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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2009 52.2008.411

3 aprile 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,962 parole·~15 min·3

Riassunto

SUL. Atrio aperto

Testo integrale

Incarto n. 52.2008.411  

Lugano 3 aprile 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 novembre 2008 della

RI 1, , patrocinata da: __________, ,  

contro  

la decisione 21 ottobre 2008 del Consiglio di Stato (n. 5406) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 7 febbraio 2008 rilasciata dal municipio di Lugano ad CO 2, CO 1 ed CO 3 per la costruzione di uno stabile d'appartamenti in località __________ (part. 499 di __________);

viste le risposte:

-    19 novembre 2008 del Consiglio di Stato;

-    24 novembre 2008 di CO 2, CO 1 ed CO 3;

-    24 novembre 2008 dell'Ufficio domande di costruzione;

-    28 novembre 2008 del municipio di Lugano;

preso atto della replica 12 dicembre 2008 e delle dupliche:

-    19 dicembre 2008 di CO 2, CO 1 ed CO 3;

-    23 dicembre 2008 del Consiglio di Stato;

-    24 dicembre 2008 del municipio di Lugano;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'11 luglio 2007 CO 2, CO 1 ed CO 3 hanno chiesto al municipio di Lugano il permesso di costruire uno stabile di 10 appartamenti su un terreno in leggero pendio (part. 499), situato a __________, nella zona residenziale semi-intensiva R4, in prossimità dell'intersezione fra via __________ e la __________.

Alla domanda si è fra gli altri opposta la comunione dei comproprietari del condominio __________, situato sul fondo confinante (part. 1134) verso monte, la quale ha sollevato una serie di censure, che ha poi ripreso ed ulteriormente sviluppato davanti alle istanze di ricorso. Le modifiche apportate in corso di procedura per assecondare gli opponenti non ha permesso di rimuovere l'opposizione.

Raccolto l'avviso favorevole (n. 59179) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 7 febbraio 2008 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.

                                  B.   Con giudizio 21 ottobre 2008 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.

Assunte alcune informazioni supplementari riguardanti lo scavo ed accertata l'inapplicabilità del regolamento edilizio della città di Lugano del 16 dicembre 1963 (RE), il Governo ha anzitutto disatteso le censure sollevate dagli insorgenti con riferimento alle distanze dal confine e dalla strada antistante l'accesso all'autorimessa sotterranea.

Esso ha poi ritenuto infondate anche le contestazioni riferite all'altezza, negando che la costruzione superi il limite (m 15.00) prescritto dalle norme di zona.

Disattese le censure sollevate in relazione al calcolo dell'indice di sfruttamento (i.s.), l'Esecutivo cantonale ha poi ritenuto che nemmeno le deduzioni del preavviso riguardanti la conformità dell'opera con le prescrizioni ambientali prestasse il fianco a critiche.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia.

In questa sede, l'insorgente si limita a contestare la distanza dell'autorimessa sotterranea dalla strada, l'altezza dell'edificio, il calcolo dell'indice di sfruttamento e gli aspetti ambientali dell'intervento. Delle motivazioni di dettaglio addotte a sostegno delle sue tesi si dirà nei considerandi di diritto.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio ed i beneficiari della licenza, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

                                  E.   Con la replica l'insorgente ha puntualizzato alcuni aspetti del ricorso, confermandosi nelle conclusioni.

Le dupliche non hanno aggiunto nulla di nuovo.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria di uno stabile situato nelle immediate vicinanze del

       fondo dedotto in edificazione e già opponente, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti. La situazione dei luoghi emerge chiaramente dagli atti ed è perfettamente nota a questo Tribunale.

                                   2.   Distanza dell'autorimessa dalla __________

2.1. Secondo l’art. 59 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di __________ (sezione __________), gli accessi a strade e piazze pubbliche devono permettere una buona visibilità e non devono arrecare disturbo o pericolo alla circolazione.

Sono in particolare stabilite le disposizioni seguenti:

a.     autorimesse con accessi direttamente sulla strada devono essere ubicate ad una distanza minima di m 5.50 dal ciglio stradale, compreso il marciapiede. Deroghe alla distanza minima possono essere concesse dal municipio nel caso in cui la porta dell'autorimessa è munita di un adeguato congegno per l'apertura automatica con telecomando a distanza.

b.     (omissis).

La norma, recante il titolo marginale "accessi" ed inserita fra le disposizioni riguardanti il piano del traffico, disciplina la distanza degli accessi alle autorimesse in funzione della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale, imponendo di collocare l'accesso all'autorimessa ad una distanza minima di m 5.50 dal ciglio della strada, in modo da assicurare che le manovre dei veicoli in entrata o in uscita non ostacolino la circolazione.

Per le costruzioni fa inoltre stato l’art. 10 cpv. 9 NAPR, che prescrive una distanza di m 3.00 dal ciglio delle strade comunali (lett. b).

2.2. In concreto, l'autorimessa sotterranea è collegata alla strada antistante __________) da una comoda rampa, larga m 5.50 e lunga m 8.00. L'accesso all'autorimessa, inteso quale elemento di separazione tra il vano in cui sono ricoverati i veicoli ed il raccordo al campo stradale, rispetta dunque la distanza minima prescritta dall'art. 59 lett. a NAPR. Neppure la ricorrente lo contesta.

Dal canto suo, il corpo dell'autorimessa sotterranea rispetta la distanza dalla strada (m 3.00), prescritta dall'art. 10 cpv. 9 lett. b NAPR. Contrariamente a quanto ritiene l'insorgente, l'opera non disattende l’art. 42 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1). Determinante non è infatti la distanza prescritta dall'art. 59 NAPR per gli accessi, ma quella fissata dall'art. 10 cpv. 9 lett. b NAPR per le costruzioni.

                                   3.   3.1. Secondo l’art. 40 LE, l'altezza degli edifici è misurata a partire dal livello del terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. La sistemazione del terreno, soggiunge l’art. 41 LE, può essere ottenuta mediante la formazione di un terrapieno, che è computato sull'altezza dell'edificio sovrastante soltanto nella misura in cui oltrepassa il limite di m 1.50 ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata (cfr. anche art. 13 e 7 NAPR).

Nel terrapieno possono essere inseriti manufatti comprendenti vani utilizzabili, che nella misura in cui non sporgono per più di m 1.50 dal terreno sono considerati opere sotterranee, che non costituiscono ingombro (art. 42 cpv. 1 RLE). Entro questi limiti, lo sviluppo verticale di queste opere è in sostanza considerato irrilevante, in quanto insuscettibile di incidere sulle finalità perseguite dalle norme sulle altezze.

3.2. Nel caso concreto, il progetto prevede di sistemare il terreno attorno alla costruzione mediante la formazione di terrapieni alti sino a m 1.52 (piano facciata sud). Nel terrapieno previsto davanti all'angolo sudovest dell'edificio è incorporata l'autorimessa, che sul piano orizzontale sporge per circa 10 m oltre il filo della sovrastante facciata ovest e per circa 4 m dal filo della facciata sud. Ad una distanza di 3.00 m dal piede delle facciate in oggetto il terrapieno contenente l'autorimessa non supera il limite di m 1.50, fissato dall'art. 41 LE. L’altezza del terrapieno non è dunque computabile dell'altezza sull'edificio sovrastante.

L'autorimessa inglobata nel terrapieno, dal canto suo, prefigura una costruzione sotterranea già perché non sporge oltre m 1.50 dal terreno naturale. L’edificio rispetta pertanto compiutamente l'altezza massima prescritta dall'art. 45 cpv. 2 NAPR (m 13.50 alla gronda; m 15.00 al colmo).

Palesemente infondata è la pretesa dell'insorgente di considerare l'edificio alla stregua di una costruzione a gradoni ai fini della misurazione dell'altezza. Il corpo interrato dell'autorimessa non può in nessun caso essere assimilato al gradone inferiore di una costruzione in pendio articolata sulla verticale. È una semplice opera sotterranea inserita nel terrapieno previsto per sistemare il terreno sui lati dell'edificio.

                                   4.   Il calcolo dell'i.s. fa stato di una SUL pari a 1'581.62 mq, che esaurisce completamente l'i.s. massimo (0.9) prescritto dall'art. 45 cpv. 3 lett. a NAPR.

Il calcolo allestito dal progettista deduce al pianterreno la superficie (mq 4.53 + 3.68 = 8.21) della rampa di scale che collega il pianterreno al primo piano. A torto, poiché questa superficie deve essere computata. Per l’art. 38 cpv. 1 LE, possono infatti essere dedotte soltanto le superfici delle scale che servono all'accesso di locali non calcolabili nella SUL. Può tuttavia essere dedotta la corrispondente superficie della rampa di scale d'accesso all'ultimo piano (4°) in quanto già conteggiata nel calcolo della SUL del piano sottostante (3°).

Nel calcolo della SUL risulta d’altro canto computata anche la superficie dell'ascensore (m 1.75 x 1.55 = mq 2.71) a tutti i 5 piani, che secondo la giurisprudenza di questo Tribunale (STA 52.2004.114 del 16 giugno 2004) va invece conteggiata una volta soltanto.

Considerata l’equivalenza fra la superficie non computata e quella conteggiata in eccedenza, ben si può tutto sommato ammettere che l'edificio rispetti l'i.s prescritto.

L'insorgente contesta il calcolo della SUL asserendo che al pianterreno verrebbe dedotta la superficie di mq 11.34 (m 2.70 x 4.20), corrispondente ad una parte dell'atrio (corridoio) di accesso ai due appartamenti, all'ascensore ed alle scale che conducono agli altri appartamenti. La contestazione è giustificata soltanto nella misura in cui si riferisce alla deduzione della superficie della scala che conduce al primo piano, di cui si è appena detto. Per i motivi appena esposti, la censura non permette tuttavia di ravvisare nel progetto alcun superamento dell'i.s.

Da respingere è pure la pretesa di computare nella SUL anche la superficie (mq 16.8) dell'atrio aperto antistante la porta d'ingresso, che nella variante presentata in  corso di procedura è stata arretrata verso l’interno dello stabile. La superficie delle logge aperte che servono come ballatoi è invero computata nella SUL (art. 38 cpv. 1 LE). Conteggiata è pure la superficie delle scale di collegamento tra i piani, che vengono "esternalizzate" al fine di sottrarre questi percorsi pedonali all'i.s. (STA 52.2007.321 del 2 novembre 2007 consid. 3.1). L'esclusione dal computo della SUL della parte aperta dell'atrio qui in esame non appare tuttavia ingiustificata, poiché, per funzione, questo spazio non si differenzia sostanzialmente da un porticato aperto situato a pianterreno.

La censura, anche se risultasse fondata, non sarebbe comunque atta a comportare l'annullamento della licenza, poiché il difetto potrebbe essere facilmente corretto, subordinando il permesso a clausole accessorie (p. es. riduzione della larghezza dello stabile di una dozzina di centimetri).

                                   5.   Censure ambientali

5.1. La licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che, al momento della decisione, nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti dalla domanda di costruzione (art. 1 cpv. 1 RLE; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 1 LE n. 627). L'autorità deve concretamente accertare che l'opera prevista sia effettivamente conforme alla legge. Non può limitarsi ad esigere che lo sia, prescindendo dalle necessarie verifiche (STA n. 52.2002.52 del 4 febbraio 2003).

Per quanto riguarda gli aspetti ecologici, essa deve di conseguenza accertare, in base ad una prognosi, che le ripercussioni ambientali derivanti dall'uso della costruzione siano conformi alle prescrizioni poste dalla legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) e dalle relative ordinanze (ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986; OIF; RS 814.41; ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 15 dicembre 1985; OIAt; RS 814.318.142.1). Non può accontentarsi di imporre, a titolo di condizione (impropria) della licenza, che tali prescrizioni vengano rispettate.

5.2. Nel caso concreto, l'avviso cantonale del 24 ottobre 2007 si limita a stabilire che devono essere rispettati i limiti d'immissione imposti dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983 e dalle sue ordinanze d'applicazione.

Devono essere soddisfatte le esigenze poste dall'art. 11 LPAmb che recita al capoverso II "Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, […]  e al capoverso III "Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti".

In relazione alle immissioni foniche, l'avviso ha in particolare aggiunto che gli impianti previsti dovranno essere adeguatamente insonorizzati ed ubicati in modo da non recare disturbo o molestia al vicinato conformemente all'Ordinanza federale del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico.

In special modo, qualora l'impianto di riscaldamento funzioni con bruciatore ad aria soffiata, l'uscita della caldaia dovrà essere munita di un apposito silenziatore in modo tale che le immissioni foniche prodotte non siano superiori al livello di valutazione Lr  = 55 dB(A) di giorno e di Lr  = 45 dB(A) di notte, come previsto dal'art. 7 e dall'allegato 6 dell'OIF.

Se dopo la messa in esercizio degli impianti tecnici si dovessero riscontrare lamentele eccessive da parte del vicinato a causa del rumore eccessivo, l'istante dovrà provvedere a verificare, tramite misurazioni acustiche, l'entità delle immissioni foniche ed il rispetto dei limiti d'esposizione al rumore fissati dall'OIF. Queste verifiche dovranno essere sottoposte alla nostra attenzione per approvazione. Nel caso in cui i limiti d'esposizione al rumore risultassero superati gli impianti non potranno funzionare e dovranno essere immediatamente ripristinati dal punto di vista fonico.

