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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.04.2007 52.2007.93

17 aprile 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,268 parole·~6 min·2

Riassunto

Mancato rinnovo di un permesso di dimora

Testo integrale

Incarto n. 52.2007.93  

Lugano 17 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 15 marzo 2007 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 27 febbraio 2007 (n. 1004) del Consiglio di Stato che respinge il gravame presentato dall'insorgente avverso la risoluzione 12 dicembre 2006 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha negato il rinnovo del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    27 marzo 2007 del Consiglio di Stato;

-    4 aprile 2007 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     RI 1 (1975), cittadino serbo, è giunto in Svizzera nel gennaio del 1992 per ricongiungersi con i suoi genitori che qui risiedevano in virtù di un permesso di dimora annuale. Per tale motivo le autorità elvetiche gli hanno rilasciato un'analoga autorizzazione di soggiorno, in seguito regolarmente rinnovata, l'ultima volta nel gennaio 2005. Nel mese di marzo del 1996 egli si è sposato con la connazionale __________, che lo ha raggiunto in Svizzera nel maggio seguente e alla quale è stato rilasciato un permesso di dimora annuale per vivere con il marito. Dal matrimonio sono quindi nate le figlie K__________ (5 agosto 1999) e J__________ (2 febbraio 2003).

B.     Durante il suo soggiorno nel nostro Paese RI 1 ha avuto modo di interessare a più riprese le autorità penali e amministrative. Il 20 marzo 2003 la Corte delle assise correzionali di __________ lo ha condannato alla pena di 14 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni per il reato di infrazione aggravata alla LStup in seguito alla vendita di circa 200 grammi di cocaina. Il 17 aprile seguente la Sezione dei permessi e dell'immigrazione lo ha pertanto ammonito, minacciandolo di espulsione. Il 6 giugno 2003 la medesima autorità ha respinto la sua istanza intesa all'ottenimento di un permesso di domicilio. Il 2 febbraio 2006 la Corte delle assise criminali ha condannato RI 1 alla pena di 4 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 10 anni, quest'ultimo provvedimento sospeso condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, per i reati di infrazione aggravata alla LStup e guida in stato di inattitudine, in quanto colpevole di avere venduto 1'248 grammi di cocaina e trasportato in 4 occasioni 620 grammi della medesima sostanza. Inoltre gli è stata revocata la sospensione condizionale della pena detentiva inflittagli il 20 marzo 2003. La pena è stata ridotta a tre anni e nove mesi mediante giudizio 20 settembre 2006 della Corte di cassazione e revisione penale.

                                  C.   Con decisione 12 dicembre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza presentata il 10 gennaio 2006 da RI 1 volta ad ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora, in virtù dei gravi precedenti penali a suo carico.

Adito su ricorso dall'interessato, con sentenza del 27 febbraio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, rilevando come lo stesso fosse rispettoso della legge e del principio di proporzionalità. Il governo ha altresì precisato che il suo giudizio era definitivo, non disponendo lo straniero di un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora.

                                  D.   Contro quest'ultima pronuncia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che gli atti siano retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché quest'ultima gli rinnovi il suo permesso di domicilio (recte: di dimora). In ordine, sostiene di disporre di un diritto all'ottenimento di detta autorizzazione fondato sull'art. 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), essendo la moglie e le figlie al beneficio di un permesso di dimora e intrattenedo egli un legame stretto e effettivamente vissuto con le medesime. Nel merito contesta la decisione impugnata, ritenedo che la stessa sarebbe sproporzionata in quanto in Svizzera risiedono tutti i suoi familiari.

Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ha chiesto che il gravame sia dichiarato irricevibile. Analoga domanda di giudizio è stata formulata anche dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, secondo la quale, in ogni caso l'impugnativa andrebbe respinta nel merito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

                                         1.2.2. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

                                         In concreto, l'insorgente non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora. Difatti, non esiste alcun trattato conchiuso tra la Svizzera e la Serbia dal quale potrebbe scaturire un simile diritto.

                                         Il ricorrente non può neppure prevalersi della protezione della vita famigliare garantita dall'art. 8 CEDU, invocando il legame con la moglie __________ o con le figlie K__________ e J__________, già per il fatto che esse sono al beneficio di un semplice permesso di dimora annuale con scadenza il 18 maggio 2007. Secondo costante giurisprudenza, affinché quest'ultima norma convenzionale sia applicabile, occorre - in particolare - che il membro della famiglia con il quale l'interessato afferma d'intrattenere una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta, abbia un diritto certo di risiedere in Svizzera. In altre parole, è necessario che questa persona sia al beneficio di un permesso di domicilio o possieda la cittadinanza elvetica (DTF 118 Ib 157, consid. 1c), oppure abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib 163 consid. 1a), ciò che non è manifestamente il caso nella presente fattispecie.

                                         1.3. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dunque dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale.

                                   2.   Tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 4 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile. 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

                                      4.   Intimazione a:

    ;       ; .  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2007.93 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.04.2007 52.2007.93 — Swissrulings