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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.07.2008 52.2008.173

30 luglio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,378 parole·~12 min·2

Riassunto

Parziale chiusura di una terrazza

Testo integrale

Incarto n. 52.2008.173  

Lugano 30 luglio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 maggio 2008 di

RI 1 RI 2 RI 3  

contro  

la decisione 16 aprile 2008 del Consiglio di Stato (n. __________), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 11 febbraio 2008, rilasciata dal municipio di Savosa alla comunione ereditaria fu CO 2 per chiudere, durante la stagione invernale, tre lati di una tettoia del ristorante __________ (__________) con pannelli di plexiglas;

viste le risposte:

-    26 maggio 2008 del municipio di Savosa;

-    26 maggio 2008 della comunione ereditaria fu CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La comunione ereditaria fu CO 2, qui resistente, è proprietaria del ristorante __________ (__________), situato a Savosa, lungo la strada cantonale che sale verso __________. Sul terreno antistante il ristorante vi sono due ampie tettoie, aperte sui lati e destinate al servizio esterno durante la bella stagione.

Il 14 settembre 2007, CO 6, membro della predetta comunione ereditaria e titolare dell'esercizio pubblico, ha chiesto mediante semplice notifica al municipio il permesso di chiudere una delle due tettoie su tre lati con pannelli di plexiglas durante la stagione invernale, allo scopo di permettere agli avventori che fumano di soddisfare all'esterno i loro bisogni.

Alla domanda si sono opposti i ricorrenti RI 1, RI 2 e RI 3, comproprietari del terreno confinante (__________), i quali hanno sollevato una serie di obiezioni che hanno poi ripreso davanti alle istanze di ricorso.

Dopo aver interpellato la Divisione delle costruzioni, che ha dato il suo benestare, l'11 febbraio 2008 il municipio ha rilasciato a titolo precario la licenza richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione.

                                  B.   Con giudizio 16 aprile 2008, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.

Disattese le censure d'ordine formale, il Governo ha in sostanza ritenuto che la chiusura laterale della tettoia non determinasse alcun aumento né della SUL, né delle immissioni foniche, che anzi verrebbero attenuate grazie alla schermatura.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

Rievocati i fatti salienti, gli insorgenti ripropongono in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. Un singolo membro della comunione ereditaria, obiettano anzitutto, non sarebbe abilitato a chiedere il rilascio del permesso. La tettoia, soggiungono, non sarebbe inoltre mai stata autorizzata. La chiusura laterale permetterebbe di utilizzarla più a lungo, con conseguente aumento del carico ambientale. L'intervento la renderebbe infine computabile nella SUL.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene CO 6, contestando le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo contermine e già opponenti, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso tempestivo è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 della legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo Tribunale per conoscenza diretta. Non occorre dunque assumere ulteriori prove.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 4 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione deve essere sottoscritta dal proprietario del fondo. L'esigenza mira ad evitare al municipio di dover esaminare domande di costruzione che non possono tradursi in realizzazioni concrete, poiché all'istante fa difetto la capacità di disporre.

Di fronte a domande di costruzione, non sottoscritte dal proprietario o da tutti gli aventi diritto di disporre, il municipio può esigere che venga posto rimedio al difetto, pena il loro rigetto in ordine. Esso può tuttavia anche darvi seguito. In questi casi, la licenza che viene rilasciata è comunque incontestabile dal profilo dell'art. 4 cpv. 1 LE. Per definizione, la licenza edilizia si limita infatti ad accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). Non accerta anche che il beneficiario può disporre del fondo.

2.2. In concreto, il municipio si è accontentato della firma apposta sulla notifica da un singolo membro della comunione ereditaria proprietaria della tettoia. Non ha chiesto se anche gli altri ne condividessero l'iniziativa.

