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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.06.2009 52.2008.370

16 giugno 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,721 parole·~24 min·3

Riassunto

L'autorizzazion per la costruzione di una strada non esclusivamente forestale soggiace alla Lstr. Quand'anche fosse applicabile la LE, non si può rilasciare una licenza ordinaria per realizzare un impianto che serve ad urbanizzare residenze secondarie ed è privo di uno scopo forestale preponderante

Testo integrale

Incarto n. 52.2008.370  

Lugano 16 giugno 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 2 ottobre 2008 del

RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la decisione 17 settembre 2008 (n. 4767) del Consiglio di Stato, che ha annullato la risoluzione 26 ottobre 2007 con la quale il municipio di __________ ha rilasciato all'insorgente la licenza edilizia per realizzare una strada carrozzabile tra __________ e __________ (mapp. __________ ai Monti di __________);

viste le risposte:

-          14 ottobre 2008 del Consiglio di Stato;

-          14 ottobre 2008 del Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione;

-          15 ottobre 2008 di CO 4, dell'CO 1, della CO 2CO 5CO 7 CO 9

-          16 ottobre 2008 del comune di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 19 aprile 1972 il Consiglio di Stato ha approvato il progetto di dettaglio delle opere e il piano provvisorio di finanziamento allestiti nel contesto di una procedura di raggruppamento terreni a carattere generale (in seguito: RT) avviata all'inizio degli anni '60, in applicazione della vecchia legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 1949 (BU 1950, pag. 9 seg.), nel comprensorio dei monti di __________. Dai documenti pubblicati all'epoca si desume che il consorzio RT costituto nel 1964 prevedeva di realizzare diversi impianti del traffico, segnatamente una strada carrozzabile che dipartendosi dai __________ avrebbe raggiunto dapprima __________ (strada n. 1 di 2'609 ml) e poi la zona di __________ (strada n. 4 di 891 ml) posta ad una quota di circa 540 m.s.m. Dal progetto di dettaglio della rete stradale RT, datato agosto 1967 (piano della situazione generale e relazione tecnica, pag. 4), emerge inoltre che il RI 1 stava studiando la possibilità di prolungare questa arteria fino ai sovrastanti monti di __________ (ca. 930 m.s.m) mediante la costruzione di una tratta forestale di ca. 4 km, e che intendeva installare una teleferica in modo da garantire un collegamento tra il fondovalle e la regione del __________ (1'080 m.s.m).

Il 28 giugno 1995 il Governo ha dichiarato definitivo il progetto di nuovo riparto dei fondi, nel quale anni addietro era stato inserito il tracciato di una strada forestale che in prosecuzione della strada RT n. 4 avrebbe guadagnato la regione di __________. Il sedime sul quale avrebbe dovuto essere realizzato questo impianto viario era di proprietà del consorzio RT.

                                  B.   L'idea di costruire una strada forestale tra __________ e la zona del __________ risale come anticipato agli anni '60 ed è stata sviluppata principalmente dal RI 1 d'intesa con la Sezione forestale cantonale.

Nel 1984 __________, un laureando in ingegneria forestale all'ETH di Zurigo, ha incentrato il suo lavoro di diploma sullo studio dei boschi sovrastanti __________, proponendo una rete di esbosco lunga oltre 10 km che in un comprensorio di 1'671 ha comprendeva pure un impianto viario forestale in continuazione della strada RT n. 4. Previo esame da parte delle competenti istanze federali, una parte delle proposte formulate da __________ sono confluite nel progetto di rete generale di esbosco __________ I tappa, varato nell'ottobre del 1986 dall'Ufficio forestale del 3° circondario al fine di assicurare un accesso rapido ai boschi resinosi della valle di __________ mediante la costruzione di una strada di base tra __________ e __________. Il progetto è stato approvato dall'Ufficio federale delle foreste il 2 marzo 1987. La prima parte della strada di base, tra __________ e __________, regione posta al confine tra __________ e __________, è poi stata inclusa nel progetto di nuovo riparto del RT di __________. Dopo alcune modifiche, apportate in corso di procedura per farla combaciare con il tracciato forestale indicato nella rete generale di esbosco del 1986, l'opera stradale lunga 4'090 ml è stata acquisita nel nuovo riparto dei fondi del RT di __________ che il Governo ha dichiarato definitivo nel giugno del 1995.

