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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.07.2008 52.2008.195

30 luglio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,648 parole·~8 min·2

Riassunto

Posa di una termopompa. Alterazione paesaggio pittoresco

Testo integrale

Incarto n. 52.2008.195  

Lugano 30 luglio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 maggio 2008 di

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 6 maggio 2008 del Consiglio di Stato (n. __________) che annulla la licenza edilizia 15 novembre 2006 rilasciatale dal municipio di Avegno per la posa di una termopompa per uno stabile del nucleo (__________);

viste le risposte:

-    29 maggio 2008 di CO 2;

-      2 giugno 2008 della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo;

-    11 giugno 2008 di CO 1;

-    11 giugno 2008 del Consiglio di Stato;

-    26 giugno 2008 del municipio di Avegno;

-      2 luglio 2008 dell'Ufficio della natura e del paesaggio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 2 agosto 2006 la ricorrente RI 1 ha chiesto al municipio di Avegno, mediante notifica, il permesso di posare una pompa termica ad aria/acqua nel vano aperto formato dalla scala e dal pianerottolo di accesso ad un vecchio stabile (part. __________) del nucleo protetto quale sito pittoresco.

Alla domanda, pubblicata e trasmessa per avviso all'Ufficio della prevenzione dei rumori (UPR) della Sezione per la protezione dell'acqua dell'aria e del suolo (SPAAS), si sono opposti alcuni vicini, fra cui i resistenti, contestando l'impianto dal profilo delle immissioni foniche e dell'estetica.

Raccolto l'avviso dell'UPR, il 15 novembre 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.

                                  B.   Con giudizio 6 maggio 2008 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti qui resistenti.

Accertata la conformità dell'impianto con le disposizioni della legislazione ambientale, il Governo ha in sostanza ritenuto che il cassone si ponesse in contrasto insanabile con il divieto di alterare i siti pittoreschi sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. c del regolamento d'applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974 (RBN; RL 9.3.1.1.1).

                                  C.   Contro il predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il ripristino della licenza rilasciatale.

L'insorgente contesta le deduzioni dell'autorità di ricorso di prima istanza, negando in sostanza che l'impianto, inserito in un sottoscala aperto su un piccolo cortile, alteri in misura apprezzabile l'armonia dei luoghi.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i vicini contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Il municipio auspica una ripetizione del sopralluogo al fine di trovare una soluzione confacente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 cpv. 1 della legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). La documentazione fotografica agli atti permette di prescindere dalla ripetizione del sopralluogo sollecitato dal municipio.

                                   2.   Giusta gli art. 1 lett. c e 2 cpv. 1 del decreto sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1), i siti pittoreschi non possono essere distrutti né alterati senza il consenso dell'autorità governativa. Il divieto di alterazione è ribadito dall'art. 3 cpv. 2 lett. c) RBN. Ogni intervento, dispone la norma, deve integrarsi convenientemente nel sito pittoresco; in particolare, è vietato compromettere o anche solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l'armonia dell'ambiente naturale o antropico in genere.

Il concetto di alterazione presuppone un intervento atto a modificare in modo percettibile gli aspetti caratteristici del sito pittoresco, turbando gli equilibri delle componenti che ne determinano il pregio mediante l'introduzione di elementi estranei o incongruenti. Pur presentando analogie, il divieto di alterazione dei siti pittoreschi si distingue chiaramente dal divieto di deturpazione posto a salvaguardia dei paesaggi e dei panorami pittoreschi (art. 2 cpv. 2 DLBN; art. 3 cpv. 2 lett. d RBN). Il concetto di deturpazione presuppone infatti un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che l'intervento non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve trattarsi di un intervento che determina una compromissione evidente dei valori caratteristici del paesaggio o del panorama protetto.

Per alterare in modo lesivo il vincolo di protezione del sito pittoresco è invece sufficiente un intervento suscettibile di modificarne il carattere, rompendo gli equilibri delle sue componenti attraverso l'inserimento di momenti di disarmonia. Non occorre che deturpi il sito pittoresco o non ne comprometta in modo evidente i valori tutelati. Basta che non vi si inserisca convenientemente, perché modifica in misura apprezzabile le caratteristiche del sito turbando i rapporti fra gli elementi che lo compongono (STA n. 52.2004.28 del 25 febbraio 2004 consid. 3.2; 52.1997.150 del 22 ottobre 1997 consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, 2. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 28 LALPT n. 208 seg.).

Tanto il concetto di deturpazione, quanto quello di alterazione sono di natura indeterminata (Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basel und Stuttgart 1976, V. ed., n. 66 B II; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 396). In quanto tale, esso riserva all'autorità amministrativa una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo, sindacabile soltanto con riserbo da parte dell'autorità di ricorso. Determinante non è comunque il metro di giudizio di singole persone dotate di particolare sensibilità e di speciale indirizzo artistico, ma quello espresso da una collettività assai più vasta, che deve risultare fondato su criteri oggettivi e sistematici, atti a giustificare la necessità di limitare il diritto di costruire. La valutazione della bellezza e del valore del sito dichiarato pittoresco, del grado d'inserimento di un'opera edilizia nel contesto ambientale e dell'intensità di un eventuale contrasto comporta dunque anche l'esercizio di un certo apprezzamento da parte dell'autorità che rilascia il permesso (Scolari, Commentario, ad art. 28 LALPT, n. 211).

                                   3.   Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la posa del controverso impianto nel vano aperto situato sotto la scala d'accesso alla casa della ricorrente disattendesse il divieto di alterazione dei siti pittoreschi sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN.

La deduzione, procedente da un'interpretazione rigorosa del concetto di alterazione, regge perfettamente alla critica dell'insorgente. Non si può invero ragionevolmente negare che la posa di un ingombrante cassone metallico (evaporatore) nel vano del sottoscala della casa della ricorrente costituisca un intervento suscettibile di alterare in misura apprezzabile l'equilibrata composizione architettonica dei vecchi edifici che si affacciano sul piccolo cortile antistante. Tipologia e materiale dell'impianto contrastano in modo evidente con gli elementi architettonici che caratterizzano le costruzioni circostanti, tutte in pietra (granito) e legno con l'aggiunta di qualche prodotto di forgia artigianale (inferriate). Lo strato di vernice mimetica, che ricoprirebbe il cassone metallico, non attenuerebbe affatto il contrasto delle forme e dei materiali.

A maggior ragione si giustifica questa conclusione, se come giustamente rileva il Consiglio di Stato si considera che l'art. 35 cpv. 6 NAPR impone che le rifiniture architettoniche visibili in facciata (gronde, loggiati, balconi, scale esterne, architravi, davanzali, aperture e infissi, intonaci) dovranno rispettare la tipologia tradizionale, sia per quanto riguarda le dimensioni e le proporzioni, che nella scelta e nella lavorazione dei materiali. Il fatto che l'impianto rimanga celato alla vista dei passanti siccome inserito in un cortile privato non permette di giungere a conclusioni più favorevoli alla ricorrente. La protezione assicurata dall'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN al sito pittoresco non comprende soltanto le parti degli edifici visibili dall'area pubblica, ma si estende a tutto il nucleo in quanto tale.

Del tutto irrilevanti sono gli argomenti d'ordine ecologico ed economico addotti dall'insorgente per giustificare il tipo d'impianto scelto. Non sono di certo atti ad allentare il rigore che la bellezza del nucleo esige nell'applicazione delle norme che lo tutelano. Né può essere seriamente presa in considerazione la proposta di mascherare parzialmente l'impianto con una staccionata in legno, estranea ai luoghi almeno quanto l'impianto stesso. Nulla può d'altro canto dedurre la ricorrente dal preavviso favorevole dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) al collocamento dell'impianto in posizione perpendicolare rispetto a quella prevista dal progetto in esame. Da questa disponibilità dell'autorità, peraltro opinabile, si può soltanto dedurre che l'UNP esige che l'impianto venga sottratto alla vista dall'esterno integrandolo nella misura massima possibile nelle costruzioni esistenti.

Privi di qualsiasi rilievo sono pure i richiami dell'insorgente ad altri interventi edilizi, analoghi o d'altro genere, che l'autorità avrebbe ammesso nel nucleo. Le situazioni evocate non sono comparabili con quella in esame e anche se lo fossero non gioverebbero alla causa della ricorrente, poiché si tratta di singoli casi che non costituiscono prassi invocabile per parità di trattamento.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque senz'altro respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 1, 2 DLBN; 3 RBN; 35 NAPR di Avegno; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo ai resistenti CO 1 (fr. 1'000.-) e CO 2 (fr. 1'000.-).

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

                                     4.   Intimazione a:

                  .  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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