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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.03.2009 52.2009.77

26 marzo 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,651 parole·~8 min·4

Riassunto

Mancata conferma di un dipendente comunale. Giustificati motivi

Testo integrale

Incarto n. 52.2009.77  

Lugano 26 marzo 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 10 marzo 2009 di

RI 1 patrocinata da:  

contro  

la decisione 18 febbraio 2009 del Consiglio di Stato (n. 706) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 agosto 2008 con cui il municipio di CO 1 le ha negato la conferma in carica quale cuoca della scuola d'infanzia;

viste le risposte:

-    16 marzo 2009 della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport;

-    16 marzo 2009 del municipio di CO 1;

-    17 marzo 2009 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La ricorrente RI 1 è stata assunta nel 1997 dal comune di CO 1 quale cuoca della scuola d'infanzia con lo statuto di incaricata per funzione stabile. Il 1. settembre 2000, il municipio le ha conferito la nomina, mantenendole lo stipendio della 13. classe con un grado di occupazione dell'82.738%, calcolato in base ad un orario di lavoro di 34.75 ore settimanali su 42, senza tener conto delle vacanze scolastiche.

Il 15 luglio 2008 il municipio ha prospettato alla ricorrente di adeguare il rapporto d'impiego, riducendo il grado d'occupazione al 52% in modo da tener debitamente conto del calendario scolastico, che si estende soltanto su 37 settimane. Lo stipendio avrebbe di conseguenza dovuto essere ridotto da poco più di 3'000.- fr. al mese a poco più di 2'000.-. La ricorrente ha rifiutato la proposta.

Con decisione 12 agosto 2008, l'esecutivo comunale ha quindi licenziato la ricorrente mediante mancata conferma.

                                  B.   Con giudizio 18 febbraio 2009 il Consiglio di Stato ha confermato la disdetta, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da RI 1.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il motivo invocato dal municipio fosse atto a giustificare il provvedimento in quanto volto a parificare il trattamento retributivo della ricorrente a quello di altri dipendenti comunali (custodi, donne della pulizia), la cui attività lavorativa dipende dal calendario scolastico.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione di mancata conferma.

Eccepita l'ammissibilità della disdetta in considerazione del fatto che a CO 1 il consiglio comunale è stato rinnovato tacitamente, l'insorgente nega che il motivo addotto dal municipio giustifichi la rescissione del rapporto d'impiego. Le sue prestazioni di lavoro non hanno mai dato adito a lamentele. L'adattamento dello stipendio al calendario scolastico costituirebbe un pretesto. Determinante sarebbe comunque la retribuzione annua. La ridefinizione delle condizioni retributive avrebbe dovuto aver luogo prescindendo da una mancata conferma.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 208 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione attiva dell’insorgente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1967; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). L'assunzione di testi, genericamente sollecitata dalla ricorrente, non appare atta a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. I fatti non sono peraltro controversi.

                                   2.   Riservato il caso, qui non ricorrente, in cui il comune si sia avvalso della facoltà concessagli dall'art. 135 cpv. 3 LOC per disciplinare lo statuto dei suoi dipendenti secondo le disposizioni previste dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1), i dipendenti del comune sono di principio nominati ogni quadriennio, ovvero a tempo determinato, con scadenza generale del rapporto d'impiego sei mesi dopo le elezioni comunali (art. 127 cpv. 1 LOC). La riconferma è presunta, soggiunge l’art. 127 cpv. 2 LOC, se, entro quattro mesi dalle elezioni, il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma.

Per principio, durante il periodo di nomina, il rapporto d'impiego dei dipendenti comunali può essere rescisso soltanto se sono dati i presupposti della destituzione o della rimozione dalla carica per decadenza dei presupposti della nomina. Alla scadenza di tale periodo, i dipendenti comunali possono invece essere licenziati se sussiste un valido motivo per non confermarli in carica per un ulteriore quadriennio. La disdetta, espressa sotto forma di mancata conferma, deve essere giustificata da un motivo sufficiente, oggettivamente sostenibile. Non deve essere dato un motivo grave e nemmeno un motivo, dato il quale, non si possa ragionevolmente esigere la continuazione del rapporto d'impiego secondo le regole della buona fede. Il motivo addotto per giustificare la mancata conferma non deve essere nemmeno ascrivibile al dipendente. Anche motivi addebitabili al datore di lavoro possono legittimare la rescissione del rapporto d'impiego. Basta che sia sorretta da ragioni oggettive e sostenibili (Ulrich Häfelin/ Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5.a edizione, Zurigo 2006, n. 1560).

