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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.10.2008 52.2008.369

10 ottobre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,148 parole·~6 min·2

Riassunto

Pubblicazione della domanda di licenza edilizia

Testo integrale

Incarto n. 52.2008.369  

Lugano 10 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 1. ottobre 2008 di

RI 1  

contro  

la decisione 17 settembre 2008 (n. __________) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l’impugnativa presentata dall’insorgente il 22 luglio 2008 avverso la pubblicazione della domanda di costruzione concernente la realizzazione di nuove arginature del fiume __________ a __________ del 9 luglio 2008;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è proprietario del mappale n. __________ RFD di __________, che confina con il fiume __________.

                                  B.   Il 16 novembre 2004 il consiglio comunale di __________ ha approvato il progetto di arginatura del fiume __________ nella zona industriale, stanziando nel contempo il credito quadro per la realizzazione dell’opera. Il 21 gennaio ed il 19 febbraio 2008 il municipio di __________ ha chiesto ai proprietari dei fondi coinvolti dalla nuova opera di sottoscrivere la relativa domanda di costruzione. Quattro di essi, tra cui RI 1 non hanno però dato seguito all’invito. Con risoluzione del 15 aprile 2008, il municipio ha deciso di comunque dare avvio alla procedura edilizia. Pertanto il 6 maggio 2008 l’esecutivo comunale ha disposto la pubblicazione della domanda di costruzione, dal 6 maggio 2008 medesimo al 20 maggio 2008, dandone avviso ai proprietari dei fondi interessati e confinanti, nonché pubblicandola sul Foglio ufficiale. Ha inoltre notificato ai proprietari non firmatari della domanda di costruzione una copia della risoluzione municipale sopraindicata.

                                  C.   Contro questa decisione RI 1 è insorto, in data 15 maggio 2008, davanti al Consiglio di Stato, chiedendo “l’annullamento della pubblicazione in oggetto” per motivi che non occorre qui riassumere.

                                  D.   Con giudizio 17 giugno 2008 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso, non ravvisando nel provvedimento censurato una decisione suscettibile di impugnativa.

                                  E.   La decisione governativa è stata confermata con sentenza 3 settembre 2008 di questo Tribunale.

                                  F.   Il 9 luglio 2008 il municipio ha proceduto ad una nuova pubblicazione della domanda di costruzione, a seguito della necessità di coordinarla con quella di dissodamento. Questa nuova pubblicazione annullava e sostituiva quella del 6 maggio precedente.

                                  G.   RI 1 è insorto anche contro questa nuova pubblicazione dinanzi al Governo, che ha - a sua volta - disatteso il gravame, in quanto irricevibile, con decisione 17 settembre 2008.

                                  H.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il suo annullamento oltre che quello della domanda di costruzione. Il ricorrente ribadisce le censure già mosse in prima istanza e nei precedenti gravami avverso l'introduzione della procedura di rilascio della licenza edilizia: mancanza della firma della domanda da parte di tutti i proprietari interessati, omessa indicazione delle mutazioni dei luoghi attraverso la posa di picchetti e modine, disattenzione della durata del periodo di pubblicazione. Egli insiste affinché queste contestazioni vengano affrontate preliminarmente all'esame di merito della domanda di licenza.

                                    I.   Il Tribunale non ha intimato il ricorso alle controparti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1), il ricorso è tempestivo (art. 50 LE, 46 cpv. 1 legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 8 cpv. 1 LE; 43 cpv. 1 LPamm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Poiché il ricorso appare manifestamente infondato per i motivi che verranno spiegati in seguito, non appare necessario nemmeno intimarlo alle controparti per uno scambio degli allegati (art. 48 LPamm).

                              2.   2.1. Come ha rettamente considerato il Consiglio di Stato, appoggiandosi alla sentenza del 3 settembre 2008 di questo Tribunale nella precedente procedura ricorsuale (inc. 52.2008. 242), nota al ricorrente, la pubblicazione della domanda di costruzione costituisce un atto di natura incidentale, siccome meramente ordinatorio del procedimento di rilascio del permesso di costruzione. Attraverso quest'atto l’autorità comunale non si pronuncia sulla conformità dell’intervento con il diritto edilizio materialmente applicabile, ma si limita a darne pubblica notizia. Di conseguenza contro la pubblicazione della domanda di costruzione non è dato ricorso, essendo infatti, di principio, impugnabile soltanto l’atto conclusivo del procedimento, ossia la decisione del municipio sulla domanda di rilascio della licenza edilizia.

                                    Conformemente all’art. 44 LPamm, le decisioni incidentali possono essere impugnate se procurano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile. Essendo però destinata a permettere ad eventuali interessati di esercitare i loro diritti di difesa, la pubblicazione di una domanda di costruzione all’albo comunale configura, come già sopra indicato, un atto palesemente insuscettibile, per sua intrinseca natura, di procurare a chicchessia un danno non altrimenti riparabile. La pubblicazione all’albo non impedisce invero ad eventuali interessati di far valere le loro ragioni, eccependo la sufficienza della domanda di costruzione, dapprima in sede di opposizione ed in seguito insorgendo davanti all’autorità di ricorso contro un’eventuale licenza edilizia. La decisione del Consiglio di Stato di dichiarare l’impugnativa dell’insorgente irricevibile, va pertanto confermata.

2.2. Invano l'insorgente pretende di poter ottenere subito la verifica dell'ossequio di quelle disposizioni legali che regolamentano la presentazione stessa della domanda di licenza edilizia oppure la sua pubblicazione. Anche l'asserita disattenzione di queste disposizioni dev'essere vagliata e decisa, al pari di quella di eventuali altre violazioni del diritto applicabile, attraverso un'unica decisione finale, quella di rilascio rispettivamente di diniego della licenza edilizia: la sola decisione che, secondo quanto prescritto dalla legge (art. 10, 21 cpv. 1 LE), potrà essere deferita all'autorità di ricorso. La tesi contraria, sostenuta dal ricorrente, viola il diritto, favorisce una trattazione frammentata e, pertanto, né razionale e tantomeno celere della domanda di rilascio del permesso di costruzione, frustra infine il significato dell'opposizione, che serve anche a denunciare simili carenze, e la conseguente possibilità di sanare queste ultime al più presto, senza dover ricorrere dinanzi alle autorità superiori.

2.3. Il ricorso, affatto infondato, va dunque respinto e la decisione governativa confermata, siccome immune da violazioni del diritto.

                                   3.   La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 5, 6, 8, 21, 50 LE; 18, 28, 43, 44, 46, 48, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                     4.   Intimazione a:

  ; ; ; .    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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