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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.08.2008 52.2008.212

8 agosto 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,550 parole·~8 min·2

Riassunto

Criteri di idoneità

Testo integrale

Incarto n. 52.2008.212 52.2008.214  

Lugano 8 agosto 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Sarah Kalatchoff, vicecancelliera

statuendo sui ricorsi

a.    

5 giugno 2008 di RI 1, __________,  

contro  

la decisione 20 maggio 2008 del Consiglio di Stato (n. __________) che aggiudica alla ditta CO 2 la fornitura di un trattore con rimorchi e accessori;

b.    

6 giugno 2008 della CO 1, __________, patrocinata da: PA 1 __________,  

contro  

1.      la decisione 20 maggio 2008 del Consiglio di Stato (n. __________) che esclude la ricorrente dal concorso indetto dal Dipartimento del territorio per la fornitura di un trattore con rimorchi e accessori; 2.      la decisione 20 maggio 2008 del Consiglio di Stato (n. __________) che aggiudica la commessa alla ditta CO 2;

viste le risposte:

-    12 giugno 2008 della CO 1;

-    16 giugno 2008 dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti;

-    18 giugno 2008 della CO 2;

-    20 giugno 2008 della Divisione delle costruzioni;

al ricorso sub a della RI 1;

-    16 giugno 2008 dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti;

-    18 giugno 2008 della CO 2;

-    20 giugno 2008 della Divisione delle costruzioni;

al ricorso sub b della CO 1;

preso atto:

-    della replica 14 luglio 2008 della CO 1;

-    della duplica 29 luglio 2008 della Divisione delle costruzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 15 febbraio 2008 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura di un trattore forestale, dotato di gru, di due rimorchi e di accessori (FU n. 15/2008 pag. 1367 seg.).

Il committente ha fissato i seguenti criteri e sottocriteri d'aggiudicazione:

- Prezzo                                                  50%

- Servizio dopo vendita                         35%

      - garanzia                               70%

      - sede centro servizi              30%

- Termine di consegna                          15%

Il capitolato d'appalto stabiliva che il trattore doveva rispondere ad una lunga e dettagliata serie di requisiti tecnici.

Alla cifra 5.1 del bando ed all'art. 1.1 delle condizioni generali del capitolato, il committente ha inoltre disposto che alla gara erano ammessi unicamente i concessionari ufficiali, importatori o agenti locali della marca del trattore offerto. Il consorzio fra fornitori era escluso.

                                  B.   In tempo utile, sono pervenute al committente le offerte delle tre ditte qui comparenti, ovvero:

- CO 2, __________                                                    fr. 428'000.00

- CO 1, __________                 fr. 435'647.40

- RI 1, __________       fr. 451'108.00

Tutte le ditte hanno proposto un trattore V__________.

Valutate le offerte pervenutegli in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti, il 20 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha escluso la ditta CO 1 (CO 1) dalla gara perché, stando alle informazioni assunte presso la stessa concorrente, non era né concessionaria ufficiale, né importatrice, né agente locale per trattori V__________. Con separata decisione della stessa data, il Governo ha poi aggiudicato la commessa alla CO 2 (CO 2), che si era classificata al primo posto con 5.70 punti.

                                  C.   Contro le predette decisioni insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo sia la ditta CO 1, sia la ditta RI 1, chiedendone l'annullamento.

a. La ditta CO 1 contesta anzitutto l'eccessivo numero di specifiche tecniche contenute nel capitolato d'appalto, sostenendo che violerebbero l'art. 16 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e del CIAP del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), che vieta di fissare prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o che limitino la concorrenza. L'insorgente contesta inoltre l'esclusione dalla gara, obiettando che al momento dell'inoltro dell'offerta rispondeva alle condizioni d'idoneità fissate dal bando in quanto __________ riconosciuto. Fatti successivi, che hanno comportato la perdita di tale statuto non potrebbero essere presi in considerazione in sede di delibera.

Dalla gara, soggiunge l'insorgente, andrebbe per contro esclusa la CO 2 che non dispone di un proprio servizio dopo vendita e che fa capo alla ditta __________, la quale non è nemmeno concessionaria.

b. Prevalendosi di quest'ultimo aspetto, la ditta RI 1, classificatasi al secondo posto con 5.46 punti, sostiene dal canto suo che la CO 2, basandosi sulla ditta __________ per il servizio dopo vendita disattenderebbe il divieto di formare consorzi.

                                  D.   All'accoglimento dei ricorsi si oppongono il Dipartimento del territorio e la CO 2, contestando le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

In sede di replica, la ditta CO 1 ha ulteriormente precisato le proprie tesi, confermandosi nelle domande di giudizio poste con il ricorso. A questa replica ha risposto soltanto la Divisione delle costruzioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1 CIAP. In quanto partecipante alla gara, la ditta FM è senz’altro legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 della legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Per essere ammessa a censurare tale provvedimento, la ditta CO 1 deve invece contestare con successo la decisione che la esclude dalla gara.

Entro questi limiti, i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine.

1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto (art. 51 LPamm) e non essendovi contestazione sui fatti salienti, le impugnative possono essere decise con un'unica decisione sulla base degli atti (art. 18 LPamm).

                                   2.   Ricorso CO 1

2.1. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara.

Soltanto offerte presentate da concorrenti idonei possono entrare in considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Offerte inoltrate da concorrenti che non rispondono ai criteri d'idoneità fissati dalle prescrizioni di gara vanno escluse.

L'idoneità dei concorrenti deve essere data sia al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, sia al momento dell'aggiudicazione. Essa deve continuare a sussistere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione. Concorrenti che diventano inidonei dopo l'inoltro dell'offerta vanno senz'altro esclusi dalla gara. Se perdono l'idoneità non possono più entrare in considerazione per l'aggiudicazione (Peter Galli/ André Moser/Elisabeth Lang/ Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, II. ed., vol. 1, Zurigo 2007, n. 386 segg.).

2.2. Nel caso concreto, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto esigevano, a titolo di criterio d'idoneità, che i concorrenti fossero concessionari ufficiali, importatori o agenti locali della marca del trattore offerto.

Ai fini del giudizio non occorre stabilire se la ditta CO 1 fosse idonea al momento dell’inoltro dell'offerta. È sufficiente constatare che, per sua stessa ammissione, non lo era al momento dell'aggiudicazione. Circostanza, questa, che basta da sola per giustificare la decisione di escluderla dalla gara.

Irrilevante è il fatto che la ditta __________, importatrice per la Svizzera del trattore offerto dalla ricorrente, fosse comunque tenuta a fornirle il veicolo. La possibilità materiale di adempiere il contratto nel caso in cui la commessa fosse stata aggiudicata alla ricorrente non è determinante. Decisiva, ai fini del giudizio, è soltanto la perdita dell'idoneità subentrata in corso di procedura.

Criterio, questo, che nel caso concreto assumeva una valenza particolare, se si considera il peso che il committente, assegnando al servizio dopo vendita un fattore di ponderazione del 35%, ha conferito alle qualifiche dei concorrenti.

Già per questo motivo, il ricorso della ditta CO 1 va dunque respinto.

                                   3.   Ricorso CO 2

Secondo questa ricorrente, l'aggiudicataria disattenderebbe il divieto di consorzio, fissato dal bando, poiché si sarebbe associata alla ditta __________ per il servizio dopo vendita.

La tesi va disattesa.

La CO 2 si è accordata con la ditta __________ soltanto per curare il servizio dopo vendita del trattore presso la sede di questa ditta a __________. Non si è affatto consorziata con la ditta __________. Fa soltanto capo al suo stabilimento quale base logistica, ove interviene con il proprio personale specializzato. Nell'accordo, non è dunque ravvisabile nemmeno un prestito di manodopera (cfr. art. 37 RLCPubb/CIAP).

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi vanno di conseguenza respinti.

La tassa di giustizia, commisurata tenendo conto del valore della commessa, è posta a carico delle ditte ricorrenti in proporzione al lavoro occasionato dalle rispettive impugnative.

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 37 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 43, 51, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente RI 1 nella misura di fr. 500.- e della ricorrente CO 1 per la differenza (fr. 1'000.-).

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

; , ; ; ,    

  1. S. Morisoli & Figli SA, 6513 Monte Carasso, 1 patrocinata da: avv. Marco Cereda, 6501 Bellinzona, 2. UMATEC fenaco, 3232 Ins, 3. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona, 3 rappr. da: Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, 6500 Bellinzona, 4. Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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