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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.07.2010 52.2009.360

8 luglio 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,308 parole·~12 min·2

Riassunto

Diniego licenza edilizia per una tettoia e dei giochi per bambini all'interno di una zona di protezione di un bene culturale protetto

Testo integrale

Incarto n. 52.2009.360  

Lugano 8 luglio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 17 settembre 2009 della

  patrocinato da:  

contro  

la decisione 2 settembre 2009 del Consiglio di Stato (n. 4316) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 febbraio 2009 con cui il municipio di Monte Carasso le ha negato la licenza edilizia in sanatoria per una tettoia parzialmente chiusa e per la posa di un'altalena e di uno scivolo per bambini accanto al suo ristorante (part. 1051);

viste le risposte:

-    29 settembre 2009 del Consiglio di Stato;

-      9 ottobre 2009 del municipio di Monte Carasso;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. La RI 1, qui ricorrente, è proprietaria di uno stabile (part. 1051), situato a Monte Carasso, nella porzione non edificabile del comparto A della zona di protezione definita attorno all'ex monastero delle Agostiniane, bene culturale protetto d'interesse cantonale. A pianterreno dello stabile in oggetto la ricorrente gestisce un ristorante dotato di un servizio all'aperto, che ha già interessato a due riprese questo Tribunale (STA 52. 2005.2 del 29 agosto 2005 e 52.2005.389 del 5 ottobre 2006).

b. Il 30 luglio 2007, il municipio ha constatato che la ricorrente aveva costruito senza permesso una nuova tettoia, parzialmente chiusa, a ridosso della cucina dell'esercizio pubblico, sotto la quale aveva installato un banco di lavoro ed un apparecchio per cucinare.

Non avendo la ricorrente dato seguito all'invito di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, rivoltole dall'autorità comunale, il 13 novembre 2008 il municipio ha provveduto ad inoltrarla a nome e per conto della stessa, alla quale si è sostituito.

La domanda contemplava anche l'installazione di un'altalena e di uno scivolo per bambini che la RI 1 aveva nel frattempo posato senza permesso sul prato antistante l'esercizio pubblico.

c. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 64416), il 18 febbraio 2009 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo che sia la tettoia, sia i giochi per bambini si ponessero in contrasto con l'art. 17 cpv. 2 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), che esclude qualsiasi ampliamento o trasformazione degli edifici esistenti nel comparto inedificabile della zona di protezione del monastero.

                                  B.   Con giudizio 2 settembre 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di diniego della licenza, respingendo l'impugnati-va contro di essa inoltrata dalla RI 1.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che tanto la tettoia, quanto i giochi per bambini non potessero essere autorizzati a posteriori, in quanto situati all'interno di un comparto nel quale non sono ammesse nuove costruzioni. Una deroga non entrerebbe in considerazione.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo con ricorso 17 settembre 2009, chiedendo che sia annullato e che le sia rilasciata la licenza in sanatoria per la tettoia e le installazioni di cui si è detto.

L'insorgente ritiene anzitutto che i giochi per bambini non soggiacciano a licenza edilizia. La licenza, argomenta, le andrebbe comunque accordata, poiché gli impianti sono conformi alla funzione residenziale della zona.

Anche la tettoia, prosegue, potrebbe beneficiare del permesso, poiché preesistente. L'intervento si sarebbe limitato a sostituire alcuni elementi in pessimo stato del manufatto già presente.

Il permesso, conclude, le andrebbe in ogni caso rilasciato in deroga, poiché sia i giochi per bambini, sia la tettoia non si porrebbero per nulla in contrasto con le esigenze di protezione del bene culturale.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva della ricorrente, proprietaria del terreno, dell'opera e degli impianti in discussione, è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione fotografica. È inoltre noto a questo Tribunale dai precedenti giudizi. La visita in luogo e le altre prove genericamente richieste dall'insorgente (testi, interrogatorio formale, perizia, ecc.), non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.2.1. Secondo l'art. 22 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. Per giurisprudenza, sono considerati edifici o impianti ai sensi di tale norma, quelle installazioni artificiali, durature, legate al suolo in modo relativamente saldo e atte ad influire sulle concezioni inerenti all'ordinamento delle utilizzazioni, sia che modifichino considerevolmente l'aspetto esterno dei fondi, sia che gravino le opere di urbanizzazione, sia che risultino pregiudizievoli per l'ambiente (STF 1C.89/2009 dell'11 giugno 2009 pubbl. in RtiD II-2009 n. 39, consid. 2.2; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungs-gesetz, Berna 2006, ad art. 22 n. 10 e rif. ivi citati). Secondo il diritto federale, non sono soggetti a costruzione progetti di minima entità che hanno scarse dimensioni e che nel contempo non ledono né interessi pubblici, né privati dei vicini (ad. es. piccole modifiche interne di un edificio, costruzioni mobiliari posate per poco tempo come ad es. una tenda, ecc.). Il quesito dell'obbligo del permesso non dipende comunque soltanto dal progetto in sé ma anche dal tipo e dalla sensibilità di ambiente in cui deve essere realizzato (Waldmann/Hänni, op. cit, ad art. 22, n. 12).