                                  C.   Il 4 aprile 2000 l'assemblea del RI 1 ha risolto di non stanziare il credito richiesto dall'Ufficio patriziale per risanare la vecchia funivia __________ installata nel 1969, che per conseguire il rinnovo della concessione federale d'esercizio avrebbe dovuto essere adeguata alle vigenti normative in materia di impianti di trasporto a fune. Lo stesso mese numerosi patrizi hanno quindi sottoscritto un'interpellanza, poi trasformata in mozione, per sollecitare la costruzione della strada forestale oltre __________, trovando l'appoggio di un apposito gruppo di lavoro (commissione patriziale pro strada) secondo il quale era consigliabile realizzare la nuova arteria sino al __________, in modo da mantenere il collegamento con la parte alta dei monti sino allora assicurato dalla funivia.

La problematica è stata valutata dall'Ufficio forestale del 3° circondario, che nel gennaio del 2001 ha rassegnato uno studio di varianti per la creazione di un accesso stradale alla montagna di __________ (Complementi al progetto di rete generale di esbosco, studio di varianti di accessibilità per l'accesso ai monti del __________). Vagliate tre alternative, il citato ufficio ha proposto per finire di realizzare la strada forestale di base tra __________ e __________ fino al confine giurisdizionale di __________ e di approntare una nuova pista forestale lunga 1'650 ml tra __________ ed il __________, in modo da allacciare al fondovalle un territorio ampio nel suo complesso circa 640 ha. Tale suggestione, accolta a larga maggioranza dall'assemblea patriziale svoltasi il 7 marzo 2001, è stata tuttavia avversata dall'Ufficio protezione della natura, a mente del quale il progetto era infelice dal profilo della protezione della natura e del paesaggio e non teneva sufficientemente conto degli interessi di carattere pubblico legati all'allacciamento dei boschi con particolare funzione protettiva (BPFP) e dell'alpe __________, centro di un'importante attività agricola. Ciononostante, il 25 luglio 2001 il RI 1 ha chiesto al Consiglio di Stato di pubblicare gli atti relativi alla realizzazione della strada forestale __________ facendo capo alla procedura di RT, allo scopo dichiarato di accelerare l'inizio dei lavori di costruzione dell'opera. Con scritto 10 settembre 2001 la delegazione del consorzio RT ha dal canto suo acconsentito all'operazione, a condizione che non gli incombessero oneri finanziari ed il disbrigo di pratiche suscettibili di ritardare il suo scioglimento, previsto entro la fine del 2002.

                                  D.   Con decisione 17 aprile 2002 il Governo ha approvato, salvo l'esito di eventuali ricorsi, il piano generale della strada __________ e il relativo piano provvisorio di finanziamento, il progetto di dettaglio del tratto __________, il progetto di massima della tratta __________ e l'elenco degli interessati. Nel contempo, preso atto della necessità di allargare il vecchio perimetro del RT al fine di includervi tutto il tracciato stradale, ha esteso verso nordovest il comprensorio di RT inserendo nel medesimo la regione del __________. Gli atti sono stati pubblicati dal 22 aprile al 2 maggio 2002. Al progetto si sono tempestivamente opposti in via di ricorso diverse organizzazioni nazionali di protezione dell'ambiente e alcuni proprietari di fondi posti nell'area interessata dal RT, contestando tra l'altro la procedura scelta, l'ampliamento artificioso del comprensorio RT, il carattere aleatorio del piano di finanziamento, l'interesse pubblico dell'opera non sorretta da un'adeguata pianificazione e da un esame di impatto ambientale, nonché la sua compatibilità con le norme poste a tutela della natura e del paesaggio.

                                  E.   Con giudizio 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa presentata dalle organizzazioni di protezione dell'ambiente ed i gravami proposti dai proprietari che avevano sollevato censure analoghe a quelle addotte dalle associazioni.

