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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.04.2008 52.2008.115

11 aprile 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·921 parole·~5 min·2

Riassunto

Preventivo del committente

Testo integrale

Incarto n. 52.2008.115  

Lugano 11 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 marzo 2008 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

un elemento (preventivo del committente) del bando del concorso indetto dal municipio di __________ per aggiudicare le opere da vetraio occorrenti alla nuova scuola dell'infanzia "__________";

viste le risposte:

-    26 marzo 2008 della CO 2;

-    28 marzo 2008 della CO 4;

-    31 marzo 2008 della CO 5;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 25 gennaio 2008 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da vetraio occorrenti alla nuova scuola dell'infanzia "__________" (FU n. 8/2008 pag. 753 seg.).

Il bando di concorso prevedeva che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

Economicità                               50%

Attendibilità dei prezzi              20%

Qualità dell'offerta                      25%

Formazione apprendisti             5%

La pos. 224.110 del capitolato stabiliva che l'attendibilità dei prezzi dell'offerta sarebbe stata valutata in base ad una scala di note correlata ad un preventivo di riferimento definito mediando il preventivo del committente con la media delle offerte valide.

A tale scopo il committente ha depositato presso la cancelleria comunale un proprio preventivo in busta chiusa e sigillata.

                                  B.   In tempo utile sono pervenute al committente le seguenti offerte:

CO 2                                           fr.   94'752.55

CO 1                                fr. 132'434.10

RI 1                                              fr. 134'942.80

__________                                                      fr. 146'835.50

CO 5                                           fr. 148'160.80

CO 4                    fr. 150'099.00

In sede di apertura delle offerte, il committente ha inoltre reso noto che il suo preventivo, allestito dal progettista, ammontava a fr. 97'916.00.

                                  C.   Contro il protocollo di apertura delle offerte, notificatole mediante fax il 6 marzo 2008, la ricorrente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando in sostanza l'attendibilità del preventivo allestito dal committente, che considera sottocosto.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, contestandone la ricevibilità in quanto rivolto contro un atto non contemplato dall'art. 37 LCPubb.

La CO 2 postula il rigetto dell'impugnativa, mentre due altre concorrenti ne sollecitano l'accoglimento, condividendone i motivi.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.

1.2. Secondo l’art. 37 LCPubb, il ricorso a questo tribunale è proponibile contro (a) gli elementi del bando (b) l’esclusione dell’offerente (c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nell’ambito della procedura selettiva (d) l’aggiudicazione, l’interruzione o l’annullamento della procedura.

Il ricorso è essenzialmente rivolto contro il preventivo del committente, reso noto in occasione dell'apertura delle offerte.

Per esplicita disposizione del capitolato (pos. 224.110), tale preventivo si configura come un elemento del bando. Esso serve infatti a valutare le offerte dal profilo del criterio relativo all'attendibilità dei prezzi. Contrariamente a quanto sostiene il committente, dal profilo della natura dell'atto impugnato, il ricorso è dunque proponibile.

1.3. In quanto ditta operante nel settore oggetto della commessa, nonché come partecipante alla gara, l'insorgente è legittimata a contestare gli elementi del bando.

1.4. Il ricorso, inoltrato nel termine di 10 giorni, prorogato ex art. 10 cpv. 3 PAmm dalla festività del 16 marzo 2008, dalla comunicazione del preventivo censurato, è tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb). A torto il committente lo considera tardivo. Il termine per impugnare il preventivo del committente depositato presso la cancelleria comunale non decorre dal momento in cui gli atti di gara vengono notificati ai concorrenti, ma soltanto dal momento in cui prendono conoscenza di questo elemento del bando.

2.Numerosi committenti hanno da tempo instaurato la prassi di depositare in busta chiusa e sigillata un proprio preventivo da utilizzare per valutare i prezzi delle offerte dal profilo dell'attendibilità. Questo modo di procedere suscita invero qualche perplessità.

Non soltanto in ordine alle garanzie di segretezza che il committente può offrire soprattutto quando delega l'allestimento del preventivo a terzi, ma anche in ordine alle verifiche che l'autorità di ricorso può essere costretta ad esperire con l'aiuto di periti in caso di contestazione della sua attendibilità.

Nel caso concreto, questi problemi tuttavia non si pongono, poiché il preventivo del committente si limita ad indicare l'importo complessivo (fr. 97'916.00), senza specificare in dettaglio le singole posizioni del capitolato che l'hanno determinato. Situazione, questa, che preclude al tribunale qualsiasi possibilità di esperire una verifica approfondita della sua attendibilità. È in effetti evidente che se si concede al committente la facoltà di allestire e depositare un proprio preventivo da utilizzare per valutare l'attendibilità dei prezzi offerti, questo documento deve essere dettagliato almeno quanto le offerte stesse, in modo da permettere una puntuale verifica.

Non essendo soddisfatta questa elementare esigenza, il ricorso va senz'altro accolto, annullando il bando, non altrimenti emendabile, e, di conseguenza, l'intera procedura di concorso.

                                   3.   La tassa di giustizia è posta a carico del committente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, il bando e la procedura di concorso sono annullati.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico del comune di __________.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

                                     4.   Intimazione a:

    ; ; ; ; ; ; .    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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