L'obbligo di autorizzazione previsto dal diritto federale costituisce un'esigenza minima che non lascia spazio a esigenze meno restrittive da parte del diritto cantonale (STF citata, consid. 2.2.; Waldmann/Hänni, op. cit, ad art. 22, n. 13).

2.2. Dal canto suo, il diritto cantonale stabilisce all'art. 1 cpv. 2 LE che la licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo. Non è invece necessaria, specifica la norma (cpv. 3), per progetti di costruzione disciplinati in dettaglio da altre leggi (lett. a), per lavori di manutenzione, piccole costruzioni e per costruzioni provvisorie (lett. b), nonché per lavori che in virtù del diritto federale sono sottratti alla sovranità cantonale (lett. c). L'art. 3 cpv. 1 del regolamento d'applicazione della LE del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1) precisa a sua volta che non soggiac-ciono fra l'altro a licenza edilizia i lavori di ordinaria manutenzio-ne, che non modificano né l'aspetto esterno né la destinazione degli edifici e impianti, come la sostituzione dei servizi o delle istallazioni non comportanti un cambiamento di consumo ener-getico, la sostituzione dei tetti senza cambiamento della carpen-teria e del tipo dei materiali (lett. b), nonché la sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo (lett. g).

L'esenzione dall'obbligo della licenza, conclude la norma (cpv. 2), non dispensa in ogni caso da un'esecuzione conforme alla legge, alle regole dell'arte e della sicurezza, nonché ad un uso parsimonioso dell'energia.

2.3. Nel caso concreto, l'insorgente non pretende che la tettoia realizzata davanti alla cucina del suo ristorante sia esente da permesso di costruzione in quanto configurabile come semplice lavoro di manutenzione. Contesta soltanto che i giochi da giardino posati sul terreno annesso all'esercizio pubblico soggiacciano a tale obbligo. I due impianti da gioco, ancorati in modo stabile e duraturo nel terreno, non sono di minime dimensioni. Situati in un comparto sensibile, soggetto a particolari vincoli di tutela ambientale, le installazioni servono alla clientela dell'esercizio pubblico. Non sono dunque impianti di minima entità esenti da permesso ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LPT; essi non sono neppure esenti da permesso in quanto riconducibili ad usuali attrezzature di arredo di giardini secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. g RLE. Comunque sia, anche se fossero esenti da licenza, tali impianti soggiacerebbero all'obbligo di conformarsi alla legge sancito dall'art. 3 cpv. 2 RLE, per cui la decisione di diniego del permesso in sanatoria andrebbe unicamente configurata alla stregua di un atto di accertamento della difformità.

                                   3.   3.1. L'art. 16 NAPR di Monte Carasso suddivide la zona di protezione dell'ex monastero delle Agostiniane in tre comparti: A, B e C. Nel comparto A, dispone l'art. 17 cpv. 1 NAPR, l'edificazione è concentrata nella superficie indicata dal piano particolareggiato.

Gli edifici esistenti nella superficie non edificabile, soggiunge l'art. 17 cpv. 2 NAPR, possono essere riparati e mantenuti, escluso qualsiasi ampliamento o trasformazione. In caso di nuova costruzione sulla porzione edificabile dei fondi, questi edifici devono essere demoliti.

Da queste due prescrizioni e dalla rappresentazione planimetrica della zona di protezione del bene culturale si evince chiaramente che all'interno del comparto A l'edificazione è ammessa soltanto all'interno del perimetro dichiarato edificabile. All'infuori di questo comparto, sono ammesse soltanto la riparazione e la manutenzione degli edifici esistenti. Qualsiasi altra attività edilizia è tassativamente esclusa.

3.2.

3.2.1. Nel caso concreto, la ricorrente ha costruito senza permesso una tettoia in legno di m 5.26 x 2.47, coperta da un tetto ad una sola falda, davanti alla cucina del suo ristorante. Il manufatto, addossato alla facciata nord del corpo che ospita la cucina insiste su una superficie non edificabile del comparto A della zona di protezione dell'ex monastero delle Agostiniane.

La tettoia, aperta sul lato est e parzialmente sul lato nord, serve da appoggio esterno alle attività della cucina.

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la tettoia si configura come una nuova costruzione. L'intervento realizzato non è in nessun caso riconducibile ad un semplice lavoro di riparazione e di manutenzione di un manufatto preesistente. Lo si deduce senza possibilità di equivoco dalle fotografie agli atti. Del manufatto preesistente, al quale accenna l'insorgente senza fornirne la benché minima prova, non v'è alcuna traccia. La tettoia è dunque un fabbricato nuovo, sostitutivo di quello che sarebbe preesistito.

In quanto insistente su una superficie non edificabile, l'opera si pone in contrasto insanabile con l'art. 17 cpv. 2 NAPR, che vieta qualsiasi nuova costruzione all'infuori della superficie edificabile del comparto A. Irrilevante è il fatto che possa essere conforme alla funzione residenziale della zona. Controversa non è la conformità di zona, ma l'inedificabilità della superficie occupata.

Alla medesima conclusione si perverrebbe qualora si volesse considerare la tettoia alla stregua di un ampliamento dell'edificio alla quale è appoggiata. L'art. 17 cpv. 2 NAPR esclude in effetti anche le trasformazioni e gli ampliamenti delle costruzioni esistenti.

Immune da violazioni del diritto appare dunque il diniego della licenza.

3.2.2. Analoghe considerazioni valgono per l'altalena (doppia) e per lo scivolo per bambini posato senza permesso sul terreno annesso al ristorante davanti alla cucina.

Anche se non fossero soggette a permesso di costruzione, è innegabile che queste installazioni contravvengano al divieto sgorgante dall'art. 17 cpv. 2 NAPR di occupare la superficie non edificabile del comparto A con opere ed attrezzature che non possono essere considerati irrilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni.

                                   4.   4.1. Secondo l'art. 37 cpv. 1 NAPR, il municipio può concedere e anche imporre deroghe alle norme d'attuazione quando, in circostanze particolari, la loro applicazione si riveli contraria all'inte-resse pubblico o pregiudichi eccessivamente gli interessi del privato senza che l'interesse pubblico o quello dei vicini lo giustifichi.

La norma codifica i principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in materia di deroghe (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 790 seg.).

4.2. Nel caso concreto, il municipio, sostituitosi all'insorgente, nel presentare la domanda di costruzione in sanatoria, non ha chiesto la concessione di deroghe (cfr. formulario cifra 9).

Il Consiglio di Stato, confrontato con l'esplicita richiesta dell'insorgente di rilasciare il permesso in deroga, ha escluso che fossero dati gli estremi per accoglierla. A giusta ragione, poiché la situazione dell'insorgente non presenta alcunché di eccezionale né per rapporto alle esigenze di spazio della cucina, che possono essere soddisfatte all'interno dell'edificio, riducendo semmai leggermente la superficie disponibile per gli avventori, né per rapporto alle necessità, non strettamente indispensabili per l'attività del ristorante, di dotarlo di installazioni per il gioco dei bambini. Deduzioni, queste, che il municipio ha pienamente fatto proprie in sede di risposta al ricorso qui in esame.

Non potendosi rimproverare all'autorità comunale di aver abusato della latitudine di giudizio, che l'art. 37 NAPR le riserva in punto all'individuazione del contenuto normativo della nozione giuridica indeterminata di circostanze particolari, per aver ritenuto insoddisfatti i presupposti per la concessione di una deroga al divieto di costruire sulle superfici non edificabili del comparto A, sancito dall'art. 17 cpv. 2 NAPR, anche da questo profilo, il giudizio impugnato resiste compiutamente alle critiche della RI 1. Il fatto che la tettoia e i giochi per bambini non si pongano, a mente della ricorrente, in contrasto con le esigenze di protezione del bene culturale non basta per giustificare la concessione di una deroga. Il rilascio di un'autorizzazione in deroga presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale che faccia apparire eccessivo il sacrificio derivante al richiedente da un'applicazione rigida della norma, di cui è chiesto l'allentamento, per rapporto al bene giuridico tutelato dalla stessa.

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico della ricorrente RI 1 secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 16, 17, 37 NAPR di Monte Carasso; 3, 18, 28, 60, 61 LPamm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente RI 1.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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