La decisione di dar comunque seguito alla notifica non può essere contestata dai vicini opponenti dal profilo dell'art. 4 cpv. 1 LE. La licenza che ne è scaturita si pronuncia infatti soltanto sulla conformità dell'intervento con le norme di diritto pubblico concretamente applicabili. I membri della comunione ereditaria che non fossero d'accordo con la chiusura laterale della tettoia potranno comunque sempre rivolgersi al giudice civile per opporsi ai lavori.

Le censure che i ricorrenti ripropongono in questa sede vanno dunque respinte.

                                   3.   3.1. Le domande di rilascio del permesso di costruzione vanno per principio trattate secondo la procedura ordinaria (art. 4 seg. LE), che notoriamente implica la trasmissione degli atti al Dipartimento del territorio, affinché si esprima sulla conformità dell'intervento per rapporto alle leggi federali e cantonali che è competente ad applicare (art. 5 cpv. 1 RLE). La procedura della notifica (art. 11 cpv. 1 LE) è data soltanto nei casi esplicitamente previsti dall'art. 6 cpv. 1 RLE, che non richiamano l'applicazione di norme del diritto federale o cantonale. La scelta tra i due tipi di procedura non dipende dall'importanza dell'intervento, ma dalle norme di legge concretamente applicabili. L'art. 6 cpv. 2 RLE stabilisce espressamente che il municipio non può autorizzare lavori di nessun genere comportanti l'applicazione delle leggi di cui all'allegato 1 senza l'approvazione dell'autore della restrizione, condizione, questa, che può essere intesa soltanto nel senso di preavviso favorevole dell'autorità cantonale, stante che l'allegato 1 al RLE è costituito dall'elenco della legislazione che prevede competenze cantonali.

3.2. In concreto, il municipio ha assoggettato la domanda di permesso per chiudere la tettoia con pannelli laterali alla procedura di semplice notifica.

A torto, perché l'avviso dell'autorità cantonale era comunque necessario, stante che l'opera, situata sul ciglio della strada cantonale, può essere autorizzata soltanto con il consenso dell'autorità cantonale. Lo stesso municipio l'ha peraltro riconosciuto interpellando direttamente la Divisione delle costruzioni, che ha dato il suo benestare alla concessione di un precario.

La distanza dalla strada non era tuttavia l'unico aspetto che concerneva l'applicazione del diritto cantonale. Anche la problematica delle immissioni foniche, sollevata dai ricorrenti, esigeva un esame preventivo da parte del competente servizio del Dipartimento del territorio.

Non può dunque essere condivisa la tesi del Consiglio di Stato laddove esclude violazioni del diritto nella scelta procedurale operata dal municipio.

                                   4.   4.1. Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).

La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano, da sole, i valori di pianificazione (VP) nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25 cpv. 1 LPAmb). In caso di modifica di impianti esistenti fa stato l'art. 8 dell'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41), giusta il quale se un impianto fisso già esistente al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Se un impianto è modificato sostanzialmente, soggiunge la norma (cpv. 2) le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione. Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto, dispone ulteriormente l'art. 8 cpv. 3 OIF, sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate.

4.2. L'autorità esecutiva determina o fa determinare le immissioni foniche se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati (art. 36 cpv. 1 OIF). I valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i VP ed i valori limite d'immissione (VLI), sono fissati dagli allegati all'OIF a secondo del tipo d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GS) assegnato alle singole zone di utilizzazione.

In mancanza di valori limite d'esposizione al rumore, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche in base all'art. 15 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF). In base a tale norma, i VLI per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione.

Gli esercizi pubblici sono impianti fissi ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIF. Essi soggiacciono pertanto alla limitazione preventiva delle emissioni sancita dall'art. 11 OIF. Considerate le particolari caratteristiche del rumore che producono, a questi impianti non si applicano i valori limite d'esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri fissati dall'allegato 6 all'OIF. Conformemente all'art. 40 cpv. 3 OIF, le immissioni foniche prodotte da questi stabilimenti vanno quindi valutate in base all'art. 15 LPAmb, tenendo conto degli art. 19 e 23 della stessa legge (RDAT II-2002, n. 38; STA 52.2007.181 del 6 agosto 2007; 52.2005.18 del 5 luglio 2005).

4.3. Nel caso concreto, è certo che l'esercizio pubblico dotato di tettoie esterne configura un impianto fisso ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb. La chiusura laterale della tettoia durante il periodo invernale, di cui il municipio ha peraltro omesso di definire l'inizio e la fine, è destinata, a detta del resistente, a permettere ai fumatori di soddisfare il loro vizio all'esterno dell'esercizio pubblico. Già da questo profilo, il provvedimento costruttivo configura una modifica di un impianto fisso esistente, suscettibile di influire sulle condizioni d'esercizio del ritrovo, poiché permette anche agli avventori, che magari rinuncerebbero al piacere di una sigaretta a causa del freddo, di uscire sotto la tettoia a fumare. Con l'ormai noto corollario di chiacchiere, che dopo una certa ora possono risultare moleste per chi abita nei dintorni.

Come giustamente rilevano i ricorrenti, in assenza di disposizioni che limitino il periodo di chiusura della tettoia, l'intervento permette inoltre all'esercente di protrarre la stagione del servizio esterno. Con conseguente variazione della durata annua delle immissioni foniche derivanti da tale servizio. Servizio, che, per quanto consta a questo Tribunale, non è mai stato assoggettato ad alcuna prescrizione d'esercizio, volta soprattutto a limitare gli orari delle diverse prestazioni (consumazione ai tavoli, riproduzione di musica, ecc.).

Non può dunque essere condivisa la semplicistica deduzione del Consiglio di Stato che, senza nemmeno interpellare i servizi competenti, esclude qualsiasi aumento delle immissioni foniche, ravvisando anzi nella chiusura laterale della tettoia un intervento atto a ridurre le ripercussioni ambientali.

Già per questo motivo, il giudizio impugnato non può essere tutelato.

                                   5.   5.1. Secondo l'art. 38 cpv. 1 LE, quale superficie utile lorda (SUL) si considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Computabile come SUL è soltanto la superficie dei locali chiusi utilizzabili per l'abitazione ed il lavoro. Locali parzialmente chiusi e quindi non riscaldabili non sono per principio conteggiati.

5.2. In concreto, la controversa chiusura della tettoia interessa soltanto tre lati del manufatto, di cui due solo parzialmente. Non è dunque atta a renderlo abitabile od utilizzabile per il lavoro durante tutto l'anno. Già da questo profilo, è escluso che possa essere conteggiata come SUL.

I ricorrenti contestano questa deduzione, sottolineando che la lunghezza delle pareti in plexiglas prevale nettamente sulla lunghezza delle aperture. La tesi non può essere accreditata, poiché comunque il periodo in cui la tettoia rimane interamente aperta sui lati, anche se non è stato esattamente definito, sarebbe comunque di gran lunga superiore a quello in cui la tettoia si presenta chiusa su tre lati. Per cui è escluso che la superficie sia da computare nella SUL.

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando la licenza impugnata ed il giudizio governativo che la conferma. Non occorrendo ripetere l'intera procedura; gli atti vanno rinviati al Dipartimento del territorio affinché, raccolte eventuali informazioni supplementari, preavvisi la domanda all'attenzione del municipio, che statuirà nuovamente sulla stessa.

La tassa di giustizia è posta a carico della comunione ereditaria resistente secondo soccombenza.

Non si assegnano ripetibili poiché i ricorrenti non sono patrocinati da un legale iscritto nell'apposito registro.

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 21, 38 LE; 5, 6 RLE; 7, 8 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1    la decisione 16 aprile 2008 del Consiglio di Stato (__________);

1.2.   la licenza edilizia 11 febbraio 2008 rilasciata dal municipio di Savosa alla comunione ereditaria fu CO 2.

1.3.   gli atti sono trasmessi al Dipartimento del territorio affinché si proceda come al considerando 5.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei membri della comunione ereditaria ricorrente in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

                      .  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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