Incarto n. 52.2008.284
Lugano 19 febbraio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 agosto 2008 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 11 giugno 2008 (n. 3059) del Consiglio di Stato, che ha approvato il progetto stradale concernente l'intervento di miglioria previsto in località __________ del comune di ____________________;
vista la risposta 12 novembre 2008 del Dipartimento del territorio, Sezione amministrativa immobiliare;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che in applicazione delle nuove norme della legge sulla strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2) entrate in vigore il 1° gennaio 2007, il 17 settembre 2007 l'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali ha pubblicato per la durata di 30 giorni il progetto stradale concernente le opere di correzione della __________ __________ - __________ in località __________, nel comune di __________;
che il progetto interessa un tratto di strada rettilineo a mezzacosta della lunghezza di 57 m e contempla un considerevole ampliamento della carreggiata (fino a + 2.05 m) volto a conferirle una larghezza complessiva di 5.65 m, oltre al cordolo di 0.40 m; l'intervento consiste in sostanza nell'allargare la strada verso valle in corrispondenza del mapp. __________, in modo da uniformare la strettoia attualmente esistente con le porzioni viabili che precedono e seguono;
che all'intervento si è opposto RI 1, proprietario dei mapp. __________ e __________, chiedendo in pratica di attuare l'allargamento verso monte invece che a valle; tale soluzione - pur coinvolgendo il suo mapp. __________ - sarebbe meno costosa, non modificherebbe in maniera tangibile le peculiarità della strada comunque molto sinuosa e soprattutto eviterebbe il sacrificio della vegetazione posta a dimora sul confine N della pregiata part. __________;
che l'opponente ha inoltre sollecitato la completazione delle tabelle espropriative, carenti nell'indicazione della vegetazione da sopprimere e dell'indennizzo offerto per questa posta di danno;
che con risoluzione 11 giugno 2008 resa in forza dell'art. 23 Lstr il Consiglio di Stato ha approvato il progetto stradale, respingendo nel contempo l'opposizione interposta dal proprietario dei mapp. __________ e __________; evidenziato l'interesse pubblico dell'opera, che comporta l'eliminazione di una strettoia migliorando la sicurezza della strada cantonale e la fluidità del traffico, il Governo ha reputato che la scelta di allargare la carrozzabile verso valle fosse idonea e ragionevole tenuto conto della situazione esistente, caratterizzata dall'andamento rettilineo del margine N dell'impianto viario e da quello irregolare del lato opposto;
che avverso la predetta decisione governativa il soccombente è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento;
che a mente del ricorrente, l'intervento non è sorretto da un sufficiente interesse pubblico e viola manifestamente il principio della proporzionalità, così come la garanzia della proprietà privata; l'allargamento può essere infatti eseguito a costi inferiori verso la montagna, senza pregiudicare la sicurezza della circolazione e intaccare un'area di pregio come quella che costeggia il lato S della strada (mapp. __________), sulla quale insistono diverse piante di considerevole valore botanico;
che l'insorgente censura inoltre l'incompletezza della tabella di espropriazione, dalla quale non risultano le piante che saranno effettivamente abbattute ed il loro valore, nonché l'indennità offerta per l'estirpazione della siepe e la ricostruzione del muro;
che lo Stato ha proposto di respingere il gravame, sottolineando in specie che l'intervento è sancito dal PR vigente e che la soluzione prevista è senz'altro preferibile a quella affacciata dal ricorrente; un allargamento verso monte modificherebbe il tracciato stradale in modo pericoloso, imporrebbe una correzione dell'impianto di 100 m (anziché di 60 come previsto dal progetto) e comporterebbe un costo di costruzione di gran lunga superiore (quasi il doppio) a quello della prospettata variante a valle;
che riguardo alla vegetazione da eliminare, il Cantone ha ricordato che la questione è di competenza del Tribunale di espropriazione; la parte del mapp. __________ espropriata definitivamente (67 mq) e quella occupata in via temporanea (90 mq) sono in ogni modo esaustivamente illustrate nei piani pubblicati e sono state demarcate sul terreno, oltre che documentate fotograficamente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 25 Lstr e 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori; la situazione dei luoghi e dell'oggetto del contendere emerge con sufficiente chiarezza dalla numerosa documentazione fotografica e planimetrica contenuta nell'incarto (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che di principio qualsiasi attività d'incidenza territoriale deve essere pianificata, in particolare gli impianti del traffico (art. 75 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, Cost., RS 101; 3 cpv. 3 lett. a della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979, LPT, RS 700; 28 cpv. 2 lett. p della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1);
