Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.02.2010 52.2009.440

8 febbraio 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,141 parole·~11 min·2

Riassunto

Il provvedimento di revoca della licenza di condurre corrisponde al minimo previsto dalla legge per la violazione commessa

Testo integrale

Incarto n. 52.2009.440  

Lugano 8 febbraio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi

assistito dal segretario:

  Gabriele Fossati, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 2 novembre 2009 di

RI 1 patrocinato da: PA 1,  

contro  

la decisione 14 ottobre 2009 (n. 5211) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 8 luglio 2009 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;

vista la risposta 11 novembre 2009 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre nell'aprile del 1976. Nel registro automatizzato delle misure amministrative risulta iscritto un ammonimento, notificatogli nel 2005 a seguito di un eccesso di velocità.

                                  B.   Il __________, verso le ore __________, RI 1 ha circolato nell'abitato di __________ ad una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 77 km/h, laddove vige un limite generale di 50 km/h.

                                  C.   A seguito dell'accaduto, il 7 aprile 2008 il competente Procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 80.cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.-, fondandosi sull'art. 90 cifra 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01).

                                         L'interessato ha impugnato il decreto di accusa davanti al Pretore penale, che con sentenza 23 marzo 2009 l'ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, infliggendogli una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 40.- (condanna sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) e una multa di fr. 300.-. La pronunzia, priva di motivazione, non è stata ulteriormente contestata ed è quindi cresciuta in giudicato.

                                  D.   Preso atto delle predette conclusioni penali, l'__________ la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di tre mesi (dal __________ al __________), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

                                  E.   Con giudizio 14 ottobre 2009 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo il gravame inoltrato contro di esso da RI 1.

                                         Ricordato di essere vincolata per giurisprudenza federale ai contenuti della sentenza di condanna emessa dalla Pretura penale, l'autorità di ricorso di prime cure ha constatato la sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, reato che impone ex lege una revoca della licenza di condurre della durata minima di tre mesi.

                                  F.   Contro la predetta decisione governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.

Il ricorrente ha riproposto sostanzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, ribadendo in particolare di aver compiuto il reato in stato di necessità, al fine di soccorrere la moglie affetta da una gravissima malattia. L'autorità amministrativa avrebbe dovuto tener conto di questa situazione e rinunciare a revocargli la patente, anche perché l'infrazione commessa non è grave e la licenza gli occorre per motivi d'ordine professionale.

                                  G.   All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a).

Di regola, l'autorità amministrativa non può valutare diversamente la fattispecie neppure dal punto di vista giuridico. In effetti, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare più volte che in vista dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è legata non solo all'accertamento dei fatti, ma anche alla qualifica giuridica operata in sede penale, quando questa dipende in maniera determinante dall’apprezzamento di circostanze che il giudice penale conosce meglio dell’autorità amministrativa (cfr. DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 119 Ib 158 consid. 3 c/bb; STF 6A.19/2006 del 16 maggio 2006 consid. 1).

2.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il __________ il competente Procuratore pubblico ha emanato un decreto d'accusa che RI 1 ha impugnato tramite opposizione. Il Pretore penale, indetto un pubblico dibattimento ed ascoltato l'accusato, ha deciso per finire di infliggere a quest'ultimo una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) e una multa di fr. 300.-, riconoscendolo colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per aver circolato alla velocità netta di 77 km/h su una strada principale ove vige un limite di 50 km/h.

                                         Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che previo approfondimento degli accadimenti in sede dibattimentale hanno ormai statuito sui medesimi con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata il __________ in relazione ad un reato che il Pretore penale ha ritenuto di punire nonostante le particolari circostanze in cui è stato commesso e le richieste di proscioglimento, rispettivamente di esenzione da qualsiasi pena, che l'accusato ha formulato in udienza appoggiandosi agli art. 17 e 54 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). Se l'insorgente riteneva che la sanzione fosse stata imposta disattendendo i principi sanciti dalle predette norme di legge, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in calce al giudizio pretorile e contestarlo davanti alla Corte di cassazione e revisione penale. Tanto più che la sua linea difensiva, fondata sulla sussistenza di una circostanza esimente prevista dal CP, avrebbe dovuto coerentemente indurlo ad insistere per ottenere l'impunità negatagli dalla prima istanza di ricorso. RI 1, nonostante l'importanza dell'infrazione imputatagli e l'ampiezza della sanzione irrogatagli, è invece rimasto passivo. Ha supinamente accettato la condanna per aver circolato a velocità abbondantemente eccessiva, violazione che notoriamente comporta anche una revoca della licenza di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica impedisce al ricorrente di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione, la sussistenza del reato o la sua punibilità al fine di eludere la misura amministrativa che si impone.

                                         Nulla muta, sotto questo profilo, il fatto che in questa sede RI 1 invochi una norma (l'art. 18 CP, relativo allo stato di necessità discolpante) diversa da quelle sin qui richiamate. La sussistenza di uno stato di necessità in quanto tale è già stata esaminata durante il procedimento penale con esito sostanzialmente sfavorevole al ricorrente e in ogni modo le dichiarazioni che egli ha rilasciato alla polizia per giustificare l'eccesso di velocità (cfr. suo scritto del __________, nonché verbale di interrogatorio __________, risposta alla domanda n. 7) non permettono di intravedere nella fattispecie gli estremi di un caso di applicazione dell'art. 18 CP, neppure di tipo putativo. Anche volendo prendere in considerazione la versione degli eventi descritta nel certificato __________ del dr. __________ non si riuscirebbe comunque ad approdare ad una conclusione favorevole all'insorgente, poiché la situazione di pericolo imminente che gli era stata descritta avrebbe dovuto indurlo a chiamare un'ambulanza, non a violare personalmente, senza alcuna utilità pratica, il limite di velocità vigente nell'abitato di __________. Per quanto umanamente comprensibile e perdonabile, in diritto l'agire del ricorrente non trova insomma motivi di discolpa totale, né in campo penale, né in ambito amministrativo.

                                   3.   3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LDM; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

3.2. La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente dalle circostanze concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 25 km/h in abitato costituisce oggettivamente un caso grave, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionato con una revoca della patente di almeno 3 mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli (DTF 132 II 234 consid. 2).

                                         3.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il __________ RI 1 ha superato di 27 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 50 km/h consentita nell'abitato di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr.

                                         Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato (vedi art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure al cospetto di circostanze particolari quali una effettiva necessità professionale di condurre veicoli a motore, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore federale (vedi art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3).

                                   4.   Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 17, 18, 54 CP; 16, 16c, 32, 90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 e 70 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato                                                                               Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

52.2009.440 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.02.2010 52.2009.440 — Swissrulings