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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.11.2008 52.2008.327

3 novembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,918 parole·~10 min·2

Riassunto

Distanze. Terreni in pendio

Testo integrale

Incarto n. 52.2008.327  

Lugano 3 novembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna

segretaria:

Sarah Socchi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 settembre 2008 di

RI 1, , patrocinata da: avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 19 agosto 2008 del Consiglio di Stato (n. 4171), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 15 maggio 2008 rilasciata dal municipio di Brione s/Minusio ad CO 1 per la costruzione di una casa unifamiliare (part. 152);

viste le risposte:

-    24 settembre 2008 del Consiglio di Stato;

-    24 settembre 2008 del municipio di Brione s/Minusio;

-      2 ottobre 2008 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 29 febbraio 2008 CO 1, qui resistenti, hanno chiesto al municipio di Brione s/Minusio il permesso di costruire una casa d'abitazione unifamiliare su un terreno in pendio (part. 152), situato nella zona residenziale semi-estensiva (RSe), in località __________, all'intersezione tra via __________ ed una strada privata, che serve una decina di case d'abitazione.

L'edificio, a forma triangolare, è strutturato su tre livelli: uno interrato (autorimessa e cantina) e due fuori terra (abitabili).

Alla domanda si è opposta la ricorrente RI 1, proprietaria di una casa d'abitazione (part. 675) situata a monte del fondo dedotto in edificazione, che ha contestato l'intervento dal profilo delle distanze, degli indici e per altri motivi (servitù).

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 15 maggio 2008 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.

                                  B.   Con giudizio 19 agosto 2008, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla vicina opponente.

Disattese, siccome improponibili, le censure riguardanti le servitù che graverebbero il fondo dei resistenti, il Governo ha anzitutto respinto le contestazioni sollevate dall'insorgente con riferimento alle distanze da via __________ e dalla strada privata situata a monte della controversa costruzione, rispettivamente dal muro che la sostiene.

Infondata è stata poi ritenuta la pretesa dell'insorgente di non computare come superficie edificabile la superficie della part. 152 occupata dalla strada privata. Conformi al diritto sono pertanto risultati anche gli indici d'occupazione e di sfruttamento.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

Riassunti i fatti, RI 1 ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alle precedenti istanze. La costruzione violerebbe: (1) la servitù non altius gravante la part. 152, (2) la distanza minima dalla strada privata a monte e (3) quella dal muro che la sostiene, (4) la distanza dalla strada pubblica a valle, (5) l'indice di sfruttamento e (6) quello d'occupazione.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono in dettaglio il municipio ed i beneficiari della licenza, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria di un fondo contermine e già opponente (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo Tribunale per conoscenza diretta. Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Parimenti, non occorre procedere ad un'ispezione del registro fondiario. Per gli stessi motivi, sfugge alla critica dell'insorgente il rifiuto del Consiglio di Stato di esperire una visita in luogo. La valutazione anticipata negativa della prova richiesta non viola il diritto della ricorrente di essere sentita.

                                   2.   Servitù

Con esasperante insistenza, l'insorgente ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alle servitù che graverebbero il fondo dedotto in edificazione. Questo Tribunale le respinge siccome improponibili per le stesse, pertinenti considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.

                                   3.   Distanza dalla strada privata

3.1. Secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. b NAPR, verso strade, percorsi pedonali, piazze e posteggi, le costruzioni principali devono rispettare una distanza minima di m 3.00. Il titolo marginale di questa norma indica chiaramente che la norma si applica soltanto verso l'area pubblica.

3.2. In concreto, la facciata nord della controversa costruzione dista da 1a2m dal ciglio a valle della strada privata che si diparte da via __________ per salire verso la casa della ricorrente.

Benché inferiore a quella minima (m 3.00) prescritta dall'art. 6 cpv. 2 lett. b NAPR, la distanza in oggetto non viola il diritto. La strada privata non è infatti area pubblica. Il fatto che sia gravata da una servitù di passo pubblico veicolare a favore del comune non la rende area pubblica. A dispetto della servitù che la grava, la strada rimane comunque area privata. Lo conferma il piano viario comunale che la censisce come strada privata non soggetta ad adeguamenti.

                                   4.   Distanza dal muro di sostegno della strada privata

4.1. Secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. a NAPR, i muri di sostegno possono avere un'altezza massima di m 3.00 verso le strade e di m 2.50 dal terreno sistemato in tutti gli altri casi. Per i muri di controriva l'altezza massima dal terreno sistemato è di m 5.00.

I muri di controriva che superano l'altezza di m 2.50 devono rispettare le distanze minime prescritte per gli edifici per rapporto al confine situato a valle. I muri di sostegno che superano l'altezza di m 2.50 sono a loro volta considerati fabbrica e devono quindi rispettare le distanze minime prescritte per gli edifici.

L'art. 6 NAPR disciplina soltanto la distanza degli edifici dal confine, che fissa a m 3.00 (cpv. 1 lett. a). Le NAPR non regolano invece la distanza tra edifici. Applicabile è comunque la somma delle distanze dal confine, ovvero m 6.00 (cfr. art. 39 cpv. 3 LE; RDAT II-2003 n. 28 = STA 52.2002.362 consid. 3.2.).

