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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.04.2008 52.2008.77

7 aprile 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,336 parole·~7 min·2

Riassunto

Commisurazione delle ripetibili

Testo integrale

Incarto n. 52.2008.77  

Lugano 7 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 25 febbraio 2008 di

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 12 febbraio 2008 (n. 730) del Consiglio di Stato, che accoglie il ricorso dell'insorgente avverso la pronuncia 24 settembre 2007 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione le aveva negato il permesso di soggiorno CE/AELS, limitatamente alle ripetibili;

viste le risposte:

-    28 febbraio 2008 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

-    4 marzo 2008 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che RI 1, cittadina __________, ha ottenuto il 22 febbraio 2007 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) un permesso di dimora CE/AELS valido sino al 21 agosto successivo per la preparazione dell'avvio di un'attività lucrativa indipendente in Svizzera quale prostituta;

che il 13 agosto 2007 ella ha chiesto il rinnovo della citata autorizzazione;

che interrogata l'11 settembre 2007 dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione personale e professionale, RI 1 ha tra le altre cose dichiarato: "Ho svolto la mia attività in modo regolare soggiornando sempre in Ticino. È mia intenzione rimanere in Ticino per continuare a svolgere questa attività, anche se devo precisare che vengo in Svizzera per circa tre volte l'anno e per una durata complessiva di un mese circa a causa dei miei figli di cui uno in tenera età che vivono in __________ ";

che preso atto di queste dichiarazioni, il 24 settembre 2007 la SPI a risolto di non rinnovare a RI 1 il permesso di dimora CE/AELS, ritenendo che la stessa non esercitasse un'attività effettiva e durevole in Svizzera;

che con decisione del 12 febbraio 2008 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dall'interessata avverso la predetta pronuncia e ha fatto ordine alla SPI di rilasciarle il permesso richiesto;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che, alla luce della documentazione agli atti e segnatamente delle notifiche di presenza e dei contributi fiscali, sociali e assicurativi pagati, la ricorrente aveva verosimilmente rilasciato alla Polizia cantonale delle dichiarazioni che non corrispondevano a quanto ella volesse effettivamente dire in merito alla sua presenza sul territorio svizzero, la quale era invece stata tutto sommato effettiva durante quasi tutto il periodo preso in considerazione;

che, tenuto conto della particolarità della fattispecie, l'Esecutivo ha ritenuto equo attribuire all'insorgente un indennità ridotta a titolo di ripetibili, per un ammontare di fr. 200.--;

che avverso quest'ultimo punto della citata pronuncia governativa RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che lo stesso sia riformato nel senso che le è riconosciuta un indennità per ripetibili di fr. 500.-; in sintesi sostiene che dinanzi al Consiglio di Stato l'autorità di prime cure è risultata soccombente a tutti gli effetti, ragione per la quale, nella misura in cui non le è mai stato imputato un atteggiamento contrario alla buona fede processuale o atto a complicare la situazione, non vi erano gli estremi per ridurle le ripetibili;

che chiamate ad esprimesi sia il dipartimento che il Consiglio di Stato non hanno formulato osservazioni, rimettendosi al giudizio di questo tribunale;

considerato,                   in diritto

                                         che contro le decisioni relative all'assegnazione delle ripetibili è dato lo stesso rimedio di diritto previsto per impugnare il merito della causa (STA 7 gennaio 2002 n. 52.2001.351 consid. 1.1.);

                                         in concreto, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della vertenza è data, dal momento che la decisione di mancato rinnovo del permesso di dimora CE/AELS, avrebbe potuto essere impugnata sino al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS);

che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che giusta l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;

che l'indennità va adeguatamente commisurata alle spese sostenute dalla parte vincente per la tutela dei suoi interessi (RDAT II-1994 n. 12);

che, procedendo da apprezzamento, la determinazione delle ripetibili è sindacabile da parte di questo tribunale soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere; in altri termini, soltanto quando appare insostenibile;

che innanzitutto occorre rilevare come il Consiglio di Stato abbia correttamente ammesso la soccombenza dell'autorità di prime cure, riconoscendo il diritto della ricorrente ad ottenere un'indennità per ripetibili;

che il Governo ha tuttavia ritenuto che la particolarità della fattispecie giustificasse l'assegnazione di un importo ridotto;

che, alla luce delle considerazioni sviluppate nel suo giudizio, è evidente che in questo modo il Consiglio di Stato abbia voluto tenere conto del fatto che, sottoscrivendo senza riserve e dopo avere addirittura dichiarato di comprendere e parlare bene l'italiano un verbale di polizia nel quale affermava di soggiornare soltanto saltuariamente in Ticino a causa dei propri impegni familiari all'estero, la ricorrente aveva contribuito ad indurre in errore l'autorità di prime cure in merito all'esistenza dei presupposti per il rinnovo del suo permesso;

che, nella misura in cui dottrina e prassi riconoscono all'autorità giudicante la possibilità di derogare in parte o addirittura totalmente al cosiddetto "principio della soccombenza" (Unterliegerprinzip), negando o riducendo l'indennità per ripetibili alla parte vincente, qualora il comportamento di quest'ultima o particolari circostanze lo giustifichino (cfr. Benoît Bovay, Procédure administrative, pag. 465 e seg con riferimenti giurisprudenziali; esplicito in tal senso l'art. 108 cpv. 3 della legge di procedura amministrativa del Canton Berna del 23 maggio 1989), si deve riconoscere che la decisione impugnata non procede da un esercizio abusivo del vasto potere d'apprezzamento che il Consiglio di Stato possiede in questo ambito;

che, contrariamente a quanto cerca di dimostrare in questa sede, la ricorrente non può dirsi del tutto estranea al malinteso sorto con l'autorità di prime cure in merito alla durata e alla frequenza dei suoi soggiorni in Ticino;

che in occasione del suo interrogatorio dell'11 settembre 2007 ella ha infatti rilasciato e sottoscritto, dopo averle rilette e confermate senza mai esigere la presenza di un interprete, delle dichiarazioni apparentemente chiare e inequivocabili riguardo alla sua sporadica presenza in Svizzera, le quali sono state determinanti per l'emanazione di una decisione negativa da parte della SPI, salvo poi indicare in sede di ricorso che in verità non intendeva affermare ciò che era stato riportato nel verbale;

che, per quanto attiene poi all'ammontare dell'importo accordatole a titolo di ripetibili dal Governo, esso appare tutto sommato adeguato alle circostanze del caso;

che la stessa ricorrente ammette che la trattazione della procedura di ricorso ha comportato per il suo patrocinatore un dispendio di tempo piuttosto contenuto, stimato complessivamente in poco più di tre ore, corrispondente ad un indennità piena di fr. 500.-;

che in quest'ordine di cose, tenuto conto del fattore di riduzione preso in considerazione dal Consiglio di Stato, l'assegnazione di un'indennità di patrocinio di fr. 200.- non può ancora essere considerata insostenibile al punto tale da risultare arbitraria;

che, stante tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto;

che la tassa di giustizia e le spese, commisurate al dispendio di lavoro occasionato, seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 83 lett. b n. 2 LTF; 10 LALPS; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                      4.   Intimazione a:

      ; .  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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