che attualmente gli obiettivi generali della politica stradale cantonale si manifestano per il tramite del piano cantonale dei trasporti (art. 7 cpv. 1 e 2 Lstr); la procedura di approvazione del progetto stradale costituisce lo strumento per pianificare e realizzare in un unico contesto le strade cantonali (art. 10 cpv. 1 Lstr), atteso che il sistema bifase (piano generale - progetto definitivo) in vigore sino al 31 dicembre 2006 è stato volutamente abbandonato per privilegiare celerità e trasparenza (vedi messaggio del Consiglio di Stato n. 5361 dell'11 febbraio 2003 concernente la legge sul coordinamento delle procedure e modifica della legge edilizia cantonale, della legge sulle strade, della legge cantonale sulle foreste e della legge sulle funi metalliche, cap. 6.3);
che il progetto stradale cantonale e, per quanto necessario, i relativi atti espropriativi vengono pubblicati presso la cancelleria del comune interessato per 30 giorni, durante i quali chiunque sia titolare di un interesse legittimo può opporsi al progetto in quanto tale ed agli interventi espropriativi eventualmente previsti, notificando all'occorrenza pretese d'indennità, domande di ampliamento dell'esproprio e richieste di modifica dei piani (art. 18 -21 Lstr);
che il Consiglio di Stato approva il progetto stradale e si pronuncia simultaneamente sulle opposizioni (art. 23 cpv. 1 Lstr); contro le decisioni del Governo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, che statuisce con piena cognizione (art. 25 Lstr);
che la realizzazione di un'opera pubblica per la quale è necessario acquisire in via espropriativa diritti di privati è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. soltanto se si fonda su una base legale sufficiente, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (DTF 129 I 337 consid. 4.1 e rinvii); quest'ultimo esige che le misure adottate dall'ente pubblico siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che di fronte a soluzioni diverse di pari qualità si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati (DTF 128 II 340 consid. 4);
che l'intervento avversato dal ricorrente si inserisce nel contesto di un vasto piano di migliorie interessanti la strada cantonale __________ - __________, volte ad eliminare le strettoie che attualmente impediscono una fruibilità a doppio senso dell'impianto viario; nella misura in cui la sistemazione della strozzatura esistente in corrispondenza del mapp. __________ di __________ favorisce la fluidità e la sicurezza generale del traffico non v'è dubbio che essa è sorretta da un interesse pubblico sufficientemente pronunciato per essere tutelato, anche se - una volta eseguito tutto il complesso dei provvedimenti previsti - lungo il tracciato dell'arteria cantonale dovesse sussistere qualche inconveniente dello stesso tipo (corsia unica con difficoltà d'incrocio) come assevera RI 1;
che a ben guardare il ricorrente non contesta tanto l'interesse pubblico dell'opera, che laddove contribuisce ad accrescere la sicurezza della circolazione giova per finire anche ai suoi interessi di utente certo della strada, quanto l'intenzione del Cantone di allargare la carreggiata verso valle, invadendo il giardino del mapp. __________ piuttosto che il lato opposto di montagna delimitato da un muro di sottoscarpa in pietra;
che le argomentazioni addotte dallo Stato per giustificare l'ampliamento del campo stradale verso S sono tuttavia convincenti;
che la strozzatura esistente è provocata dall'andamento irregolare del margine S dell'impianto, che in corrispondenza del mapp. __________ restringe il campo stradale; ragioni d'ordine tecnico e di logica, oltre che di buon senso, impongono che l'allargamento venga effettuato a valle, in modo da uniformare il calibro della carreggiata con le porzioni viabili che precedono e seguono, senza intaccare il versante dirimpetto che presenta un andamento del tutto lineare;
che un intervento a settentrione significherebbe inserire nel tracciato già tortuoso della strada cantonale un ulteriore elemento di discontinuità e quindi anche di pericolo;
che la soluzione a monte auspicata dall'insorgente imporrebbe inoltre la correzione della strada (con relativa demolizione e ricostruzione dell'esistente muro in sasso di sottoscarpa) su una lunghezza di un centinaio di metri, mentre il progetto approvato dal Consiglio di Stato comporta un allargamento della carreggiata lungo soli 57.30 m dell'impianto viario;
che d'altra parte, la minor estensione dell'intervento a valle incide favorevolmente sulle spese di costruzione, che secondo il preventivo di progetto si assestano attorno a fr. 220'500.-; stando ai calcoli attendibili esibiti dal Cantone in questa sede, attuare la proposta del ricorrente costerebbe invece all'incirca 401'000.- fr., ovvero quasi il doppio;
che anche aggiungendo gli oneri espropriativi, certamente inferiori per la variante a monte stante la natura boschiva della maggior parte del terreno che occorrerebbe acquisire, dal punto di vista economico il progetto cantonale risulterebbe comunque più vantaggioso;
che la ponderazione degli interessi in gioco porta a concludere che l'interesse pubblico all'esecuzione dei lavori così come impostati dallo Stato sulla scorta di plausibili motivazioni tecniche e finanziarie prevale sull'interesse del privato al mantenimento di una striscia del proprio giardino e delle piante ivi poste a dimora; per rapporto al progetto approvato, gli svantaggi insiti nell'alternativa a monte perorata dall'insorgente non consentono d'altronde di ravvisare nella fattispecie la disattenzione del principio della proporzionalità invocata dall'insorgente;
che le restrizioni imposte al privato possono infatti estendersi a tutto quanto esige, tanto dal profilo giuridico che tecnico, una esecuzione adeguata delle opere pubbliche previste (DTF 105 Ib 187 consid. 6a);