4.2. In concreto, la controversa costruzione dista da 1a2m dal muro che sostiene la strada privata esistente a monte. Il muro, alto sino a 5 m, è da considerare fabbrica. Richiama dunque la distanza tra edifici (m 6.00), che la ricorrente ritiene violata.

L'eccezione va disattesa.

Per prassi diffusa e generalizzata (non solo a Brione s/Minusio), consacrata dalla giurisprudenza, in assenza di specifiche normative, si prescinde in effetti dall'imporre agli edifici costruiti su terreni in pendio di rispettare la distanza minima tra edifici per rapporto ai muri di sostegno o di controripa, che vengono eretti verso monte (STA 52.2002.194 consid. 2.1, 52.2000.320 del 23 aprile 2001 consid. 3). Una diversa conclusione renderebbe eccessivamente difficoltosa l'edificazione di questi terreni, rispettivamente porterebbe i costruttori ad addossare gli edifici ai muri retrostanti, sopprimendo qualsiasi trincea. Ipotesi, questa, che si verificherebbe nel caso concreto se l'eccezione fosse accolta. È invero evidente che il difetto lamentato dall’insorgente potrebbe essere facilmente corretto subordinando la licenza alla condizione di colmare la trincea prevista a monte della casa, tra la facciata nord (priva di aperture) ed il retrostante muro di sostegno della strada privata. Operazione completamente oziosa, che non gioverebbe né alla ricorrente, né ai resistenti, né all'interesse generale.

Il rigetto dell'eccezione si giustificherebbe d'altronde anche per motivi di parità di trattamento. L'esistenza di una prassi non conforme alle prescrizioni sulle distanze tra edifici, che l'autorità comunale non intende abbandonare, come risulta da quanto lei stessa dichiarato, è in effetti certa. Altrettanto certa è la prevalenza dell'interesse dei resistenti alla parità di trattamento su quello della ricorrente all'attuazione del diritto oggettivo: nessun interesse pubblico esige infine che le prescrizioni sulle distanze tra edifici eretti su terreni in pendio vengano rispettate anche per rapporto ai muri di sostegno o di controripa retrostanti (DTF 127 II 113 consid. 9b e rimandi; STA 52.1995.566 del 26 gennaio 1996 consid. 5; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Cadenazzo 2002, n. 444).

                                   5.   Distanza da via __________

5.1. Secondo l'art. 6 cpv. 4 NAPR, le costruzioni interrate possono essere costruite fino al confine dei fondi privati o pubblici. Restano riservate le disposizioni dell'art. 13 NAPR che impone a porte e cancelli d'accesso ad autorimesse di distare almeno m 4.50 dal ciglio delle strade aperte al pubblico transito; distanza che è ridotta a m 1.50 in caso di apertura automatica.

Sono considerate sotterranee le costruzioni che sporgono dal terreno meno di m 1.50 (art. 42 cpv. 1 regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1).

5.2. In concreto, il corpo dell'autorimessa non sporge dal terreno. È dunque una costruzione sotterranea, che sfugge alle distanze dalla strada. La porta del garage munita di dispositivo d'apertura automatica, come disposto dal municipio nella licenza edilizia, è posta a 2 m dal campo stradale. Rispetta di conseguenza la distanza minima (m 1.50) prescritta dall'art. 13 lett. b NAPR.

Conforme al diritto è pure la piscina interrata nel terrazzo sovrastante via __________ ad una distanza di m 2.00 dal ciglio della strada. L'art. 6 cpv. 5 NAPR permette in effetti di costruire piscine interrate sin sul confine.

Parimenti immune da violazioni del diritto è il parapetto alto un metro previsto sul muro di sostegno lungo il ciglio della strada. L'art. 10 cpv. 1 lett. a NAPR permette infatti di posare parapetti alti sino a m 1.25 sopra i muri di sostegno e di controripa.

                                   6.   Superficie edificabile (indici)

6.1. Sia l'indice di occupazione (i.o.), sia quello di sfruttamento (i.s.) sono calcolati in base alla superficie edificabile (cfr. art. 37 LE).

La superficie edificabile è la superficie non ancora sfruttata dei fondi o parti di fondi nella zona edificabile oggetto dell'istanza di costruzione.

Secondo l'art. 16 lett. b NAPR, la superficie delle strade private è parte integrante delle zone edificabili e può pertanto essere presa in considerazione nel computo degli indici.

6.2. Secondo la ricorrente, che si richiama all'art. 38 cpv. 2 LE, nella superficie edificabile del fondo dedotto in edificazione (mq 648) non potrebbe essere conteggiata la superficie (mq 142) occupata dalla strada privata, siccome gravata da un diritto di passo pubblico con ogni veicolo a favore del comune.

L'eccezione è infondata. L'art. 16 lett. b NAPR, ignorato dalle parti, dal municipio e dal Consiglio di Stato, permette infatti espressamente di computarla.

La questione di sapere se sia da considerare o meno aperta al pubblico transito ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 LE, sulla quale le parti ed il giudizio impugnato si diffondono, non si pone nemmeno.

Vanno dunque senz'altro disattese le censure sollevate dall'insorgente in relazione agli indici.

                                   7.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico dell'insorgente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 37, 38 LE; 42 RLE; 6, 10, 13, 16 NAPR di Brione s/Minusio; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2'500.ai resistenti a titolo di ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                     4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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