Ammessa la legittimazione attiva di tutti gli insorgenti, nel merito il Governo ha annotato innanzi tutto che la tratta __________ non è mai stata contemplata in un progetto di massima approvato come tale secondo i dettami della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT; RL 7.3.2.1). Questo difetto non consentirebbe di annullare l'intera procedura senza incorrere in un eccesso di formalismo, ma permetterebbe nondimeno ai ricorrenti di avversare il querelato collegamento viario sollevando ogni sorta di censura, comprese questioni di principio.

L'autorità di ricorso di prime cure ha poi ricordato che le procedure di ricomposizione particellare vanno debitamente coordinate con quelle di adozione dei piani regolatori allo scopo di evitare contraddizioni fra di esse. La progettazione e l'autorizzazione della controversa strada doveva essere pertanto coordinata con la procedura di revisione del PR di __________, al fine di evitare qualsiasi intralcio al debito perseguimento degli affinamenti pianificatori esatti dal Consiglio di Stato. Tanto più che il 16 ottobre 2001 l'autorità cantonale si è rifiutata di approvare il nuovo piano del paesaggio, a cagione tra l'altro di insufficienti approfondimenti nell'apposizione delle zone di protezione della natura e del paesaggio nell'area dei monti.

D'altra parte, il controverso allacciamento forestale doveva essere sottoposto ad un esame dell'impatto sull'ambiente, che in concreto non è stato esperito. Dato che il progetto risultava carente anche a livello di piano provvisorio di finanziamento, il Consiglio di Stato ha risolto per finire di non approvarlo, indicando che tale decisione era inappellabile.

                                  F.   Adito dal RI 1 mediante ricorso di diritto pubblico, con sentenza 4 giugno 2003 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il gravame e nel contempo ha rinviato gli atti al Consiglio di Stato affinché designasse un'autorità giudiziaria competente a statuire quale ultima istanza cantonale in applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110).

                                  G.   Il 16 gennaio 2004 sono entrate in vigore le modifiche alla LRPT votate dal Gran Consiglio il 24 novembre 2003 (BU 2/2004 p. 27). Le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità di ricorso in materia di progetti di massima e di progetti delle opere costruttive in ambito RT sono ora impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. 13 cpv. 4 e 27 cpv. 3 LRPT).

                                  H.   Il 12 gennaio 2004 il RI 1 si è aggravato davanti a questo Tribunale contro il giudizio governativo del 16 aprile 2003.

L'insorgente ha ribadito per cominciare che le associazioni protezionistiche ed i privati che avevano avversato il tronco stradale __________ non erano legittimati a tanto, poiché il relativo progetto di massima era già stato pubblicato nel 1972 ed il sedime occorrente alla realizzazione dell'impianto acquisito con il progetto di nuovo riparto approvato nel 1995.

In quanto prevista in seno ad una procedura di RT, l'opera non necessiterebbe d'altronde di alcun coordinamento con il PR di __________. La decisione di approvazione di un progetto di dettaglio in base alla LRPT è equiparabile infatti ad un atto di pianificazione speciale. I terreni interessati da questa operazione ricevono una destinazione particolare e le opere ivi previste non sono soggette alla procedura di licenza edilizia. La strada di cui trattasi riveste peraltro carattere prevalentemente forestale e risultando conforme alla destinazione della zona di accoglienza non esige coordinazione con il PR.

Secondo il ricorrente, l'opera non richiama l'allestimento di un esame di impatto ambientale. In effetti, gli studi allestiti dalla sezione forestale hanno valutato la strada sotto tutti gli aspetti e la superficie boschiva da trattare non raggiunge l'ampiezza di 400 ha a partire dalla quale la legge impone lo svolgimento di un esame di impatto ambientale (EIA).

Quanto al piano provvisorio di finanziamento (PPF), tenuto conto dello stadio procedurale in cui è stato presentato il documento contiene tutte le informazioni indispensabili: indica i costi, le percentuali di finanziamento e la quota parte a carico del ricorrente. Nessuna norma della LRPT vieta al RI 1 di assumersi i costi residui delle opere progettate come indicato nel PPF.