che per quanto attiene alla lamentata incompletezza della tabella di espropriazione, tema sul quale il Consiglio di Stato non ha speso una parola, giova ricordare che la nuova Lstr non ha solo unificato la precedente procedura di piano generale e di progetto definitivo, ma ha anche integrato nell'iter di approvazione del progetto stradale la fase di pubblicazione degli atti, di notificazione delle pretese e di liquidazione delle contestazioni prevista dalla legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 7.3.1.1);
che al Consiglio di Stato è stata quindi conferita anche la competenza di evadere tutte le questioni preliminari proprie della procedura espropriativa (vedi gli art. 17-23 Lstr, specchio degli art. 20 segg. Lespr), mentre al Tribunale di espropriazione è rimasto unicamente il compito di concedere all'occorrenza l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati e di gestire il procedimento di stima, stabilendo le indennità espropriative sulla scorta delle sole pretese annunciate (cfr. art. 26 Lstr; messaggio del Consiglio di Stato n. 5361 dell'11 febbraio 2003 concernente la legge sul coordinamento delle procedure e modifica della legge edilizia cantonale, della legge sulle strade, della legge cantonale sulle foreste e della legge sulle funi metalliche, commento all'art. 17; rapporto parziale 2 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio del 23 marzo 2006 sul messaggio del Consiglio di Stato n. 5361 dell'11 febbraio 2003, commento all'art. 26; sugli effetti dell'integrazione della fase di opposizione propria della Lespr nella procedura di approvazione del progetto stradale vedi anche Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 1214 e 1217 segg., in particolare 1219);
che identico sistema è previsto dalla legge federale sulle strade nazionali dell'8 marzo 1960 (LSN; RS 725.11), normativa alla quale il legislatore ticinese - per sua stessa ammissione (vedi il messaggio ed il rapporto dianzi citati) - si è ispirato per varare la recente riforma della Lstr;
che giusta l'art. 17 cpv. 1 Lstr, il Dipartimento presenta al Consiglio di Stato il progetto stradale accompagnato dalla documentazione necessaria, tra cui una tabella d'espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriati, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie oggetto dell'espropriazione; questi dati, unitamente alla posa di picchetti e modine, hanno lo scopo di ragguagliare l'espropriato circa la natura e l'estensione dei diritti espropriati e l'ubicazione dell'opera, dandogli così modo di conoscere e considerare tutti gli elementi che concorrono a formare la sua pretesa di indennità;
che il Governo deve esaminare se la documentazione è completa e se è allestita secondo le prescrizioni; solo in tal caso può autorizzare la pubblicazione del progetto (art. 17 cpv. 2 e 18 cpv. 1 Lstr), atteso che in presenza di atti carenti deve ordinarne la completazione;
che sulla scorta di quanto indicato in precedenza, eventuali contestazioni circa la compiutezza degli atti pubblicati vanno decise dal Consiglio di Stato;
che nel caso di specie la documentazione presentata al Consiglio di Stato in vista della pubblicazione, segnatamente la tabella d'espropriazione concernente il mapp. __________ del ricorrente, era lacunosa e andava completata;
che nella tabella occorreva in particolare specificare partitamente le singole piante destinata al sacrificio e l'indennità offerta per ognuna, all'occorrenza previo esperimento di una perizia specialistica; a ragione il ricorrente ha eccepito il difetto nell'ambito dell'opposizione interposta contro il progetto;
che nella tabella non era invece necessario indicare l'indennità per la ricostruzione del muro, trattandosi con ogni evidenza di un lavoro che sarà eseguito direttamente dallo Stato a proprie spese (vedi doc. planimetria e sezioni del progetto definitivo);
che sta di fatto che autorizzando la pubblicazione di documentazione imperfetta il Consiglio di Stato è incorso in una inosservanza dell'art. 17 cpv. 2 Lstr; approvando il progetto stradale senza nemmeno esaminare la censura di incompletezza della tabella espropriativa sollevata dall'opponente ha inoltre violato il diritto di essere sentito di quest'ultimo;
che in esito alle considerazioni che precedono il ricorso va quindi parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che gli atti di espropriazione sono ritornati al Dipartimento del territorio affinché provveda a completare la tabella espropriativa, dando successivamente facoltà al ricorrente di adeguare la propria notifica di pretese;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono il grado di soccombenza del ricorrente (art. 28 e 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 75 Cost.; 2, 3 LPT; 28 LALPT; 7, 10, 17 segg., 25, 26 Lstr; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo 1.1 della decisione 11 giugno 2008 (n. 3059) del Consiglio di Stato è riformato nel senso che in parziale accoglimento dell'opposizione 25 settembre 2007 di RI 1 gli atti di espropriazione sono ritornati al Dipartimento del territorio affinché provveda a completare la tabella espropriativa del mapp. __________ e successivamente conceda all'espropriato la facoltà di adeguare la propria notifica di pretese.
2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 800.-. Lo Stato verserà ad RI 1 fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione a:
patr. dall'
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario