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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.04.2010 52.2009.285

1 aprile 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,753 parole·~9 min·4

Riassunto

Licenza edilizia per la costruzione di una veranda

Testo integrale

Incarto n. 52.2009.285  

Lugano 1. aprile 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Raffaello Balerna, presidente Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 20 luglio 2009 di

 RI 1,  RI 2,  

contro  

la decisione 24 giugno 2009 del Consiglio di Stato (n. 3171) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 2 aprile 2009 con cui il municipio di Lugano ha negato loro il permesso di costruire una veranda vetrata a lato del loro appartamento (part. __________ Castagnola);

viste le risposte:

-      3 agosto 2009 del municipio di Lugano;

-    18 agosto 2009 del Consiglio di Stato;

-    24 agosto di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   Il 25 novembre 2008, i coniugi RI 1 e RI 2, qui ricorrenti, hanno chiesto al municipio di Lugano il permesso di costruire una veranda vetrata sul terrazzo esistente sulla fascia di terreno posta a lato dell'appartamento di cui sono comproprietari (PPP __________ e __________) in un condominio (part. __________), situato a Castagnola, a valle di via __________.

Alla domanda si è opposto CO 1, proprietario di un altro appartamento situato nello stesso immobile (PPP __________).

                                  B.   Con decisione 2 aprile 2008, il municipio ha negato la licenza edilizia, ritenendo che il manufatto si ponesse in contrasto con l'art. 38 cpv. 2 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), che a protezione del panorama fruibile da via __________ impone la formazione di canali di vista larghi 5.00 m lungo i confini dei fondi (perpendicolari alla strada).

                                  C.   Con giudizio 24 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di diniego, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.

Dopo aver rilevato che l'altezza della veranda (m 2.30-2.60), cumulata con quella del terrazzo sottostante, superava abbondantemente quella massima (m 3.00) ammessa per le costruzioni accessorie, il Governo ha in sostanza condiviso la tesi del municipio, giungendo a sua volta a concludere che il manufatto si poneva in contrasto con la protezione dei punti panoramici sancita dall'art. 38 cpv. 2 NAPR.

L'opera, ha aggiunto, non rientrerebbe nemmeno nei limiti delle trasformazioni ammissibili secondo l’art. 39 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), poiché comporterebbe la realizzazione di un nuovo ingombro, che aggraverebbe il contrasto già attualmente esistente con l’art. 38 cpv. 2 NAPR.

Il permesso, ha concluso, non potrebbe essere accordato nemmeno per considerazioni dedotte dalla parità di trattamento.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, con ricorso 20 luglio 2009, chiedendo che sia annullato e che sia loro rilasciata la licenza richiesta.

Dopo aver rimproverato al Consiglio di Stato di aver violato il loro diritto di essere sentito per non aver esperito il sopralluogo richiesto, gli insorgenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza.

La veranda, esordiscono, non pregiudicherebbe l'aerazione del retrostante locale riscaldamento. L'altezza del manufatto, smontabile, rientrerebbe inoltre nel limite prescritto per le costruzioni accessorie, poiché non andrebbe sommata a quella del terrazzo naturale sul quale insiste. La distanza dal confine non sarebbe inoltre di m 1.25 come ritenuto dall'autorità, ma di m 1.50.

La costruzione, proseguono i ricorrenti, non ostruirebbe peraltro in misura apprezzabile il canale di vista. Trattandosi di un'opera situata ad una quota di 6 m inferiore al livello del campo stradale, la fruizione del panorama non subirebbe alcuna menomazione.

Il municipio, concludono, avrebbe rilasciato permessi per opere similari in situazioni analoghe. Il diniego della licenza configurerebbe pertanto anche una disparità di trattamento.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio e l'opponente, contestando le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, istanti in licenza e pregiudicati dal giudizio impugnato, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dall'abbondante documentazione fotografica allegata. La visita in luogo, sollecitata dagli insorgenti, non appare dunque atta a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Per gli stessi motivi vanno disattese le censure di violazione del diritto di essere sentito, sollevate dagli stessi insorgenti con riferimento al rifiuto del Consiglio di Stato di esperire un sopralluogo. La valutazione anticipata negativa circa la concludenza di questa prova non presta il fianco a critiche.

                                   2.   2.1. Giusta l’art. 38 NAPR di Lugano, per la protezione del panorama, il piano delle zone ed il piano del paesaggio indicano i punti panoramici da rispettare o da valorizzare, per i quali sono da applicare le seguenti prescrizioni, complementari a quella di zona:

1.  per i punti panoramici designati sui piani citati con il n. 1:

le costruzioni devono essere contenute sotto il fascio di rette inclinate di 10° (sessagesimali) sotto l’orizzonte e tracciate a partire dal confine della particella all’altezza di 1 m sopra il campo viabile panoramico.

