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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.06.2008 52.2008.187

27 giugno 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,407 parole·~7 min·3

Riassunto

Distanza minima dal bosco

Testo integrale

Incarto n. 52.2008.187  

Lugano 27 giugno 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 maggio 2008 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 30 aprile 2008 del Consiglio di Stato (n. 2297) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 5 marzo 2008 rilasciata dal municipio di Ascona a CO 1 per la costruzione di un'autorimessa in località Rivebelle (part. 2465);

viste le risposte:

-    27 maggio 2008 di CO 1;

-    27 maggio 2008 della Sezione forestale;

-      2 giugno 2008 del municipio di Ascona;

-      3 giugno 2008 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con notifica 5 febbraio 2008, CO 1 hanno chiesto al municipio di Ascona il permesso di costruire un'autorimessa per un veicolo su una piccola porzione di terreno (part. 2465), già utilizzata come posteggio, compresa tra l'autorimessa del resistente RI 1 (part. 2476) ed una parete rocciosa, quasi verticale, alta almeno una decina di metri, la cui sommità è ricoperta da bosco.

Alla domanda si è opposto RI 1, sollevando una serie di eccezioni che ha poi ripreso e sviluppato davanti alle istanze di ricorso.

Raccolto il preavviso favorevole della Sezione forestale, il 5 marzo 2008 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.

                                  B.   Con giudizio 30 aprile 2008, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

Disattese le censure sollevate dall'insorgente con riferimento alla natura accessoria del manufatto, alle distanze ed agli indici, il Governo ha in sostanza condiviso l'avviso della Sezione forestale, ritenendo che l'opera potesse sorgere ad una distanza inferiore a quella prescritta dalla legislazione forestale in quanto destinata a proteggere il posteggio da cadute di materiale dalla parete rocciosa che lo delimita verso monte.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

Riproposte in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza, l'insorgente contesta in particolare l'insufficiente distanza dal bosco.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio ed i beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 21 cpv. 2 LE) e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), che documentano esaurientemente la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione. Non occorre dunque esperire una visita in luogo.

                                   2.   Preliminarmente va censurata la procedura di notifica applicata dal municipio. Richiamando l'applicazione di norme, quali sono quelle della legislazione forestale, di competenza dell'autorità cantonale, la domanda avrebbe dovuto essere trattata secondo la procedura ordinaria e non come notifica. Commistioni, come quella messa in atto dal municipio, tra la procedura ordinaria e quella di notifica, non sono per principio ammesse. Il preavviso sulla domanda di costruzione deve essere emanato dai servizi generali del Dipartimento del territorio nell'ambito della procedura ordinaria e non da un singolo servizio dipartimentale, che viene interpellato dal municipio nel quadro di una procedura di notifica.

Trattandosi di un vizio procedurale sanabile, non mette tuttavia conto di indugiare oltre su questi aspetti, poiché la licenza deve comunque essere annullata per i motivi di merito che seguono.

                                   3.   3.1. La legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFO; RS 921.0) ha, tra l’altro, lo scopo di conservare la foresta nella sua estensione e ripartizione geografica, di proteggerla come ambiente naturale di vita e di garantire che possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (art. 1 cpv. 1 lett. a-c LFO). Deve inoltre contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali).

Le disposizioni sulle distanze dal bosco perseguono scopi di polizia edilizia e scopi di polizia forestale. Come norme di polizia edilizia servono a proteggere le costruzioni dai pericoli derivanti dalla caduta di alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra. Come norme di polizia forestale mirano invece a salvaguardare l'area forestale dagli inconvenienti derivanti da un'eccessiva vicinanza delle costruzioni (FF 1988 III 162; STA del 16 novembre 2004 n. 52.2004.307 consid. 2; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, IV ed., 420 seg.). Tali prescrizioni sono da intendersi da una parte come misure di salvaguardia di un bene (il bosco) da preservare nella prospettiva di uno sviluppo durevole, dall’altra come misure destinate alla tutela della sicurezza dei fondi confinanti con la zona boschiva. L’interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio boschivo coincide quindi con l’interesse alla protezione della proprietà privata dai pericoli che l’eccessiva vicinanza al bosco comporterebbe (STA del 27 febbraio 2003 n. 52.2003.410 consid. 5).

3.2. Secondo l’art. 6 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1), le costruzioni devono distare almeno 10 m dal bosco. In casi eccezionali e con il consenso dell’autorità cantonale, il municipio può concedere deroghe sino a 6 m dal limite del bosco. In via di deroga, la distanza può essere ridotta a 6 m.

Nel diritto edilizio, la distanza tra due punti del terreno è per principio misurata sul piano dell'orizzonte. Determinante è la lunghezza del segmento che collega i due punti proiettati sull'orizzontale. Differenze di quota non sono prese in considerazione.

3.3. Nel caso concreto, la controversa autorimessa verrebbe a sorgere ad una distanza di un paio di metri al massimo dal bosco che ricopre la sommità della parete rocciosa, alla quale il manufatto verrebbe addossato verso monte. Essa si situa dunque abbondantemente all'interno della fascia di rispetto, larga 6 m dal limite del bosco, all'interno della quale è tassativamente esclusa qualsiasi deroga.

Le precedenti istanze hanno considerato che il manufatto potesse comunque beneficiare di una deroga, in quanto opera destinata a proteggere l'attuale posteggio scoperto da cadute di materiale, in particolare di sassi, dal bosco che la sovrasta dieci metri più in alto. La tesi non può essere condivisa.

Anzitutto perché viola il principio di legalità dell'amministrazione. La concessione di deroghe presuppone infatti l'esistenza di una base legale (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II. ed. Cadenazzo 2002, n. 790 seg.).

In secondo luogo, perché se il bosco incombente sul posteggio scoperto ne pregiudica la sicurezza, il pericolo non va di certo rimosso mediante la concessione di una licenza edilizia lesiva delle norme sulle distanze dal bosco, ma mediante la messa in sicurezza del bosco stesso. Come norme di polizia le distanze dal bosco servono infatti a proteggere le costruzioni dai pericoli derivanti dalla caduta di alberi o di altro materiale proveniente dalla zona boschiva. L'esistenza di una situazione di pericolo non costituisce dunque un motivo che giustifica la concessione di deroghe, ma semmai una buona ragione per negarla.

L'avviso favorevole della sezione forestale, che ha valutato soltanto gli aspetti di protezione del bosco da costruzioni eccessivamente vicine, non può in nessun caso essere condiviso.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la controversa licenza edilizia ed il giudizio governativo che la conferma.

La tassa di giustizia e le ripetibili di prima e di seconda istanza sono poste a carico dei resistenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 6 LCFo; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1    la decisione 30 aprile 2008 del Consiglio di Stato n. 2297);

1.2.   la licenza edilizia 5 marzo 2008.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti, che rifonderanno fr. 2'000.- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                     4.   Intimazione a:

    ;   ; ; ; .  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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