                                    I.   Il 2 marzo 2005 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame del patriziato.

Accertato preliminarmente che la tratta __________ non era mai stata contemplata in un progetto correttamente approvato secondo i dettami della LRPT e che tale difetto aveva legittimato i suoi oppositori ad avversare il querelato collegamento adducendo ogni sorta di contestazione, questo Tribunale ha reputato in sostanza che la strada, profondamente incisiva sul territorio e sull'ambiente in ragione della sua estensione e chiaramente volta a soddisfare soprattutto esigenze extra-forestali in un comprensorio particolarmente delicato dal profilo della natura e del paesaggio, doveva essere opportunamente pianificata nel contesto di un piano di utilizzazione speciale adottato secondo i precetti della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). Così come presentato, il progetto di allacciamento forestale non poteva dunque essere approvato approfittando di una procedura lacunosa come quella prevista dalla LRPT, anche perché era carente anche a livello di PPF ed esigeva l'esperimento di un EIA stante l'ampiezza certamente superiore a 400 ha del comprensorio servito.

                                   L.   Dopo aver inoltrato una prima domanda di costruzione poi ritirata a seguito di diverse opposizioni e della reazione negativa dell'Ufficio della natura e del paesaggio, il 23 maggio 2007 il RI 1 ha chiesto al municipio di __________ il permesso di realizzare una strada asfaltata tra le località di __________ e __________ (lunghezza ml 4'058, costo preventivato fr. 4'750'000.-), riprendendo, con alcune minime modifiche, i piani presentati quattro mesi prima, fondati a loro volta sul progetto di dettaglio proposto nel contesto del RT di cui si è detto in precedenza.

                                         Alla domanda si sono opposte le organizzazioni di protezione dell'ambiente che avevano avversato l'impianto viario nel 2002, contestando l'interesse forestale del progetto e rilevando l'assenza di un'adeguata base pianificatoria, così come di un esame di impatto ambientale.

Il Dipartimento del territorio si è invece espresso favorevolmente, facendo propri i preavvisi positivi formulati dai servizi specialistici dell'amministrazione cantonale, tra cui quelli della Sezione forestale e dell'Ufficio della natura e del paesaggio.

In data 26 ottobre 2007 il municipio di __________ ha quindi rilasciato il permesso richiesto, respingendo nel contempo le censure sollevate dagli opponenti.

                                  M.   Con giudizio 17 settembre 2008 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da CO 3 e litisconsorti.

Esposto il travagliato iter di progettazione della strada in oggetto e vagliata la documentazione in suo possesso, in particolare il piano di gestione dei boschi 2006-2026 del RI 1, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che l'opera non fosse conforme all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT siccome priva di uno scopo forestale preponderante. Donde l'impossibilità di realizzare il postulato intervento edilizio, destinato a soddisfare molteplici esigenze e privo di un valido supporto pianificatorio.

                                  N.   Avverso la predetta pronunzia governativa il patriziato è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venisse annullata con il conseguente ripristino della licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________.

Rievocati i fatti salienti, il patriziato ha sottolineato l'interesse forestale dell'opera, che allaccia boschi con particolare funzione protettiva sia per le strade sottostanti (cantonale e A2), che per l'abitato di __________. La strada - ha soggiunto - ha una prevalente funzione di cura e protezione del bosco che il Governo ha ignorato, omettendo di procedere ad una corretta ponderazione di tutti gli interessi in gioco. Il tracciato è stato ottimizzato per rapporto al progetto di RT, con l'inserimento di adeguati piazzali per l'esbosco ed il deposito di legname, l'eliminazione di diverse piazze di scambio non necessarie, un dimensionamento dei posteggi in funzione del numero degli utenti che saranno autorizzati a percorrere l'impianto, diversi spostamenti dell'asse stradale e l'ottimizzazione degli attraversamenti dei corsi d'acqua. D'altra parte, il Consiglio di Stato ha sminuito la portata del piano di gestione dei boschi 2006-2026 commissionato dal patriziato, uno strumento pianificatorio di massima che al momento opportuno sarà seguito da progetti esecutivi contenenti l'analisi dettagliata degli interventi previsti. Parimenti trascurata dalla decisione impugnata è l'impossibilità di trasportare a valle la legna via aria, stante la presenza di linee elettriche di alta tensione che impediscono l'uso di elicotteri o di teleferiche mobili.

                                  O.   All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.

                                         Ad identica conclusione sono pervenute le organizzazioni di protezione dell'ambiente contrarie alla realizzazione della strada, le quali hanno avversato le tesi del ricorrente con argomenti che saranno ripresi - per quanto necessario - nel seguito.

Il municipio di __________ ha invece comunicato di condividere l'impugnativa, mentre il Dipartimento del territorio si è rimesso al giudizio del Tribunale.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   L'autorizzazione oggetto del contendere è stata rilasciata in base alla legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono quindi date dagli art. 21 LE e 46 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

                                   2.   2.1. Come già ricordato in altre sentenze rese da questo Tribunale (da ultimo STA 52.2007.293 del 28 gennaio 2008), in Ticino la costruzione di una strada soggiace di norma al rilascio di un permesso secondo la procedura prevista dalla LE o dalla legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2). La LStr costituisce una lex specialis per rapporto alle LE e torna applicabile alle strade pubbliche (di proprietà del cantone, dei comuni, dei consorzi e dei patriziati; art. 2 cpv. 2 Lstr) o aperte al pubblico (che possono essere usate da una cerchia indeterminata di persone; art. 2 cpv. 3 Lstr). Non sono considerate tali le piste campestri, forestali e simili che servono esclusivamente all'utilizzazione agricola e forestale dei fondi (art. 2 cpv. 4 Lstr). Il tenore di quest'ultima disposizione, che l'autorità cantonale - pur avvedendosi delle conseguenze della sua infelice formulazione - non ha ritenuto di dover porre in consonanza con il complesso della legislazione forestale, fa sì che solo la realizzazione di una strada di mera natura forestale o chiusa materialmente al pubblico (solitamente tramite la posa di una barriera) è soggetta al rilascio di un permesso di costruzione secondo la LE. Impianti viari che hanno un interesse forestale solo parziale e sono aperti al pubblico transito sottostanno invece alla Lstr, a prescindere dalle limitazioni alla circolazione stradale, con relative eccezioni, istituite dalle vigenti leggi forestali (cfr. art. 15 cpv. 1 legge federale sulle foreste, LFo, RS 921.0; art. 13 cpv. 1 e 2 legge cantonale sulle foreste, LCFo, RL 8.4.1.1.). In applicazione delle nuove norme della Lstr entrate in vigore il 1° gennaio 2007 il permesso per la costruzione di siffatti impianti è rilasciato dal Consiglio di Stato (art. 23 Lstr), rispettivamente dal municipio, autorità le cui decisioni sono direttamente impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 25 e 35 Lstr).

2.2. Abbandonata l'idea di realizzare la strada __________ facendo capo alla procedura di RT, nella primavera del 2007 RI 1 ha inoltrato una domanda di costruzione limitatamente alla prima parte dell'impianto (__________), al fine di ottenere una licenza edilizia ai sensi della LE. Non è necessario approfondire le ragioni di questa scelta, che riducendo al di sotto dei 400 ha la superficie forestale allacciata consente in ogni modo al patriziato di sottrarsi all'obbligo di esperire un EIA. Ai fini del presente giudizio basta annotare che la strada non serve esclusivamente all'utilizzazione forestale (permette con ogni evidenza di urbanizzare dal profilo dell'accesso tutti i rustici concentrati in particolare nella regione di __________ e __________) e che nessun documento allegato alla domanda di costruzione prevede l'installazione di una barriera all'inizio dell'impianto. Ne segue che la domanda avrebbe dovuto essere sottoposta all'iter di approvazione dei progetti definitivi sancito dalla Lstr e non alla procedura ordinaria di licenza edilizia. Tanto basterebbe per tutelare la decisione con la quale il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia rilasciata al RI 1.

Ad ogni buon conto, l'impugnativa non potrebbe essere accolta nemmeno se il ricorrente avesse avuto l'accortezza di impostare i progetti in modo da configurare la strada alla stregua di un impianto chiuso al pubblico transito e quindi assoggettato ad una procedura di autorizzazione edilizia giusta le pertinenti norme della LE.

                                   3.   3.1. Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 LPT; art. 70 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, LALPT, RL 7.1.1.1; art. 1 cpv. 1 LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende necessario in particolare per la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e la demolizione di edifici ed altre opere, come pure per apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE).

3.2. Per interventi in zona forestale non previsti da un piano di utilizzazione, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata in via ordinaria soltanto se gli edifici o gli impianti sono di natura forestale e quindi sono conformi alla zona in cui sono indicati. Se un'opera destinata alla zona forestale non può essere approvata tramite il rilascio di un permesso ordinario, è necessario verificare se la stessa non possa beneficiare di una autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT (DTF 112 Ib 256 consid. 2), rispettivamente di un permesso di dissodamento, dal quale possono essere esentate solo le piccole costruzioni (cfr. art. 11 LFo, 4 lett. a e 14 cpv. 2 Ofo; Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire de la LAT, Zürich 1999, n. 71 segg. ad art. 18; DTF 117 Ib 42 consid. 3b; RTiD II-2004 n. 40).

Secondo la giurisprudenza federale, che applica per analogia i principi dedotti dall'odierno art. 16a LPT, nella zona forestale possono essere autorizzate in via ordinaria solo costruzioni necessarie allo sfruttamento del bosco nel luogo previsto e se non sono sovradimensionate; nessun interesse pubblico preponderante deve inoltre opporsi alla loro edificazione (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 546; Peter Hänni, Planungs-, Bau-, und besonderes Umweltschutzrecht., Bern 2002, pag. 420; DTF 123 II 499 consid. 2, 118 Ib 335 consid. 2b). La strada che attraversa un bosco può essere qualificata come forestale soltanto se è necessaria per lo sfruttamento del bosco, se serve in ampia misura alla conservazione di quest'ultimo e adempie le esigenze forestali per quanto concerne il tracciato e le caratteristiche tecniche (DTF 111 Ib 45).

3.3. In concreto, si tratta dunque di stabilire se la strada tra __________ e __________ voluta dal patriziato è conforme alla zona forestale nel senso appena descritto.

La risposta al quesito, che potrebbe riproporsi in futuro qualora il patriziato dovesse presentare lo stesso progetto con una barriera a valle, non può che essere negativa.

Dal complesso dei documenti versati agli atti, segnatamente dalla relazione tecnica allegata al piano di gestione dei boschi 2006-2026, emerge infatti che negli ultimi 50 anni non sono più stati eseguiti tagli di rilievo nelle foreste del RI 1. Lo studio - dal quale sono stati esclusi i BPFP di terzi posti nella sezione 12 direttamente servita dall'opera viaria di cui è postulata la realizzazione - fa dipendere la possibilità di intervenire nelle sezioni di proprietà del patriziato, situate ad una quota maggiore, dall'esecuzione della strada tra __________ e i monti __________, ovvero dall'edificazione dell'intero impianto così come previsto inizialmente. Nella relazione tecnica si legge peraltro che nelle proprietà del patriziato, poste a monte del tratto di strada che si vorrebbe costruire, l'importanza della strada (intesa come via carrozzabile che giunge fino a__________) è legata principalmente alla gestione dei boschi e alla produzione di legna da opera e da energia (ca. 830 m3 annui, di cui 500 m3 da ardere). Il piano di gestione di cui trattasi non dà quindi nessuna indicazione decisiva circa la valenza forestale della strada __________, salvo lasciar chiaramente intendere che per sfruttare in maniera invero irrisoria i boschi patriziali (sul tema della necessaria redditività che il bosco deve assicurare per giustificare la realizzazione di un'opera come quella prospettata vedi per analogia DTF 123 II 499, in particolare consid. 3a/dd), bisogna costruire la carrozzabile fino ai monti __________. Anche in questo caso però non si potrà prescindere da un'analisi puntuale del rapporto costi/benefici relativamente alla funzione di produzione contemplata dal piano di gestione.

Dal canto suo, il progetto di costruzione vero e proprio (cfr. la planimetria 1:1'000) dimostra come la strada, anche nella cosiddetta versione ottimizzata, sia stata tracciata in modo da servire al meglio i rustici che si trovano nella zona. Al punto che verrebbe dotata di venti piazze di scambio, di un posteggio largo 100 m e di ben sette ampi piazzali asseritamente riservati al deposito del legname, di cui uno all'inizio e alla fine della strada e quattro nel settore maggiormente edificato del comparto interessato dall'intervento viario. A titolo di comparazione, il progetto relativo alla strada "forestale" __________-__________ in territorio di __________, che ha dato origine ad un contenzioso per certi versi analogo a quello che ci occupa attualmente, constava di un tracciato di ca. 4'550 ml, lungo il quale erano state predisposte undici piazzole di scambio e tre piazze per il deposito della legna.

Quanto all'opinione della Sezione forestale inglobata nell'avviso cantonale del 20 luglio 2007, essa si riferisce con ogni evidenza alla fascia di ceduo castanile e boschi pionieri che si estende dall'abitato di __________ fino all'inizio delle selve patriziali (la sezione 12 del piano di gestione, quasi esclusivamente di proprietà privata). Orbene, in questa porzione di territorio boschivo che svolge funzioni essenzialmente protettive, la Sezione forestale non ipotizza alcun sfruttamento particolare, ad eccezioni di qualche vago intervento di natura selvicolturale e della costruzione di non meglio precisate opere antincendio.

A fronte di simili risultanze, non è dato di vedere come si possa riconoscere all'attuale progetto del patriziato una preminente natura forestale. Destinata soprattutto a raggiungere comodamente residenze secondarie, così come boschi aventi funzioni essenzialmente protettive che in mancanza di un cosiddetto "profilo delle esigenze" non abbisognano di cure richiamanti per forza la realizzazione di una carrozzabile del costo di 4'750'000.- fr. (cfr. art. 19 cpv. 4 ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992, OFo, RS 921.01; sulla determinazione della necessità di interventi nei BPFP vedi invece Monika Frehner/Brächt Wasser/ Raphael Schwitter, Continuità nel bosco di protezione e controllo dell'efficacia. Istruzioni per le cure nei boschi con funzione protettiva, UFAFP, Berna 2005, pag. 15 segg.), l'arteria non appare per nulla necessaria alla sola cura del particolare territorio forestale nel quale andrebbe ad insinuarsi. La ponderazione degli interessi invocati nel gravame non permette di giungere a conclusione diversa. I boschi che verrebbero allacciati con la strada non sono votati alla produzione di legna da opera o da ardere e, per quanto è dato finora di sapere, la loro manutenzione al fine di conservarne la funzione protettiva non impone la costruzione dell'impianto viario autorizzato dal municipio di __________. Prova ne è il fatto che finora si è potuto tranquillamente farne a meno. Lo stesso dicasi per la funzione antincendio che il ricorrente attribuisce all'opera.

Ne segue che quand'anche fosse stata concepita in modo da essere esaminata nel contesto di una procedura di licenza edilizia, la realizzazione della strada __________ non poteva giovarsi di un permesso di costruzione ordinario giusta l'art. 22 LPT, neppure ipotizzando l'assenza di preponderanti interessi pubblici contrari. Tutt'al più doveva essere vagliata in seno ad una procedura di dissodamento coordinata con quella di un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT (cfr., sull'argomento, RDAT II-1997 n. 66).

Il fatto che il tracciato della strada sia stato ripreso nel piano del paesaggio (comparto montano) del PR di __________ in fase di approvazione non è di alcun rilievo. Il semplice inserimento dell'impianto in quella rappresentazione grafica posteriormente all'esame preliminare del Dipartimento del territorio e senza alcun approfondimento circa la sua incidenza territoriale non permette certamente di ritenere che l'opera sia stata adeguatamente pianificata come indicato da questo Tribunale nella sua precedente decisione del 2 marzo 2005.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto, confermando il giudizio governativo impugnato siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 22, 24 LPT; 70 LALPT; 4, 11, 15, 20 LFo; 4, 14, 19 Ofo; 1, 2, 21 LE; 1, 2 Lstr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

   patr. dall'       ,   ,   ,   ,   ,   ;   ;   .  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2008.370 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.06.2009 52.2008.370 — Swissrulings