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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.03.2008 52.2008.79

12 marzo 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,489 parole·~7 min·4

Riassunto

Ricorso contro trattamento psicofarmacologico coatto. Il paziente non può adire in ogni tempo la CGASP, ma deve sollecitare una modifica del piano terapeutico ed impugnare un'eventuale decisione negativa

Testo integrale

Incarto n. 52.2008.79  

Lugano 12 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 febbraio 2008 di

RI 1  

contro  

la decisione 20 febbraio 2008 (n. PS.2008.12) della commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (CGASP), che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso il trattamento ambulatoriale coatto impostogli il 12 gennaio 2007 al momento in cui è stato dimesso dalla clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC);

vista la risposta 6 marzo 2008 della CPC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che RI 1 è un ex politossicodipendente, da anni sofferente di un severo disturbo di personalità paranoide; il 7 dicembre 2006 è stato ricoverato d'urgenza alla CPC in relazione a diversi episodi di grave eteroaggressività nei confronti soprattutto del vicinato;

che grazie ad adeguate cure lo scompenso è regredito rapidamente, cosicché il 12 gennaio 2007 RI 1 è stato dimesso dalla clinica e obbligato a presentarsi ogni 15 giorni presso il SPS di Locarno per seguire un trattamento ambulatoriale a base di __________;

che il 6 febbraio 2008 RI 1 ha improvvisamente adito la CGASP, contestando la terapia dispensatagli;

che dopo l'udienza conciliativa preliminare tenutasi il 13 febbraio 2008 il ricorrente è stato sottoposto ad un esame specialistico da parte del dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH; alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 20 febbraio 2008 la CGASP ha respinto il gravame;

che il 22 febbraio 2008 RI 1 ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua avversione alla terapia psicofarmacologica in atto, a suo parere del tutto inutile; nel contempo, l'insorgente ha sollecitato la rifusione delle spese avute e il riconoscimento di un'indennità di 15'000.- fr. per danni morali;

che la CGASP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso, mentre la CPC si è premurata di illustrare le ragioni che impongono il trattamento psicofarmacologico osteggiato dall'insorgente;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e 52 LASP, nonché 43 e 46 PAmm; in questa sede il sapere se il ricorso inoltrato alla CGASP fosse ammissibile è questione di merito;

                                         che il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che giusta l'art. 5 LASP l'utente ha diritto a un'assistenza adeguata e in modo particolare all'applicazione di terapie proporzionali all'esigenza di cura, definite, se possibile, con la sua partecipazione;

che i trattamenti necessari vengono stabiliti nell'ambito del piano terapeutico (art. 29 e 30 LASP), che deve essere discusso con l'utente (art. 31 cpv. 1 LASP); quest'ultimo deve formulare il proprio consenso per qualsiasi terapia (art. 32 LASP), in difetto di cui la stessa deve essere autorizzata dal Consiglio psicosociale cantonale (CPSC; art. 35 e 36 LASP);

che in caso di grave urgenza è possibile rinunciare all'intervento del CPSC, ma all'utente è dato ricorso alla CGASP, la quale verifica la legalità dell'intervento anche se esso è già stato attuato (art. 37 LASP);

che il ricorso alla CGASP presuppone per legge l'esistenza di una decisione od omissione comportante la privazione o una limitazione della libertà dell'utente (art. 50 cpv. 2 LASP);

che nel caso di specie la decisione con la quale RI 1 è stato costretto a seguire la terapia a base di __________ risale al 12 gennaio 2007, giorno in cui è stato dimesso dalla CPC; da allora è trascorso più di un anno;

che la CGASP ha nondimeno ritenuto che il ricorso del 6 febbraio 2008 fosse ricevibile, siccome rivolto contro un trattamento farmacologico in essere, per la cui continuazione la legge non impone una speciale procedura; ne ha quindi dedotto che il paziente lo potesse impugnare in ogni momento;

che la CGASP ha però omesso di considerare che la descrizione e la giustificazione delle misure privative o restrittive della libertà personale, della loro necessità e proporzionalità devono essere contemplate nel piano terapeutico (art. 30 lett. b LASP), il quale a sua volta deve essere costantemente aggiornato (art. 29 cpv. 4 LASP) e approvato dall'utente (art. 32 cpv. 1 LASP);

che anche se la legge non lo prevede esplicitamente, pare ovvio che ogni paziente possa chiedere in ogni tempo un riesame delle misure coatte che lo colpiscono, rispettivamente una riconsiderazione del piano terapeutico, soprattutto quando è trascorso un consistente lasso di tempo dall'adozione di siffatti provvedimenti; non per nulla, gli utenti possono inoltrare in ogni momento una domanda di rilascio (vedi art. 47 LASP), ovvero postulare la soppressione delle restrizioni della libertà di cui sono oggetto;

che è contro le decisioni prese a seguito di queste richieste che è possibile ricorrere alla CGASP; quest'ultima è una vera e propria autorità giudiziaria, chiamata a verificare in prima istanza la legittimità delle disposizioni adottate dagli organi sanitari, rispettivamente il rispetto della libertà individuale degli utenti;

che la sussistenza di un atto impugnabile ai sensi dell'art. 5 PA è un presupposto processuale essenziale, che il giudice è tenuto a verificare d'ufficio non appena riceve il gravame (cfr. art. 46 cpv. 3 PAmm, applicabile attraverso il rinvio dell'art. 56 LASP; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 127 ss.; Bovay, Procédure administrative, p. 334 ss.); la sua inesistenza rende l'atto inammissibile per carenza dell'oggetto del ricorso stesso;

che nella misura in cui la CGASP avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso di RI 1, vuoi perché tardivo per rapporto alla decisione del 12 gennaio 2007, vuoi perché privo di un oggetto nel senso dianzi descritto, l'impugnativa proposta in questa sede deve essere respinta;

che il ricorso va in ogni modo disatteso, anche volendo ammettere che la CGASP è entrata nel merito del gravame 6 febbraio 2008 presentatogli dall'insorgente, considerandolo proposto contro una decisione di rifiuto di rivedere la terapia impostagli;

che in effetti, secondo il Tribunale federale, un trattamento medicamentoso coatto tange in maniera importante la libertà personale e la dignità umana dell'interessato; le restrizioni a queste garanzie sancite a livello costituzionale (vedi art. 7 e 10 cpv. 2 Cost.) devono fondarsi su una chiara base legale, essere sorrette da un interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (DTF 130 I 16 consid. 3; 127 I 6 consid. 5);

che in particolare occorre procedere ad una ponderazione completa e globale degli interessi in gioco: interessi pubblici, necessità del trattamento, conseguenze dell'assenza di trattamento, esame di alternative, apprezzamento dell'esposizione a pericolo propria e altrui (DTF 130 I 16 consid. 5);

che RI 1 soffre da anni di un grave disturbo della personalità, che in questo momento - grazie alla presa a carico da parte del SPS di Locarno ed alla cura farmacologica dispensatagli - è sotto controllo;

che il ricorrente vorrebbe abbandonare la terapia, ma su questo punto la decisione impugnata deve essere senz'altro tutelata; essa dimostra ampiamente ed in modo convincente che l'insorgente deve essere ulteriormente curato tramite la regolare somministrazione dei farmaci prescrittigli;

che la provata relazione tra l'erogazione delle cure ed il netto miglioramento del suo stato di salute giustificano senz'ombra di dubbio la misura terapeutica adottata, peraltro sorretta da un interesse pubblico inconfutabile laddove ha rimediato alle attitudini eteroaggressive del ricorrente;

che dal profilo della ponderazione degli interessi esatta dalla giurisprudenza, non si può fare a meno di annotare che con il trascorrere dei mesi i medici hanno dimezzato il dosaggio del neurolettico prescritto al paziente; in simili evenienze non si può di certo rimproverare ai curanti di non avergli assicurato il trattamento farmacologico più adeguato con il minor numero di effetti collaterali sgradevoli possibile;

che il giudizio di merito della CGASP resiste pertanto alle critiche ricorsuali anche in tema di proporzionalità;

che il ricorrente chiede infine la rifusione delle spese avute e il riconoscimento di un'indennità di 15'000.- fr. per danni morali;

che la pretesa è inammissibile, sia perché formulata sotto forma di nuova domanda (art. 63 cpv. 2 PAmm), sia perché alla stessa torna applicabile la legge sulla responsabilità degli enti e agenti pubblici (cfr. in tal senso art. 55 cpv. 3 LASP), la quale conferisce al giudice civile ordinario (e non alla CGASP o al Tribunale cantonale amministrativo ) la competenza di statuire sulle richieste risarcitorie avanzate a dipendenza di restrizioni della libertà avvenute in violazione della legge (art. 55 LASP; 7 e 22 LResp);

che sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame va respinto; non si preleva tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).

Per questi motivi,

visti gli art. art. 397a ss. CC; 19 ss., 29 ss., 47, 50, 52, 55 LASP;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giudizio.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia civile, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

                                    4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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