposta
La CO 8, sorretta dal giudizio tecnico da parte degli esperti esterni, è inequivocabilmente giunta alla conclusione che il progetto “G__________” rielaborato, pur mantenendo l’assetto urbanistico dalla precedente fase del concorso di idee, è stato chiaramente migliorato in tutti gli elementi di giudizio (funzione, forma e fattibilità), mentre il progetto “a__________”, che è anche stato sostanzialmente modificato in alcuni suoi elementi strutturanti rispetto al progetto originario, non ha di principio saputo migliorarsi in nessuno dei criteri di valutazione.
Per questo motivo, considerata la precedente parità nella valutazione dei progetti, non si è ritenuto necessario procedere ad una nuova assegnazione dei punteggi per i singoli criteri di valutazione, ritenendo il progetto “G__________” complessivamente migliore di “a__________”.
Questa conclusione, a favore del gruppo interdisciplinare CO 7 con il progetto “G__________”, permette ora alla Committenza ed ai Comuni di adottare le necessarie decisioni per procedere con la pianificazione intercomunale e con le misure di riqualifica urbanistica del P__________.
Considerati i limiti assai ristretti del potere di cognizione che la legge riserva all’autorità di ricorso in tema di controllo dell’ap-prezzamento, la valutazione operata dal committente e dal collegio di esperti, oltre a reggere alle inconferenti critiche del ricorrente, non risulta priva di pertinenza ed obbiettività. Intanto, contrariamente a quanto sostiene il gruppo __________, non v'è dubbio che il gruppo resistente ha dato una risposta ai quesiti che gli erano stati sottoposti e nel contempo ha consolidato, sviluppandolo, il progetto “G__________” scaturito dal concorso di idee, mentre l'insorgente non si è limitato ad affinare diversi punti del suo lavoro pregresso, ma vi ha anche apportato per sua stessa ammissione (vedi doc. E1) profondi cambiamenti, arrivando addirittura ad inserire in "a__________ " alcuni elementi già presenti nello studio che il CO 7 aveva portato al concorso di idee (la strada di gronda est, il parco urbano a nord, la rinaturizzazione della R__________, tanto per citarne alcuni di immediata evidenza).
Ad onor del vero, entrambi i progetti sono stati sicuramente approfonditi, ma ciò non significa ancora che ambedue siano stati migliorati nella stessa misura e soprattutto che "a__________ ", in parte radicalmente modificato, sia stato sviluppato in maniera talmente positiva sul complesso dei tre criteri di giudizio prestabiliti (funzione, forma, fattibilità) da sorpassare “G__________” per rapporto alla graduatoria finale allestita in occasione del concorso di idee. Il ricorrente, miscelando ad arte aspetti di funzionalità e di fattibilità, sostiene che il CO 7 non ha effettuato gli approfondimenti richiesti dalla committenza in tema di trasporti pubblici, aree di posteggio, polo fieristico, __________ e parco. In realtà, passando in rassegna il masterplan “G__________” come ha fatto l'insorgente per scovare i passaggi da poter censurare come inadempienze di controparte nella sua memoria di replica, si può constatare che il gruppo resistente ha toccato tutti i temi delicati che gli erano stati segnalati come tali nel capitolato d'oneri, compreso quello della realizzabilità e delle modalità attuattive di taluni interventi problematici. Possibile oggetto di discussione non è quindi la documentata sussistenza delle prestazioni di verifica richieste dalla committenza, quanto la valutazione positiva che la committenza stessa ed i suoi esperti hanno espresso riguardo a tale lavoro. Su questo aspetto il comparente dimentica tuttavia che il potere di cognizione di questo Tribunale non è pieno, ma limitato alla violazione del diritto. Il compito del Tribunale cantonale amministrativo non è quello di formulare una sua personale valutazione degli approfondimenti operati dal CO 7, che sostituisca quella del committente ove diverga da quest'ultima. Il compito di questo Tribunale è soltanto quello di verificare che le valutazioni effettuate dal committente non violino il diritto, siccome viziate da abuso o da eccesso del potere d'apprezzamento. Ipotesi, questa, che si verifica quando la valutazione censurata, in quanto procedente da apprezzamento, appare priva di ragioni oggettive, fondata su considerazioni estranee alla materia od altrimenti insostenibile. Non già quando risulta semplicemente discutibile. Il semplice fatto che un giudizio meno positivo avrebbe forse potuto essere altrettanto sostenibile non permette di ravvisare alcun abuso di potere nel parere favorevole che ha raccolto il masterplan del CO 7. Lo stesso dicasi, in senso opposto, per il progetto del gruppo __________, il quale avrebbe anche potuto suscitare maggiori consensi, ma che in ogni modo non è stato oggetto di una valutazione arbitraria nel risultato.
Non bisogna peraltro dimenticare che nella valutazione di un masterplan il committente fruisce di un potere discrezionale ancor più ampio della libertà di giudizio che gli va riconosciuta in relazione all'apprezzamento di una prestazione di servizio qualsiasi. L'apprezzamento della forma, della funzione e della fattibilità di un lavoro intellettuale come un masterplan procede infatti da considerazioni di ordine anche tecnico e non può essere ricondotto a metodi di valutazione schematici ed oggettivi. Largo spazio va quindi lasciato alle specifiche competenze della commissione di valutazione, composta da specialisti di primo piano appositamente scelti per il loro sapere nel rispettivo campo di attività. Orbene, quest'ultimi sono giunti inequivocabilmente alla conclusione che il progetto “G__________” rielaborato, pur mantenendo l’assetto urbanistico dalla precedente fase del concorso di idee, è stato chiaramente migliorato in tutti gli elementi di giudizio (funzione, forma e fattibilità), mentre il progetto “a__________”, che è anche stato sostanzialmente modificato in alcuni suoi elementi strutturanti rispetto al progetto originario, non ha di principio saputo migliorarsi in nessuno dei criteri di valutazione. Alla luce dell'insieme delle considerazioni espresse nel rapporto di valutazione del 4 marzo 2009, in questo verdetto opinabile non è ravvisabile alcun abuso di potere da parte della committenza. Di riflesso, anche la risoluzione 5 marzo 2009 emanata dalla CO 8 resiste alla critiche del ricorrente.
8. Sulla scorta di quanto precede il gravame, in quanto ricevibile, deve essere respinto siccome infondato.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal ricorso ed al valore di causa, è posta a carico degli insorgenti in solido secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 6, 13, 15, 16 CIAP; 1, 5, 32, 33, 36, 37, 38 LCPubb; 19-33, 56 RLCPubb/CIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 26, 28, 43, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. In quanto ricevibile il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario