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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.01.2009 52.2008.367

15 gennaio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,627 parole·~8 min·3

Riassunto

Multa per deposito abusivo di rifiuti

Testo integrale

Incarto n. 52.2008.367  

Lugano 15 gennaio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Damiano Bozzini

segretario:

Gianluca Padlina

statuendo sul ricorso 1 ottobre 2008 di

RI 1  

contro  

la decisione 10 settembre 2008 del Consiglio di Stato (n. 4656) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 3 luglio 2008 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 100.- per mancato uso dei sacchi ufficiali del Consorzio Nettezza Urbana;

viste le risposte:

-    13 ottobre del municipio __________;

-    14 ottobre 2008 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 17 aprile 2008 il personale del servizio esterno dell'Ufficio tecnico del comune di __________ ha ritrovato, all'interno del cassonetto situato in zona __________, un sacchetto dei rifiuti non ufficiale. Nel sacchetto sono stati rinvenuti alcuni documenti recanti il nome di RI 1, che abita in una casa situata in quella località, fra i tornanti della strada cantonale. Con rapporto 26 maggio 2008, il municipio di __________ ha aperto un procedimento di contravvenzione a suo carico.

                                  B.   Invitato a giustificarsi, il prevenuto in contravvenzione ha dichiarato di essere completamente estraneo ai fatti. A suo dire, qualche malintenzionato avrebbe prelevato i documenti dall'interno del cortile del suo rustico, dove egli deposita abitualmente la carta in attesa di consegnarla all'apposito servizio di smaltimento e, in seguito, li avrebbe gettati nel cassonetto comunale, in un sacco non ufficiale, allo scopo di creargli delle noie amministrative.

                                  C.   Ritenute le spiegazioni addotte insufficienti per giustificare l'abbandono del procedimento, il 3 luglio 2008 il municipio ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, in applicazione dell'art. 34 del regolamento concernente la gestione dei rifiuti (Rrif) e dell'ordinanza municipale del 19 settembre 2006 concernente le infrazioni commesse nell’ambito della gestione dei rifiuti (Orif).

                                  D.   Contro questa decisione RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.

In quella sede egli ha ribadito la sua estraneità ai fatti e ha riproposto l'ipotesi secondo la quale sarebbe stata una terza persona a depositare nel cassonetto il sacchetto incriminato. Oltre a ciò, il ricorrente ha lamentato una presunta disparità di trattamento visto che, a suo dire, in casi analoghi di infrazione alle norme sulla gestione dei rifiuti, il municipio avrebbe rinunciato a prendere provvedimenti.

                                  E.   Con giudizio 10 settembre 2008, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, confermando la multa inflitta dal municipio. In sostanza, il Governo ha ritenuto che il ritrovamento all'interno del sacchetto non ufficiale di alcuni documenti riconducibili a RI 1, in assenza di indizi che potessero condurre ad una conclusione diversa, fosse motivo sufficiente per attribuire al ricorrente la responsabilità dell'illecito.

                                  F.   Contro il predetto giudizio governativo, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla multa inflittagli dal municipio. L'insorgente postula che il municipio venga ammonito perché tratterebbe i cittadini in modo discriminatorio.

A sostegno dell'impugnativa RI 1 ripropone in sostanza le censure sollevate senza successo in prima istanza.

                                  G.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio, che ne propongono la reiezione senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 148 cpv. 3 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione attiva dell'insorgente è data dagli art. 209 lett. b LOC. Il presente gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative; LPamm; RL 3.3.1.1), è ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.      2.1. Giusta l'art. 145 cpv. 1 LOC, il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata. La multa è una pena pronunciata a titolo di sanzione amministrativa contro un privato in ragione della violazione di un'obbligazione di diritto pubblico. Essa rappresenta uno strumento coercitivo conferito all'autorità per ottenere il rispetto della legge (Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n.1018 segg.). La multa deve essere ancorata ad una base legale e, visto il suo carattere prettamente repressivo, presuppone l'esistenza di una colpa a carico del soggetto che con il suo comportamento ha infranto la legge (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 5. ed., Zurigo 2006, n.1171 seg.; Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I, V ed., Basilea 1976, n. 49 B. VI). Ciò significa che una multa può essere inflitta solo se la colpevolezza è stata dimostrata in modo ineccepibile, ritenuto comunque che l'onere della prova incombe all'autorità, a cui spetta l'obbligo di perseguire il denunciato (René Rhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, n. 49 B. VI).

2.2. L'art. 29 cpv. 2 del regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (Rrif) prescrive che nei cassonetti possono essere depositati unicamente i sacchi contrassegnati dal Consorzio Nettezza Urbana (CNU). L'art. 34 cpv. 1 Rrif stabilisce la competenza del municipio per sanzionare con una multa fino a fr. 5'000.- tutte le infrazioni commesse contro il regolamento stesso. Basandosi su questa norma il municipio ha emanato l'ordinanza municipale concernente le infrazioni in ambito della gestione dei rifiuti del 19 settembre 2006 (Orif). Questa ordinanza definisce nel dettaglio l'ammontare delle multe previste per le diverse infrazioni. Per il mancato utilizzo dei sacchetti ufficiali CNU con una capienza fino a 60 litri, la multa prevista dalla Orif ammonta a fr. 100.-.

3.   3.1. Certa la base legale, resta da chiarire se il municipio abbia dimostrato che il sacco è stato depositato dal prevenuto in contravvenzione. Il municipio, per ascrivere il deposito illegale del sacchetto a RI 1, si è basato sul ritrovamento all'interno del sacchetto stesso di alcuni documenti che riportano il suo nome e sui quali è riconoscibile la sua grafia. Il sacchetto, inoltre, non è stato ritrovato in un cassonetto qualunque, ma nel cassonetto utilizzato abitualmente dal ricorrente e situato a pochi metri di distanza dalla sua abitazione. In simili circostanze, non appare fuori luogo ritenere che sia stata fornita una prova sufficiente per attribuire al ricorrente la responsabilità dell'illecito.

3.2. RI 1, dal canto suo, pretende che l'autore materiale dell'infrazione sarebbe una terza persona malintenzionata, che si sarebbe procurata i documenti in questione e li avrebbe gettati nel contenitore, utilizzando un sacchetto non conforme, con l'intento di creargli delle noie amministrative.

La tesi appare alquanto inverosimile (cfr. fattispecie analoga STA 52.95.00104 del 12 giugno 1995). Il ricorrente non ha presentato alcuna prova o quanto meno indizio che possa renderla credibile. In particolare, egli avrebbe dovuto adombrare, quanto meno sotto forma di sospetto, la persona che gli serberebbe rancore o gli vorrebbe fare un dispetto. La cerchia dei possibili autori non dovrebbe essere più vasta di quel tanto, considerato che si dovrebbe trattare di una persona che addirittura è a conoscenza del luogo in cui deposita la carta in attesa di consegnarla agli appositi servizi per lo smaltimento.

Il perverso piano, architettato a suo danno da uno sconosciuto, appare d'altro canto del tutto inverosimile, poiché la probabilità che un sacchetto non ufficiale venga effettivamente notato è quanto mai scarsa, stante che non è previsto un controllo sistematico dei cassonetti quando vengono svuotati all'interno dei camion dei rifiuti.

3.3. Valutando liberamente le prove e gli indizi, coerenti fra loro, presentati dal municipio, a cui incombe l'onere probatorio, questo Tribunale matura il solido convincimento che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dall'insorgente, il quale per discolparsi non ha trovato di meglio che inventarsi una giustificazione, priva di qualsiasi riscontro atto a sostanziarla e a renderla in qualche modo credibile. In assenza di indizi contrari, non v'è motivo di dubitare che sia stato effettivamente il ricorrente a depositare il sacchetto nel container.

Nei processi indiziari l'esistenza o l'inesistenza di un fatto è provata quando il giudice ne sia personalmente convinto. Convincimento, questo, che in concreto è dato al di là di ogni ragionevole dubbio. Il principio in dubio pro reo non obbliga del resto il giudice a giungere ad un verdetto di assoluzione ogni volta che, avuto riguardo ad una concreta fattispecie, abbia dei dubbi, ma soltanto ove egli rimanga nel dubbio, cioè laddove le prove assunte non hanno potuto procuragli la certezza dell'esistenza o dell'ine-sistenza di un fatto rilevante (cfr. STP 72.2004.61 dell’8 ottobre 2004, consid. V. 1.). Semplici dubbi, teorici o astratti, non sono sufficienti perché gli stessi sono sempre possibili e non può essere preteso il raggiungimento di una certezza assoluta (DTF 120 Ia 31, consid. 2. c.).

3.4. Le eccezioni sollevate dall'insorgente con riferimento alla parità di trattamento sollevata dal ricorrente e la richiesta di ammonimento al municipio vanno rigettate siccome manifestamente infondate.

4.      Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 145, 148, 209 LOC; 29, 34 Rrif di __________; 3, 18, 28, 60 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

; ; .  

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 3

2. CO 2 2 patrocinata da: PA 2

3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5 6. CO 6 7. CO 7    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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