Secondo la ricorrente, l'autorità cantonale avrebbe omesso di esperire una verifica completa e dettagliata della conformità degli impianti dal profilo della LPAmb e dell'OIF.

Il rimprovero non è privo di qualsiasi fondamento. L'avviso cantonale, così come formulato, non certifica in effetti che il progetto è stato concretamente e compiutamente esaminato e trovato conforme alle prescrizioni della legislazione ambientale. Dallo stesso non emerge in particolare che l'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) ha rinunciato a determinare o a far determinare le immissioni foniche esterne degli impianti fissi, perché non aveva motivo di ritenere che i valori limite d’esposizione determinanti di detti impianti fossero o potessero essere superati (art. 36 cpv. 1 OIF).

Le carenze, di natura più formale che sostanziale, dell'avviso cantonale non sono tuttavia tali da giustificare un annullamento del permesso. Già davanti al Consiglio di Stato, l'UPR ha infatti rilevato che il riscaldamento dell'edificio avviene mediante caldaie a gas ubicate all'interno delle lavanderie di ogni appartamento. Questi tipi di impianti, essendo concepiti per un uso interno negli ambienti abitati, non sono tali da creare immissioni esterne elevate. L'ufficio in questione ha quindi implicitamente confermato di non aver richiesto una determinazione preventiva delle immissioni foniche esterne prodotte dall'impianto di riscaldamento perché non aveva avuto motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione determinanti di detti impianti fossero o potessero essere superati (art. 36 cpv. 1 OIF).

La deduzione, conforme all'esperienza, resiste alla critica dell'insorgente. L'equivoco sul tipo d'impianto previsto e le considerazioni sulla pressione sonora massima ammissibile nel punto d'espulsione addotte dall'UPR in prima istanza non permettono di avallare le critiche dell'insorgente.

5.3. Da respingere sono pure le censure che l'insorgente ripropone in merito alla mancanza di uno specifico impianto per l'espulsione dei gas di scarico dell'autorimessa sul tetto dell'edificio. Le modeste dimensioni (19 posti) e l'uso (connesso all'abitazione) dell'autorimessa sotterranea permettono di ritenere l'evacuazione dei gas di scarico attraverso le aperture conforme alle prescrizioni dell'OIAt. L'art. 6 di questa ordinanza permette infatti di scostarsi dall'obbligo di espellere le emissioni al di sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico (cpv. 2) a condizione che non ne derivino immissioni eccessive (cpv. 1). Condizione, questa, che nel caso concreto è lecito ritenere soddisfatta.

                                   6.   Fase di cantiere

6.1. Per la fase di cantiere, l'Ufficio della protezione dell'aria (UPA) ha classificato il cantiere nel gruppo A, specificando in dettaglio le misure previste dalla direttiva "Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri" dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) che dovranno essere adottate. L'indicazione è sufficiente.

Richiamata la direttiva sul rumore dei cantieri, edizione 2006, dell'UFAM, l'UPR ha dal canto suo imposto l'adozione delle seguenti misure:

lavori di costruzione: provvedimenti del gruppo B;

lavori di costruzione molto rumorosi: provvedimenti del gruppo B;

trasporti edili: provvedimenti del gruppo A.

Considerate le caratteristiche della costruzione (una palazzina di 10 appartamenti), del terreno dedotto in edificazione (fondo prativo senza affioramenti rocciosi) e della zona (residenziale con grado di sensibilità al rumore II), nonché la durata del cantiere, la valutazione del rumore del cantiere e la scelta dei gruppi di provvedimenti operate dall'autorità cantonale appaiono corrette. Nemmeno la ricorrente pretende invero che vengano applicati i provvedimenti del gruppo C.

A torto, essa si duole della mancata definizione dettagliata dei singoli provvedimenti da adottare. L'assegnazione dei lavori di costruzione (rumorosi e non) al gruppo B impone l'adozione di tutti i provvedimenti previsti dal catalogo annesso alla citata direttiva. Anche per i rumori, la definizione concreta delle misure di prevenzione da applicare dovrà essere attuata a seconda dell'effettiva esecuzione dei lavori previsti dal catalogo.

                                   7.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall’im-pugnativa, tenendo conto del valore della costruzione, è posta a carico dei comproprietari del condominio __________ in solido.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38, 40, 41 LE; 42 RLE; 10, 45, 59 NAPR di __________; 7, 11 LPAmb; 36 OIF; 6 OIAt; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è a carico dei comproprietari del condominio __________ in solido.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                     4.   Intimazione a:

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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