2.  per i punti panoramici designati sui piani citati con il n. 2:

le costruzioni devono permettere la creazione di canali di vista che si ottengono con una distanza minima dai confini di 5 m, riservate quelle previste dalle zone R7, R7a, R7b, R5.

3.   il municipio può inoltre imporre restrizioni alla formazione di posteggi e piantagioni.

Tanto i punti panoramici del primo, quanto quelli del secondo tipo, sono in genere definiti lungo il ciglio a valle di strade dalle quali si può godere di un panorama meritevole di protezione. I punti del primo tipo (n. 1) istituiscono un vincolo che grava sui fondi sottostanti vietando costruzioni oltrepassanti in altezza la linea situata 10° al di sotto dell'orizzonte dato dalla quota di un metro più alta del campo stradale lungo il confine a monte del fondo.

L'art. 38 cpv. 2 NAPR sancisce invece un divieto di edificare all'interno di fasce larghe 5 m definite dai confini che si sviluppano perpendicolarmente alle strade panoramiche, protette da vincoli del secondo tipo (n. 2). Il divieto è di portata generale. Colpisce indistintamente tanto le costruzioni principali, quanto le costruzioni accessorie.

2.2. La casa dei ricorrenti (part. __________) è situata a valle di via __________, una strada lungo la quale il piano del paesaggio fissa vincoli di protezione del panorama del secondo tipo (n. 2). La facciata ovest dell'edificio è posta ad una distanza variante tra m 3.75 e m 5.00 dal confine verso la part. __________. L'edificio, costruito prima dell'entrata in vigore del piano regolatore, non rispetta dunque la distanza minima di m 5.00 dal confine ovest del fondo prescritta dall'art. 38 cpv. 2 NAPR. Esso invade parzialmente il canale di vista, che secondo tale norma dovrebbe essere lasciato libero da costruzioni.

La controversa veranda (m 2.80 x 4.05 x 2.30-2.60) verrebbe realizzata a ridosso della facciata ovest dell'edificio, su un terrazzo sorretto verso valle da un muro alto, ostruendo ulteriormente il canale di vista.

Scontrandosi apertamente con il divieto sancito dall'art. 38 cpv. 2 NAPR, l'opera in contestazione non può essere autorizzata, poiché comporta la realizzazione di un ingombro che aggrava il contrasto esistente.

Invano si richiamano i ricorrenti alle facilitazioni previste per le costruzioni accessorie. Questo genere di costruzioni non sfugge al vincolo sancito dall'art. 38 cpv. 2 NAPR. Anche se per le sue dimensioni e per il suo uso fosse da qualificare come costruzione accessoria, la veranda non potrebbe essere autorizzata poiché verrebbe a sorgere all'interno del canale di vista. La distanza di 5.00 m dal confine si applica anche alle costruzioni accessorie.

Invano si richiamano i ricorrenti all'agevolazione prevista dall'art. 39 RLE, che permette di realizzare trasformazioni non sostanziali su costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore dopo la loro edificazione, a condizione che non pregiudichino né l'interesse pubblico, né quello dei privati. Indipendentemente dalla loro importanza, dall'agevolazione rimangono comunque escluse le trasformazioni che aggravano i momenti di contrasto esistenti. Ipotesi questa che si verificherebbe nel caso in cui la veranda fosse realizzata.

Priva di rilievo è pure la circostanza che la veranda verrebbe a situarsi ad una quota di 6 m più bassa del campo stradale di via __________. A differenza della protezione del panorama assicurata dall'art. 38 cpv. 1 NAPR, i canali di vista prescritti dal capoverso seguente prescindono da angoli rapportati all'orizzonte. Oggetto di protezione non è soltanto il panorama remoto, ma anche quello situato a quote inferiori all'angolo di 10° sotto l'orizzonte, indipendentemente dal suo pregio.

                                   3.   3.1. Il principio della parità di trattamento non prevale di regola su quello di legalità. Nessuno può prevalersi di una violazione della legge per esigere che sia disattesa anche a suo vantaggio. Fanno eccezione i casi in cui l'autorità si rifiuti di scostarsi da una prassi illegittima e non vengano pregiudicati interessi pubblici o privati prevalenti (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 444).

3.2. Nel caso concreto, i pochi casi citati dai ricorrenti non dimostrano affatto l'esistenza di una prassi illegittima dell'autorità, suscettibile di essere invocata con successo per motivi di parità di trattamento. Le opere, di incerta datazione, sono in parte diverse da quelle qui in discussione. In nessun caso bastano a documentare l'esistenza di una prassi difforme. L'interesse all'attuazione del diritto oggettivo, in particolare alla tutela dei canali di vista definiti dall'art. 38 cpv. 2 NAPR, sarebbe comunque prevalente su quello dei ricorrenti.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31    LPamm) sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 38 NAPR di Lugano; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti RI 1 e RI 2, in solido, che rifonderanno fr. 1'000.- al resistente CO 1 a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in  materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                     4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La segretaria

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