Essendo la mancata conferma rimessa all'apprezzamento dell'autorità comunale, l'autorità di ricorso deve di principio limitarsi a verificare che non violi il diritto (art. 61 LPamm). Censurabili, da questo profilo, sono soltanto le decisioni che abusano del potere d'apprezzamento, in quanto fondate su considerazioni estranee, prive di ragioni oggettive e pertinenti o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto in quanto riferiti alla parità di trattamento od alla proporzionalità (STA n. 52.2008.461 del 23 febbraio 2009, consid. 2; RDAT 1985, n. 28 seg.).

                                   3.   3.1. Nel caso concreto, il municipio ha disdetto il rapporto d'impiego della ricorrente perché intendeva in sostanza correggere l'errore in cui è incorso già in occasione dell'assunzione quale incaricata per funzione stabile, riconoscendole lo stipendio della 13. classe calcolato in base alle ore di lavoro settimanali (34.75) sull'arco dell'intero anno civile, senza tener conto della ridotta durata effettiva dell'anno scolastico (36 settimane).

Il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, ritenendo che il motivo invocato non prestasse il fianco a critiche.

3.2. Secondo la ricorrente, il municipio non avrebbe potuto rescindere il rapporto d'impiego perché a CO 1 non si è votato per il consiglio comunale, che è stato eletto in forma tacita.

La tesi è priva di qualsiasi fondamento.

Il periodo di nomina dei dipendenti comunali scade alla fine del quadriennio definito dall'art. 127 LOC anche se le elezioni hanno luogo in forma tacita.

3.3. La ricorrente contesta poi la disdetta asserendo di aver sempre svolto correttamente il suo lavoro. Anche questa obiezione va respinta, poiché la mancata conferma non presuppone inadempienze o colpe del dipendente. Anche motivi addebitabili al datore di lavoro, quali ad esempio al soppressione del posto di lavoro, possono legittimare il licenziamento. Basta che siano giustificati, ovvero oggettivamente sostenibili.

3.4. Stando all'insorgente non sussisterebbe infine alcuna necessità di correggere lo stipendio sin qui riconosciutole per adeguarlo al calendario scolastico. Determinante sarebbe la retribuzione annua prevista dal regolamento organico dei dipendenti (ROD) che per la funzione di cuoca dell'asilo (scuola d'infanzia) contempla la 13. classe di stipendio della scala dei dipendenti cantonali, indipendentemente dal numero di ore lavorative prestate. Anche da questo profilo, la decisione regge alla critica.

È ben vero che l’art. 35 cpv. 3 ROD assegna alla cuoca dell'asilo la 13. classe di stipendio, ma è altrettanto vero che l'orario di lavoro di questa dipendente comunale è abbondantemente inferiore al numero delle ore di lavoro settimanali (42 ore), previsto dall'art. 16 cpv. 1 ROD per i dipendenti del comune. Ragione per la quale, la cuoca dell'asilo non è nominata a tempo pieno, ma a tempo parziale (art. 8 cpv. 1 ROD), con un grado di occupazione inferiore al 100%, da calcolare in base alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Per stabilire il grado d'occupazione della ricorrente, al momento della sua assunzione, nel 1997 il municipio ha considerato che avrebbe lavorato 34.75 ore alla settimana per tutto l'arco dell'anno civile. L'autorità comunale ha omesso di considerare che la scuola d'infanzia è aperta soltanto durante 37 settimane all'anno. Di fatto, ha dunque privilegiato l'insorgente rispetto ad altre dipendenti comunali (addette alla pulizia) con orari di lavoro legati al calendario scolastico e stipendi calcolati di conseguenza.

Resosi conto di questo errore, che in definitiva riconosceva alla ricorrente 15 settimane di vacanze pagate invece delle 5 dovute, l'autorità comunale le ha sottoposto un nuovo calcolo, fondato essenzialmente su un monte di 27 ore di lavoro settimanali per 37 settimane all'anno, proponendole di ridefinire al ribasso la retribuzione corrispostale sino a quel momento. Proposta, che l'insorgente ha rifiutato, inducendo di conseguenza il municipio a disdire il rapporto d'impiego.

Ora, i motivi addotti dall'autorità comunale per giustificare il licenziamento non sono per nulla insostenibili. Si fondano su considerazioni oggettive e pertinenti. Sono volti a correggere un errore, eliminando un privilegio ingiustificato ed una disparità di trattamento nel calcolo della retribuzione dei dipendenti assunti a tempo parziale con orari di lavoro legati al calendario scolastico. Resistono dunque pienamente alla censura d'arbitrio sollevata dalla ricorrente.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.

La tassa di giustizia, commisurata per difetto al valore di causa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 125, 127, 208 LOC; 8, 16, 35 ROD di CO 1; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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